TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1478/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1478/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. BIANCONI RAFFAELLA( , C.F._1 TRINARI FRANCESCO ( ), come da procura in calce a precetto, C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in Scandicci, p.zza Togliatti 45
- parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione :“In tesi: - Accertare che il creditore Parte_1 ha diritto a procedere esecutivamente in relazione al bene pignorato e rigettare l'opposizione proposta da con ricorso depositato il 9/1/24 assegnando le somme pignorate presso BCC Controparte_1 Riviera Banca al creditore;
- Condannare il Sig. al risarcimento del danno ex artt 2059 Controparte_1 cc e 388 cp per le omesse dichiarazioni ex art 492 cpc da liquidarsi in via equitativa, nella forma e nei modi che la SS.VV. vorrà ritenere di giustizia. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di prosecuzione dell' esecuzione: - Condannare il Sig. al risarcimento del danno non patri- Controparte_1 moniale, in favore del ricorrente , che il Giudice vorrà liquidare nella misura di € Parte_1 2613,6 e/o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge. In ulteriore denegata ipotesi di non accoglimento delle domande attoree, in ogni caso compensare le spese per la novità della questione proposta relativa al doppio termine di interru- zione di efficacia del precetto dovuta all'interpretazione delle nuove questioni ermeneutiche relative alla procedura ex art. 492 bis c.p.c. introdotte con la c.d. Riforma Cartabia”
1 E
- ( ), parte rappresentata Controparte_1 C.F._3 e difesa dall'Avv. MARCONI LUCA ( ), come da procura a mar- C.F._4 gine di comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA GRAZIOLI 106 TRENTO - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “- in via preliminare di rito: accertare e dichiarare ai sensi dell'art 164, c. I e III cpc, la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art 163bis cpc e, per l'effetto, voglia fissare altra udienza di com- parizione delle parti nel rispetto dei termini minimi a comparire di cui all'art 163bis cpc - nel merito: per tutte le ragioni sovraesposte, respingere le domande e conclusioni rassegnate nell'atto di citazione avversa- rio in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, con accoglimento dei motivi di opposizione a suo tempo proposti dal Sig. , dichiarando, per l'effetto, la nullità del pignora- Controparte_1 mento in conseguenza della cessata efficacia del precetto, ovvero, in subordine l'invalidità del pignoramento e/o l'insussistenza del diritto della creditrice a procedere in via esecutiva e/o l'illegittimità dell'azione inten- tata stante l'impignorabilità delle somme sottoposte a pignoramento;
In ogni caso: con vittoria di compe- tenze e spese anche del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, nonché C.N.P.A ed I.V.A di legge su detti imponibili”
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il , premesso che: il 28/07/2023 aveva no- Parte_1 tificato all' Avv. atto di precetto in rinnovazione (su D.I. provvisoria- Controparte_1 mente esecutivo n. 932/20 del Tribunale di Firenze) per € 9421,88, oltre spese;
seguiva il
18/10/2023 pignoramento presso il terzo Crèdit Agricole, il quale aveva reso dichiarazione di incapienza, per cui aveva presentato istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, la quale sospendeva il termine di efficacia del precetto (90 gg.); seguiva il 06/12/23 nuovo pignoramento presso terzi, avverso cui il debitore proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (R.G. n. 14/24) per l'inefficacia dell'atto di precetto per mancata iscrizione della causa a ruolo e per l'impignorabilità delle contribuzioni percepite;
il G.E., con sua Ordinanza del 26/04/24 accoglieva il primo motivo e avverso detto provve- dimento era proposto reclamo (R.G. N. 996/24). Ciò premesso, allegava l' omessa pronuncia del G.E. sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione agli atti eseguiti, introdotta oltre il termine di legge di 20 giorni dal pignoramento, sia considerando il primo (18/10/23)
2 che il secondo (06/12/23); allegava inoltre l' efficacia del precetto e quella conseguente del primo pignoramento, per l'effetto della sospensione ope legis dei termini del primo, con la proposizione dell' istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (Cass
2473/09; 3808/68; 9966/06); allegava inoltre la pignorabilità delle somme (c/c, titoli PAC:
Cass., 26.115/21) sottoposte ad esecuzione forzata;
allegava la strumentalità, dilatorietà ed inammissibilità (Cass 3967/19, 3805/18, 19.759/17, 17.905/16, 26.157/14) dell'opposizione proposta, attesa la mancata indicazione della lesione effettiva dei diritti di difesa del debitore per effetto del dedotto error in procedendo, e stante la mancata opposizione del D.I. costi- tuente titolo;
richiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale da reato (omessa indica- zione di beni utilmente pignorabili) (Art 388, c. VIII del c.p.). Ciò premesso, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo a comparire;
inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, ex adverso proposta. Nel merito, allegava l' inammissibilità e/o infondatezza delle deduzioni, argomentazioni ed eccezioni avversarie, richiamando le pro- prie, di cui alle memorie depositate davanti al G.E. e al Tribunale di Arezzo, nella fase di reclamo, peraltro rigettato. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epi- grafe.
* * *
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art 163bis cpc, in quanto detto vizio è comun- que sanato dal raggiungimento dello scopo (art. 156, c. III, del cpc), avendo il convenuto ar- gomentato anche nel merito le proprie ragioni ostative all'accoglimento della domanda dell'attore.
Decorsi solo 25 gg. dal precetto all'indicazione dei beni, 66 prima del pignoramento.
Nel merito, la domanda proposta non ha pregio e viene rigettata.
Giova riproporre le argomentazioni già svolte dal Tribunale d Arezzo nella sua Or- dinanza depositata in data 05.07.2024, con la quale il Collegio ha rigettato il reclamo
3 proposto dall'odierno attore ex art. 669-terdecies del c.p.c. avverso l' Ordinanza del Tribu- nale di Arezzo, Giudice dell' Esecuzione, depositata in data 26.04.2024, con la quale è stata confermata la sospensione dell'esecuzione già precedentemente concessa inaudita altera parte, con fissazione del termine per l'introduzione del presente giudizio di merito. Ad esse il Giudicante integralmente si riporta.
Invero, elemento decisivo ai fini del decidere è l'interpretazione da attribuire all'art. 481, c. I, del c.p.c., per il quale: “il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione”.
In particolare, occorre soffermarsi sul concetto di "inizio" dell'esecuzione per com- prendere se a ciò sia sufficiente il fatto che vi sia stato un precedente atto di pignoramento, solo notificato ma non iscritto a ruolo - a cagione della dichiarazione negativa del terzo
[...]
. Trattasi invero di passaggio logico determinante, poiché solo se l'iscrizione a Parte_2 ruolo fosse ritenuta non rilevante, allora finirebbe per assumere portata sospensiva (e del tutto risolutiva a favore del creditore procedente) la successiva presentazione dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c..
Punto di partenza del ragionamento deve essere l'art. 543 c.p.c., il quale disciplina la forma del pignoramento presso terzi. Tale disposizione prevede che: - il creditore notifica al terzo e al debitore l'atto di pignoramento dei crediti, contenente invito a comparire davanti al Giudice e invito al terzo a fare la dichiarazione entro 10 giorni;
- eseguita l'ultima notifi- cazione, l'Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo l'originale dell'atto di citazione, al creditore, il quale deve depositare nella Cancelleria del Tribunale competente per l'esecu- zione, entro trenta giorni, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi dell'atto di cita- zione, del titolo esecutivo e del precetto;
- il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al II periodo sono depositate oltre detto termine;
- il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; anche la mancata ottemperanza a tali ultimi adempimenti determina l'inefficacia del pigno- ramento.
4 Dunque come può notarsi, l'Ordinamento prevede che alla notifica dell'atto di cita- zione segua l'iscrizione a ruolo, la quale che instaura formalmente l'esecuzione forzata si- milmente a quanto avviene per il processo di cognizione (art. 168 c.p.c.). Peraltro, l'Ordina- mento prevede che il creditore procedente non abbia un tempo illimitato per procedere all'i- scrizione: l'intera operazione, infatti, deve essere completata nel termine perentorio di trenta giorni, pena l'inefficacia del pignoramento notificato.
La centralità dell'iscrizione a ruolo - da eseguire entro termine perentorio, pena l' inefficacia del pignoramento - è ribadita dal cpc in relazione alle altre forme di pignoramento
(si cfr. artt. 518 del c.p.c., per l'espropriazione mobiliare;
art. 555 del cpc, per l'espropria- zione immobiliare: quest'ultima, similmente a quella presso terzi, introdotta con atto notifi- cato al debitore).
Quanto sin qui illustrato risulta di per sé decisivo ai fini del decidere. Ed infatti, anche postulando che l'esecuzione possa considerarsi “iniziata” con la semplice notifica dell'atto di pignoramento, è certo che il pignoramento perda la propria efficacia se non è seguito dall' iscrizione a ruolo, entro il termine perentorio previsto dall'art. 543 c.p.c.. Nel caso di specie,
è pacifico che al primo pignoramento da parte dell'odierno attore non sia seguita un'iscri- zione a ruolo tempestiva, come è stato dato atto dallo stesso G.E. nel verbale dell'udienza del 22.2.2024 (“rilevato che il primo pignoramento su Credit Agricole non è stato iscritto nei ter- mini, dichiara la liberazione del conto”: doc. 12 reclamante). Ciò ha determinato l'inefficacia del pignoramento, costitutivamente inidoneo, pertanto, a determinare l'inizio di una qualsi- voglia esecuzione forzata.
La bontà del ragionamento appena svolto è stata confermata anche in una recente pronuncia della Cassazione, richiamata dal convenuto in sede di reclamo (n. 12195/2023):
“nell'esecuzione presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione pro- gressiva che ha il suo incipit nella notificazione dell'atto al debitore e il suo perfezionamento nella dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure nell'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti)”; aggiungendo – ed è questo l'aspetto più rilevante – che “è ovvio che la mancata iscrizione a ruolo determina la perdita di efficacia del pignoramento prima ancora del suo perfezionamento, sicché ad una fattispecie abortita ante tempus non può riconoscersi l'effetto di utile inizio all'esecuzione forzata nel significato dell'art. 481 c.p.c.”. In buona sostanza, affin- ché possa ritenersi rispettato il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 481 del
5 c.p.c., è sufficiente che l'atto di pignoramento venga notificato entro la scadenza dello stesso, ma l'esecuzione può ritenersi “iniziata” (in base alla stessa disposizione) solo se quel pigno- ramento sia poi coltivato, cioè se il creditore procede all'iscrizione a ruolo entro l'ulteriore e distinto termine di 30 giorni, previsto dall'art. 543 c.p.c.: se ciò non accade – riprendendo le parole dei Giudici di legittimità – la fattispecie è “abortita ante tempus”.
Coerentemente, nella fattispecie decisa in quell'occasione dalla Cassazione, è stato ritenuto che il pignoramento presso terzi non seguito dall'iscrizione a ruolo non avesse de- terminato l'inizio dell'espropriazione forzata rilevante ai sensi dell'art. 481 del c.p.c., con la conseguente inefficacia del primo precetto e l'utilità (anzi, necessità) di una seconda intima- zione svolta dal creditore (ciò che invece è mancato nella fattispecie de qua).
A fronte di quanto sopra, nessuna efficacia sospensiva può essere attribuita al depo- sito dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c., avvenuta in data 11.11.2023.
Ed infatti, è assolutamente evidente tale deposito è stato effettuato quando era già spirato il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 481 c.p.c., in quanto il precetto era stato no- tificato al debitore in data 28.7.2023 (ed è noto che a tale termine non si applica la sospen- sione feriale: Cass., n. 3457 del 1980).
Né alcun rilievo a tal proposito assume - nuovamente - il fatto che il 18.10.2023 (e quindi 10 giorni prima che scadesse il termine di 90 giorni) sia stato notificato pignoramento presso terzi. La notifica del pignoramento, infatti, non ha alcuna incidenza sospensiva, piut- tosto determina l'esaurimento tout court del termine di cui all'art. 481 c.p.c. purché, tuttavia, la fattispecie a formazione progressiva sia stata portata a termine con l'iscrizione a ruolo nei termini di legge: circostanza non verificatasi nel caso che occupa.
Oltretutto preme rimarcare come l'istanza ex art. 492-bis c.p.c., secondo la funzione che le è attribuita dal c.p.c., dovrebbe precedere e non seguire il pignoramento. Ed infatti, ai sensi del 492, penultimo c., del c.p.c. “nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis,
c. III, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al c. III dello stesso articolo, o del prov- vedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza». L'art. 492-bis, u.c. del c.p.c.,
6 aggiunge: “nel caso di sospensione del termine di cui al c. III, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, c. I, a pena di inefficacia del pigno-
, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, c. VI, 543, c. Pt_3
IV, 557, c. II, l'istanza, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al c. IV, ovvero la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario di cui al c. III o il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza». In pratica, l'atto di pignoramento deve indicare i passaggi già compiuti dal creditore procedente ai fini della ricerca delle cose da pignorare e, in sede di iscrizione a ruolo, dev' essere depositata tutta la documentazione utile: ciò, proprio al fine di consentire al debitore di verificare che il termine di 90 giorni sia stato rispettato.
Quanto infine alla questione relativa alla “omessa pronuncia da parte del G.E. relativa all'eccezione preliminare svolta da nella memoria depositata il 13/02/2024” Parte_1 si ritiene nuovamente condivisibile oltre che corretto quanto già affermato dal Tribunale nell' Ordinanza di rigetto del reclamo: “sebbene corrisponda al vero che il G.E. non si sia pro- nunciato sull'eccezione di tardività, essa si palesa infondata. Il debitore esecutato, infatti, avrebbe potuto sollevare l'opposizione - incentrata sull'asserita perenzione del precetto - soltanto dopo aver ricevuto in notifica l'atto di pignoramento ritenuto tardivo. La notifica si è perfezionata nei suoi confronti il 21.12.2023 e l'opposizione è stata promossa il 9.1.2024, nel rispetto, dunque, del termine decadenziale di 20 giorni”
***
Dalle considerazioni sopra esposte deriva il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante da reato (astrattamente, art. 388, VIII co. c.p.), in disparte il fatto che parte attrice non abbia indicato elementi a sostegno della prova della sussistenza ed ammontare del pregiudizio (non patrimoniale).
Del tutto inconsistente è il riferimento al “pregiudizio subito dal creditore a causa della condotta omissiva del debitore, che ha costretto la parte ricorrente ad ulteriori attività processuali per individuare e aggredire i beni del debitore, con conseguente ritardo nella soddisfazione del pro- prio credito e della strumentalità delle azioni proposte per impedire al creditore di soddisfarsi”.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, costituite dalla novità della questione propo- sta al Tribunale, relativa al doppio termine di interruzione di efficacia del precetto dovuta
7 all' interpretazione delle nuove questioni ermeneutiche relative alla procedura ex art. 492 bis c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate;
Arezzo, 16/10/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1478/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. BIANCONI RAFFAELLA( , C.F._1 TRINARI FRANCESCO ( ), come da procura in calce a precetto, C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in Scandicci, p.zza Togliatti 45
- parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione :“In tesi: - Accertare che il creditore Parte_1 ha diritto a procedere esecutivamente in relazione al bene pignorato e rigettare l'opposizione proposta da con ricorso depositato il 9/1/24 assegnando le somme pignorate presso BCC Controparte_1 Riviera Banca al creditore;
- Condannare il Sig. al risarcimento del danno ex artt 2059 Controparte_1 cc e 388 cp per le omesse dichiarazioni ex art 492 cpc da liquidarsi in via equitativa, nella forma e nei modi che la SS.VV. vorrà ritenere di giustizia. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di prosecuzione dell' esecuzione: - Condannare il Sig. al risarcimento del danno non patri- Controparte_1 moniale, in favore del ricorrente , che il Giudice vorrà liquidare nella misura di € Parte_1 2613,6 e/o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge. In ulteriore denegata ipotesi di non accoglimento delle domande attoree, in ogni caso compensare le spese per la novità della questione proposta relativa al doppio termine di interru- zione di efficacia del precetto dovuta all'interpretazione delle nuove questioni ermeneutiche relative alla procedura ex art. 492 bis c.p.c. introdotte con la c.d. Riforma Cartabia”
1 E
- ( ), parte rappresentata Controparte_1 C.F._3 e difesa dall'Avv. MARCONI LUCA ( ), come da procura a mar- C.F._4 gine di comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA GRAZIOLI 106 TRENTO - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “- in via preliminare di rito: accertare e dichiarare ai sensi dell'art 164, c. I e III cpc, la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art 163bis cpc e, per l'effetto, voglia fissare altra udienza di com- parizione delle parti nel rispetto dei termini minimi a comparire di cui all'art 163bis cpc - nel merito: per tutte le ragioni sovraesposte, respingere le domande e conclusioni rassegnate nell'atto di citazione avversa- rio in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, con accoglimento dei motivi di opposizione a suo tempo proposti dal Sig. , dichiarando, per l'effetto, la nullità del pignora- Controparte_1 mento in conseguenza della cessata efficacia del precetto, ovvero, in subordine l'invalidità del pignoramento e/o l'insussistenza del diritto della creditrice a procedere in via esecutiva e/o l'illegittimità dell'azione inten- tata stante l'impignorabilità delle somme sottoposte a pignoramento;
In ogni caso: con vittoria di compe- tenze e spese anche del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, nonché C.N.P.A ed I.V.A di legge su detti imponibili”
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il , premesso che: il 28/07/2023 aveva no- Parte_1 tificato all' Avv. atto di precetto in rinnovazione (su D.I. provvisoria- Controparte_1 mente esecutivo n. 932/20 del Tribunale di Firenze) per € 9421,88, oltre spese;
seguiva il
18/10/2023 pignoramento presso il terzo Crèdit Agricole, il quale aveva reso dichiarazione di incapienza, per cui aveva presentato istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, la quale sospendeva il termine di efficacia del precetto (90 gg.); seguiva il 06/12/23 nuovo pignoramento presso terzi, avverso cui il debitore proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (R.G. n. 14/24) per l'inefficacia dell'atto di precetto per mancata iscrizione della causa a ruolo e per l'impignorabilità delle contribuzioni percepite;
il G.E., con sua Ordinanza del 26/04/24 accoglieva il primo motivo e avverso detto provve- dimento era proposto reclamo (R.G. N. 996/24). Ciò premesso, allegava l' omessa pronuncia del G.E. sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione agli atti eseguiti, introdotta oltre il termine di legge di 20 giorni dal pignoramento, sia considerando il primo (18/10/23)
2 che il secondo (06/12/23); allegava inoltre l' efficacia del precetto e quella conseguente del primo pignoramento, per l'effetto della sospensione ope legis dei termini del primo, con la proposizione dell' istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (Cass
2473/09; 3808/68; 9966/06); allegava inoltre la pignorabilità delle somme (c/c, titoli PAC:
Cass., 26.115/21) sottoposte ad esecuzione forzata;
allegava la strumentalità, dilatorietà ed inammissibilità (Cass 3967/19, 3805/18, 19.759/17, 17.905/16, 26.157/14) dell'opposizione proposta, attesa la mancata indicazione della lesione effettiva dei diritti di difesa del debitore per effetto del dedotto error in procedendo, e stante la mancata opposizione del D.I. costi- tuente titolo;
richiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale da reato (omessa indica- zione di beni utilmente pignorabili) (Art 388, c. VIII del c.p.). Ciò premesso, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo a comparire;
inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, ex adverso proposta. Nel merito, allegava l' inammissibilità e/o infondatezza delle deduzioni, argomentazioni ed eccezioni avversarie, richiamando le pro- prie, di cui alle memorie depositate davanti al G.E. e al Tribunale di Arezzo, nella fase di reclamo, peraltro rigettato. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epi- grafe.
* * *
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art 163bis cpc, in quanto detto vizio è comun- que sanato dal raggiungimento dello scopo (art. 156, c. III, del cpc), avendo il convenuto ar- gomentato anche nel merito le proprie ragioni ostative all'accoglimento della domanda dell'attore.
Decorsi solo 25 gg. dal precetto all'indicazione dei beni, 66 prima del pignoramento.
Nel merito, la domanda proposta non ha pregio e viene rigettata.
Giova riproporre le argomentazioni già svolte dal Tribunale d Arezzo nella sua Or- dinanza depositata in data 05.07.2024, con la quale il Collegio ha rigettato il reclamo
3 proposto dall'odierno attore ex art. 669-terdecies del c.p.c. avverso l' Ordinanza del Tribu- nale di Arezzo, Giudice dell' Esecuzione, depositata in data 26.04.2024, con la quale è stata confermata la sospensione dell'esecuzione già precedentemente concessa inaudita altera parte, con fissazione del termine per l'introduzione del presente giudizio di merito. Ad esse il Giudicante integralmente si riporta.
Invero, elemento decisivo ai fini del decidere è l'interpretazione da attribuire all'art. 481, c. I, del c.p.c., per il quale: “il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione”.
In particolare, occorre soffermarsi sul concetto di "inizio" dell'esecuzione per com- prendere se a ciò sia sufficiente il fatto che vi sia stato un precedente atto di pignoramento, solo notificato ma non iscritto a ruolo - a cagione della dichiarazione negativa del terzo
[...]
. Trattasi invero di passaggio logico determinante, poiché solo se l'iscrizione a Parte_2 ruolo fosse ritenuta non rilevante, allora finirebbe per assumere portata sospensiva (e del tutto risolutiva a favore del creditore procedente) la successiva presentazione dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c..
Punto di partenza del ragionamento deve essere l'art. 543 c.p.c., il quale disciplina la forma del pignoramento presso terzi. Tale disposizione prevede che: - il creditore notifica al terzo e al debitore l'atto di pignoramento dei crediti, contenente invito a comparire davanti al Giudice e invito al terzo a fare la dichiarazione entro 10 giorni;
- eseguita l'ultima notifi- cazione, l'Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo l'originale dell'atto di citazione, al creditore, il quale deve depositare nella Cancelleria del Tribunale competente per l'esecu- zione, entro trenta giorni, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi dell'atto di cita- zione, del titolo esecutivo e del precetto;
- il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al II periodo sono depositate oltre detto termine;
- il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; anche la mancata ottemperanza a tali ultimi adempimenti determina l'inefficacia del pigno- ramento.
4 Dunque come può notarsi, l'Ordinamento prevede che alla notifica dell'atto di cita- zione segua l'iscrizione a ruolo, la quale che instaura formalmente l'esecuzione forzata si- milmente a quanto avviene per il processo di cognizione (art. 168 c.p.c.). Peraltro, l'Ordina- mento prevede che il creditore procedente non abbia un tempo illimitato per procedere all'i- scrizione: l'intera operazione, infatti, deve essere completata nel termine perentorio di trenta giorni, pena l'inefficacia del pignoramento notificato.
La centralità dell'iscrizione a ruolo - da eseguire entro termine perentorio, pena l' inefficacia del pignoramento - è ribadita dal cpc in relazione alle altre forme di pignoramento
(si cfr. artt. 518 del c.p.c., per l'espropriazione mobiliare;
art. 555 del cpc, per l'espropria- zione immobiliare: quest'ultima, similmente a quella presso terzi, introdotta con atto notifi- cato al debitore).
Quanto sin qui illustrato risulta di per sé decisivo ai fini del decidere. Ed infatti, anche postulando che l'esecuzione possa considerarsi “iniziata” con la semplice notifica dell'atto di pignoramento, è certo che il pignoramento perda la propria efficacia se non è seguito dall' iscrizione a ruolo, entro il termine perentorio previsto dall'art. 543 c.p.c.. Nel caso di specie,
è pacifico che al primo pignoramento da parte dell'odierno attore non sia seguita un'iscri- zione a ruolo tempestiva, come è stato dato atto dallo stesso G.E. nel verbale dell'udienza del 22.2.2024 (“rilevato che il primo pignoramento su Credit Agricole non è stato iscritto nei ter- mini, dichiara la liberazione del conto”: doc. 12 reclamante). Ciò ha determinato l'inefficacia del pignoramento, costitutivamente inidoneo, pertanto, a determinare l'inizio di una qualsi- voglia esecuzione forzata.
La bontà del ragionamento appena svolto è stata confermata anche in una recente pronuncia della Cassazione, richiamata dal convenuto in sede di reclamo (n. 12195/2023):
“nell'esecuzione presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione pro- gressiva che ha il suo incipit nella notificazione dell'atto al debitore e il suo perfezionamento nella dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure nell'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti)”; aggiungendo – ed è questo l'aspetto più rilevante – che “è ovvio che la mancata iscrizione a ruolo determina la perdita di efficacia del pignoramento prima ancora del suo perfezionamento, sicché ad una fattispecie abortita ante tempus non può riconoscersi l'effetto di utile inizio all'esecuzione forzata nel significato dell'art. 481 c.p.c.”. In buona sostanza, affin- ché possa ritenersi rispettato il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 481 del
5 c.p.c., è sufficiente che l'atto di pignoramento venga notificato entro la scadenza dello stesso, ma l'esecuzione può ritenersi “iniziata” (in base alla stessa disposizione) solo se quel pigno- ramento sia poi coltivato, cioè se il creditore procede all'iscrizione a ruolo entro l'ulteriore e distinto termine di 30 giorni, previsto dall'art. 543 c.p.c.: se ciò non accade – riprendendo le parole dei Giudici di legittimità – la fattispecie è “abortita ante tempus”.
Coerentemente, nella fattispecie decisa in quell'occasione dalla Cassazione, è stato ritenuto che il pignoramento presso terzi non seguito dall'iscrizione a ruolo non avesse de- terminato l'inizio dell'espropriazione forzata rilevante ai sensi dell'art. 481 del c.p.c., con la conseguente inefficacia del primo precetto e l'utilità (anzi, necessità) di una seconda intima- zione svolta dal creditore (ciò che invece è mancato nella fattispecie de qua).
A fronte di quanto sopra, nessuna efficacia sospensiva può essere attribuita al depo- sito dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c., avvenuta in data 11.11.2023.
Ed infatti, è assolutamente evidente tale deposito è stato effettuato quando era già spirato il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 481 c.p.c., in quanto il precetto era stato no- tificato al debitore in data 28.7.2023 (ed è noto che a tale termine non si applica la sospen- sione feriale: Cass., n. 3457 del 1980).
Né alcun rilievo a tal proposito assume - nuovamente - il fatto che il 18.10.2023 (e quindi 10 giorni prima che scadesse il termine di 90 giorni) sia stato notificato pignoramento presso terzi. La notifica del pignoramento, infatti, non ha alcuna incidenza sospensiva, piut- tosto determina l'esaurimento tout court del termine di cui all'art. 481 c.p.c. purché, tuttavia, la fattispecie a formazione progressiva sia stata portata a termine con l'iscrizione a ruolo nei termini di legge: circostanza non verificatasi nel caso che occupa.
Oltretutto preme rimarcare come l'istanza ex art. 492-bis c.p.c., secondo la funzione che le è attribuita dal c.p.c., dovrebbe precedere e non seguire il pignoramento. Ed infatti, ai sensi del 492, penultimo c., del c.p.c. “nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis,
c. III, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al c. III dello stesso articolo, o del prov- vedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza». L'art. 492-bis, u.c. del c.p.c.,
6 aggiunge: “nel caso di sospensione del termine di cui al c. III, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, c. I, a pena di inefficacia del pigno-
, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, c. VI, 543, c. Pt_3
IV, 557, c. II, l'istanza, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al c. IV, ovvero la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario di cui al c. III o il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell'istanza». In pratica, l'atto di pignoramento deve indicare i passaggi già compiuti dal creditore procedente ai fini della ricerca delle cose da pignorare e, in sede di iscrizione a ruolo, dev' essere depositata tutta la documentazione utile: ciò, proprio al fine di consentire al debitore di verificare che il termine di 90 giorni sia stato rispettato.
Quanto infine alla questione relativa alla “omessa pronuncia da parte del G.E. relativa all'eccezione preliminare svolta da nella memoria depositata il 13/02/2024” Parte_1 si ritiene nuovamente condivisibile oltre che corretto quanto già affermato dal Tribunale nell' Ordinanza di rigetto del reclamo: “sebbene corrisponda al vero che il G.E. non si sia pro- nunciato sull'eccezione di tardività, essa si palesa infondata. Il debitore esecutato, infatti, avrebbe potuto sollevare l'opposizione - incentrata sull'asserita perenzione del precetto - soltanto dopo aver ricevuto in notifica l'atto di pignoramento ritenuto tardivo. La notifica si è perfezionata nei suoi confronti il 21.12.2023 e l'opposizione è stata promossa il 9.1.2024, nel rispetto, dunque, del termine decadenziale di 20 giorni”
***
Dalle considerazioni sopra esposte deriva il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante da reato (astrattamente, art. 388, VIII co. c.p.), in disparte il fatto che parte attrice non abbia indicato elementi a sostegno della prova della sussistenza ed ammontare del pregiudizio (non patrimoniale).
Del tutto inconsistente è il riferimento al “pregiudizio subito dal creditore a causa della condotta omissiva del debitore, che ha costretto la parte ricorrente ad ulteriori attività processuali per individuare e aggredire i beni del debitore, con conseguente ritardo nella soddisfazione del pro- prio credito e della strumentalità delle azioni proposte per impedire al creditore di soddisfarsi”.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, costituite dalla novità della questione propo- sta al Tribunale, relativa al doppio termine di interruzione di efficacia del precetto dovuta
7 all' interpretazione delle nuove questioni ermeneutiche relative alla procedura ex art. 492 bis c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate;
Arezzo, 16/10/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
8