Articolo 384 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 383Articolo 385
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 384.
(Casi di impossibilita' della contestazione immediata)
1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato ((in tempo utile o nei modi regolamentari)) ;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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