Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 384.
(Casi di impossibilita' della contestazione immediata)
1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato ((in tempo utile o nei modi regolamentari)) ;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
(Casi di impossibilita' della contestazione immediata)
1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato ((in tempo utile o nei modi regolamentari)) ;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Commentari • 11
- 1. Autovelox - necessaria motivazione se manca contestazione immediataAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2001 · 47.458893
Giurisprudenza • 79
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1406Provvedimento: […] - che, con il primo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 2700 c.c."), il secondo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 nuovo c.d.s. e dall'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s."), ed il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 nuovo c.d.s. e dall'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. Omessa motivazione") - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il Comune ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo:Leggi di più...
- onere gravante sull'opponente·
- relativa deduzione·
- contravvenzione al codice della strada·
- illegittimità del segnale stradale·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- circolazione stradale·
- opposizione·
- applicazione·
- segnaletica stradale·
- sanzioni amministrative