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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1399 /2024 R.G. vertente
fra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Mancusi n.1 Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Musacchio) e C.F._1
domiciliata presso il di lui studio, in Potenza alla Via A. Vespucci 24, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
IA IP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 8.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: 1)Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. n.1124/65; che le stes-se sono da CP_1 considerarsi malattia professionale ai sensi del D.M. 9/4/2008; 2) Ritenere e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura Parte_1 pari al 10%, da sommarsi a quanto già riconosciuto in precedenza dall' ; 3) Condannare CP_1
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pa-gamento del corrispondente CP_1 indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 10%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ammini-strativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione moneta-ria sui ratei medesimi, da sommarsi a quanto già riconosciuto in precedenza dall' ; 6) Con vittoria di spese e competenze difensive con distrazione in favore dello CP_1 scrivente difensore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e prova testi, in data 7 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “La signora è risultata Parte_1 essere affetta da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Il danno biologico (D.L. 38/2000) scaturente dalla suddetta patologia e' quantizzabile nella misura del 3%. Il danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenti patologie a carattere non concorrente valutate
2 nella misura del 6%, e' quantizzabile nella misura dell'8%. L'epoca di decorrenza e' quella della domanda: 31.8.2023.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 8.05.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1 della patologia di cui risulta affetto, pari al 8 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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