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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado unico iscritta al n. 917/2022 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.25 e vertente
TRA
e , in proprio e quali soci legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 impresa rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Ventura, del Foro di Chieti, e CP_1 dall'avv. Fulgenzio D'Annunzio, del Foro di Lanciano, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. D'Annunzio, sito in Lanciano, via Umberto I n. 29. RICORRENTI E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 Paola Di Marco e dall'avv. Fabrizio Paolini dell'Avvocatura comunale, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale – Avvocatura sita in , piazza Italia n.
1. CP_2 RESISTENTE
CONCLUSIONI Per parti ricorrenti: <<voglia l'ecc.ma corte d'appello di l'aquila, ogni contraria istanza disattesa e reietta, nel merito, procedere alla corretta determinazione dell'indennità esproprio della porzione particella n. 3428 del foglio 19, nceu indennità che si indica nella controparte_2 misura euro 1.461.337,00 o, in subordine, quella, maggiore o minore, risulterà conforme a giustizia;
via istruttoria, dare atto produzione documentale allegata al presente ricorso, ivi compresa la perizia estimativa firma dell'ing. . ove da controparte contestino persona_1
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le risultanze di tale ultimo documento, procedere alla nomina di un CTU per l'esatta quantificazione dell'indennità di esproprio spettante ai concludenti.>> Per la parte resistente: <<l'ecc.ma corte di appello adita, voglia: - previo rigetto della richiesta ctu, rigettare integralmente il ricorso proposto dai sigg.ri ed e confermare parte_2 parte_1 l'indennità definitiva espropriazione, come determinata dal collegio dei tecnici nella relazione stima collegiale impugnata. con vittoria spese onorari giudizio.>>
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 30.09.2022, i ricorrenti avanti indicati, premesso di essere comproprietari del terreno di mq 2.617 con e di alcuni fabbricati su di esso insistenti, individuato nel NCEU al F.glio 19, P.lle 3425, Sub.1 e 3428, Sub. 1, Cat. D/8, sito in alla Via del Circuito n. 273, per CP_2 acquisto mortis causa, nonché soci legali rappresentanti della locataria di taluni di CP_1 detti immobili dal 11.12.2014, esponevano che: a) in data 22.11.2018, , genitore dei ricorrenti, riceveva dal Persona_2 Controparte_2 l'avviso di avvio del procedimento di espropriazione, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii., di una porzione della particella n. 3428 del Foglio 19 per la realizzazione del
“Collegamento stradale Via Pian delle Mele -Via Valle Roveto”, stante l'inclusione nel piano particellare di esproprio della nominata p.lla 3428 del foglio 19 NCEU;
b) il 13.09.2019, riceveva la notifica dell'avviso di esecuzione dell'occupazione Persona_2 d'urgenza prot. n. 166938/19, preordinata all'espropriazione, eseguita con verbale di occupazione d'urgenza in data 23.10.2019; c) lo stesso , rifiutata l'indennità provvisoria dell'esproprio, quantificata dal Persona_2 in Euro 7.979,00, dichiarava di volersi avvalere della procedura di Controparte_2 determinazione dell'indennità ex art. 21 D.P.R. 327/2001; d) deceduto il 11.12.2019, per rinuncia all'eredità della coniuge i figli Persona_3 Pt_2 e divenivano proprietari esclusivi dell'immobile; Pt_1 e) Con determina dirigenziale del 15.03.2022, veniva stabilita la composizione del Collegio Tecnico, definitivamente rideterminata per dimissione di uno dei suoi componenti con provvedimento n. 64 del 07.04.2022; f) a seguito di complessive otto riunioni collegiali, in data 09.08.2022 il provvedeva a CP_2 comunicare agli odierni ricorrenti l'avvenuto deposito della relazione di stima, datata 1 agosto 2022, con cui il Collegio dei Tecnici, aveva quantificato l'indennità di esproprio in euro 12.192,40. 2. L'indennità così liquidata veniva considerata incongrua dai proprietari del bene immobile espropriato e, pertanto, contestata col presente ricorso per le ragioni di seguito sintetizzate, secondo le voci analitiche utilizzate dal collegio peritale a parametro per la liquidazione complessiva di detta indennità.
2.1 Sul valore dell'area espropriata. I ricorrenti si oppongono al criterio di stima del terreno espropriato, ossia l'applicazione dei valori agricoli, reperendoli dall'Osservatorio dei Valori Agricoli per importi unitari compresi tra 5 Euro/mq e 20 Euro/mq. Piuttosto, egli sostengono si debba fare riferimento i valori rivenienti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, sulla scolta delle seguenti ragioni: a) la porzione di terreno di mq 180 oggetto di esproprio, individuata al foglio 19, particella n. 3428, categoria D8, è iscritta nel Catasto Fabbricati e non già in quello dei Terreni, tanto vero che per esso la rendita catastale è pari a Euro 1.951,80, come da visura allegata in atti;
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b) seguendo il criterio di stima richiamato nella stessa relazione peritale, ossia secondo
“metodologie estimali indirette”, l'esperto di parte ricorrente ha calcolato i ricavi potenziali ritraibili da un parcheggio privato, a cui la porzione di terreno espropriata potrebbe essere destinata, a tariffe inferiori rispetto a quelle applicate dal a 200 metri Controparte_2 dall'area in questione (Zona Ospedale Civile), pari a Euro 0,50 per i primi 30 minuti;
Euro 1,00 dal 31' minuto al 60 minuto;
Euro 2,00 per ogni ora successiva alla prima, giungendo così, attraverso lo stesso metodo di calcolo del collegio tecnico e inserendo il costo della realizzazione degli stalli e dell'IMU, ad un valore complessivo pari ad euro 967.496,00, a fronte di quello a cui ci si oppone di euro 6.245,00. 2.2 Sull'indennità per la diminuzione di valore del terreno residuo. I ricorrenti deducono che oggetto dell'indennizzo non è solo la sopravvenuta interclusione di una parte del terreno, ma anche la sua diminuzione di valore, atteso che il medesimo, avente destinazione unitaria prima dell'esproprio, è divenuto ormai inadatto ed inutilizzabile alle finalità cui era adibito. E ciò, tanto nella sezione rimasta totalmente interclusa, quanto in quella accessibile da Via del Circuito. Infatti, ancora gli la realizzazione dell'opera pubblica sull'area oggetto di esproprio, Per_2 spezzando in due la particella n. 3428, non avrebbe semplicemente determinato l'interclusione assoluta della porzione di essa a confine tra il fiume e la strada pubblica in costruzione, CP_2 ma avrebbe anche deprezzato la residua sezione della medesima particella n. 3428. Per conseguenza, il perito di parte, prendendo in considerazione le Tabelle OMI di riferimento della zona, ha attribuito un valore unitario di euro 750,00/mq, stante il deprezzamento del 70% per l'interclusione che rende l'immobile non appetibile sul mercato, ritiene congruo l'indennizzo per la diminuzione di valore determinato in euro 177.075,00, a fronte della somma di euro 2.618,18 stimata dal collegio.
2.3 Sulla demolizione dei manufatti preesistenti. Sul terreno oggetto di esproprio i ricorrenti deducono l'esistenza dei seguenti fabbricati, demoliti per le esigenze di esproprio: magazzino in lamiera di mq 145,71, un box wc in muratura di mq 14,50 e un box rimessa di mq 17,50, tutti utilizzati dalla conduttrice per le necessità CP_1 d'impresa. Il collegio peritale ne ha liquidato l'indennità in euro 3.329,22, adoperando criteri di stima non condivisi dai ricorrenti, i quali, mediante indagini di mercato della zona in esame per tipologia costruttiva similare per acquisto e posa in opera dei materiali, ritengono infine più congruo il valore delle opere demolite nella misura di euro 69.125,00, già al netto del deprezzamento per l'obsolescenza dovuta all'età e all'uso nel tempo.
2.4 Oltre al quantum dell'indennità di esproprio in senso stretto, i ricorrenti lamentano l'omesso risarcimento di ulteriori danni subiti dal fondo di cui sono comproprietari, tutti dovuti, a loro dire, agli effetti collaterali dei lavori di costruzione della nuova opera pubblica. Di seguito se ne dà compendio sintetico: a) rottura della recinzione in paletti e rete metallica dell'altezza di 3 metri, lungo il tratto di terreno che confina con il ponte fino al fiume;
b) tranciatura del tubo drenante di raccolta dell'acqua meteorica;
c) deterioramento dell'impianto fognante;
d) impossibilità di spostare tre veicoli da campeggio parcheggiati sulla porzione di terreno oggi interclusa, allo stato non recuperabili;
e) mancata previsione di una recinzione adeguata delle aree rimaste nella disponibilità dei proprietari f) inesistenza di un Per_2 progetto per l'attraversamento dei cavi elettrici dall'una all'altra porzione di terreno non espropriata, che sostituisca la linea preesistente che arrivava ai box lato fiume, tagliata a seguito delle demolizioni innanzi lamentate;
g) perdita delle cubature acquisite grazie alla sanatoria degli immobili abbattuti dall'espropriante.
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Per tali voci di danno, di cui le parti danno conto analiticamente nella relazione peritale in atti, si chiede riconosciuta e liquidata la somma complessiva di euro 275.625,00. 4. In data 29.12.22, si è costituito regolarmente il il quale eccepisce Controparte_2 l'infondatezza dell'opposizione, sulla base delle seguenti osservazioni: a) è corretta la stima del valore della porzione di immobile espropriato, poiché esso valore va determinato secondo la sua destinazione urbanistica, e l'area espropriata sarebbe in realtà, secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.), inclusa anche in una fascia a pericolosità molto elevata data la vicinanza all'alveo del fiume e, pertanto, in essa non è possibile CP_2 alcun tipo di edificazione. Per conseguenza, soccorre il disposto dell'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che “nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo…”, reperibile dall'Osservatorio dei Valori Agricoli che riporta importi unitari compresi fra 5 €/mq e 20 €/mq circa, ossia come già da relazione peritale opposta. In ogni caso, sostiene il resistente, emerge la macroscopica differenza tra il valore definito dal collegio tecnico e quello calcolato dal perito di parte: la prima stima risulta pari ad € 6.000 per un valore unitario di 35 €/mq, in linea con il mercato locale per terreni affini, mentre la seconda risulta pari ad oltre € 900.000,00, per un valore unitario di circa 5.500 €/mq; b) risulta essere sproporzionata, allo stesso modo, la stima formulata dai ricorrenti in riferimento al deprezzamento del fondo superstite, poiché il tecnico di parte ha utilizzato i valori OMI riferiti ai fabbricati. Il evidenzia, infine, che l'interclusione lamentata dai ricorrenti risulta, Controparte_2 invero, solo temporanea e limitata al tempo necessario alla realizzazione dei lavori e che, comunque, il progetto prevede accessi alle aree di proprietà dei ricorrenti dalla strada pubblica in costruzione. c) parimenti abnorme è intesa la valutazione di controparte dei fabbricati preesistenti e demoliti, poiché essi, già in buona misura costituiti da strutture in lamiera, erano comunque in evidente stato di degrado;
d) è contestata come inammissibile, infine, la richiesta di risarcimento dei danni accidentali lamentati dai ricorrenti, poiché esso, domandato ai sensi dell'art. 2043 c.c., esulerebbe dalla competenza della Corte in questa sede, assunta come ristretta tassativamente alla sola opposizione alla stima dell'indennità da esproprio, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, e non estensibile ad altre domande. In ogni caso, si conclude, il preteso pregiudizio non è nemmeno astrattamente configurabile poiché si tratta di un'opera pubblica ancora da completare e i presunti danneggiamenti, verrebbero comunque meno con le conseguenti opere di rispristino da eseguirsi a fine cantiere.
5. Istruito il giudizio, con ausilio di CTU, la Corte tratteneva la causa in decisione con provvedimento del 31.3..2025, assegnando alle parti termini di s0 più venti per il deposito di conclusionali..
6. In data 09.08.2022, il Comune provvedeva a comunicare ai Sigg.ri l'avvenuto deposito Per_2 della relazione di stima, datata 1 agosto 2022, con cui il Collegio dei Tecnici, con il formale dissenso dell'Arch. delegato dei Sigg.ri e , aveva quantificato Pt_3 Parte_2 Pt_1 l'indennità di esproprio in complessivi Euro 12.192,40. La quantificazione dell'indennità di esproprio espressa dal Collegio tecnico appare parzialmente erronea ed incongrua sotto i seguenti profili.
6.1 Premessa metodologica. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce pagina 4 di 12 5
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. La CTU è stata svolta sulla scorta dei quesiti rivolti, anche in seguito a disposto approfondimento, da parte di questa Corte, in altra composizione.
6.2. Indennità per l'area espropriata. Assume parte ricorrente che si verterebbe in ipotesi di area edificabile, tanto è vero che su di essa insiste un immobile di categoria D8 (fabbricati per attività commerciali) e che sulla scorta del capo IV delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo attualmente vigenti (INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE DI
pagina 5 di 12 PERICOLOSITÀ IDRAULICA CP_3 ristrutturazione dei fabbricati già esistenti.
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, MEDIA E MODERATA) sarebbe ammessa la pagina 6 di 12 7
In relazione a tale allegazione, il CTU ha ulteriormente e definitivamente confermato invece che: la porzione di terreno oggetto di esproprio, nel Piano Regolatore Generale del Comune di al momento dell'esproprio ricadeva all'interno della sottozona F8, “parcheggi di CP_2 scambio tra i servizi di trasporto pubblico e privato” per circa mq. 124, e la restante parte di circa 56 mq destinata alla “viabilità”; i manufatti demoliti per la loro ubicazione rientrano nella zona “a pericolosità molto elevata” del piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, e pertanto ai sensi dell'art. 18 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del piano, in tali aree è consentito effettuare esclusivamente, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o il restauro conservativo dei manufatti esistenti, in conformità alle destinazioni d'uso esistenti e sempre a condizione che gli interventi non comportino ampliamenti. Non risponde poi al vero l'allegazione attorea secondo cui il CTU avrebbe determinato il valore venale del bene espropriato “alla stregua di un terreno agricolo”, in quanto il perito, del tutto correttamente ha esplicitato il diverso criterio con cui ha effettuato la stima, ai fini della valutazione dell'area espropriata. Avendo verificato che presso l'Agenzia del Territorio non vi è la disponibilità di dati medi statistici, riferibili ai prezzi medi di compravendita, per terreni con destinazione diversa da quella agricola, il perito ha correttamente fatto riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 3.b del quesito “…in caso di impossibile reperimento di idonei elementi di raffronto, attraverso una valutazione analitico-ricostruttiva, basata sul valore di trasformazione del suolo (che risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio). Nel caso di specie – ha puntualmente spiegato il CTU - non essendo consentita la realizzazione di edifici nel senso pieno del termine, ma degli unici manufatti realizzabili non in rilevato, ovverossia di parcheggi di scambio tra i servizi di trasporto pubblico e privato, si è proceduto alla determinazione del presumibile costo di realizzazione degli stalli per auto, individuando il complesso oneri tecnici, amministrativi e realizzativi conseguenti, determinando i presumibili profitti generabili nel decennio a partire da quello dell'esproprio, comprensivi dei vari oneri generali, fino a giungere all'alienazione dell'immobile al raggiungimento del decimo anno. In risposta alle richieste di approfondimento esplicitate dalla Corte poi , il perito ha ben chiarito che nel procedimento di stima, che ha opportunamente riguardato in modo omogeneo anche l'area destinata a “viabilità” e non a parcheggi, è stato effettuato un calcolo del presumibile valore di trasformazione dell'area partendo da una base desunta dal Prezziario Regionale e tuttavia in considerazione della dimensione non particolarmente estesa e della specifica tipologia dell'intervento, per una maggiore congruità ai valori reali sono, stati apportati degli arrotondamenti. Sul punto poi, il CTU ha anche dato puntuale riscontro alle osservazioni tecniche opposte anche dal resistente, che indica come elemento utile ai fini della determinazione dei valori CP_2 medi, un atto pubblico di compravendita di terreni datato 2009. Correttamente premettendo che un solo dato parametrico non potrebbe ovviamente costituire una media statistica ai fini valutativi, rileva il perito d'ufficio come trattasi di atto relativo solo ad una quota di proprietà, la quale per la gran parte ha la medesima destinazione urbanistica del caso di specie (F/8 parcheggi di scambio), ma non si trova però in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità originato dal “Piano di Difesa dalle Alluvioni”. Quel documento non è pertanto utilizzabile a fini comparativi. All'esito di tali condivisibili conteggi, il valore dell'area è stato determinato in euro 12.367,00 6.3.Indennità per i manufatti preesistenti demoliti.
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Anche all'esito del disposto approfondimento da parte di questa Corte, il CTU ha definitivamente e convincentemente chiarito che i manufatti demoliti per la loro ubicazione rientrano nella zona “a pericolosità molto elevata” del piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, e pertanto ai sensi dell'art. 18 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del piano, in tali aree è consentito effettuare esclusivamente, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o il restauro conservativo dei manufatti esistenti, in conformità alle destinazioni d'uso esistenti e sempre a condizione che gli interventi non comportino ampliamenti. Pertanto nel caso in specie, trattandosi di manufatti legittimati con sanatoria, dalle caratteristiche tipologiche di basso livello, in materiale precario e di dimensioni molto ridotte, avrebbero potuto essere solo essere ristrutturati, ma senza che questo avrebbe potuto apportare una variazione di valore tale che potesse essere ritenuto apprezzabile. Pertanto, nei richiesti chiarimenti il CTU ha confermato il valore di stima riportato nella precedente relazione, per cui l'indennità per la demolizione di manufatti esistenti sull'area espropriata è pari ad € 3.800,00.
6.4 Stando alla allegazione da ultimo esposta dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, “la realizzazione dell'opera pubblica avrebbe comportato: a) la rottura della recinzione in paletti e rete metallica dell'altezza di 3 metri, lungo il tratto di terreno che confina con il ponte fino al fiume;
b) la tranciatura del tubo drenante di raccolta dell'acqua meteorica;
c) il deterioramento dell'impianto fognante;
d) l'impossibilità di spostare ben tre veicoli da campeggio parcheggiati sulla porzione di terreno oggi interclusa, allo stato non recuperabili;
e) la mancata previsione di una recinzione adeguata delle aree rimaste nella disponibilità dei Sigg.ri che prima Per_2 dell'esproprio era un'unica entità chiusa sui 4 lati;
f) l'inesistenza di un progetto per l'attraversamento dei cavi elettrici dall'una all'altra porzione di terreno rimaste ai Sigg.ri che sostituisca la linea preesistente che arrivava ai box lato fiume, tagliata a seguito Per_2 delle demolizioni di cui innanzi si è data contezza;
g) la perdita delle cubature acquisite grazie alla sanatoria degli immobili abbattuti dall'espropriante. Tutte le summenzionate voci di danno, per la cui analitica descrizione e quantificazione si rimanda alle pagine 21-22 della perizia dell'Ing. , sommerebbero a complessivi Euro 275.625,00. Per_1 Nella suddetta relazione di parte si fa riferimento a “danni diretti ed indiretti cui la
[...]
ed devono far fronte e chiaramente riscontrabili anche in foto Controparte_4 Parte_1 e consistono precisamente in….. a) La Recinzione in paletti e rete metallica altra metri 3 completamente distrutta nella parte residuale lato fiume per tutto il tratto che confina con il ponte fino al fiume;
c) L'impianto fognante, che si estende dall'ingresso risulta completamente non funzionante in quanto il tombino posto nell'area residuale lato fiume, (come si evince dalle foto allegate), durante i lavori di scavo della ditta Appaltatrice dei lavori affidati dall'amministrazione Comunale è stato completamente riempito di terra e poi riparato alla meno peggio con un chiusino in ghisa ed una colata di cemento. La linea fognaria che corre a sei metri sotto terra appare impossibile ripararla con un nuovo scavo dato che in quest'area non sarà più possibile accedere con mezzi pesanti. Pertanto la fogna tende a riempirsi, non avendo più sfogo nella fogna sotterranea, e traboccare nell'ultimo tombino posto nell'area attualmente disponibile. Tali voci di danno fanno riferimento ad eventi verificatisi nel corso della realizzazione dell'opera. La cognizione di tali voci, la cui verifica in punto di an e di quantum non è stata neanche sottoposta al CTU dal precedente collegio, resta esclusa dalla competenza di questa Corte.
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La speciale competenza in unico grado della Corte di Appello, prevista dagli art. 19 e 20 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, è limitata esclusivamente alle domande di opposizione alla stima della indennità di espropriazione e della indennità di occupazione legittima, e non può estendersi ad altre domande, che pur vi possono essere connesse, le quali vanno devolute secondo gli ordinari criteri di competenza;
a tale speciale competenza rimangono pertanto estranee la domanda di risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima o altre domande risarcitorie proposte dal titolare del fondo espropriato, per le quali non è prevista alcuna deroga alla competenza ordinaria, senza che sia possibile il cumulo soggettivo, nello stesso procedimento innanzi alla Corte di Appello, di queste ultime domande con quelle di opposizione alla stima, poiché ciò si risolverebbe in una eliminazione del doppio grado di giurisdizione con l'estensione di una competenza eccezionale, quale è quella della Corte di Appello al di fuori dell'ambito tassativamente previsto (cfr., Cass. n. 8653, 1986, 1480 del 1987, n. 7830, 6364, 5708, 3739 del 1986, e Cassazione civile sez. I, 30/11/1988, n.6492).
6.5 Con riferimento al punto g), è escluso che si possa parlare di perdita di cubature in ragione della già illustrata persistenza di limiti alla possibilità di aumentare anche solo le superfici.
6.6. In relazione agli altri punti, si osserva quanto segue. Lo stesso CTU ha da ultimo riconosciuto che “È evidente che l'opera pubblica, avendo diviso il l'area preesistente in due parti, abbia troncato le condotte tecnologiche esistenti e che dovranno vedere ripristinata la propria funzione a completamento delle opere edili.” La CTP di parte ricorrente ha sul punto evidenziato quanto segue:
“Non è stato minimamente considerato un attraversamento per i cavi elettrici per poter portare l'elettricità dalla porzione in uso a quella. Si consideri che prima delle demolizione l'elettricità arrivava sino al box vicino al fiume ed i fili sono stati tagliati durante la demolizione della tettoia dell'impresa appaltatrice dei lavori. Una volta costruita la strada la realizzazione dell'impianto elettrico con attraversamento della stessa avrà costi elevati per la ditta ed Parte_1 Pt_2
. Costi quantificabili in euro 6.000,00
[...] Il tubo drenante di raccolta dell'acqua meteorica raccolta dalla grata del cancello di ingresso su Via del Circuito verso l'innesto nella fognatura situata nell'area residuale lato fiume è stato tranciato ed i due monconi sono visibili nella strada in costruzione. L'impianto non è facilmente ripristinabile poiché la quota e posta sull'estradosso del piano stradale previsto;
Danni quantificabili in euro 7.000,00”. Con riferimento a tali voci, sostanzialmente volte ad ottenere il riconoscimento dei costi di ripristino delle aree, può senz'altro farsi applicazione del principio giurisprudenziale già adottato nella vigenza dell'art. 46 legge 2359/1865 e valevole anche in relazione al corrispondente art. 44 dpr 327/01, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 46, legge n. 2359 del 1865 può essere legittimamente commisurata al costo dei lavori necessari per eliminare il pregiudizio arrecato all'esecuzione dell'opera pubblica, sempre che naturalmente la somma a tal fine occorrente non risulti superiore a quella corrispondente alla diminuzione di valore del fondo (Cass. 30 marzo 1979, n. 1833 e Cassazione civile sez. I, 24/04/1997, n.3614 ). Nella fattispecie al vaglio del Collegio allora i costi di preteso ripristino delle due aree, rimaste in capo alla proprietà attorea, sono già ex se ricompresi nella pur determinata perdita di valore dei due fondi residui calcolata dal CTU. Come indicato nel quesito 3c, il CTU ha infatti anche valutato la variazione di valore alle porzioni di immobile non espropriate “…ove l'area occupata costituisca parte (per ubicazione e destinazione, conformemente alla disciplina urbanistica) un bene unitario, il CTU terrà conto della diminuzione o dell'aumento di valore anche della parte non occupata…”.
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L'esproprio ha peraltro causato la divisione in due parti della proprietà preesistente, con interclusione completa della parte minore posta in prossimità del fiume (oggi particella 3428), pertanto si dovrà provvedere alla realizzazione di un doppio accesso dalla nuova via pubblica, al fine di consentire la continuità dell'attività aziendale. Si è altresì riscontrato che vi è un dislivello altimetrico tra il piano di campagna e la nuova sede stradale la quale è posta ad una quota superiore, pertanto si renderanno necessarie due rampe di accesso a colmare il dislivello, con parziale perdita di altra area. Per questi aspetti, relativi alla necessità di creare due nuovi accessi sulle due porzioni di proprietà residue, si riconosce la somma di euro 3.940,00. Questa cesura tra le due aree residue ha provocato un evidente pregiudizio riguardo alla funzionalità generale del complesso di beni e quindi una riduzione delle possibilità di godimento dei cespiti. Pertanto, considerato il valore presumibile dell'intera unità aziendale ante esproprio, si ritiene si possa applicare ad esso una riduzione percentuale del 5%, a costituire il presumibile valore equivalente alla perdita di valore complessivo delle parti residuali. Valutazione correttamente formulata, non sulla base del valore complessivo della rendita catastale dei beni, ma sulla base delle consistenze immobiliari acquisite e utilizzando come parametro economico le valutazioni medie OMI fornite dall'Agenzia delle Entrate, rapportate alle specificità dei cespiti, ossia dati più aderenti ai valori reali delle compravendite, di quanto non siano quelli riferibili alle rendite catastali. Il procedimento di stima adottato è stato effettuato partendo dalle superfici lorde desumibili dalla documentazione catastate reperita e dalla ricognizione compiuta, e ad esse sono stati applicati i prezzi medi OMI acquisiti presso L'Agenzia delle Entrate periodo secondo semestre 2018, per la specifica zona omogenea. E' stato individuato il prezzo medio unitario maggiormente aderente alle caratteristiche specifiche dei beni immobili, per i negozi/locali commerciali nel semestre è indicato un importo unitario variabile tra € 1.200 e € 1.950, e pertanto è stato assunto un valore medio di € 1.400/mq per il locale principale, e per le altre parti immobiliari sono stati applicati alcuni coefficienti convenzionali riduttivi determinati in base alle destinazioni d'uso ed alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Per cui tenuto conto che il valore complessivo del fondo residuo non espropriato è pari ad euro € 293.857,50, mentre la porzione interclusa, in catasto distinta oggi con la particella 3428 è stata valutata in € 22.441,00, il valore complessivo delle parti residue alla procedura espropriativa è pari a complessivi euro 322.110,00 (si veda il primo elaborato comprensivo di ogni bene e non solo delle aree scoperte). La presumibile perdita di valore dei beni residui viene valutata quindi in € 16.105,50. 7.Riassumendo, spettano pertanto alla parte ricorrente i seguenti importi:
1. Valore dell'area espropriata € 12.366,69
2. Indennità per la demolizione dei manufatti esistenti € 3.800,00
3. Opere e oneri per i nuovi accessi € 3.940,00
4. Indennità per perdita di valore delle parti residue € 16.105,50 Totale € 36.212,19
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7.1 Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la parte non ancora depositata - decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 13.03.2023, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova o anche solo allegazione di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude anche la riconoscibilità della rivalutazione monetaria (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
7.2 La domanda può allora trovare solo limitato accoglimento. Le spese, liquidate secondo il valore del decisum, seguono la soccombenza, ma vanno parzialmente compensate in ragione del parziale accoglimento dei motivi di opposizione. La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha precisato che ai fini de quibus rileva anche l'attività difensiva della controparte e nella fattispecie a quell'accoglimento parziale ha sicuramente contribuito l'attività difensiva delle controparti. Nella invocata decisione poi la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Nella fattispecie al vaglio allora, il rigetto non è stato limitato alla misura quantitativa inerente l'unico capo, ma ha riguardato alcuni capi della domanda risarcitoria;
mentre d'altro canto, come detto, anche in ipotesi di domanda articolata in un unico capo, accolta, anche in misura sensibilmente ridotta, se non è consentita la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, può tuttavia giustificarsi la compensazione totale o parziale.
7.3 Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti costituite, come da parte dispositiva.
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7.4 Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano regolate dall'art. 21 comma 6 dpr 327/2001
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina le indennità spettanti, in complessivi € 36.212,19;
2) ordina a (C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco p.t. avv. Controparte_2 P.IVA_1 Carlo Masci di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già eventualmente depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
3) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite condanna per il residuo Controparte_2 (C.F. e P.I. , in persona del Sindaco p.t. avv. Carlo Masci al pagamento in favore di P.IVA_1
, e in solido tra loro di euro per 843,00 Parte_2 Parte_1 CP_1 e 27,00 esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spesse generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su entrambe le parti, nella misura del 60% su parte opponente, in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, e del residuo 30% su parte Comune. Così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado unico iscritta al n. 917/2022 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.25 e vertente
TRA
e , in proprio e quali soci legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 impresa rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Ventura, del Foro di Chieti, e CP_1 dall'avv. Fulgenzio D'Annunzio, del Foro di Lanciano, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. D'Annunzio, sito in Lanciano, via Umberto I n. 29. RICORRENTI E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 Paola Di Marco e dall'avv. Fabrizio Paolini dell'Avvocatura comunale, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale – Avvocatura sita in , piazza Italia n.
1. CP_2 RESISTENTE
CONCLUSIONI Per parti ricorrenti: <<voglia l'ecc.ma corte d'appello di l'aquila, ogni contraria istanza disattesa e reietta, nel merito, procedere alla corretta determinazione dell'indennità esproprio della porzione particella n. 3428 del foglio 19, nceu indennità che si indica nella controparte_2 misura euro 1.461.337,00 o, in subordine, quella, maggiore o minore, risulterà conforme a giustizia;
via istruttoria, dare atto produzione documentale allegata al presente ricorso, ivi compresa la perizia estimativa firma dell'ing. . ove da controparte contestino persona_1
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le risultanze di tale ultimo documento, procedere alla nomina di un CTU per l'esatta quantificazione dell'indennità di esproprio spettante ai concludenti.>> Per la parte resistente: <<l'ecc.ma corte di appello adita, voglia: - previo rigetto della richiesta ctu, rigettare integralmente il ricorso proposto dai sigg.ri ed e confermare parte_2 parte_1 l'indennità definitiva espropriazione, come determinata dal collegio dei tecnici nella relazione stima collegiale impugnata. con vittoria spese onorari giudizio.>>
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 30.09.2022, i ricorrenti avanti indicati, premesso di essere comproprietari del terreno di mq 2.617 con e di alcuni fabbricati su di esso insistenti, individuato nel NCEU al F.glio 19, P.lle 3425, Sub.1 e 3428, Sub. 1, Cat. D/8, sito in alla Via del Circuito n. 273, per CP_2 acquisto mortis causa, nonché soci legali rappresentanti della locataria di taluni di CP_1 detti immobili dal 11.12.2014, esponevano che: a) in data 22.11.2018, , genitore dei ricorrenti, riceveva dal Persona_2 Controparte_2 l'avviso di avvio del procedimento di espropriazione, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii., di una porzione della particella n. 3428 del Foglio 19 per la realizzazione del
“Collegamento stradale Via Pian delle Mele -Via Valle Roveto”, stante l'inclusione nel piano particellare di esproprio della nominata p.lla 3428 del foglio 19 NCEU;
b) il 13.09.2019, riceveva la notifica dell'avviso di esecuzione dell'occupazione Persona_2 d'urgenza prot. n. 166938/19, preordinata all'espropriazione, eseguita con verbale di occupazione d'urgenza in data 23.10.2019; c) lo stesso , rifiutata l'indennità provvisoria dell'esproprio, quantificata dal Persona_2 in Euro 7.979,00, dichiarava di volersi avvalere della procedura di Controparte_2 determinazione dell'indennità ex art. 21 D.P.R. 327/2001; d) deceduto il 11.12.2019, per rinuncia all'eredità della coniuge i figli Persona_3 Pt_2 e divenivano proprietari esclusivi dell'immobile; Pt_1 e) Con determina dirigenziale del 15.03.2022, veniva stabilita la composizione del Collegio Tecnico, definitivamente rideterminata per dimissione di uno dei suoi componenti con provvedimento n. 64 del 07.04.2022; f) a seguito di complessive otto riunioni collegiali, in data 09.08.2022 il provvedeva a CP_2 comunicare agli odierni ricorrenti l'avvenuto deposito della relazione di stima, datata 1 agosto 2022, con cui il Collegio dei Tecnici, aveva quantificato l'indennità di esproprio in euro 12.192,40. 2. L'indennità così liquidata veniva considerata incongrua dai proprietari del bene immobile espropriato e, pertanto, contestata col presente ricorso per le ragioni di seguito sintetizzate, secondo le voci analitiche utilizzate dal collegio peritale a parametro per la liquidazione complessiva di detta indennità.
2.1 Sul valore dell'area espropriata. I ricorrenti si oppongono al criterio di stima del terreno espropriato, ossia l'applicazione dei valori agricoli, reperendoli dall'Osservatorio dei Valori Agricoli per importi unitari compresi tra 5 Euro/mq e 20 Euro/mq. Piuttosto, egli sostengono si debba fare riferimento i valori rivenienti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, sulla scolta delle seguenti ragioni: a) la porzione di terreno di mq 180 oggetto di esproprio, individuata al foglio 19, particella n. 3428, categoria D8, è iscritta nel Catasto Fabbricati e non già in quello dei Terreni, tanto vero che per esso la rendita catastale è pari a Euro 1.951,80, come da visura allegata in atti;
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b) seguendo il criterio di stima richiamato nella stessa relazione peritale, ossia secondo
“metodologie estimali indirette”, l'esperto di parte ricorrente ha calcolato i ricavi potenziali ritraibili da un parcheggio privato, a cui la porzione di terreno espropriata potrebbe essere destinata, a tariffe inferiori rispetto a quelle applicate dal a 200 metri Controparte_2 dall'area in questione (Zona Ospedale Civile), pari a Euro 0,50 per i primi 30 minuti;
Euro 1,00 dal 31' minuto al 60 minuto;
Euro 2,00 per ogni ora successiva alla prima, giungendo così, attraverso lo stesso metodo di calcolo del collegio tecnico e inserendo il costo della realizzazione degli stalli e dell'IMU, ad un valore complessivo pari ad euro 967.496,00, a fronte di quello a cui ci si oppone di euro 6.245,00. 2.2 Sull'indennità per la diminuzione di valore del terreno residuo. I ricorrenti deducono che oggetto dell'indennizzo non è solo la sopravvenuta interclusione di una parte del terreno, ma anche la sua diminuzione di valore, atteso che il medesimo, avente destinazione unitaria prima dell'esproprio, è divenuto ormai inadatto ed inutilizzabile alle finalità cui era adibito. E ciò, tanto nella sezione rimasta totalmente interclusa, quanto in quella accessibile da Via del Circuito. Infatti, ancora gli la realizzazione dell'opera pubblica sull'area oggetto di esproprio, Per_2 spezzando in due la particella n. 3428, non avrebbe semplicemente determinato l'interclusione assoluta della porzione di essa a confine tra il fiume e la strada pubblica in costruzione, CP_2 ma avrebbe anche deprezzato la residua sezione della medesima particella n. 3428. Per conseguenza, il perito di parte, prendendo in considerazione le Tabelle OMI di riferimento della zona, ha attribuito un valore unitario di euro 750,00/mq, stante il deprezzamento del 70% per l'interclusione che rende l'immobile non appetibile sul mercato, ritiene congruo l'indennizzo per la diminuzione di valore determinato in euro 177.075,00, a fronte della somma di euro 2.618,18 stimata dal collegio.
2.3 Sulla demolizione dei manufatti preesistenti. Sul terreno oggetto di esproprio i ricorrenti deducono l'esistenza dei seguenti fabbricati, demoliti per le esigenze di esproprio: magazzino in lamiera di mq 145,71, un box wc in muratura di mq 14,50 e un box rimessa di mq 17,50, tutti utilizzati dalla conduttrice per le necessità CP_1 d'impresa. Il collegio peritale ne ha liquidato l'indennità in euro 3.329,22, adoperando criteri di stima non condivisi dai ricorrenti, i quali, mediante indagini di mercato della zona in esame per tipologia costruttiva similare per acquisto e posa in opera dei materiali, ritengono infine più congruo il valore delle opere demolite nella misura di euro 69.125,00, già al netto del deprezzamento per l'obsolescenza dovuta all'età e all'uso nel tempo.
2.4 Oltre al quantum dell'indennità di esproprio in senso stretto, i ricorrenti lamentano l'omesso risarcimento di ulteriori danni subiti dal fondo di cui sono comproprietari, tutti dovuti, a loro dire, agli effetti collaterali dei lavori di costruzione della nuova opera pubblica. Di seguito se ne dà compendio sintetico: a) rottura della recinzione in paletti e rete metallica dell'altezza di 3 metri, lungo il tratto di terreno che confina con il ponte fino al fiume;
b) tranciatura del tubo drenante di raccolta dell'acqua meteorica;
c) deterioramento dell'impianto fognante;
d) impossibilità di spostare tre veicoli da campeggio parcheggiati sulla porzione di terreno oggi interclusa, allo stato non recuperabili;
e) mancata previsione di una recinzione adeguata delle aree rimaste nella disponibilità dei proprietari f) inesistenza di un Per_2 progetto per l'attraversamento dei cavi elettrici dall'una all'altra porzione di terreno non espropriata, che sostituisca la linea preesistente che arrivava ai box lato fiume, tagliata a seguito delle demolizioni innanzi lamentate;
g) perdita delle cubature acquisite grazie alla sanatoria degli immobili abbattuti dall'espropriante.
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Per tali voci di danno, di cui le parti danno conto analiticamente nella relazione peritale in atti, si chiede riconosciuta e liquidata la somma complessiva di euro 275.625,00. 4. In data 29.12.22, si è costituito regolarmente il il quale eccepisce Controparte_2 l'infondatezza dell'opposizione, sulla base delle seguenti osservazioni: a) è corretta la stima del valore della porzione di immobile espropriato, poiché esso valore va determinato secondo la sua destinazione urbanistica, e l'area espropriata sarebbe in realtà, secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.), inclusa anche in una fascia a pericolosità molto elevata data la vicinanza all'alveo del fiume e, pertanto, in essa non è possibile CP_2 alcun tipo di edificazione. Per conseguenza, soccorre il disposto dell'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che “nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo…”, reperibile dall'Osservatorio dei Valori Agricoli che riporta importi unitari compresi fra 5 €/mq e 20 €/mq circa, ossia come già da relazione peritale opposta. In ogni caso, sostiene il resistente, emerge la macroscopica differenza tra il valore definito dal collegio tecnico e quello calcolato dal perito di parte: la prima stima risulta pari ad € 6.000 per un valore unitario di 35 €/mq, in linea con il mercato locale per terreni affini, mentre la seconda risulta pari ad oltre € 900.000,00, per un valore unitario di circa 5.500 €/mq; b) risulta essere sproporzionata, allo stesso modo, la stima formulata dai ricorrenti in riferimento al deprezzamento del fondo superstite, poiché il tecnico di parte ha utilizzato i valori OMI riferiti ai fabbricati. Il evidenzia, infine, che l'interclusione lamentata dai ricorrenti risulta, Controparte_2 invero, solo temporanea e limitata al tempo necessario alla realizzazione dei lavori e che, comunque, il progetto prevede accessi alle aree di proprietà dei ricorrenti dalla strada pubblica in costruzione. c) parimenti abnorme è intesa la valutazione di controparte dei fabbricati preesistenti e demoliti, poiché essi, già in buona misura costituiti da strutture in lamiera, erano comunque in evidente stato di degrado;
d) è contestata come inammissibile, infine, la richiesta di risarcimento dei danni accidentali lamentati dai ricorrenti, poiché esso, domandato ai sensi dell'art. 2043 c.c., esulerebbe dalla competenza della Corte in questa sede, assunta come ristretta tassativamente alla sola opposizione alla stima dell'indennità da esproprio, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, e non estensibile ad altre domande. In ogni caso, si conclude, il preteso pregiudizio non è nemmeno astrattamente configurabile poiché si tratta di un'opera pubblica ancora da completare e i presunti danneggiamenti, verrebbero comunque meno con le conseguenti opere di rispristino da eseguirsi a fine cantiere.
5. Istruito il giudizio, con ausilio di CTU, la Corte tratteneva la causa in decisione con provvedimento del 31.3..2025, assegnando alle parti termini di s0 più venti per il deposito di conclusionali..
6. In data 09.08.2022, il Comune provvedeva a comunicare ai Sigg.ri l'avvenuto deposito Per_2 della relazione di stima, datata 1 agosto 2022, con cui il Collegio dei Tecnici, con il formale dissenso dell'Arch. delegato dei Sigg.ri e , aveva quantificato Pt_3 Parte_2 Pt_1 l'indennità di esproprio in complessivi Euro 12.192,40. La quantificazione dell'indennità di esproprio espressa dal Collegio tecnico appare parzialmente erronea ed incongrua sotto i seguenti profili.
6.1 Premessa metodologica. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce pagina 4 di 12 5
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. La CTU è stata svolta sulla scorta dei quesiti rivolti, anche in seguito a disposto approfondimento, da parte di questa Corte, in altra composizione.
6.2. Indennità per l'area espropriata. Assume parte ricorrente che si verterebbe in ipotesi di area edificabile, tanto è vero che su di essa insiste un immobile di categoria D8 (fabbricati per attività commerciali) e che sulla scorta del capo IV delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo attualmente vigenti (INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE DI
pagina 5 di 12 PERICOLOSITÀ IDRAULICA CP_3 ristrutturazione dei fabbricati già esistenti.
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, MEDIA E MODERATA) sarebbe ammessa la pagina 6 di 12 7
In relazione a tale allegazione, il CTU ha ulteriormente e definitivamente confermato invece che: la porzione di terreno oggetto di esproprio, nel Piano Regolatore Generale del Comune di al momento dell'esproprio ricadeva all'interno della sottozona F8, “parcheggi di CP_2 scambio tra i servizi di trasporto pubblico e privato” per circa mq. 124, e la restante parte di circa 56 mq destinata alla “viabilità”; i manufatti demoliti per la loro ubicazione rientrano nella zona “a pericolosità molto elevata” del piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, e pertanto ai sensi dell'art. 18 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del piano, in tali aree è consentito effettuare esclusivamente, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o il restauro conservativo dei manufatti esistenti, in conformità alle destinazioni d'uso esistenti e sempre a condizione che gli interventi non comportino ampliamenti. Non risponde poi al vero l'allegazione attorea secondo cui il CTU avrebbe determinato il valore venale del bene espropriato “alla stregua di un terreno agricolo”, in quanto il perito, del tutto correttamente ha esplicitato il diverso criterio con cui ha effettuato la stima, ai fini della valutazione dell'area espropriata. Avendo verificato che presso l'Agenzia del Territorio non vi è la disponibilità di dati medi statistici, riferibili ai prezzi medi di compravendita, per terreni con destinazione diversa da quella agricola, il perito ha correttamente fatto riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 3.b del quesito “…in caso di impossibile reperimento di idonei elementi di raffronto, attraverso una valutazione analitico-ricostruttiva, basata sul valore di trasformazione del suolo (che risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio). Nel caso di specie – ha puntualmente spiegato il CTU - non essendo consentita la realizzazione di edifici nel senso pieno del termine, ma degli unici manufatti realizzabili non in rilevato, ovverossia di parcheggi di scambio tra i servizi di trasporto pubblico e privato, si è proceduto alla determinazione del presumibile costo di realizzazione degli stalli per auto, individuando il complesso oneri tecnici, amministrativi e realizzativi conseguenti, determinando i presumibili profitti generabili nel decennio a partire da quello dell'esproprio, comprensivi dei vari oneri generali, fino a giungere all'alienazione dell'immobile al raggiungimento del decimo anno. In risposta alle richieste di approfondimento esplicitate dalla Corte poi , il perito ha ben chiarito che nel procedimento di stima, che ha opportunamente riguardato in modo omogeneo anche l'area destinata a “viabilità” e non a parcheggi, è stato effettuato un calcolo del presumibile valore di trasformazione dell'area partendo da una base desunta dal Prezziario Regionale e tuttavia in considerazione della dimensione non particolarmente estesa e della specifica tipologia dell'intervento, per una maggiore congruità ai valori reali sono, stati apportati degli arrotondamenti. Sul punto poi, il CTU ha anche dato puntuale riscontro alle osservazioni tecniche opposte anche dal resistente, che indica come elemento utile ai fini della determinazione dei valori CP_2 medi, un atto pubblico di compravendita di terreni datato 2009. Correttamente premettendo che un solo dato parametrico non potrebbe ovviamente costituire una media statistica ai fini valutativi, rileva il perito d'ufficio come trattasi di atto relativo solo ad una quota di proprietà, la quale per la gran parte ha la medesima destinazione urbanistica del caso di specie (F/8 parcheggi di scambio), ma non si trova però in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità originato dal “Piano di Difesa dalle Alluvioni”. Quel documento non è pertanto utilizzabile a fini comparativi. All'esito di tali condivisibili conteggi, il valore dell'area è stato determinato in euro 12.367,00 6.3.Indennità per i manufatti preesistenti demoliti.
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Anche all'esito del disposto approfondimento da parte di questa Corte, il CTU ha definitivamente e convincentemente chiarito che i manufatti demoliti per la loro ubicazione rientrano nella zona “a pericolosità molto elevata” del piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, e pertanto ai sensi dell'art. 18 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del piano, in tali aree è consentito effettuare esclusivamente, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o il restauro conservativo dei manufatti esistenti, in conformità alle destinazioni d'uso esistenti e sempre a condizione che gli interventi non comportino ampliamenti. Pertanto nel caso in specie, trattandosi di manufatti legittimati con sanatoria, dalle caratteristiche tipologiche di basso livello, in materiale precario e di dimensioni molto ridotte, avrebbero potuto essere solo essere ristrutturati, ma senza che questo avrebbe potuto apportare una variazione di valore tale che potesse essere ritenuto apprezzabile. Pertanto, nei richiesti chiarimenti il CTU ha confermato il valore di stima riportato nella precedente relazione, per cui l'indennità per la demolizione di manufatti esistenti sull'area espropriata è pari ad € 3.800,00.
6.4 Stando alla allegazione da ultimo esposta dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, “la realizzazione dell'opera pubblica avrebbe comportato: a) la rottura della recinzione in paletti e rete metallica dell'altezza di 3 metri, lungo il tratto di terreno che confina con il ponte fino al fiume;
b) la tranciatura del tubo drenante di raccolta dell'acqua meteorica;
c) il deterioramento dell'impianto fognante;
d) l'impossibilità di spostare ben tre veicoli da campeggio parcheggiati sulla porzione di terreno oggi interclusa, allo stato non recuperabili;
e) la mancata previsione di una recinzione adeguata delle aree rimaste nella disponibilità dei Sigg.ri che prima Per_2 dell'esproprio era un'unica entità chiusa sui 4 lati;
f) l'inesistenza di un progetto per l'attraversamento dei cavi elettrici dall'una all'altra porzione di terreno rimaste ai Sigg.ri che sostituisca la linea preesistente che arrivava ai box lato fiume, tagliata a seguito Per_2 delle demolizioni di cui innanzi si è data contezza;
g) la perdita delle cubature acquisite grazie alla sanatoria degli immobili abbattuti dall'espropriante. Tutte le summenzionate voci di danno, per la cui analitica descrizione e quantificazione si rimanda alle pagine 21-22 della perizia dell'Ing. , sommerebbero a complessivi Euro 275.625,00. Per_1 Nella suddetta relazione di parte si fa riferimento a “danni diretti ed indiretti cui la
[...]
ed devono far fronte e chiaramente riscontrabili anche in foto Controparte_4 Parte_1 e consistono precisamente in….. a) La Recinzione in paletti e rete metallica altra metri 3 completamente distrutta nella parte residuale lato fiume per tutto il tratto che confina con il ponte fino al fiume;
c) L'impianto fognante, che si estende dall'ingresso risulta completamente non funzionante in quanto il tombino posto nell'area residuale lato fiume, (come si evince dalle foto allegate), durante i lavori di scavo della ditta Appaltatrice dei lavori affidati dall'amministrazione Comunale è stato completamente riempito di terra e poi riparato alla meno peggio con un chiusino in ghisa ed una colata di cemento. La linea fognaria che corre a sei metri sotto terra appare impossibile ripararla con un nuovo scavo dato che in quest'area non sarà più possibile accedere con mezzi pesanti. Pertanto la fogna tende a riempirsi, non avendo più sfogo nella fogna sotterranea, e traboccare nell'ultimo tombino posto nell'area attualmente disponibile. Tali voci di danno fanno riferimento ad eventi verificatisi nel corso della realizzazione dell'opera. La cognizione di tali voci, la cui verifica in punto di an e di quantum non è stata neanche sottoposta al CTU dal precedente collegio, resta esclusa dalla competenza di questa Corte.
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La speciale competenza in unico grado della Corte di Appello, prevista dagli art. 19 e 20 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, è limitata esclusivamente alle domande di opposizione alla stima della indennità di espropriazione e della indennità di occupazione legittima, e non può estendersi ad altre domande, che pur vi possono essere connesse, le quali vanno devolute secondo gli ordinari criteri di competenza;
a tale speciale competenza rimangono pertanto estranee la domanda di risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima o altre domande risarcitorie proposte dal titolare del fondo espropriato, per le quali non è prevista alcuna deroga alla competenza ordinaria, senza che sia possibile il cumulo soggettivo, nello stesso procedimento innanzi alla Corte di Appello, di queste ultime domande con quelle di opposizione alla stima, poiché ciò si risolverebbe in una eliminazione del doppio grado di giurisdizione con l'estensione di una competenza eccezionale, quale è quella della Corte di Appello al di fuori dell'ambito tassativamente previsto (cfr., Cass. n. 8653, 1986, 1480 del 1987, n. 7830, 6364, 5708, 3739 del 1986, e Cassazione civile sez. I, 30/11/1988, n.6492).
6.5 Con riferimento al punto g), è escluso che si possa parlare di perdita di cubature in ragione della già illustrata persistenza di limiti alla possibilità di aumentare anche solo le superfici.
6.6. In relazione agli altri punti, si osserva quanto segue. Lo stesso CTU ha da ultimo riconosciuto che “È evidente che l'opera pubblica, avendo diviso il l'area preesistente in due parti, abbia troncato le condotte tecnologiche esistenti e che dovranno vedere ripristinata la propria funzione a completamento delle opere edili.” La CTP di parte ricorrente ha sul punto evidenziato quanto segue:
“Non è stato minimamente considerato un attraversamento per i cavi elettrici per poter portare l'elettricità dalla porzione in uso a quella. Si consideri che prima delle demolizione l'elettricità arrivava sino al box vicino al fiume ed i fili sono stati tagliati durante la demolizione della tettoia dell'impresa appaltatrice dei lavori. Una volta costruita la strada la realizzazione dell'impianto elettrico con attraversamento della stessa avrà costi elevati per la ditta ed Parte_1 Pt_2
. Costi quantificabili in euro 6.000,00
[...] Il tubo drenante di raccolta dell'acqua meteorica raccolta dalla grata del cancello di ingresso su Via del Circuito verso l'innesto nella fognatura situata nell'area residuale lato fiume è stato tranciato ed i due monconi sono visibili nella strada in costruzione. L'impianto non è facilmente ripristinabile poiché la quota e posta sull'estradosso del piano stradale previsto;
Danni quantificabili in euro 7.000,00”. Con riferimento a tali voci, sostanzialmente volte ad ottenere il riconoscimento dei costi di ripristino delle aree, può senz'altro farsi applicazione del principio giurisprudenziale già adottato nella vigenza dell'art. 46 legge 2359/1865 e valevole anche in relazione al corrispondente art. 44 dpr 327/01, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 46, legge n. 2359 del 1865 può essere legittimamente commisurata al costo dei lavori necessari per eliminare il pregiudizio arrecato all'esecuzione dell'opera pubblica, sempre che naturalmente la somma a tal fine occorrente non risulti superiore a quella corrispondente alla diminuzione di valore del fondo (Cass. 30 marzo 1979, n. 1833 e Cassazione civile sez. I, 24/04/1997, n.3614 ). Nella fattispecie al vaglio del Collegio allora i costi di preteso ripristino delle due aree, rimaste in capo alla proprietà attorea, sono già ex se ricompresi nella pur determinata perdita di valore dei due fondi residui calcolata dal CTU. Come indicato nel quesito 3c, il CTU ha infatti anche valutato la variazione di valore alle porzioni di immobile non espropriate “…ove l'area occupata costituisca parte (per ubicazione e destinazione, conformemente alla disciplina urbanistica) un bene unitario, il CTU terrà conto della diminuzione o dell'aumento di valore anche della parte non occupata…”.
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L'esproprio ha peraltro causato la divisione in due parti della proprietà preesistente, con interclusione completa della parte minore posta in prossimità del fiume (oggi particella 3428), pertanto si dovrà provvedere alla realizzazione di un doppio accesso dalla nuova via pubblica, al fine di consentire la continuità dell'attività aziendale. Si è altresì riscontrato che vi è un dislivello altimetrico tra il piano di campagna e la nuova sede stradale la quale è posta ad una quota superiore, pertanto si renderanno necessarie due rampe di accesso a colmare il dislivello, con parziale perdita di altra area. Per questi aspetti, relativi alla necessità di creare due nuovi accessi sulle due porzioni di proprietà residue, si riconosce la somma di euro 3.940,00. Questa cesura tra le due aree residue ha provocato un evidente pregiudizio riguardo alla funzionalità generale del complesso di beni e quindi una riduzione delle possibilità di godimento dei cespiti. Pertanto, considerato il valore presumibile dell'intera unità aziendale ante esproprio, si ritiene si possa applicare ad esso una riduzione percentuale del 5%, a costituire il presumibile valore equivalente alla perdita di valore complessivo delle parti residuali. Valutazione correttamente formulata, non sulla base del valore complessivo della rendita catastale dei beni, ma sulla base delle consistenze immobiliari acquisite e utilizzando come parametro economico le valutazioni medie OMI fornite dall'Agenzia delle Entrate, rapportate alle specificità dei cespiti, ossia dati più aderenti ai valori reali delle compravendite, di quanto non siano quelli riferibili alle rendite catastali. Il procedimento di stima adottato è stato effettuato partendo dalle superfici lorde desumibili dalla documentazione catastate reperita e dalla ricognizione compiuta, e ad esse sono stati applicati i prezzi medi OMI acquisiti presso L'Agenzia delle Entrate periodo secondo semestre 2018, per la specifica zona omogenea. E' stato individuato il prezzo medio unitario maggiormente aderente alle caratteristiche specifiche dei beni immobili, per i negozi/locali commerciali nel semestre è indicato un importo unitario variabile tra € 1.200 e € 1.950, e pertanto è stato assunto un valore medio di € 1.400/mq per il locale principale, e per le altre parti immobiliari sono stati applicati alcuni coefficienti convenzionali riduttivi determinati in base alle destinazioni d'uso ed alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Per cui tenuto conto che il valore complessivo del fondo residuo non espropriato è pari ad euro € 293.857,50, mentre la porzione interclusa, in catasto distinta oggi con la particella 3428 è stata valutata in € 22.441,00, il valore complessivo delle parti residue alla procedura espropriativa è pari a complessivi euro 322.110,00 (si veda il primo elaborato comprensivo di ogni bene e non solo delle aree scoperte). La presumibile perdita di valore dei beni residui viene valutata quindi in € 16.105,50. 7.Riassumendo, spettano pertanto alla parte ricorrente i seguenti importi:
1. Valore dell'area espropriata € 12.366,69
2. Indennità per la demolizione dei manufatti esistenti € 3.800,00
3. Opere e oneri per i nuovi accessi € 3.940,00
4. Indennità per perdita di valore delle parti residue € 16.105,50 Totale € 36.212,19
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7.1 Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la parte non ancora depositata - decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 13.03.2023, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova o anche solo allegazione di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude anche la riconoscibilità della rivalutazione monetaria (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
7.2 La domanda può allora trovare solo limitato accoglimento. Le spese, liquidate secondo il valore del decisum, seguono la soccombenza, ma vanno parzialmente compensate in ragione del parziale accoglimento dei motivi di opposizione. La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha precisato che ai fini de quibus rileva anche l'attività difensiva della controparte e nella fattispecie a quell'accoglimento parziale ha sicuramente contribuito l'attività difensiva delle controparti. Nella invocata decisione poi la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Nella fattispecie al vaglio allora, il rigetto non è stato limitato alla misura quantitativa inerente l'unico capo, ma ha riguardato alcuni capi della domanda risarcitoria;
mentre d'altro canto, come detto, anche in ipotesi di domanda articolata in un unico capo, accolta, anche in misura sensibilmente ridotta, se non è consentita la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, può tuttavia giustificarsi la compensazione totale o parziale.
7.3 Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti costituite, come da parte dispositiva.
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7.4 Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano regolate dall'art. 21 comma 6 dpr 327/2001
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina le indennità spettanti, in complessivi € 36.212,19;
2) ordina a (C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco p.t. avv. Controparte_2 P.IVA_1 Carlo Masci di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già eventualmente depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
3) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite condanna per il residuo Controparte_2 (C.F. e P.I. , in persona del Sindaco p.t. avv. Carlo Masci al pagamento in favore di P.IVA_1
, e in solido tra loro di euro per 843,00 Parte_2 Parte_1 CP_1 e 27,00 esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spesse generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su entrambe le parti, nella misura del 60% su parte opponente, in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, e del residuo 30% su parte Comune. Così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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