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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1927/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI 12 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
Parte_1 ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentato e difeso dall'avv. MALTESE CHIARA elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA BRUSAFIERA 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MALTESE CHIARA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FILIPETTO Controparte_3 P.IVA_1 PAOLO elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. FILIPETTO PAOLO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CODEN GIORGIO Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSTINIANO 8 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CODEN GIORGIO
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CANDUSSO Controparte_5 P.IVA_3 RA elettivamente domiciliato in VIA MARANGONI 56 UDINE presso lo studio dell'avv. CANDUSSO RA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il e Controparte_3 Controparte_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei CP_2 danni patiti.
Ha dedotto, in fatto, la presenza, nel proprio appartamento, di infiltrazioni e allagamenti provenienti dallo stabile e CP_6
pagina 1 di 10 riconducibili al bagno dei proprietari convenuti, con conseguenti danni alle pareti, all'immobile e al mobilio ivi presente.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile a carico di tutti i convenuti, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata sia per i pregiudizi patrimoniali subiti che per quelli derivanti dal mancato godimento del bene.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando CP_3 quanto ex adverso dedotto e chiedendo di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice.
Si sono costituiti in giudizio e anna Controparte_1 CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto sia in relazione alla imputabilità dell'evento agli stessi sia in merito alla quantificazione dei danni effettuata da parte attrice e chiedendo di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_4 [...] contestando la quantificazione dei danni Controparte_5 lamentata da parte attrice, alla luce anche delle relazioni peritali di parte in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in corso di causa, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica e video in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, inoltre, risulta essere definitivamente cristallizzato e accertato anche alla luce di quanto riferito dal
“Rapporto di intervento” del 16.08.2021, dei Vigili del Fuoco da cui risulta che “la richiedente ci accompagnava al suo appartamento, sito al terzo piano della palazzina di Piazza Giustiniano, 2 a Pordenone, dove constatavamo che dal soffitto gocciolava acqua che proveniva dal piano di sopra”.
pagina 2 di 10 Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata e incontestata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile posto al piano sovrastate, di proprietà dei convenuti.
Ed invero, all'esito dell'accertamento peritale espletato in corso di causa, è stato dato ulteriormente riscontro, sulla scorta della documentazione esaminata, che nella perizia commissionata sia dalla Compagnia per il fabbricato che da Controparte_4 [...] per il contenuto (All.26 all'Atto di citazione), la Controparte_5 causa dei danni è stata individuata nella improvvisa ed eccezionale fuoriuscita d'acqua dal bagno del quinto piano di proprietà Pt_2
che raggiungeva, attraverso l'appartamento del quarto piano
[...] di proprietà , anche l'appartamento dell'attrice Parte_3 danneggiandolo
Rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità solidale sia del CP_3 convenuti che dei proprietari dell'immobile da cui è derivata la perdita in questione ai sensi e per l'effetto dell'art. 2051 c.c
Sul punto, occorre, infatti, preliminarmente sottolineare che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Orbene, quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che, per quel che concerne il caso di specie, il proprietario dell'immobile ha conservato la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, del bene, per quel che concerne danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti interni in esse conglobati di un immobile, rispetto ai quali permane il potere-dovere del proprietario di intervenire (ex multis C. 16231/2005; C. S.U. 12019/1991).
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello pagina 3 di 10 della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili al vizio riscontrato nell'abitazione posta al piano superiore del fabbricato in questione, in ragione della ricostruzione sopra indicata in merito alla riconducibilità dell'evento occorso alla perdita d'acqua riscontrata nel bagno dell'immobile di parte convenuta.
Rispetto a tale evento, pertanto, a prescindere dall'origine della perdita d'acqua, è stato accertata la potenzialità dannosa derivante dal dinamismo intrinseco della res in questione (i.e. l'abitazione dei proprietari convenuti) atteso che, per come riscontrato a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, al fine di sopperire all'evento lesivo lamentato da parte attrice “si chiudevano le valvole pagina 4 di 10 dell'accesso dell'acqua all'appartamento, interrompendo così la grossa perdita”.
Ne consegue che, dovendo orientarsi il profilo causale alla regola civilistica del più probabile che non, deve ritenersi accertato anche il nesso di causalità materiale.
Dall'altro lato, per come sopra premesso, deve ritenersi sussistere nel caso di specie anche la responsabilità solidale del CP_3 convenuto, alla stregua delle medesime coordinate normative sopra evidenziate.
Si rammenta infatti che "Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.." (Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011, n. 15291).
Pertanto la fattispecie di responsabilità in questione non discende da un rapporto contrattuale ma, unicamente dalla relazione materiale di custodia dei beni e dei servizi comuni, da cui discende l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, così come alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005; Cass. 20.8.2003 n. 12211).
Inoltre, in tema di condominio di edifici, l'obbligo di vigilare e mantenere un bene comune in stato da non recare danni ad altri condomini o a terzi estranei al condominio, sussiste senza che rilevi l'ubicazione della cosa comune rispetto alle proprietà esclusive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3887 del 17/04/1998; Cass. 29 ottobre 1992 n.11774), essendo necessario e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode.
Nel caso di specie, la prova dei danni e la responsabilità del hanno trovato conferma, innanzitutto, nella documentazione CP_3 fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
A fronte di tale quadro probatorio, parte convenuta non ha fornito prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. pagina 5 di 10 Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nella specie assolutamente mancante: ndr) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
Qualora, invece, difetti, come nel caso di specie, tale prova oppure, in ogni caso, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5741 del 10/03/2009).
Nel caso di specie, da un lato, è lo stesso Amministratore di a riferire in merito alla riconducibilità causale CP_3 dell'evento dedotto ad una rottura “probabilmente da una tubazione sottotraccia” e, dall'altro lato, è il CTU nominato a riferire di non avere “elementi per accertare la causa in quanto l'evento è avvenuto il 16 Agosto 2021 ed il bagno del quinto piano, dal quale si è originato lo spandimento d'acqua, è stato nel frattempo completamente ristrutturato”.
Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, la responsabilità solidale anche del CP_3 all'interno del quale è inserito il fabbricato in questione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza della domanda risarcitoria, sotto il profilo dell'an debeatur.
Sotto il profilo del quantum, appaiono condivisibili le valutazioni effettuate dall'ausiliario tecnico, con il deposito della relazione integrativa, in punto di costi da sostenere per l'integrale riparazione del danno specificamente afferente all'immobile di parte attrice, essendo maggiormente coerenti, nella circoscrizione dei lavori da effettuare alle sole aree interessate dalle disgregazioni denunciate, alla logica prettamente riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile.
Ne consegue che il risarcimento del danno per equivalente per l'accertata responsabilità dei convenuti risulterà pari a euro € 15.895,83, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data della domanda fino all'attualità, atteso anche la relazione integrativa in atti è fondata su un analitico computo metrico estimativo dei singoli lavori da effettuare comunque parametrato al prezziario dell'anno 2021.
All'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla pagina 6 di 10 somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998).
Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che gli interessi al tasso di legge debbano decorrere dalla data dell'insorgenza dell'illecito (Agosto 2021) atteso che è da tale momento che deve ritenersi concretizzato e accertato l'illecito e la provenienza dello stesso e, conseguentemente, in termini monetari, il ritardo nell'erogazione della somma accertata come ripristinatoria dello status quo ante.
Nessuna decurtazione del danno è suscettibile di essere applicata per asserita vetustà dell'immobile, per come preteso dai convenuti in causa, posto che non è stata fornita alcuna prova che tale asserito stato dell'immobile, che peraltro rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa (C. 8312/1997), sia stato concausa dell'evento dedotto in causa o comunque abbia inciso nella funzionalità originaria del bene
Né tantomeno appare giustificata l'ulteriore pretesa di riduzione delle opere di tinteggiatura alle sole aree interessate specificamente dalle operazioni di raschiatura, posto che occorre tenere distinto il ripristino della funzionalità dell'immobile dal rispristino dell'estetica dello stesso che, pertanto, presuppone comunque che sia garantita l'omogeneità originaria nella tonalità dell'abitazione.
Con riferimento all'ulteriore pregiudizio lamentato in conseguenza dell'impossibilità di godere in tutto o in parte del bene in questione, occorre preliminarmente rammentare che, con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 33645 del 15/11/2022), hanno valutato la morfologia ed la risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno. Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero (come accade nelle fattispecie in esame) direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all'art. 832 c.c., inteso, quest'ultimo, quale «diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva»: pag. 11 della sentenza).
Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto), che rileva nel caso in esame, può configurarsi un «danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del pagina 7 di 10 diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione». È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che «il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”). Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno «da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto», espressioni “della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10). Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita «di prova specifica, anche in via presuntiva» (pag. 11).
Nella prospettazione di parte attrice sottoposta all'odierno vaglio giudiziale, l'interesse che si assume essere stato leso dalla condotta illecita dei soggetti ritenuti responsabili è ricondotto al diritto al sereno godimento dell'abitazione in termini di assenza di disagi e di stress nella qualità della vita quotidiana.
Orbene tale pregiudizio può ritenersi presuntivamente provato in ragione della natura dell'evento dedotto (non già “semplici” infiltrazione ma un vero e proprio fenomeno di allagamento e di ammaloramento delle pareti dell'edificio), delle stanze coinvolte e dell'estensione dello stesso (che comunque ha interessato le stanze da letto per la ragguardevole estensione quanto meno di 44 mq).
Tenuto conto che il primo documento che ha rilevato l'inagibilità dell'immobile risale a Agosto 2021, i mesi trascorsi ad oggi di parziale inagibilità risultano pari a 5 anni e 4 mesi per un totale di mesi inagibilità pari a 52, a cui devono aggiungersi ulteriori tre mesi computati dal CTU per il completamento dei lavori. Tali determinazioni comportano una somma ragguagliata alla locazione pari a: inagibilità = 55 x 198 (4,5 €/mq x 44 mq) = 10.890,00 € da ridurre al 30% in ragione della vetustà dell'immobile.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Tribunale che, avuto riguardo all'attribuzione patrimoniale richiesta – laddove nella materia in esame la quantificazione del danno è ancorata al valore locativo dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato – il pregiudizio lamentato può ritenersi adeguatamente provato e dunque la domanda risarcitoria deve ritenersi meritevole di accoglimento nella misura di Euro 7.623,00, oltre rivalutazione pagina 8 di 10 secondo indici ISTAT e oltre interessi compensativi, trattandosi di danno emergente, sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento è invece l'ulteriore pretesa avanzata in relazione all'attività stragiudiziale espletata.
Giova infatti rammentare che le spese sostenute hanno natura di danno emergente, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali e stringi oneri di domanda, allegazione e prova.
Nel caso di specie parte attrice si limita a richiedere un importo economico senza in alcun modo supportare tale richiesta con specifica allegazioni delle specifiche attività professionali svolte.
L'importo complessivo come sopra determinato andrà decurtato di quanto già riconosciuto e versato, in via stragiudiziale, dalla compagnia assicuratrice per il sinistro in oggetto, per la somma di euro 9.051,98, seguendo i criteri espressi dalla Suprema Corte al fine di rendere omogenei gli importi da considerare (C. 6357/2011).
A tal fine occorrerà devalutare secondo gli indici ISTAT alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio complessivo come sopra liquidato in moneta attuale sia l'acconto versato, detraendo quest'ultimo dal primo al fine di ottenere la differenza che rivalutata all'attualità è idonea a determinare l'importo residuo ancora dovuto.
Meritano infine accoglimento le domande di manleva svolta dai convenuti nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici, sulla base delle polizze in atti, essendo pacifico e documentale che i convenuti fossero assicurati per la responsabilità civile derivante da eventi quali quello per cui è causa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità solidale dei convenuti ex art 2055 c.c. e art 2051 c.c., per l'evento occorso, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo Parte_1 risarcitorio, della somma complessiva di euro € 23.518,83 , oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo, il tutto da detrarre con quanto già versato stragiudizialmente e alla stregua dei criteri sopra illustrati (pari a euro 9051,98).
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5077,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi pagina 9 di 10 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro
- dichiara e Controparte_4 Controparte_5 tenute al pagamento delle somme addebitate ai propri assicurati in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza
- spese compensate nei rapporti tra i convenuti e i terzi chiamati
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1927/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI 12 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
Parte_1 ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentato e difeso dall'avv. MALTESE CHIARA elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA BRUSAFIERA 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MALTESE CHIARA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FILIPETTO Controparte_3 P.IVA_1 PAOLO elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. FILIPETTO PAOLO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CODEN GIORGIO Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSTINIANO 8 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CODEN GIORGIO
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CANDUSSO Controparte_5 P.IVA_3 RA elettivamente domiciliato in VIA MARANGONI 56 UDINE presso lo studio dell'avv. CANDUSSO RA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il e Controparte_3 Controparte_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei CP_2 danni patiti.
Ha dedotto, in fatto, la presenza, nel proprio appartamento, di infiltrazioni e allagamenti provenienti dallo stabile e CP_6
pagina 1 di 10 riconducibili al bagno dei proprietari convenuti, con conseguenti danni alle pareti, all'immobile e al mobilio ivi presente.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile a carico di tutti i convenuti, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata sia per i pregiudizi patrimoniali subiti che per quelli derivanti dal mancato godimento del bene.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando CP_3 quanto ex adverso dedotto e chiedendo di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice.
Si sono costituiti in giudizio e anna Controparte_1 CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto sia in relazione alla imputabilità dell'evento agli stessi sia in merito alla quantificazione dei danni effettuata da parte attrice e chiedendo di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_4 [...] contestando la quantificazione dei danni Controparte_5 lamentata da parte attrice, alla luce anche delle relazioni peritali di parte in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in corso di causa, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica e video in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, inoltre, risulta essere definitivamente cristallizzato e accertato anche alla luce di quanto riferito dal
“Rapporto di intervento” del 16.08.2021, dei Vigili del Fuoco da cui risulta che “la richiedente ci accompagnava al suo appartamento, sito al terzo piano della palazzina di Piazza Giustiniano, 2 a Pordenone, dove constatavamo che dal soffitto gocciolava acqua che proveniva dal piano di sopra”.
pagina 2 di 10 Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata e incontestata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile posto al piano sovrastate, di proprietà dei convenuti.
Ed invero, all'esito dell'accertamento peritale espletato in corso di causa, è stato dato ulteriormente riscontro, sulla scorta della documentazione esaminata, che nella perizia commissionata sia dalla Compagnia per il fabbricato che da Controparte_4 [...] per il contenuto (All.26 all'Atto di citazione), la Controparte_5 causa dei danni è stata individuata nella improvvisa ed eccezionale fuoriuscita d'acqua dal bagno del quinto piano di proprietà Pt_2
che raggiungeva, attraverso l'appartamento del quarto piano
[...] di proprietà , anche l'appartamento dell'attrice Parte_3 danneggiandolo
Rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità solidale sia del CP_3 convenuti che dei proprietari dell'immobile da cui è derivata la perdita in questione ai sensi e per l'effetto dell'art. 2051 c.c
Sul punto, occorre, infatti, preliminarmente sottolineare che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Orbene, quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che, per quel che concerne il caso di specie, il proprietario dell'immobile ha conservato la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, del bene, per quel che concerne danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti interni in esse conglobati di un immobile, rispetto ai quali permane il potere-dovere del proprietario di intervenire (ex multis C. 16231/2005; C. S.U. 12019/1991).
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello pagina 3 di 10 della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili al vizio riscontrato nell'abitazione posta al piano superiore del fabbricato in questione, in ragione della ricostruzione sopra indicata in merito alla riconducibilità dell'evento occorso alla perdita d'acqua riscontrata nel bagno dell'immobile di parte convenuta.
Rispetto a tale evento, pertanto, a prescindere dall'origine della perdita d'acqua, è stato accertata la potenzialità dannosa derivante dal dinamismo intrinseco della res in questione (i.e. l'abitazione dei proprietari convenuti) atteso che, per come riscontrato a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, al fine di sopperire all'evento lesivo lamentato da parte attrice “si chiudevano le valvole pagina 4 di 10 dell'accesso dell'acqua all'appartamento, interrompendo così la grossa perdita”.
Ne consegue che, dovendo orientarsi il profilo causale alla regola civilistica del più probabile che non, deve ritenersi accertato anche il nesso di causalità materiale.
Dall'altro lato, per come sopra premesso, deve ritenersi sussistere nel caso di specie anche la responsabilità solidale del CP_3 convenuto, alla stregua delle medesime coordinate normative sopra evidenziate.
Si rammenta infatti che "Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.." (Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011, n. 15291).
Pertanto la fattispecie di responsabilità in questione non discende da un rapporto contrattuale ma, unicamente dalla relazione materiale di custodia dei beni e dei servizi comuni, da cui discende l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, così come alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005; Cass. 20.8.2003 n. 12211).
Inoltre, in tema di condominio di edifici, l'obbligo di vigilare e mantenere un bene comune in stato da non recare danni ad altri condomini o a terzi estranei al condominio, sussiste senza che rilevi l'ubicazione della cosa comune rispetto alle proprietà esclusive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3887 del 17/04/1998; Cass. 29 ottobre 1992 n.11774), essendo necessario e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode.
Nel caso di specie, la prova dei danni e la responsabilità del hanno trovato conferma, innanzitutto, nella documentazione CP_3 fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
A fronte di tale quadro probatorio, parte convenuta non ha fornito prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. pagina 5 di 10 Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nella specie assolutamente mancante: ndr) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
Qualora, invece, difetti, come nel caso di specie, tale prova oppure, in ogni caso, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5741 del 10/03/2009).
Nel caso di specie, da un lato, è lo stesso Amministratore di a riferire in merito alla riconducibilità causale CP_3 dell'evento dedotto ad una rottura “probabilmente da una tubazione sottotraccia” e, dall'altro lato, è il CTU nominato a riferire di non avere “elementi per accertare la causa in quanto l'evento è avvenuto il 16 Agosto 2021 ed il bagno del quinto piano, dal quale si è originato lo spandimento d'acqua, è stato nel frattempo completamente ristrutturato”.
Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, la responsabilità solidale anche del CP_3 all'interno del quale è inserito il fabbricato in questione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza della domanda risarcitoria, sotto il profilo dell'an debeatur.
Sotto il profilo del quantum, appaiono condivisibili le valutazioni effettuate dall'ausiliario tecnico, con il deposito della relazione integrativa, in punto di costi da sostenere per l'integrale riparazione del danno specificamente afferente all'immobile di parte attrice, essendo maggiormente coerenti, nella circoscrizione dei lavori da effettuare alle sole aree interessate dalle disgregazioni denunciate, alla logica prettamente riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile.
Ne consegue che il risarcimento del danno per equivalente per l'accertata responsabilità dei convenuti risulterà pari a euro € 15.895,83, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data della domanda fino all'attualità, atteso anche la relazione integrativa in atti è fondata su un analitico computo metrico estimativo dei singoli lavori da effettuare comunque parametrato al prezziario dell'anno 2021.
All'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla pagina 6 di 10 somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998).
Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che gli interessi al tasso di legge debbano decorrere dalla data dell'insorgenza dell'illecito (Agosto 2021) atteso che è da tale momento che deve ritenersi concretizzato e accertato l'illecito e la provenienza dello stesso e, conseguentemente, in termini monetari, il ritardo nell'erogazione della somma accertata come ripristinatoria dello status quo ante.
Nessuna decurtazione del danno è suscettibile di essere applicata per asserita vetustà dell'immobile, per come preteso dai convenuti in causa, posto che non è stata fornita alcuna prova che tale asserito stato dell'immobile, che peraltro rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa (C. 8312/1997), sia stato concausa dell'evento dedotto in causa o comunque abbia inciso nella funzionalità originaria del bene
Né tantomeno appare giustificata l'ulteriore pretesa di riduzione delle opere di tinteggiatura alle sole aree interessate specificamente dalle operazioni di raschiatura, posto che occorre tenere distinto il ripristino della funzionalità dell'immobile dal rispristino dell'estetica dello stesso che, pertanto, presuppone comunque che sia garantita l'omogeneità originaria nella tonalità dell'abitazione.
Con riferimento all'ulteriore pregiudizio lamentato in conseguenza dell'impossibilità di godere in tutto o in parte del bene in questione, occorre preliminarmente rammentare che, con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 33645 del 15/11/2022), hanno valutato la morfologia ed la risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno. Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l'evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero (come accade nelle fattispecie in esame) direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all'art. 832 c.c., inteso, quest'ultimo, quale «diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva»: pag. 11 della sentenza).
Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto), che rileva nel caso in esame, può configurarsi un «danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del pagina 7 di 10 diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione». È, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che «il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”). Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno «da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto», espressioni “della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10). Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita «di prova specifica, anche in via presuntiva» (pag. 11).
Nella prospettazione di parte attrice sottoposta all'odierno vaglio giudiziale, l'interesse che si assume essere stato leso dalla condotta illecita dei soggetti ritenuti responsabili è ricondotto al diritto al sereno godimento dell'abitazione in termini di assenza di disagi e di stress nella qualità della vita quotidiana.
Orbene tale pregiudizio può ritenersi presuntivamente provato in ragione della natura dell'evento dedotto (non già “semplici” infiltrazione ma un vero e proprio fenomeno di allagamento e di ammaloramento delle pareti dell'edificio), delle stanze coinvolte e dell'estensione dello stesso (che comunque ha interessato le stanze da letto per la ragguardevole estensione quanto meno di 44 mq).
Tenuto conto che il primo documento che ha rilevato l'inagibilità dell'immobile risale a Agosto 2021, i mesi trascorsi ad oggi di parziale inagibilità risultano pari a 5 anni e 4 mesi per un totale di mesi inagibilità pari a 52, a cui devono aggiungersi ulteriori tre mesi computati dal CTU per il completamento dei lavori. Tali determinazioni comportano una somma ragguagliata alla locazione pari a: inagibilità = 55 x 198 (4,5 €/mq x 44 mq) = 10.890,00 € da ridurre al 30% in ragione della vetustà dell'immobile.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Tribunale che, avuto riguardo all'attribuzione patrimoniale richiesta – laddove nella materia in esame la quantificazione del danno è ancorata al valore locativo dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato – il pregiudizio lamentato può ritenersi adeguatamente provato e dunque la domanda risarcitoria deve ritenersi meritevole di accoglimento nella misura di Euro 7.623,00, oltre rivalutazione pagina 8 di 10 secondo indici ISTAT e oltre interessi compensativi, trattandosi di danno emergente, sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento è invece l'ulteriore pretesa avanzata in relazione all'attività stragiudiziale espletata.
Giova infatti rammentare che le spese sostenute hanno natura di danno emergente, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali e stringi oneri di domanda, allegazione e prova.
Nel caso di specie parte attrice si limita a richiedere un importo economico senza in alcun modo supportare tale richiesta con specifica allegazioni delle specifiche attività professionali svolte.
L'importo complessivo come sopra determinato andrà decurtato di quanto già riconosciuto e versato, in via stragiudiziale, dalla compagnia assicuratrice per il sinistro in oggetto, per la somma di euro 9.051,98, seguendo i criteri espressi dalla Suprema Corte al fine di rendere omogenei gli importi da considerare (C. 6357/2011).
A tal fine occorrerà devalutare secondo gli indici ISTAT alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio complessivo come sopra liquidato in moneta attuale sia l'acconto versato, detraendo quest'ultimo dal primo al fine di ottenere la differenza che rivalutata all'attualità è idonea a determinare l'importo residuo ancora dovuto.
Meritano infine accoglimento le domande di manleva svolta dai convenuti nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici, sulla base delle polizze in atti, essendo pacifico e documentale che i convenuti fossero assicurati per la responsabilità civile derivante da eventi quali quello per cui è causa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità solidale dei convenuti ex art 2055 c.c. e art 2051 c.c., per l'evento occorso, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo Parte_1 risarcitorio, della somma complessiva di euro € 23.518,83 , oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo, il tutto da detrarre con quanto già versato stragiudizialmente e alla stregua dei criteri sopra illustrati (pari a euro 9051,98).
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5077,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi pagina 9 di 10 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro
- dichiara e Controparte_4 Controparte_5 tenute al pagamento delle somme addebitate ai propri assicurati in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza
- spese compensate nei rapporti tra i convenuti e i terzi chiamati
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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