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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN IA UA, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3925/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Raffaele Di Tella e dall'avv.to Francesco Di Tella
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 25.03.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che, all'esito della visita di revisione del 18.01.2023,
l' non aveva confermato il requisito sanitario e le provvidenze CP_1 economiche relative all'assegno mensile di assistenza;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto una percentuale d'invalidità medio grave;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere l'accertamento Per_1 del requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affligge, non avendo valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione in atti e non avendo attribuito alle stesse i codici corretti, con particolare riguardo alla patologia psichiatrica.
Il Giudice, avendo ritenuto in alcuni punti lacunosa la consulenza redatta nella fase di atp relativamente alla prestazione richiesta, nonostante i chiarimenti resi dal ctu in data 9.12.2024, ha disposto il rinnovo dell'attività peritale, conferendo il relativo incarico al dott. . Per_2
Quest'ultimo, come si legge nella consulenza allegata agli atti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed aver esaminato la documentazione medica prodotta, anche argomentando in ordine alle osservazioni contenute in ricorso, ha ritenuto che Parte_1 sia affetta da “psicosi depressiva cronica in trattamento farmacologico;
esiti di asportazione chirurgica di meningioma benigno della pineale e successiva radioterapia sul residuo, in attuale follow-up ed esiti di remota craniotomia sub occipitale per idrocefalo. Tale complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 78%; essa è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile. La prestazione decorre dal mese di luglio 2024”.
Il dott. quindi, risulta avere condotto con un Per_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Parte_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta dopo il deposito del presente ricorso, possono compensarsi tra le parti. Le spese di ctu di entrambi i giudizi si pongono invece a carico dell' e si CP_1 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'assegno mensile di assistenza sin dal luglio 2024.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano come CP_1 da separato decreto.
Aversa, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NN IA UA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN IA UA, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3925/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Raffaele Di Tella e dall'avv.to Francesco Di Tella
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 25.03.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che, all'esito della visita di revisione del 18.01.2023,
l' non aveva confermato il requisito sanitario e le provvidenze CP_1 economiche relative all'assegno mensile di assistenza;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto una percentuale d'invalidità medio grave;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere l'accertamento Per_1 del requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affligge, non avendo valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione in atti e non avendo attribuito alle stesse i codici corretti, con particolare riguardo alla patologia psichiatrica.
Il Giudice, avendo ritenuto in alcuni punti lacunosa la consulenza redatta nella fase di atp relativamente alla prestazione richiesta, nonostante i chiarimenti resi dal ctu in data 9.12.2024, ha disposto il rinnovo dell'attività peritale, conferendo il relativo incarico al dott. . Per_2
Quest'ultimo, come si legge nella consulenza allegata agli atti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed aver esaminato la documentazione medica prodotta, anche argomentando in ordine alle osservazioni contenute in ricorso, ha ritenuto che Parte_1 sia affetta da “psicosi depressiva cronica in trattamento farmacologico;
esiti di asportazione chirurgica di meningioma benigno della pineale e successiva radioterapia sul residuo, in attuale follow-up ed esiti di remota craniotomia sub occipitale per idrocefalo. Tale complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 78%; essa è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile. La prestazione decorre dal mese di luglio 2024”.
Il dott. quindi, risulta avere condotto con un Per_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Parte_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta dopo il deposito del presente ricorso, possono compensarsi tra le parti. Le spese di ctu di entrambi i giudizi si pongono invece a carico dell' e si CP_1 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'assegno mensile di assistenza sin dal luglio 2024.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano come CP_1 da separato decreto.
Aversa, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NN IA UA