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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 976/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 16.5.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 976/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio De Angelis, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mitolo, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano il 26.6.2002 matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Bisceglie, trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Bisceglie, al n. 59, P. II, S. A., anno 2002.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.5.2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli, l'11.5.1999, e il Per_1 Per_2
5.6.2006, e di essersi separati, giusta sentenza non definitiva. 1279/2018 pubbl. il 11/06/2018, emessa dal
Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3138/2017 RG, passata in giudicato, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt.
2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione, come da sentenza non definitiva n.
1279/2018 pubbl. il 11/06/2018, emessa dal Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3138/2017
RG, passata in giudicato, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni, è stato previsto un contributo a carico del padre per il mantenimento degli stessi dell'importo mensile di € 225,00, per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, CP_2 prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, che hanno rinunciato a qualsiasi forma di reciproco mantenimento, ivi compreso l'eventuale accollo a carico dei nonni, come in ricorso espressamente richiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 26.6.2002in Bisceglie, trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Bisceglie, al n. 59, P.
[...]
II, S. A., anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 16.5.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 976/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio De Angelis, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mitolo, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano il 26.6.2002 matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Bisceglie, trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Bisceglie, al n. 59, P. II, S. A., anno 2002.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.5.2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli, l'11.5.1999, e il Per_1 Per_2
5.6.2006, e di essersi separati, giusta sentenza non definitiva. 1279/2018 pubbl. il 11/06/2018, emessa dal
Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3138/2017 RG, passata in giudicato, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt.
2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione, come da sentenza non definitiva n.
1279/2018 pubbl. il 11/06/2018, emessa dal Tribunale di Trani, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3138/2017
RG, passata in giudicato, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni, è stato previsto un contributo a carico del padre per il mantenimento degli stessi dell'importo mensile di € 225,00, per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre, CP_2 prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, che hanno rinunciato a qualsiasi forma di reciproco mantenimento, ivi compreso l'eventuale accollo a carico dei nonni, come in ricorso espressamente richiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 26.6.2002in Bisceglie, trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Bisceglie, al n. 59, P.
[...]
II, S. A., anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore