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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 06.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7154/2023 R.G. Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Del Sorbo Parte_1
Vincenzo e dall'avv. Francesco Sicignano ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio CP_1
Cozzolino ed Antonella Ferraro ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con Con ricorso depositato in data 13/12/2023, il ricorrente, dipendente dell' onvenuta presso il presidio ospedaliero di PO OC (Na), con mansioni di collaboratore professionale sanitario livello D, ha esposto che negli anni 2020 e 2021 ha prestato attività lavorativa in giornate festive coincidenti con un giorno infrasettimanale;
che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto
Sanità del 07.04.1999, il lavoro svolto nel giorno festivo infrasettimanale dà diritto, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Cont Ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento a tale titolo della somma di € 917,80, come da conteggi che formano parte integrante del ricorso introduttivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. Con Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' a chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo provveduto ad erogare la somma richiesta;
anzi, ha precisato di aver erogato una somma pari ad
€ 963,70. Ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Pag. 1 di 3 All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di cessata materia del Con contendere, insistendo tuttavia sulla condanna dell l pagamento delle spese del giudizio.
Preso atto, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere
Pag. 2 di 3 all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90,
n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ciò posto, può dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione del fatto che l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
E, difatti, la parte resistente ha depositato la busta paga del mese di febbraio 2024, non contestata dalla parte ricorrente, da cui emerge il pagamento per gli anni 2020 e 2021 (cfr. prod. tel. conv.).
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto pagamento delle somme oggetto di giudizio fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno posta a carico della parte resistente.
Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto della domanda, dei parametri minimi attesa la natura della pronuncia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 258,00 oltre iva e cpa nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 06/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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