Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14714 del 2025, proposto da
AN NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rascazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissario Ad Acta/Direttore Generale Ministero, non costituito in giudizio;
Istanza assegnazione al Commissario ad acta nominato per l'ottemperanza con sentenza TAR Lazio n. 9789/2022 di un ulteriore termine, breve e ultimativo, per il riconoscimento del titolo estero del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 24 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente rappresenta di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa ES EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con memoria depositata in data 24 febbraio 2026 parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND TT, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
ES EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES EL BA | ND TT |
IL SEGRETARIO