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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera delegata
Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 948/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F ; Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Cannata per mandato in atti;
parte ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentate
[...] pro tempore (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 ex lege ed ivi domiciliata presso gli uffici siti a Palermo, in via Villareale n.6; convenuta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 17 Giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche, l'Autorità del Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, premettendo di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Santa Ninfa (TP), chiedeva la condanna della convenuta Autorità del Bacino al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume “Grande” avvenuta, dopo la notevole pioggia caduta nelle giornate tra il 10 e l'11 novembre 2021, in conseguenza della condizione di degrado cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva nel giudizio l'Autorità del Bacino idrografico contestando la domanda proposta.
Istruita la causa a mezzo di ctu e precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 15 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
_______
La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, è proprietaria di un fondo Parte_1 ubicato nel territorio comunale di Santa Ninfa (TP), individuato dalle particelle 581, 1 e 262 del foglio di mappa 52. Le particelle 1 e 262 del foglio 52 sono state acquistate da in Parte_1 data 23/01/2019 con atto di compravendita a rogito del notaio Dott. con studio Persona_1 in Marsala (TP), rep. n. 63401, racc. n. 29897, mentre la proprietà della particella 581 del medesimo foglio di mappa è giunta alla ricorrente per atto di permuta stipulato in data 12/04/1988, rep.n.14724, racc.n.4945, a rogito del notaio Dott. I terreni sono Persona_2 posti a circa 110 m s.l.m. e sono pressoché pianeggianti, di fondo valle, di natura alluvionale. Si tratta di terreni di buona fertilità e profondi, coltivati a vigneto.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalle stazione pluviografiche di Belice a Ponte Belice, Borgo Fazio, Castelvetrano, e gestite CP_2 Pt_2 Cont dell' e dalle stazioni di Calatafimi, Castelvetrano, Mazara e gestite dal SIAS, relativi Pt_2 al volume di pioggia caduta tra il 10 e l'11 novembre 2021, hanno appurato che le precipitazioni Cont registrate alla stazione di Castelvetrano della rete di monitoraggio dell' presentano tempi di ritorno superiori ai 100 anni per tutte le durate canoniche superiori all'ora, potendo essere così connotate come precipitazioni “eccezionali”, mentre le precipitazioni registrate alle stazioni di Cont
e della rete di monitoraggio dell' presentano un carattere di eccezionalità CP_2 Pt_2 per la sola durata canonica di 24 ore. Pertanto, hanno accertato che gli eventi meteorici che hanno generato gli allagamenti hanno un carattere di eccezionalità per le durate maggiori limitatamente ad alcune stazioni.
Passando alla disamina delle cause prevalenti dei danni e delle esondazioni, i cc.tt.uu. hanno concluso affermando che, gli eventi di allagamento verificatisi nel novembre del 2021 siano da ascrivere in parte anche all'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua nel tempo, in considerazione del fatto che una migliore manutenzione dell' alveo (non inteso come semplice pulizia di questo ma anche come contrasto ai fenomeni di interrimento ed esecuzione di interventi a valle di esso), avrebbe potuto sicuramente mitigare gli effetti di allagamento della proprietà della ricorrente, portando a un'area allagata molto più modesta, con tiranti inferiori e velocità della corrente caratterizzate da un'azione di trascinamento e una capacità erosiva molto attenuate per non dire quasi nulle. Pertanto, concorrono alla produzione dell'evento dannoso le diverse cause con l'effetto che, certamente, qualora la condotta manutentiva fosse stata correttamente adempiuta dalla PA ciò avrebbe ridotto la portata dei danni e dell'entità delle acque esondata, come accertato dai consulenti.
Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati
– che questo Collegio intende dare attuazione al metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni sono da considerarsi frequenti e quindi di “elevata probabilità”, mentre sono di “media probabilità” quelle con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni e sono infine eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni. Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_1
Parte convenuta ha eccepito la responsabilità della ricorrente o la sussistenza di un suo concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei propri beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, nonché la violazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana per avere costruito in aree soggette ad allagamento come censite e perimetrate dallo stesso P.A.I. Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti hanno escluso ogni responsabilità della ricorrente nella causazione del danno.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi CP_1 dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente, rinviando più in dettaglio alla relazione in atti (pag.ne 54 e ss.) - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze delle prove fotografiche – il risarcimento stimato a vantaggio della ricorrente è pari ad € 13.292, 38 (per le singole voci di spesa si rimanda alla relazione).
Tali somme, integrano un debito di valore perché dovranno compensare la ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto a sarà pari ad € 14.567,34 (di cui € Parte_1
1.274, 96 a titolo di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo. In ossequio alle regole della soccombenza l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, deve essere condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 14.567,34, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.518,00 di cui € 518,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituitosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23 Settembre 2025.
Palermo, 24 Settembre 2025
La Consigliera delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera delegata
Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 948/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F ; Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Cannata per mandato in atti;
parte ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentate
[...] pro tempore (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 ex lege ed ivi domiciliata presso gli uffici siti a Palermo, in via Villareale n.6; convenuta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 17 Giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche, l'Autorità del Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, premettendo di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Santa Ninfa (TP), chiedeva la condanna della convenuta Autorità del Bacino al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume “Grande” avvenuta, dopo la notevole pioggia caduta nelle giornate tra il 10 e l'11 novembre 2021, in conseguenza della condizione di degrado cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva nel giudizio l'Autorità del Bacino idrografico contestando la domanda proposta.
Istruita la causa a mezzo di ctu e precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 15 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
_______
La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, è proprietaria di un fondo Parte_1 ubicato nel territorio comunale di Santa Ninfa (TP), individuato dalle particelle 581, 1 e 262 del foglio di mappa 52. Le particelle 1 e 262 del foglio 52 sono state acquistate da in Parte_1 data 23/01/2019 con atto di compravendita a rogito del notaio Dott. con studio Persona_1 in Marsala (TP), rep. n. 63401, racc. n. 29897, mentre la proprietà della particella 581 del medesimo foglio di mappa è giunta alla ricorrente per atto di permuta stipulato in data 12/04/1988, rep.n.14724, racc.n.4945, a rogito del notaio Dott. I terreni sono Persona_2 posti a circa 110 m s.l.m. e sono pressoché pianeggianti, di fondo valle, di natura alluvionale. Si tratta di terreni di buona fertilità e profondi, coltivati a vigneto.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalle stazione pluviografiche di Belice a Ponte Belice, Borgo Fazio, Castelvetrano, e gestite CP_2 Pt_2 Cont dell' e dalle stazioni di Calatafimi, Castelvetrano, Mazara e gestite dal SIAS, relativi Pt_2 al volume di pioggia caduta tra il 10 e l'11 novembre 2021, hanno appurato che le precipitazioni Cont registrate alla stazione di Castelvetrano della rete di monitoraggio dell' presentano tempi di ritorno superiori ai 100 anni per tutte le durate canoniche superiori all'ora, potendo essere così connotate come precipitazioni “eccezionali”, mentre le precipitazioni registrate alle stazioni di Cont
e della rete di monitoraggio dell' presentano un carattere di eccezionalità CP_2 Pt_2 per la sola durata canonica di 24 ore. Pertanto, hanno accertato che gli eventi meteorici che hanno generato gli allagamenti hanno un carattere di eccezionalità per le durate maggiori limitatamente ad alcune stazioni.
Passando alla disamina delle cause prevalenti dei danni e delle esondazioni, i cc.tt.uu. hanno concluso affermando che, gli eventi di allagamento verificatisi nel novembre del 2021 siano da ascrivere in parte anche all'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua nel tempo, in considerazione del fatto che una migliore manutenzione dell' alveo (non inteso come semplice pulizia di questo ma anche come contrasto ai fenomeni di interrimento ed esecuzione di interventi a valle di esso), avrebbe potuto sicuramente mitigare gli effetti di allagamento della proprietà della ricorrente, portando a un'area allagata molto più modesta, con tiranti inferiori e velocità della corrente caratterizzate da un'azione di trascinamento e una capacità erosiva molto attenuate per non dire quasi nulle. Pertanto, concorrono alla produzione dell'evento dannoso le diverse cause con l'effetto che, certamente, qualora la condotta manutentiva fosse stata correttamente adempiuta dalla PA ciò avrebbe ridotto la portata dei danni e dell'entità delle acque esondata, come accertato dai consulenti.
Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati
– che questo Collegio intende dare attuazione al metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni sono da considerarsi frequenti e quindi di “elevata probabilità”, mentre sono di “media probabilità” quelle con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni e sono infine eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni. Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_1
Parte convenuta ha eccepito la responsabilità della ricorrente o la sussistenza di un suo concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei propri beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, nonché la violazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana per avere costruito in aree soggette ad allagamento come censite e perimetrate dallo stesso P.A.I. Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti hanno escluso ogni responsabilità della ricorrente nella causazione del danno.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi CP_1 dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente, rinviando più in dettaglio alla relazione in atti (pag.ne 54 e ss.) - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze delle prove fotografiche – il risarcimento stimato a vantaggio della ricorrente è pari ad € 13.292, 38 (per le singole voci di spesa si rimanda alla relazione).
Tali somme, integrano un debito di valore perché dovranno compensare la ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto a sarà pari ad € 14.567,34 (di cui € Parte_1
1.274, 96 a titolo di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo. In ossequio alle regole della soccombenza l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, deve essere condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 14.567,34, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.518,00 di cui € 518,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituitosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23 Settembre 2025.
Palermo, 24 Settembre 2025
La Consigliera delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo