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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/12/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, all'esito dell'udienza di discussione fissata ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025, udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 29.10.2025 comunicata alle parti che non hanno fatto opposizione alla fissazione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 26.11.2025 e da parte appellata in data 3.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1442 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
(c.f. Parte_1
) P.IVA_1
in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (c.f. , domiciliata in presso il Complesso Monumentale San P.IVA_1 Pt_1
Domenico, via Buccio di Ranallo
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Maria Pia Basile (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Emilia 14
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del 4.12.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello depositato in data 16.11.2020 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 188/20 del Giudice di Pace di Avezzano, depositata in data 15.4.2020
e non notificata, con cui è stato accolto il ricorso proposto da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento di violazione del c.d.s. n. ATX0001017822 del 21.10.2019, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma di tale sentenza con conseguente conferma del verbale di accertamento oggetto di opposizione e con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado.
2. Si è costituito in data 3.3.2022 chiedendo di dichiarare inammissibile o, Controparte_1 comunque, di rigettare l'appello.
L'appellato ha altresì svolto appello incidentale chiedendo di riformare la sentenza appellata in punto di regolamentazione delle spese di lite (da porre a carico dell'amministrazione soccombente), nonché di accertare la ricorrenza degli ulteriori profili di illegittimità del verbale opposto già dedotti e non esaminati in primo grado (profili in sintesi concernenti l'adeguata segnalazione e la visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità, il posizionamento del dispositivo di rilevamento della velocità a meno di un chilometro di distanza rispetto al segnale che impone il limite di velocità, la mancata indicazione nel verbale della tipologia fissa o mobile della postazione utilizzata e delle modalità di utilizzazione del dispositivo).
3. Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo di primo grado, la causa è stata quindi discussa all'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 4.12.2025.
4. L'appello proposto, seppur ammissibile in punto di specificità della censura della ratio decidendi della sentenza di primo grado, non può trovare accoglimento.
4.1 Occorre premettere che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato sul presupposto della mancata idonea dimostrazione della verifica periodica della taratura con riferimento alla strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità.
In particolare, secondo la sentenza impugnata dal verbale di accertamento emerge che è stato usato per la rilevazione il dispositivo con numero di matricola 954520, mentre è stato prodotto un certificato di taratura da cui si evince che tale numero indica il CPU (ossia il computer di comando che elabora i dati trasmessi dal rilevatore di velocità) e non il rilevatore di velocità avente il diverso numero di matricola 953495.
Pertanto, in assenza di una idonea dimostrazione dell'avvenuta periodica verifica della taratura, il primo giudice ha accolto il ricorso, mentre le ulteriori eccezioni svolte dal ricorrente sono risultate conseguentemente assorbite.
2 4.2 Così sinteticamente richiamata la motivazione della sentenza di primo grado, si rileva che l'appellante, con un unico motivo di gravame, ha censurato tale motivazione deducendo in sintesi che dalla documentazione prodotta si evince chiaramente che nella specie è stato utilizzato un unico apparecchio elettronico costituito da due componenti (rilevatore con matricola n. 953495 e CPU con matricola n. 954520) e che tali componenti, in quanto assolutamente inscindibili e collegati tramite un connettore, vengono appunto a costituire un unico apparecchio elettronico.
4.3 Tale prospettazione non può essere condivisa.
Emerge in primo luogo dagli atti e non è stato specificamente contestato il fatto che il verbale di accertamento riporti un solo numero di matricola del dispositivo, facendo segnatamente riferimento all'apparecchiatura di misura AUTOVELOX marca SODI SCIENTIFICA mod. 106 matricola
954520.
Del pari anche la relazione di verifica del funzionamento dell'apparecchiatura dell'8.10.2019 indica come solo numero di matricola dell'apparecchiatura il 954520.
E' stato quindi prodotto il certificato di taratura del 29.3.2019, da cui emerge che è stata verificata la taratura dell'autovelox modello 106 con riferimento all'elaboratore/analizzatore avente numero di matricola 954520 ed al rilevatore avente numero di matricola 953495.
E' stata altresì prodotta la dichiarazione di conformità al campione omologato rilasciata dalla
[...] in data 6.5.2019 e relativa al rilevatore con matricola n. 953495 ed al CPU con Controparte_2 matricola n. 954520, con la specificazione che la conformità dei risultati si riferisce esclusivamente ai prodotti come indicati e sottoposti a prova nel loro insieme.
Ciò posto, può ritenersi pacifico sia che per il funzionamento della strumentazione si renda necessario utilizzare entrambi i componenti (rilevatore e CPU) sia che entrambi i componenti debbano essere sottoposti alla verifica periodica di taratura (come del resto emergente dallo stesso certificato di taratura).
Occorre dunque verificare se, sulla base della documentazione acquisita, possa ritenersi provato che anche per il rilevatore concretamente utilizzato per l'accertamento della violazione sia stata effettuata la verifica periodica della taratura.
In altri termini, fermo che sussiste la prova della verifica della taratura in data 29.3.2019 di un rilevatore con matricola n. 953495, occorre verificare se possa ritenersi dimostrato che tale sia stato il rilevatore concretamente utilizzato nell'accertamento della sanzione.
Tale verifica deve tuttavia avere esito negativo in quanto alcun riferimento a tale componente è riportato nel verbale di accertamento né risultano acquisiti diversi ed univoci elementi a sostegno della tesi prospettata dall'amministrazione appellante.
3 In particolare, non può ritenersi dimostrato che ricorra un'ipotesi di assoluta inscindibilità (in senso fisico) delle due specifiche componenti individuate con i suindicati numeri di matricola, tanto che, anche a voler prescindere dalla verifica circa l'ammissibilità della produzione in appello dell'estratto del libretto di istruzioni dell'apparecchiatura, la stessa amministrazione ha rappresentato che trattasi di componenti che debbono essere collegati da un connettore.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della dichiarazione di conformità, posto che altro
è ritenere dimostrata la conformità dei due componenti esattamente indicati con il rispettivo numero di matricola e sottoposti a prova nel loro insieme, altro è ritenere provato che proprio quei due componenti siano stati utilizzati al momento dell'accertamento (accertamento peraltro successivo di diversi mesi rispetto tanto alla verifica della taratura tanto alla dichiarazione di conformità).
Ebbene in tale quadro non può ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio gravante sull'amministrazione, difettando una adeguata dimostrazione dell'avvenuta verifica periodica della taratura con riferimento ad ogni componente del dispositivo che è stato in concreto utilizzato per la rilevazione della velocità.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'appello, il che rende superflua la valutazione in ordine al fatto che in questa sede sia stato comunque introdotto il tema generale della funzionalità e della affidabilità della strumentazione utilizzata con conseguente disamina del profilo relativo all'utilizzazione di una strumentazione debitamente omologata ex art. 142 comma sesto c.d.s. (cfr.,
Cass., ord. n. 10505/24, Cass., ord. n. 12924/25, Cass., ord. n. 13966/25, Cass., ord. n. 26521/25).
5. Quanto all'appello incidentale deve rilevarsi che l'appellato si è tardivamente costituito in data
3.3.2022 e che comunque, all'udienza del 7.4.2022, il procuratore dell'appellato ha dichiarato di rinunciare all'appello incidentale.
In accordo con la giurisprudenza di legittimità la rinuncia all'impugnazione incidentale equivale a rinuncia all'azione, con conseguente venir meno del potere – dovere del giudice di adottare una pronuncia sul punto e senza che si renda necessaria l'accettazione da parte della controparte costituita
(cfr., Cass., ord. n. 5250/18, Cass., ord. n. 821/22).
6. Alcuna statuizione deve essere adottata quanto alle spese del primo grado, stante la tardività e, comunque, la rinuncia all'appello incidentale da parte dell'appellato vittorioso in primo grado (cfr., in ordine alla necessità di proporre appello incidentale sul punto, Cass., sent. n. 17195/15).
Il rigetto dell'appello principale e la rinuncia dell'appellato all'appello incidentale giustificano la compensazione delle spese del presente grado.
Non debbono infine adottarsi statuizioni in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, atteso che: quanto all'appellante, viene in rilievo un'amministrazione dello Stato istituzionalmente esonerata dal
4 versamento del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr., Cass., ord. n.
14807/24, Cass., ord. n. 1778/16); quanto all'appellante incidentale, la rinuncia non rientra tra le ipotesi tipizzate dalla disposizione in esame, con la quale è stata introdotta una misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria e, quindi, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr., Cass., ord. n. 34025/23).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 1442 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 188/20 del Giudice di Pace di Avezzano, che, per l'effetto, conferma;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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