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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02,
avverso decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 4047/2023 RG, emesso dal Tribunale di Monza, (dott.ssa Mariconda), in data 27 gennaio 2025 e comunicato in pari data;
sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 20/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1195/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BORELLA GIUSEPPINA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
▪ l'opposizione è tempestiva, essendo stata depositata in data 26 febbraio 2025, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (27 gennaio 2025), ed è stata regolarmente notificata in data 28 febbraio 2025;
▪ il ricorrente contesta il provvedimento di rigetto adottato evidenziando che, dall'esame della domanda, non emergevano elementi tale da evincere la manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria.
-------- Si osservi che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa "non manifestamente infondata", così come stabilito dall'art. 122 d.p.r. 30/5/2002 n. 115 e, nella specie, anche con riferimento alla presente impugnativa, devono ritenersi insussistenti i presupposti per la sua concessione, perché, dall'esame della relativa istanza, contenente le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, si evidenzia in concreto la manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria per intempestivo soccorso, dal momento che le tempistiche dichiarate evidenziano che, entro 28 minuti dalla segnalazione e circa 10 minuti dopo l'insorgenza dell'arresto cardiaco avvenuto in ambulanza, il paziente era stato soccorso e trasportato in ospedale. L'adeguatezza delle tempistiche e l'inevitabilità dell'esito infausto sono stati, peraltro, confermati in ambito peritale.
PQM
Il Presidente Delegato,
1) rigetta l'opposizione;
2) spese irripetibili.
Sentenza esecutiva. Monza, 20 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02,
avverso decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 4047/2023 RG, emesso dal Tribunale di Monza, (dott.ssa Mariconda), in data 27 gennaio 2025 e comunicato in pari data;
sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 20/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1195/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BORELLA GIUSEPPINA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
▪ l'opposizione è tempestiva, essendo stata depositata in data 26 febbraio 2025, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (27 gennaio 2025), ed è stata regolarmente notificata in data 28 febbraio 2025;
▪ il ricorrente contesta il provvedimento di rigetto adottato evidenziando che, dall'esame della domanda, non emergevano elementi tale da evincere la manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria.
-------- Si osservi che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa "non manifestamente infondata", così come stabilito dall'art. 122 d.p.r. 30/5/2002 n. 115 e, nella specie, anche con riferimento alla presente impugnativa, devono ritenersi insussistenti i presupposti per la sua concessione, perché, dall'esame della relativa istanza, contenente le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, si evidenzia in concreto la manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria per intempestivo soccorso, dal momento che le tempistiche dichiarate evidenziano che, entro 28 minuti dalla segnalazione e circa 10 minuti dopo l'insorgenza dell'arresto cardiaco avvenuto in ambulanza, il paziente era stato soccorso e trasportato in ospedale. L'adeguatezza delle tempistiche e l'inevitabilità dell'esito infausto sono stati, peraltro, confermati in ambito peritale.
PQM
Il Presidente Delegato,
1) rigetta l'opposizione;
2) spese irripetibili.
Sentenza esecutiva. Monza, 20 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2