Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/03/2025 nella causa n. 1100/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. PROCHILO GIUSEPPE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. ZILETTI ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che:
- ha proposto opposizione avverso la comunicazione di preavviso di fermo Parte_1 amministrativo n. 01080202300000063000, notificatagli in data 10.10.2023 dall
[...]
sul presupposto del mancato pagamento di varie cartelle e Controparte_3 avvisi di addebito, tra cui l'avviso di addebito n. 31020190000356758000 e l'avviso di addebito n. 31020190001006647000 relativi a crediti;
a fondamento dell'opposizione CP_2 ha dedotto che il fermo è stato minacciato con riguardo ad un'autovettura di sua proprietà strumentale all'esercizio dell'impresa individuale di cui è titolare, di non aver mai ricevuto notifica degli atti impositivi emessi dall e che, in mancanza di valida notifica di atti CP_2
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interruttivi, la pretesa contributiva risulta prescritta;
ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, la dichiarazione di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e il suo annullamento, con vittoria di spese;
- l'istanza cautelare è stata valutata, a seguito della regolare instaurazione del contraddittorio, inammissibile;
- quanto aL giudizio di merito, si è costituito l , affermando l'avvenuta regolare notifica CP_2 degli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo contestata e sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi;
l'Istituto previdenziale ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
- si è costituita in giudizio altresì , che ha eccepito la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla doglianza inerente la notifica degli avvisi di addebito, di competenza dell , e ha contestato l'effettiva strumentalità CP_2 del bene indicato nel preavviso di fermo all'esercizio dell'impresa del ricorrente;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
- la causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti;
- all'odierna udienza i difensori delle parti hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato che:
- “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. Sez. U, n. 14831 del
05/06/2008; in senso conforme, Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014);
- il ricorrente ha dimostrato di essere consapevole di tanto, facendo esclusivamente riferimento agli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
tuttavia, considerato che quanto meno la prima doglianza mossa riguarda non la pretesa impositiva richiamata a fondamento dell'esercizio del potere dell
[...]
di sottoporre a vincolo il bene del ricorrente, bensì la possibilità Controparte_3 che la misura vada a ricadere proprio sul bene indicato, si ribadisce che anche rispetto ad essa il presente giudizio non può eccedere dall'ambito della giurisdizione ordinaria, con la conseguenza che la pronuncia non potrà che esplicare effetti limitatamente alla parte del provvedimento opposto che si riferisce alle pretese creditorie relative a contributi;
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- ancora in via preliminare, deve affermarsi l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo;
secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel citato art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del
2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. (Cass. 4513/09). Di conseguenza nell'elencazione dell'art. 19, va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente (come non è del caso alla luce delle indicazioni che si ricavano dalle difese delle parti), bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata nell'an e nel quantum con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti esecutivi (Cass. 21530/07, Cass. 12194/08 e Cass. ord. 4965/09) (...)"(Cass. n.
17202/09).
In particolare, e per quanto attiene all'oggetto della presente controversia "Il preavviso di fermo amministrativo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre
2001, n. 448" (Cass. sez. un. ord. n. 10672/09, sez. un. 11087/10, sez. un. 20931/11,
Cass. sez. un. n. 19667/14).” (Cass. n. 14045/2017);
- le stesse argomentazioni sono sostenibili anche ove il preavviso di fermo riguardi una pretesa di natura contributiva, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con sentenza n. 15354/2015, che il fermo amministrativo è “misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile
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secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.”;
- identico ragionamento deve essere fatto per il preavviso di fermo, che del fermo costituisce atto prodromico;
- il presente giudizio, quindi, si configura in termini non già di opposizione ai sensi degli artt.
615, co. II, e 617, co. II, c.p.c., ma di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad eseguire l'iscrizione pregiudizievole, in cui al giudice adito è devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria;
- con riguardo all'eccezione di illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 86, co. 2, D.P.R. n. 602/73, va innanzitutto riportato il testo della norma: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”;
- in ordine alla perimetrazione della nozione di bene strumentale all'attività professionale, si ritiene, come altra giurisprudenza di merito (Tribunale Taranto, 21/06/2018, n.2520), che possa farsi applicazione analogica dei criteri che la Suprema Corte ha enucleato con riferimento all'analogo concetto di “strumenti … indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore” di cui all'art. 514, primo comma, n. 4,
c.p.c. (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n.
52, a decorrere dal 1° marzo 2006, con modifica anche del comma terzo dell'art. 515,
c.p.c.); in particolare, sul punto, Cass. Sez. III, 25 febbraio 2009 n. 4488 ha stabilito invero che la suddetta previsione normativa, che sanci(va) l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone(va) come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo (la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale (in senso
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conforme, si veda Cass. Sez. III, 18 ottobre 2012 n. 17900); un bene è quindi da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa e il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente (Comm. trib. reg. Milano,
(Lombardia) sez. XIV, 19/05/2021, n.1919; Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez.
XV, 12/06/2023, n.3530);
- nella specie, il ricorrente ha prodotto il libretto di circolazione della vettura Fiat Croma 1.9
MJT 8V DY770AC, acquistata nel 2019, e copia del Registro del commercio – Beni usati,
Antichità e Preziosi della di da cui risulta l'annotazione del bene in Parte_2 Parte_1 questione, nonché la visura camerale dell'impresa individuale;
l'impresa ha quale oggetto sociale la vendita on-line di auto nuove ed usate;
- tuttavia, dallo stesso Registro del Commercio prodotto risulta l'annotazione di altri veicoli ed il ricorrente non ha chiarito, nell'atto introduttivo, lo specifico uso a cui la Fiat Croma 1.9 è destinata, in particolare non ha dedotto si tratti di bene destinato alla rivendita o allo spostamento personale o altro, né ha allegato l'impossibilità di sostituirla con altro mezzo comunque in dotazione;
- incombendo sul ricorrente l'onere della prova circa la strumentalità del bene all'attività
d'impresa, si ritiene che esso non sia stato compiutamente assolto;
- per quanto concerne l'ulteriore eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici al preavviso di fermo, l ne ha fornito prova documentale mediante CP_2 produzione degli atti, che indicano il numero di raccomandata per mezzo di cui sono stati notificati, e la relativa cartolina di ricevimento, contrassegnata dal medesimo numero identificativo, che attesta la ricezione dell'atto nelle date indicate nel preavviso di fermo nonché nell'estratto di ruolo prodotto dall;
Controparte_3
- la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito comporta anche la valutazione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, posto che l'avviso di addebito n. 31020190000356758000 risulta notificato in data 3.9.2019, l'avviso di addebito n. 31020190001006647000 risulta notificato in data 24.1.2020 e il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 10.10.2023;
- in definitiva, il ricorso dev'essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
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visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (1.000,00 in favore di ciascuna), oltre accessori di legge.
Alessandria, 3.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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