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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Cartella nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella ha di pagamento
pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4186/24 R.G. Affari N. 4186/24
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 25.03.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Impugnazione cartella di pagamento”; e vertente N. _______________
tra
[...]
in persona del legale rappr. pt., Controparte_1 N. ______________
n. R.B. Prev. rappresentata e difesa dall'avv. C. Stefanelli del Foro di Benevento P.IVA_
in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via C. Da Tocco, n. 11;
Discusso nel termine del 25.03.2025
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
Controparte_2
, in persona del Presidente p.t., rappresentato
[...]
Deposito minuta e difeso dall'avv. T. Castellucci in virtù di procura generale in data
_________________
18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente
Persona_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in
Pubblicazione in data Salerno, Via De Leo, n. 12;
__________________
Resistente
Giudizio n. 4186/24 c/o + 1 pag. 1 Pt_1 Controparte_1 CP_2 e
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Randazzo del Foro di Messina in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ficarra (Me), Via Logge, n.
46/d;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 25.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 31.07.2024, la società CP_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed
[...]
impugnava la cartella di pagamento 071 2024 01014743 27 000, notificata dall' in data 19.07.2024, per la Controparte_3
somma di euro 4.031,55 relativa a premi e ne chiedeva CP_2
l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) la mancanza di atti prodromici notificati;
2) l'omessa motivazione.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano ritualmente e tempestivamente in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Giudizio n. 4186/24 R.G. c/o + 1 pag. 2 Controparte_1 CP_2 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 25.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dalla società è Controparte_1
infondato e, pertanto, va rigettato.
Innanzitutto non è meritevole di accoglimento l'eccezione di omessa motivazione. Infatti, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, CP_3
contengono l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato: d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Inoltre, dalla cartella di pagamento si evince chiaramente la causale delle somme richieste ed iscritte a ruolo, cioè il mancato versamento della IV rata del premio assicurativo, le sanzioni dovute per il mancato pagamento e il recupero di somme indebitamente prese dalla società in compensazione.
Egualmente è infondata l'eccezione di mancanza di atti prodromici notificati. Infatti, come giustamente evidenziato dal resistente le CP_2
norme richiamate dalla società ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio riguardano i debiti tributari, mentre nel caso di procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali e dei premi non sussiste una espressa previsione nei termini indicati dalla ricorrente, sicché la notifica al contribuente/debitore di un avviso di accertamento non costituisce un presupposto necessario del procedimento di riscossione.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Giudizio n. 4186/24 R.G. Star Pack c/o + 1 pag. 3 Controparte_1 CP_2 III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società nei confronti dell' e dell' Controparte_1 CP_2 [...]
, con ricorso depositato in data 31.07.2024 e Controparte_3
ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di essi resistenti, in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 25.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4186/24 c/o + 1 pag. 4 Parte_2 CP_2