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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4336/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1926/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 826 TASI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE di ROMA impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 1926 del 9.02.2024 con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso della contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo alla TASI 2017. La Corte di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso dichiarando non dovuta la TASI per le unità immobiliari soppresse e annullando l'avviso per le unità immobiliari già oggetto di sentenze precedenti che avevano stabilito rendite diverse. Inoltre, ha confermato l'obbligo di pagamento della TASI per le altre unità immobiliari non contestate. Roma Capitale proponeva appello con unico motivo, circoscritto alle unità immobiliari identificate al Dati catastali_1 , sostenendo che le rendite catastali applicate nell'avviso, per tali unità immobiliari, erano quelle risultanti in atti al 1° gennaio 2017, essendo state determinate dall'Agenzia del Territorio con variazioni del classamento in atti rispettivamente dal 12.11.2013 (sub 46 e 48) e dal 13.11.2013 (sub 501). Roma Capitale evidenziava che le sentenze della Corte di Giustizia di 2° Grado annotate nelle visure catastali prevedevano variazioni in aumento delle rendite con efficacia rispettivamente dal 10.04.2019 e dal 23.06.2023, quindi successivamente all'anno d'imposta 2017 oggetto di accertamento. La contribuente resisteva, eccependo giudicato interno sui capi non impugnati e, nel merito, deducendo che lo stato di fatto e di diritto rilevante ai fini della liquidazione del tributo per l'anno 2017 era quello derivante dalle richiamate sentenze, immediatamente esecutive ex art. 69 del D.Lgs. 546/1992 ed efficaci per l'anno d'imposta 2017. Con l'appello incidentale, la contribuente censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sugli effetti dell'ulteriore sentenza Corte di Giustizia di 1° Grado di Roma n. 21422/2016, depositata il 27.09.2016 e passata in giudicato, che aveva annullato le maggiori rendite riguardanti i cespiti identificati al Dati catastali_2 , rispetto ai quali sussisteva acquiescenza da parte di Roma Capitale. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. L'atto di appello di Roma Capitale delimita espressamente l'oggetto al solo capo relativo alle unità Dati catastali_1. 1.1. Ne discende che tutti gli altri capi della sentenza di primo grado non attinti da specifica censura devono ritenersi coperti da giudicato interno, in applicazione dei principi generali sul giudicato e sulla devoluzione in appello (artt. 324 e 329 c.p.c., applicabili in quanto compatibili;
art. 53 d.lgs. 546/1992 sul contenuto dei motivi di appello).
2. La base imponibile del tributo sui fabbricati iscritti in catasto è costruita sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo il rinvio operato dalla disciplina TASI ai criteri IMU/ICI (in particolare: art. 1, comma 675, l. 147/2013; art. 13 d.lgs. 504/1992).
2.1. Tuttavia, nel caso in cui la rendita posta a base della pretesa sia stata incisa da pronunce intervenute nel contenzioso catastale, opera il principio per cui la caducazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita priva l'atto dei suoi effetti, imponendo di considerare, ai fini impositivi, la situazione giuridica quale risultante dall'esito del contenzioso (con effetti che non possono essere subordinati alla mera tempistica di annotazione). In tal senso, l'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo comporta il venir meno degli effetti prodotti e che la situazione va considerata come se l'atto annullato non fosse mai esistito (Cass. n. 11439 del 12/05/2010). Inoltre, in tema di rendita catastale, rideterminata in via giudiziale, la rendita risultante dal giudicato costituisce l'unico parametro valido ai fini dell'imposizione e può operare con efficacia retroattiva rispetto alla rendita oggetto di contestazione, incidendo sulle annualità ancora accertabili e liquidabili.
3. Roma Capitale sostiene che, per i Dati catastali_1 la rendita in catasto nel 2017 fosse quella risultante dalle visure richiamate, e che le variazioni efficaci dal 2019 e dal 2023 non inciderebbero sull'annualità 2017. 3.1. La contribuente, per contro, evidenzia che la pretesa 2017 deve essere parametrata alle rendite come risultanti dalle pronunce già intervenute prima o comunque efficaci rispetto all'annualità d'imposta, e l'Ente, nell'atto di appello, colloca gli eventuali incrementi di efficacia in epoca successiva al 2017, con conseguente irrilevanza per l'anno oggetto di accertamento.
3.2. Orbene, la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'avviso dovesse essere annullato nella parte in cui è fondato su rendite non più utilizzabili, valorizzando l'esistenza di precedenti e richiamando l'obbligo di commisurare il tributo alla “minor somma” corrispondente alle rendite accertate.
3.3. Il motivo d'appello di Roma Capitale non supera tale impianto, poiché Roma Capitale ha emesso l'avviso di accertamento n. 826 in data 15.04.2022, relativo all'anno d'imposta 2017. Al 1° gennaio 2017, le sentenze CTP Roma n. 21447/16/15, n. 7408/16, n. 12331/2016 e n. 21422/2016 erano già state depositate (rispettivamente nel 2015 e nel 2016) e avevano rideterminato le rendite catastali di numerose unità immobiliari della contribuente. Tali sentenze, in quanto immediatamente esecutive ex art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992, producevano effetti sin dalla loro pubblicazione e determinavano la “vigenza” delle rendite catastali da esse stabilite per l'anno d'imposta 2017. L'annotazione catastale delle sentenze costituisce un adempimento di natura meramente dichiarativa e non condiziona l'efficacia delle pronunce giurisdizionali, le quali operano direttamente nell'ordinamento in virtù della loro immediata esecutività. La tesi di Roma Capitale, secondo cui l'Ente impositore deve limitarsi ad applicare le rendite risultanti dalla banca dati catastale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, confonde l'aspetto formale dell'iscrizione catastale con quello sostanziale della vigenza della rendita. Se è vero che, in via generale, l'Ente impositore può fare legittimo affidamento sulle risultanze catastali, tale affidamento viene meno quando, prima del 1° gennaio dell'anno di imposizione, sono intervenute sentenze che hanno annullato o ridotto le rendite iscritte, sentenze di cui l'Ente è pienamente a conoscenza, essendo stato parte dei relativi giudizi. In tale ipotesi, l'Ente non può invocare la mera iscrizione catastale per emettere un avviso di accertamento fondato su rendite non più vigenti, pena la configurazione di un'illegittimità per contrasto con il giudicato e per invalidità derivata.
4. Roma Capitale deduce che le sentenze della Corte di Giustizia di 2° Grado annotate nelle visure catastali relative ai subalterni Dati catastali_1 prevedono variazioni in aumento delle rendite con efficacia rispettivamente dal 10.04.2019 e dal 23.06.2023, quindi successivamente all'anno d'imposta 2017. Tale circostanza, lungi dal sostenere la tesi dell'appellante principale, conferma invece la correttezza della sentenza di primo grado.
4.1. Se le variazioni in aumento decorrono dal 2019 e dal 2023, significa che per l'anno 2017 erano vigenti le rendite risultanti dalle sentenze di primo grado del 2015 e 2016, non quelle originariamente attribuite dall'Agenzia del Territorio. È infatti principio consolidato che le modifiche di rendita catastale hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro annotazione negli atti catastali, salvo che non si tratti di correzione di errori originari (Cass. n. 22685 del 5.08.2025). Nel caso di specie, le sentenze della Corte di Giustizia di 2° Grado, che hanno successivamente incrementato le rendite, hanno efficacia ex nunc (dal 2019 e dal 2023), mentre le sentenze della Corte di Giustizia di 1° Grado, che avevano in precedenza ridotto le rendite hanno prodotto effetti immediati, con conseguente applicabilità delle rendite ridotte per l'anno 2017. 4.2. La contribuente ha documentato che questioni identiche relative ai medesimi immobili per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 sono state già decise da questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio con sentenze passate in giudicato:
CGT II Lazio n. 3259/16/2023 del 31.05.2023 (anno 2014)
CGT II Lazio n. 92/11/2023 del 22.06.2023 (anno 2015) CGT II Lazio n. 5078/11/2023 del 05.09.2023 (anno 2016) Tali precedenti costituiscono un orientamento consolidato di questa Corte sulla medesima questione, orientamento che non sussiste ragione di disattendere nella presente controversia, concernente l'anno d'imposta immediatamente successivo (2017) e fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto.
5. Nel merito dell'appello incidentale, la contribuente censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sugli effetti della sentenza della Corte di primo Grado n. 21422/2016, depositata il 27.09.2016, che aveva annullato le maggiori rendite riguardanti i cespiti identificati al Dati catastali_2. L'appello incidentale è fondato. Il primo giudice, nella motivazione della sentenza, ha fatto espresso riferimento alle sentenze CTP Roma n. 21447/16/15, n. 7408/16 e n. 12331/2016, ma ha omesso di pronunciarsi sulla sentenza della Corte di primo Grado n. 21422/2016, anch'essa espressamente invocata nel ricorso di primo grado e analiticamente illustrata alle pagine 4 e 5 del ricorso stesso. La contribuente documenta inoltre che Roma Capitale aveva prestato acquiescenza anche in ordine all'applicazione della minor rendita stabilita dalla sentenza CTP Roma n. 21422/2016 (pag. 3 delle controdeduzioni di primo grado). L'omessa pronuncia su un motivo di ricorso costituisce vizio della sentenza che legittima la riforma in sede di appello.
5.1. Alla luce dell'acquiescenza prestata da Roma Capitale e dei principi sopra esposti in ordine all'efficacia delle sentenze tributarie e alla vigenza delle rendite catastali, deve affermarsi che anche la sentenza della Corte di primo grado di Roma n. 21422/2016, essendo stata depositata il 27.09.2016, era efficace per l'anno d'imposta 2017 e determinava la
“vigenza” delle rendite ridotte per i cespiti in essa contemplati (fDati catastali_2). L'avviso di accertamento n. 826 deve pertanto essere annullato anche nella parte in cui ha liquidato la TASI per tali unità immobiliari sulla base di rendite non più vigenti al 1° gennaio 2017.
6. In considerazione dell'integrale soccombenza di Roma Capitale sia in ordine all'appello principale sia in ordine all'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In riforma della sentenza di primo grado, anche le spese del primo grado devono essere poste a carico di Roma Capitale, tenuto conto dell'esito favorevole alla contribuente.
7. Quanto alle spese questa Corte ritiene equo disporne la compensazione tenuto conto delle normative interne che impongono all'Ente di conformarsi alla normativa con conseguente riferimento alle rendite catastali risultanti alla data del 1° Gennaio;
sicché ritardi nell'annotazione, addebitabili all'Agenzia del Territorio, non possono ricadere in capo al Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO IA FA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4336/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1926/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 826 TASI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE di ROMA impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 1926 del 9.02.2024 con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso della contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo alla TASI 2017. La Corte di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso dichiarando non dovuta la TASI per le unità immobiliari soppresse e annullando l'avviso per le unità immobiliari già oggetto di sentenze precedenti che avevano stabilito rendite diverse. Inoltre, ha confermato l'obbligo di pagamento della TASI per le altre unità immobiliari non contestate. Roma Capitale proponeva appello con unico motivo, circoscritto alle unità immobiliari identificate al Dati catastali_1 , sostenendo che le rendite catastali applicate nell'avviso, per tali unità immobiliari, erano quelle risultanti in atti al 1° gennaio 2017, essendo state determinate dall'Agenzia del Territorio con variazioni del classamento in atti rispettivamente dal 12.11.2013 (sub 46 e 48) e dal 13.11.2013 (sub 501). Roma Capitale evidenziava che le sentenze della Corte di Giustizia di 2° Grado annotate nelle visure catastali prevedevano variazioni in aumento delle rendite con efficacia rispettivamente dal 10.04.2019 e dal 23.06.2023, quindi successivamente all'anno d'imposta 2017 oggetto di accertamento. La contribuente resisteva, eccependo giudicato interno sui capi non impugnati e, nel merito, deducendo che lo stato di fatto e di diritto rilevante ai fini della liquidazione del tributo per l'anno 2017 era quello derivante dalle richiamate sentenze, immediatamente esecutive ex art. 69 del D.Lgs. 546/1992 ed efficaci per l'anno d'imposta 2017. Con l'appello incidentale, la contribuente censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sugli effetti dell'ulteriore sentenza Corte di Giustizia di 1° Grado di Roma n. 21422/2016, depositata il 27.09.2016 e passata in giudicato, che aveva annullato le maggiori rendite riguardanti i cespiti identificati al Dati catastali_2 , rispetto ai quali sussisteva acquiescenza da parte di Roma Capitale. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. L'atto di appello di Roma Capitale delimita espressamente l'oggetto al solo capo relativo alle unità Dati catastali_1. 1.1. Ne discende che tutti gli altri capi della sentenza di primo grado non attinti da specifica censura devono ritenersi coperti da giudicato interno, in applicazione dei principi generali sul giudicato e sulla devoluzione in appello (artt. 324 e 329 c.p.c., applicabili in quanto compatibili;
art. 53 d.lgs. 546/1992 sul contenuto dei motivi di appello).
2. La base imponibile del tributo sui fabbricati iscritti in catasto è costruita sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo il rinvio operato dalla disciplina TASI ai criteri IMU/ICI (in particolare: art. 1, comma 675, l. 147/2013; art. 13 d.lgs. 504/1992).
2.1. Tuttavia, nel caso in cui la rendita posta a base della pretesa sia stata incisa da pronunce intervenute nel contenzioso catastale, opera il principio per cui la caducazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita priva l'atto dei suoi effetti, imponendo di considerare, ai fini impositivi, la situazione giuridica quale risultante dall'esito del contenzioso (con effetti che non possono essere subordinati alla mera tempistica di annotazione). In tal senso, l'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo comporta il venir meno degli effetti prodotti e che la situazione va considerata come se l'atto annullato non fosse mai esistito (Cass. n. 11439 del 12/05/2010). Inoltre, in tema di rendita catastale, rideterminata in via giudiziale, la rendita risultante dal giudicato costituisce l'unico parametro valido ai fini dell'imposizione e può operare con efficacia retroattiva rispetto alla rendita oggetto di contestazione, incidendo sulle annualità ancora accertabili e liquidabili.
3. Roma Capitale sostiene che, per i Dati catastali_1 la rendita in catasto nel 2017 fosse quella risultante dalle visure richiamate, e che le variazioni efficaci dal 2019 e dal 2023 non inciderebbero sull'annualità 2017. 3.1. La contribuente, per contro, evidenzia che la pretesa 2017 deve essere parametrata alle rendite come risultanti dalle pronunce già intervenute prima o comunque efficaci rispetto all'annualità d'imposta, e l'Ente, nell'atto di appello, colloca gli eventuali incrementi di efficacia in epoca successiva al 2017, con conseguente irrilevanza per l'anno oggetto di accertamento.
3.2. Orbene, la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'avviso dovesse essere annullato nella parte in cui è fondato su rendite non più utilizzabili, valorizzando l'esistenza di precedenti e richiamando l'obbligo di commisurare il tributo alla “minor somma” corrispondente alle rendite accertate.
3.3. Il motivo d'appello di Roma Capitale non supera tale impianto, poiché Roma Capitale ha emesso l'avviso di accertamento n. 826 in data 15.04.2022, relativo all'anno d'imposta 2017. Al 1° gennaio 2017, le sentenze CTP Roma n. 21447/16/15, n. 7408/16, n. 12331/2016 e n. 21422/2016 erano già state depositate (rispettivamente nel 2015 e nel 2016) e avevano rideterminato le rendite catastali di numerose unità immobiliari della contribuente. Tali sentenze, in quanto immediatamente esecutive ex art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992, producevano effetti sin dalla loro pubblicazione e determinavano la “vigenza” delle rendite catastali da esse stabilite per l'anno d'imposta 2017. L'annotazione catastale delle sentenze costituisce un adempimento di natura meramente dichiarativa e non condiziona l'efficacia delle pronunce giurisdizionali, le quali operano direttamente nell'ordinamento in virtù della loro immediata esecutività. La tesi di Roma Capitale, secondo cui l'Ente impositore deve limitarsi ad applicare le rendite risultanti dalla banca dati catastale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, confonde l'aspetto formale dell'iscrizione catastale con quello sostanziale della vigenza della rendita. Se è vero che, in via generale, l'Ente impositore può fare legittimo affidamento sulle risultanze catastali, tale affidamento viene meno quando, prima del 1° gennaio dell'anno di imposizione, sono intervenute sentenze che hanno annullato o ridotto le rendite iscritte, sentenze di cui l'Ente è pienamente a conoscenza, essendo stato parte dei relativi giudizi. In tale ipotesi, l'Ente non può invocare la mera iscrizione catastale per emettere un avviso di accertamento fondato su rendite non più vigenti, pena la configurazione di un'illegittimità per contrasto con il giudicato e per invalidità derivata.
4. Roma Capitale deduce che le sentenze della Corte di Giustizia di 2° Grado annotate nelle visure catastali relative ai subalterni Dati catastali_1 prevedono variazioni in aumento delle rendite con efficacia rispettivamente dal 10.04.2019 e dal 23.06.2023, quindi successivamente all'anno d'imposta 2017. Tale circostanza, lungi dal sostenere la tesi dell'appellante principale, conferma invece la correttezza della sentenza di primo grado.
4.1. Se le variazioni in aumento decorrono dal 2019 e dal 2023, significa che per l'anno 2017 erano vigenti le rendite risultanti dalle sentenze di primo grado del 2015 e 2016, non quelle originariamente attribuite dall'Agenzia del Territorio. È infatti principio consolidato che le modifiche di rendita catastale hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro annotazione negli atti catastali, salvo che non si tratti di correzione di errori originari (Cass. n. 22685 del 5.08.2025). Nel caso di specie, le sentenze della Corte di Giustizia di 2° Grado, che hanno successivamente incrementato le rendite, hanno efficacia ex nunc (dal 2019 e dal 2023), mentre le sentenze della Corte di Giustizia di 1° Grado, che avevano in precedenza ridotto le rendite hanno prodotto effetti immediati, con conseguente applicabilità delle rendite ridotte per l'anno 2017. 4.2. La contribuente ha documentato che questioni identiche relative ai medesimi immobili per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 sono state già decise da questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio con sentenze passate in giudicato:
CGT II Lazio n. 3259/16/2023 del 31.05.2023 (anno 2014)
CGT II Lazio n. 92/11/2023 del 22.06.2023 (anno 2015) CGT II Lazio n. 5078/11/2023 del 05.09.2023 (anno 2016) Tali precedenti costituiscono un orientamento consolidato di questa Corte sulla medesima questione, orientamento che non sussiste ragione di disattendere nella presente controversia, concernente l'anno d'imposta immediatamente successivo (2017) e fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto.
5. Nel merito dell'appello incidentale, la contribuente censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sugli effetti della sentenza della Corte di primo Grado n. 21422/2016, depositata il 27.09.2016, che aveva annullato le maggiori rendite riguardanti i cespiti identificati al Dati catastali_2. L'appello incidentale è fondato. Il primo giudice, nella motivazione della sentenza, ha fatto espresso riferimento alle sentenze CTP Roma n. 21447/16/15, n. 7408/16 e n. 12331/2016, ma ha omesso di pronunciarsi sulla sentenza della Corte di primo Grado n. 21422/2016, anch'essa espressamente invocata nel ricorso di primo grado e analiticamente illustrata alle pagine 4 e 5 del ricorso stesso. La contribuente documenta inoltre che Roma Capitale aveva prestato acquiescenza anche in ordine all'applicazione della minor rendita stabilita dalla sentenza CTP Roma n. 21422/2016 (pag. 3 delle controdeduzioni di primo grado). L'omessa pronuncia su un motivo di ricorso costituisce vizio della sentenza che legittima la riforma in sede di appello.
5.1. Alla luce dell'acquiescenza prestata da Roma Capitale e dei principi sopra esposti in ordine all'efficacia delle sentenze tributarie e alla vigenza delle rendite catastali, deve affermarsi che anche la sentenza della Corte di primo grado di Roma n. 21422/2016, essendo stata depositata il 27.09.2016, era efficace per l'anno d'imposta 2017 e determinava la
“vigenza” delle rendite ridotte per i cespiti in essa contemplati (fDati catastali_2). L'avviso di accertamento n. 826 deve pertanto essere annullato anche nella parte in cui ha liquidato la TASI per tali unità immobiliari sulla base di rendite non più vigenti al 1° gennaio 2017.
6. In considerazione dell'integrale soccombenza di Roma Capitale sia in ordine all'appello principale sia in ordine all'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In riforma della sentenza di primo grado, anche le spese del primo grado devono essere poste a carico di Roma Capitale, tenuto conto dell'esito favorevole alla contribuente.
7. Quanto alle spese questa Corte ritiene equo disporne la compensazione tenuto conto delle normative interne che impongono all'Ente di conformarsi alla normativa con conseguente riferimento alle rendite catastali risultanti alla data del 1° Gennaio;
sicché ritardi nell'annotazione, addebitabili all'Agenzia del Territorio, non possono ricadere in capo al Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO IA FA