CASS
Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2024, n. 22480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22480 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 16427 - 2018 R.G. proposto da: VILLA DELLE QUERCE s.p.a. – p.i.v.a. 00274000637 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Sergio Turrà ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato AN IL. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – p.i.v.a. 06328131211 - in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Chiatamone, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Francesco Caia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Napoli, Civile Sent. Sez. 1 Num. 22480 Anno 2024 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 08/08/2024 2 udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 15 maggio 2024 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso e per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi, udito l’avvocato AN IL per la ricorrente, udito l’avvocato Francesco Caia per la controricorrente, FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la “Villa delle Querce” s.p.a. adiva il Tribunale di Napoli. Chiedeva ingiungersi alla “A.S.L. Napoli 1 Centro” il pagamento della somma di euro 5.313.203,89, oltre accessori, quale saldo dei corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie eseguite negli anni 2006 – 2007; in subordine, chiedeva ingiungersi il pagamento della medesima somma ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. 2. Con decreto in data 1.12.2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3. L’ “Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro” proponeva opposizione. Instava per la revoca dell’ingiunzione. 3.1. Resisteva la “Villa delle Querce”. Eccepiva, pregiudizialmente, il “difetto di ius postulandi del difensore costituito nell’interesse della opponente, essendo, lo stesso, dipendente della Regione Campania e, come tale, iscritto nell’albo speciale degli avvocati al solo fine di patrocinare le controversie relative al suddetto Ente locale” (così ricorso, pag. 2). 4. Con sentenza n. 3708/2014 il tribunale, a fronte dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio, revocava l’ingiunzione e condannava l’ “A.S.L. Napoli 1 3 Centro” alla corresponsione della minor somma di euro 2.604.024,41, oltre accessori e spese di lite. 5. Proponeva appello l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro”. 5.1. Si costituiva la “Villa delle Querce”. Instava per il rigetto del gravame;
esperiva appello incidentale con cui lamentava l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione pregiudiziale. 6. Con sentenza n. 846/2018 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame principale, rigettava la domanda di pagamento spiegata in prime cure dall’appellata, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e condannava la “Villa delle Querce” al pagamento delle spese del doppio grado. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Villa delle Querce” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di undici motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro” ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8. Con ordinanza interlocutoria dei 19.10/12.12.2023 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 9. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 16.4.2024; ha chiesto rigettarsi il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed accogliersi il quarto motivo di ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi. 10. La ricorrente ha depositato memoria. La controricorrente del pari ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3, 4° co., r.d.l. n. 1578/1933 ed all’art. 645 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a dichiarare inammissibile l’appello incidentale, con cui aveva censurato l’omessa pronuncia, in prime cure, in ordine all’eccezione pregiudiziale di difetto di ius postulandi in capo al difensore dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” e con cui, dunque, aveva invocato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che nella specie non è contestato che l’opposizione all’ingiunzione è stata proposta con il patrocinio di un avvocato alle dipendenze della Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce quindi che, ai sensi dell’art. 3, 4° co., del r.d.l. n. 1578/1933, come modificato dall’art. 1 della legge n. 1949/1939, lo ius postulandi degli avvocati dipendenti di enti pubblici “è limitato alle cause e agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera” (così ricorso, pag. 9) e la surriferita disposizione è di stretta interpretazione. Deduce poi che la Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 22.5.2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge Regione Campania n. 1/2009, che abilitava gli avvocati alle dipendenze della Regione a rappresentare ed assistere gli enti strumentali, e che le sentenze della Corte costituzionale dichiarative dell’illegittimità costituzionale esplicano efficacia in relazione a tutti i rapporti, quale quello di specie, non ancora “esauriti” (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce inoltre che è da escludere che l’ “A.S.L.” abbia natura di ente strumentale della Regione (cfr. ricorso, pag. 9). 5 12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Napoli ha affermato in maniera del tutto immotivata che a seguito dell’entrata in vigore – successivamente alla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo – dell’art. 11, 8° co. bis, del dec. leg. n. 35/2013, convertito nella legge n. 93/2013, gli avvocati alle dipendenze delle Avvocature regionali possono assumere il patrocinio delle “Aziende Sanitarie Locali” senza per giunta la necessità di una preventiva convenzione (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce che è da disconoscere che l’ “A.S.L.” abbia natura di ente dipendente della Regione;
che invero l’ “A.S.L.” ha una propria distinta soggettività (cfr. ricorso, pag. 10), tant’è che si è assunto che abbia veste di ente pubblico economico (cfr. ricorso, pag. 11). Solleva, all’occorrenza, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, 8° co. bis, del dec. leg. n. 35/2013, convertito nella legge n. 93/2013, per violazione degli artt. 4 e 97 Cost., “risultando violati proprio i principi ribaditi dalla Consulta con la decisione n. 91/2013” (cfr. ricorso, pagg. 5 - 12). 13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. in relazione all’art. 645 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che, in ogni caso, sarebbe stato da concedere all’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” termine ex art. 182, 2° co., cod. proc. civ., onde sanare il vizio inficiante la relativa costituzione in giudizio, e che la sanatoria si sarebbe comunque prodotta, in appello, con effetti ex tunc, in dipendenza della costituzione in seconde cure dei nuovi difensori dell’ “A.S.L.” (cfr. ricorso, pag. 13). 6 Deduce che nella specie il difetto di ius postulandi ha comportato l’inesistenza non già la nullità della procura, sicché non vi era margine perché operasse il 2° co. dell’art. 182 cod. proc. civ.; che, d’altra parte, con l’atto di appello l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” non ha manifestato alcuna volontà volta a ratificare l’operato del difensore privo di ius postulandi, viepiù che il giudizio di primo grado si era già concluso (cfr. ricorso, pag. 14). 14. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono senza dubbio connessi;
il che ne giustifica la disamina contestuale;
in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere. 15. Viene in rilievo il 1° co. dell’art. 29 della legge Regione Campania n. 1 del 19.1.2009, il cui disposto così recita[va]: “nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l’avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza attraverso l’espressione di pareri e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione”. Evidentemente, nella specie, gli avvocati dipendenti dell’Avvocatura della Regione Campania che in prime cure ebbero a spiegare per conto dell’ “A.S.L. NA 1 Centro” opposizione all’ingiunzione di pagamento, ebbero, appunto, ad esperirla sulla scorta della testé citata disposizione. 16. La riferita disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 91 del 22.5.2013. Più esattamente, la Consulta ha, con la menzionata pronuncia, ritenuto costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 2 dell’art. 29 cit., in quanto, consentendo agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il 7 cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione, ampliano la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza, e pertanto si pongono in contrasto con l’art. 117, 3° co., Cost. Infatti, la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l’ente di appartenenza – e solo per esso – non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, ma rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidato alla competenza del legislatore statale. 17. Ebbene, in questo quadro sovviene il “precedente” specifico di questa Corte, a tenor del quale l’attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente revocata ma conferita in base a legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, la legge Regione Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati alla regione ad avvalersi dell’avvocatura della Giunta regionale), non diviene invalida “ab origine”, poiché la decisione della Corte costituzionale non incide sullo ius postulandi, stante la sua autonomia dal negozio di patrocinio (cfr. Cass. 19.9.2019, n. 23335). La circostanza per cui, dunque, lo ius postulandi degli avvocati dell’Avvocatura della Regione Campania che ebbero – in primo grado – ad esperire l’opposizione all’ingiunzione, sia rimasto impregiudicato nonostante la caducazione del contratto di patrocinio, induce ad opinare per la perdurante validità ed efficacia dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dapprima proposta. Del resto, questa Corte ha puntualizzato da tempo che la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al 8 mandato;
la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura (cfr. Cass. 2.9.1997, n. 8388). E pur di recente questa Corte ha ribadito, in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, che mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d’opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l’incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2021, n. 8863; Cass. 29.8.2014, n. 18450). In questi termini, quindi, invano la ricorrente adduce – con il primo motivo – altresì che, nella specie, si registra l’assenza di idonea procura alle liti, siccome “nell’atto di opposizione (…) si leggeva come e la <procura-speciale in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo> fossero riconducibili ad atti amministrativi di provenienza del presidente della Giunta regionale della Campania” (così ricorso, pag. 10). 18. Alla rituale instaurazione ed al rituale sviluppo del giudizio di opposizione di prime cure hanno fatto seguito l’instaurazione e lo sviluppo, altrettanto rituali, del giudizio di seconde cure, introdotto con citazione notificata l’8.10.2014. Difatti, antecedentemente alla proposizione dell’atto di appello, si è registrata l’entrata in vigore dell’art. 11, 8° co. bis, del dec. leg. n. 35/2013, convertito nella legge n. 93/2013, a tenor del quale “ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli 9 organismi istituiti con legge regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative delle Regioni medesime”. E, ben vero, ai sensi di tale disposizione l’ “A.S.L. NA 1 Centro” ha proposto gravame con il patrocinio di difensori diversi, sì, da quelli costituitisi innanzi al tribunale nondimeno parimenti alle dipendenze dell’Avvocatura regionale. 19. Invano, poi, la ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale del 8° co. bis dell’art. 11 del dec. leg. n. 35/2013. Al riguardo è sufficiente reiterare i rilievi espressi dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 24474 del 30.10.2013. Quivi, in motivazione, si legge testualmente: “in verità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. Campania n. 1 del 2009, art. 29, commi 1 e 2, può dirsi superata (…) dallo ius superveniens costituito dal comma 8-bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 64 del 6 giugno 2013, al D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 11. Tale disposizione (…), che risulta avere una formulazione più ampia, quanto ai destinatari, della L.R. Campania n. 1 del 2009, art. 29, comma 1, non è in contraddizione con la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2013 (…). Il giudice delle leggi, infatti, in uno dei passaggi finali della decisione, afferma: <l’apprezzabile finalità di contenimento della spesa pubblica che la regione dichiara voler perseguire con legislazione in esame non giustifica l’invasione da parte sfera riservata al legislatore statale, ma potrà semmai essere tenuta considerazione quest’ultimo>. Ed è proprio quello che il legislatore ha fatto, in ossequio alla sentenza della Consulta, con il citato D.L. n. 35 del 2013, art. 11, comma 5-bis, convertito con modificazione con L. n. 64 del 2013”. Al riguardo, dunque, va in toto condivisa l’argomentazione del P.M. a tenor della quale con la sentenza n. 91/2013 la Consulta ha colto “i profili di 10 illegittimità consistenti nell’esondazione dei poteri del legislatore regionale nella materia professionale e delle relative incompatibilità. Profilo non invocabile nel caso di specie, nel quale è una norma primaria dello Stato a prevedere la possibilità del patrocinio suddetto” (così conclusioni scritte del P.M., pag. 3). 20. La motivazione di cui alla pronuncia n. 24474/2013 delle sezioni unite di questa Corte soccorre in relazione ad un ulteriore aspetto, ossia in ordine all’assunto della ricorrente per cui l’ “A.S.L.” non avrebbe natura di ente strumentale-dipendente della Regione. Nell’anzidetta pronuncia, invero, l’ “A.S.L. di Caserta” - che, appunto, era parte della controversia cui si correla la statuizione n. 24474/2013 - è indicata “tra gli enti ed organismi dipendenti della Regione, nell’elenco approvato dalla Giunta regionale campana con la Delibera n. 3010 del 2012 (…) ai sensi della L.R. Campania n. 7 del 2002, art. 5”. In ogni caso, pur ad ipotizzare che l’ A.S.L.” non sia un ente dipendente della Regione, non potrebbe che condividersi il rilievo del P.M., secondo cui il principio espresso da questa Corte con la pronuncia n. 23335/2019 – dapprima riferita – “riverbererebbe i suoi effetti anche con riferimento al secondo grado di giudizio” (così conclusioni scritte del P.M., pag. 3). 21. Ovviamente nel quadro ricostruttivo così delineato diviene superfluo qualsivoglia riferimento al 2° co. dell’art. 182 cod. proc. civ. 22. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost. ed agli artt. 350 e 352 cod. proc. civ.; la nullità della sentenza. Premette che la Corte di Napoli ha disconosciuto la pretesa creditoria alla stregua del rilievo, operato ex officio, dell’inesistenza di convenzione scritta tra essa ricorrente e l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” con riferimento alle annualità 2006 11 e 2007 (cfr. ricorso, pag. 14), “non essendo sufficiente per il pagamento il mero dedotto accreditamento provvisorio” (così sentenza d’appello, pag. 4). Premette che in primo grado il tribunale non aveva indicato quale questione rilevabile d’ufficio l’assenza di convenzione scritta (cfr. ricorso, pag. 16). Indi deduce che, qualora la corte d’appello avesse indicato alle parti il profilo di nullità rilevato ex officio, ben avrebbe potuto “richiedere (…) la rimessione in termini al fine di integrare la propria difesa con ulteriori allegazioni, anche istruttorie” (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce inoltre che la stessa “A.S.L. Napoli 1 Centro” aveva “affermato la sussistenza dei presupposti per la remunerazione delle prestazioni sia pure in misura inferiore” (così ricorso, pag. 17). 23. Il quarto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 24. Va dato atto previamente che, “per quanto non espressamente svolta come motivo di appello, la questione inerente la inesistenza del contratto scritto con la A.S.L.” (così sentenza d’appello, pag. 4) è stata rilevata ex officio dalla Corte di Napoli “sia in quanto elemento costitutivo della pretesa creditoria (…) sia per avere comunque il giudice il potere di rilevare d’ufficio la nullità dei contratti” (così sentenza d’appello, pag. 4). E sulla scorta di tale rilievo officioso la Corte partenopea ha opinato per il buon fondamento dell’appello principale e per la reiezione dell’iniziale domanda della “Villa delle Querce” (“in mancanza pertanto del contratto inerente le annualità 2006 e 2007, la domanda di pagamento proposta dalla struttura sanitaria va respinta e quindi va accolto l’appello”: così sentenza d’appello, pag. 9), appunto, “non essendo il rapporto tra le parti disciplinato da un contratto scritto, e non essendo sufficiente per il pagamento il mero dedotto accreditamento provvisorio” (così sentenza d’appello, pag.
4. La corte 12 distrettuale ha soggiunto che l’appellata non poteva pretendere “il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate per il solo fatto di averle rese nella qualità di soggetto titolare di una struttura di fatto trattata dalla A.S.L. come provvisoriamente accreditata”: così sentenza d’appello, pag. 9). 25. Evidentemente la questione della sussistenza o meno di un contratto scritto è questione “mista di fatto e di diritto” (cfr. Cass. 12.9.2019, n. 22778, secondo cui la nullità, per difetto di forma, di un contratto concluso da un Comune, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d’ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. Cfr. Cass. (ord.) 17.4.2023 n. 10154, secondo cui nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell’accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta “ad substantiam”). In pari tempo è innegabile che la corte d’appello ha fatto luogo al rilievo officioso senza attendere all’assegnazione alle parti – ai sensi dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. – di un termine per il deposito di memorie per osservazioni sulla medesima questione (“autorizzata la ricostruzione dei fascicoli d’ufficio e 13 di parte di primo grade, in quanto smarriti, all’udienza collegiale del 3.10.2017 la causa passava in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”: così sentenza d’appello, pag.
3. Si badi che a tal specifico riguardo l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” nulla di puntuale ha replicato pur nella memoria in data 4.5.2024). 26. In tal guisa sovviene l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui, nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione “di fatto” ovvero “mista di fatto e di diritto” senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), sussiste la nullità della sentenza, in quanto la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (cfr. Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20935; Cass. 16.2.2016, n. 2984; Cass. (ord.) 8.6.2018, n. 15037). Ovvero l’insegnamento secondo cui il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell’attività assertiva ma anche della corrispondente attività probatoria (cfr. Cass. 5.9.2023, n. 25849). Ovvero l’insegnamento secondo cui, qualora la summenzionata violazione si sia verificata nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché in tale sede sia dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice (cfr. Cass. 13.7.2012, n. 11928). 14 27. Ovviamente si è anticipato (Cass. n. 22778/2019) e va ribadito che è necessario che la parte che si dolga della decisione “a sorpresa”, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. (ord.) 6.2.2023, n. 3543). Ebbene, nella specie tale onere “Villa delle Querce” ha certamente assolto (cfr. ricorso, pagg. 17 e 18). Tra l’altro, la ricorrente ha fatto riferimento a “copia del contratto sottoscritto nel settembre 2007 e relativo al suddetto anno, trasmesso dalla ASL NA 1 Centro a seguito di richiesta” (così ricorso, pag. 17. Si tenga conto che l’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. impone un’interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità: cfr. in tal senso Cass. 30.9.2020, n. 20870). 28. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; il vizio di motivazione apparente. Deduce che la Corte di Napoli non ha esplicitato le ragioni per le quali ha, con riferimento all’anno 2006, ritenuto necessaria la stipulazione di contratto scritto (cfr. ricorso, pag. 19). 29. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Premette che la Corte di Napoli ha mostrato di porre in discussione la sussistenza dell’ “accreditamento” con riferimento agli anni 2006 - 2007 (cfr. ricorso, pag. 19). 15 Indi deduce che ha fornito sin dalla fase monitoria prova della sussistenza del rapporto di accreditamento (cfr. ricorso, pag. 19). 30. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione. Premette che la Corte di Napoli ha ritenuto che i limiti determinati dalla “capacità operativa massima” e dai tetti di spesa siano da reputare invalicabili (cfr. ricorso, pag. 20). Indi deduce che ha addotto e in primo e in secondo grado che l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” non ha provveduto a comunicarle alcun limite alle prestazioni (cfr. ricorso, pag. 21). 31. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del d.l.gs. n. 502/1992. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che il mancato superamento dei tetti di spesa assurge a fatto costitutivo dell’azionata pretesa, sicché essa ricorrente era onerata della relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che trattasi di fatto impeditivo, che ricadeva nell’onere probatorio dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” (cfr. ricorso, pag. 23). 32. Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per assenza di motivazione. Deduce che la Corte di Napoli non ha motivato in ordine al rigetto della domanda volta a conseguire il riconoscimento dell’azionata pretesa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 23). 33. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. Premette che il Tribunale di Napoli aveva, con il primo dictum, ritenuto fuor di contestazione la sussistenza dell’accreditamento provvisorio, l’esecuzione 16 delle prestazioni per le quali è stato domandato il saldo dei compensi, l’accettazione da parte dell’ “A.S.L.” delle medesime prestazioni senza alcuna obiezione (cfr. ricorso, pag. 25). Indi deduce che la corte d’appello, in virtù del giudicato “interno” in tal guisa formatosi, non avrebbe potuto porre in dubbio i suindicati aspetti (cfr. ricorso, pag. 25). 34. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Premette che la Corte di Napoli l’ha condannata al pagamento delle spese del doppio grado e segnatamente dell’importo di euro 16.000,00 per le spese del primo grado. Indi deduce che in dipendenza dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stato margine per la condanna dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” al pagamento delle spese di prime cure in quanto virtualmente soccombente (cfr. ricorso, pag. 26). 35. Evidentemente il buon esito del quarto motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo, del nono, del decimo e dell’undicesimo motivo. 36. In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 37. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di 17 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso – assorbiti il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo, l’ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l’undicesimo motivo - cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
esperiva appello incidentale con cui lamentava l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione pregiudiziale. 6. Con sentenza n. 846/2018 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame principale, rigettava la domanda di pagamento spiegata in prime cure dall’appellata, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e condannava la “Villa delle Querce” al pagamento delle spese del doppio grado. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Villa delle Querce” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di undici motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro” ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8. Con ordinanza interlocutoria dei 19.10/12.12.2023 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 9. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 16.4.2024; ha chiesto rigettarsi il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed accogliersi il quarto motivo di ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi. 10. La ricorrente ha depositato memoria. La controricorrente del pari ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3, 4° co., r.d.l. n. 1578/1933 ed all’art. 645 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a dichiarare inammissibile l’appello incidentale, con cui aveva censurato l’omessa pronuncia, in prime cure, in ordine all’eccezione pregiudiziale di difetto di ius postulandi in capo al difensore dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” e con cui, dunque, aveva invocato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che nella specie non è contestato che l’opposizione all’ingiunzione è stata proposta con il patrocinio di un avvocato alle dipendenze della Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce quindi che, ai sensi dell’art. 3, 4° co., del r.d.l. n. 1578/1933, come modificato dall’art. 1 della legge n. 1949/1939, lo ius postulandi degli avvocati dipendenti di enti pubblici “è limitato alle cause e agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera” (così ricorso, pag. 9) e la surriferita disposizione è di stretta interpretazione. Deduce poi che la Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 22.5.2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge Regione Campania n. 1/2009, che abilitava gli avvocati alle dipendenze della Regione a rappresentare ed assistere gli enti strumentali, e che le sentenze della Corte costituzionale dichiarative dell’illegittimità costituzionale esplicano efficacia in relazione a tutti i rapporti, quale quello di specie, non ancora “esauriti” (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce inoltre che è da escludere che l’ “A.S.L.” abbia natura di ente strumentale della Regione (cfr. ricorso, pag. 9). 5 12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Napoli ha affermato in maniera del tutto immotivata che a seguito dell’entrata in vigore – successivamente alla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo – dell’art. 11, 8° co. bis, del dec. leg. n. 35/2013, convertito nella legge n. 93/2013, gli avvocati alle dipendenze delle Avvocature regionali possono assumere il patrocinio delle “Aziende Sanitarie Locali” senza per giunta la necessità di una preventiva convenzione (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce che è da disconoscere che l’ “A.S.L.” abbia natura di ente dipendente della Regione;
che invero l’ “A.S.L.” ha una propria distinta soggettività (cfr. ricorso, pag. 10), tant’è che si è assunto che abbia veste di ente pubblico economico (cfr. ricorso, pag. 11). Solleva, all’occorrenza, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, 8° co. bis, del dec. leg. n. 35/2013, convertito nella legge n. 93/2013, per violazione degli artt. 4 e 97 Cost., “risultando violati proprio i principi ribaditi dalla Consulta con la decisione n. 91/2013” (cfr. ricorso, pagg. 5 - 12). 13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. in relazione all’art. 645 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che, in ogni caso, sarebbe stato da concedere all’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” termine ex art. 182, 2° co., cod. proc. civ., onde sanare il vizio inficiante la relativa costituzione in giudizio, e che la sanatoria si sarebbe comunque prodotta, in appello, con effetti ex tunc, in dipendenza della costituzione in seconde cure dei nuovi difensori dell’ “A.S.L.” (cfr. ricorso, pag. 13). 6 Deduce che nella specie il difetto di ius postulandi ha comportato l’inesistenza non già la nullità della procura, sicché non vi era margine perché operasse il 2° co. dell’art. 182 cod. proc. civ.; che, d’altra parte, con l’atto di appello l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” non ha manifestato alcuna volontà volta a ratificare l’operato del difensore privo di ius postulandi, viepiù che il giudizio di primo grado si era già concluso (cfr. ricorso, pag. 14). 14. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono senza dubbio connessi;
il che ne giustifica la disamina contestuale;
in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere. 15. Viene in rilievo il 1° co. dell’art. 29 della legge Regione Campania n. 1 del 19.1.2009, il cui disposto così recita[va]: “nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l’avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza attraverso l’espressione di pareri e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione”. Evidentemente, nella specie, gli avvocati dipendenti dell’Avvocatura della Regione Campania che in prime cure ebbero a spiegare per conto dell’ “A.S.L. NA 1 Centro” opposizione all’ingiunzione di pagamento, ebbero, appunto, ad esperirla sulla scorta della testé citata disposizione. 16. La riferita disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 91 del 22.5.2013. Più esattamente, la Consulta ha, con la menzionata pronuncia, ritenuto costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 2 dell’art. 29 cit., in quanto, consentendo agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il 7 cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione, ampliano la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza, e pertanto si pongono in contrasto con l’art. 117, 3° co., Cost. Infatti, la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l’ente di appartenenza – e solo per esso – non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, ma rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidato alla competenza del legislatore statale. 17. Ebbene, in questo quadro sovviene il “precedente” specifico di questa Corte, a tenor del quale l’attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente revocata ma conferita in base a legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, la legge Regione Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati alla regione ad avvalersi dell’avvocatura della Giunta regionale), non diviene invalida “ab origine”, poiché la decisione della Corte costituzionale non incide sullo ius postulandi, stante la sua autonomia dal negozio di patrocinio (cfr. Cass. 19.9.2019, n. 23335). La circostanza per cui, dunque, lo ius postulandi degli avvocati dell’Avvocatura della Regione Campania che ebbero – in primo grado – ad esperire l’opposizione all’ingiunzione, sia rimasto impregiudicato nonostante la caducazione del contratto di patrocinio, induce ad opinare per la perdurante validità ed efficacia dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dapprima proposta. Del resto, questa Corte ha puntualizzato da tempo che la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al 8 mandato;
la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura (cfr. Cass. 2.9.1997, n. 8388). E pur di recente questa Corte ha ribadito, in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, che mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d’opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l’incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2021, n. 8863; Cass. 29.8.2014, n. 18450). In questi termini, quindi, invano la ricorrente adduce – con il primo motivo – altresì che, nella specie, si registra l’assenza di idonea procura alle liti, siccome “nell’atto di opposizione (…) si leggeva come
4. La corte 12 distrettuale ha soggiunto che l’appellata non poteva pretendere “il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate per il solo fatto di averle rese nella qualità di soggetto titolare di una struttura di fatto trattata dalla A.S.L. come provvisoriamente accreditata”: così sentenza d’appello, pag. 9). 25. Evidentemente la questione della sussistenza o meno di un contratto scritto è questione “mista di fatto e di diritto” (cfr. Cass. 12.9.2019, n. 22778, secondo cui la nullità, per difetto di forma, di un contratto concluso da un Comune, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d’ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. Cfr. Cass. (ord.) 17.4.2023 n. 10154, secondo cui nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell’accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta “ad substantiam”). In pari tempo è innegabile che la corte d’appello ha fatto luogo al rilievo officioso senza attendere all’assegnazione alle parti – ai sensi dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. – di un termine per il deposito di memorie per osservazioni sulla medesima questione (“autorizzata la ricostruzione dei fascicoli d’ufficio e 13 di parte di primo grade, in quanto smarriti, all’udienza collegiale del 3.10.2017 la causa passava in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”: così sentenza d’appello, pag.
3. Si badi che a tal specifico riguardo l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” nulla di puntuale ha replicato pur nella memoria in data 4.5.2024). 26. In tal guisa sovviene l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui, nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione “di fatto” ovvero “mista di fatto e di diritto” senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), sussiste la nullità della sentenza, in quanto la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (cfr. Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20935; Cass. 16.2.2016, n. 2984; Cass. (ord.) 8.6.2018, n. 15037). Ovvero l’insegnamento secondo cui il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell’attività assertiva ma anche della corrispondente attività probatoria (cfr. Cass. 5.9.2023, n. 25849). Ovvero l’insegnamento secondo cui, qualora la summenzionata violazione si sia verificata nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché in tale sede sia dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice (cfr. Cass. 13.7.2012, n. 11928). 14 27. Ovviamente si è anticipato (Cass. n. 22778/2019) e va ribadito che è necessario che la parte che si dolga della decisione “a sorpresa”, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. (ord.) 6.2.2023, n. 3543). Ebbene, nella specie tale onere “Villa delle Querce” ha certamente assolto (cfr. ricorso, pagg. 17 e 18). Tra l’altro, la ricorrente ha fatto riferimento a “copia del contratto sottoscritto nel settembre 2007 e relativo al suddetto anno, trasmesso dalla ASL NA 1 Centro a seguito di richiesta” (così ricorso, pag. 17. Si tenga conto che l’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. impone un’interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità: cfr. in tal senso Cass. 30.9.2020, n. 20870). 28. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; il vizio di motivazione apparente. Deduce che la Corte di Napoli non ha esplicitato le ragioni per le quali ha, con riferimento all’anno 2006, ritenuto necessaria la stipulazione di contratto scritto (cfr. ricorso, pag. 19). 29. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Premette che la Corte di Napoli ha mostrato di porre in discussione la sussistenza dell’ “accreditamento” con riferimento agli anni 2006 - 2007 (cfr. ricorso, pag. 19). 15 Indi deduce che ha fornito sin dalla fase monitoria prova della sussistenza del rapporto di accreditamento (cfr. ricorso, pag. 19). 30. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione. Premette che la Corte di Napoli ha ritenuto che i limiti determinati dalla “capacità operativa massima” e dai tetti di spesa siano da reputare invalicabili (cfr. ricorso, pag. 20). Indi deduce che ha addotto e in primo e in secondo grado che l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” non ha provveduto a comunicarle alcun limite alle prestazioni (cfr. ricorso, pag. 21). 31. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del d.l.gs. n. 502/1992. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che il mancato superamento dei tetti di spesa assurge a fatto costitutivo dell’azionata pretesa, sicché essa ricorrente era onerata della relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che trattasi di fatto impeditivo, che ricadeva nell’onere probatorio dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” (cfr. ricorso, pag. 23). 32. Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per assenza di motivazione. Deduce che la Corte di Napoli non ha motivato in ordine al rigetto della domanda volta a conseguire il riconoscimento dell’azionata pretesa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 23). 33. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. Premette che il Tribunale di Napoli aveva, con il primo dictum, ritenuto fuor di contestazione la sussistenza dell’accreditamento provvisorio, l’esecuzione 16 delle prestazioni per le quali è stato domandato il saldo dei compensi, l’accettazione da parte dell’ “A.S.L.” delle medesime prestazioni senza alcuna obiezione (cfr. ricorso, pag. 25). Indi deduce che la corte d’appello, in virtù del giudicato “interno” in tal guisa formatosi, non avrebbe potuto porre in dubbio i suindicati aspetti (cfr. ricorso, pag. 25). 34. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Premette che la Corte di Napoli l’ha condannata al pagamento delle spese del doppio grado e segnatamente dell’importo di euro 16.000,00 per le spese del primo grado. Indi deduce che in dipendenza dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stato margine per la condanna dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” al pagamento delle spese di prime cure in quanto virtualmente soccombente (cfr. ricorso, pag. 26). 35. Evidentemente il buon esito del quarto motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo, del nono, del decimo e dell’undicesimo motivo. 36. In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 37. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di 17 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso – assorbiti il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo, l’ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l’undicesimo motivo - cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte