CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1900 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M.R. Imbriani, Controparte_1
123/A presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea che lo rappresenta e difende
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 09.07.2024, l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4734/2024, pubblicata in data 24.06.2024, con la quale il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi inerenti all'anno 2019 di cui all'avviso di addebito n. 37120190021648059000 e prescritti i contributi relativi alle annualità 2015/2016 oggetto dell'avviso di addebito n.
37120170009230472000 per la somma complessiva di euro 4.052,35, annullando l'intimazione di pagamento impugnata relativamente agli stessi.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito 371 2017 00092304 72
000 per l'insussistenza del C.A.D. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda proposta in primo grado da CP
.
[...]
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha sottolineato l'infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituita l' . Controparte_2
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte evidenzia che – sebbene non risulti ritualmente notificato il ricorso in appello all' – non ha ritenuto di Controparte_2 disporre l'integrazione del contraddittorio alla luce dei principi dettati dalla
Suprema Corte.
In particolare, è stato evidenziato che “Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;
tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio” (Cassazione civile sez. III, n.4303/2023).
Per altro si è anche sottolineata la superfluità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 09/05/2022, n. 14554). Nel caso di specie, l'intervento dell' nulla avrebbe potuto apportare in CP_2 merito all'esito della controversia per quanto appresso si dirà.
A parere dell'appellante, “La scelta compiuta dal legislatore con la diversa disciplina applicabile alle notifiche di cui all'art. 30 del d.gt. 78/2010 è stata ritenuta costituzionalmente legittima (C. Cost. n. 175/2018) in quanto la semplificazione della notificazione diretta, consistente nella mancanza della relazione di notificazione e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), garantisce comunque al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli in quanto eseguita nel rispetto del codice postale (Cass. 18039/2019; Cass. 802/2018; Cass.
29022/2017; Cass. 12083/2016; Cass. 14196/2014)”.
Cosicché, nel caso di specie, la notifica a mezzo del servizio postale mediante
“compiuta giacenza” dell'avviso di addebito n. 37120170009230472000, pur non essendo stata fornita la prova dell'avviso del destinatario, non rinvenuto in loco, mediante raccomandata informativa ed immissione in cassetta della cd “CAD”, si sarebbe perfezionata in data 4.11.2017 e sarebbe assolutamente valida.
L'assunto è infondato.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, solo nel caso in cui “l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Nelle altre ipotesi, ovverosia quando l'atto è ricevuto persona diversa dal destinatario è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la
Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (così da ultimo Cass. n. 3278/2025 che richiama Cass.
S.U. 10012/21).
Alla luce di tali considerazioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell' non Controparte_2
costituita.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese del grado in favore di Pt_1
che si liquidano in € 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP come per legge. nulla per le spese nei confronti dell'
[...]
. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 19/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1900 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M.R. Imbriani, Controparte_1
123/A presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea che lo rappresenta e difende
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 09.07.2024, l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4734/2024, pubblicata in data 24.06.2024, con la quale il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi inerenti all'anno 2019 di cui all'avviso di addebito n. 37120190021648059000 e prescritti i contributi relativi alle annualità 2015/2016 oggetto dell'avviso di addebito n.
37120170009230472000 per la somma complessiva di euro 4.052,35, annullando l'intimazione di pagamento impugnata relativamente agli stessi.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito 371 2017 00092304 72
000 per l'insussistenza del C.A.D. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda proposta in primo grado da CP
.
[...]
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha sottolineato l'infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituita l' . Controparte_2
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte evidenzia che – sebbene non risulti ritualmente notificato il ricorso in appello all' – non ha ritenuto di Controparte_2 disporre l'integrazione del contraddittorio alla luce dei principi dettati dalla
Suprema Corte.
In particolare, è stato evidenziato che “Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;
tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio” (Cassazione civile sez. III, n.4303/2023).
Per altro si è anche sottolineata la superfluità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 09/05/2022, n. 14554). Nel caso di specie, l'intervento dell' nulla avrebbe potuto apportare in CP_2 merito all'esito della controversia per quanto appresso si dirà.
A parere dell'appellante, “La scelta compiuta dal legislatore con la diversa disciplina applicabile alle notifiche di cui all'art. 30 del d.gt. 78/2010 è stata ritenuta costituzionalmente legittima (C. Cost. n. 175/2018) in quanto la semplificazione della notificazione diretta, consistente nella mancanza della relazione di notificazione e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), garantisce comunque al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli in quanto eseguita nel rispetto del codice postale (Cass. 18039/2019; Cass. 802/2018; Cass.
29022/2017; Cass. 12083/2016; Cass. 14196/2014)”.
Cosicché, nel caso di specie, la notifica a mezzo del servizio postale mediante
“compiuta giacenza” dell'avviso di addebito n. 37120170009230472000, pur non essendo stata fornita la prova dell'avviso del destinatario, non rinvenuto in loco, mediante raccomandata informativa ed immissione in cassetta della cd “CAD”, si sarebbe perfezionata in data 4.11.2017 e sarebbe assolutamente valida.
L'assunto è infondato.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, solo nel caso in cui “l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Nelle altre ipotesi, ovverosia quando l'atto è ricevuto persona diversa dal destinatario è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la
Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (così da ultimo Cass. n. 3278/2025 che richiama Cass.
S.U. 10012/21).
Alla luce di tali considerazioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell' non Controparte_2
costituita.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese del grado in favore di Pt_1
che si liquidano in € 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP come per legge. nulla per le spese nei confronti dell'
[...]
. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 19/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro