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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 29475/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. BUZZACCARINI ALESSANDRA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. CIPRIANI GIUSEPPE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia, liquidata con il calcolo contributivo, con decorrenza dal 01.07.2023, con conseguente condanna dell a corrispondere i ratei arretrati a far data CP_1 dal 01.07.2023, oltre accessori di legge;
il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che in data 27.04.2023, aveva presentato domanda telematica “di Pensione di Vecchiaia sistema calcolo contributivo”, la cui decorrenza sarebbe dovuta essere dal 01.07.2023, ossia dal primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore (oltre 40 anni di contributi, versati nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, ed avendo cessato il rapporto lavorativo in data 30.06.2023; che invece in data CP_1
13.10.2023, aveva respinto la domanda, ritenendo trattarsi di “prodotto errato in quanto deve essere presentata domanda di pensione con opzione al contributivo e relativa domanda di verifica del diritto all'opzione al sistema contributivo.”; che, pertanto, in pari data, seguendo le indicazioni dell' CP_1 aveva presentato “Domanda di “Pensione di Vecchiaia con opzione Contributivo” e successivamente, in data 24.10.2023, “Domanda di verifica del diritto a pensione con opzione Contributivo”; che tuttavia, la decorrenza della liquidazione della pensione di vecchiaia, veniva calcolata da novembre 2023 anziché da luglio 2023, benchè al momento della presentazione della domanda di pensione del 27.04.2023, egli avesse espresso chiaramente la volontà di optare per il sistema di calcolo contributivo, in quanto a lui più favorevole, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 23 della L. 335/1995 ; che erroneamente, aveva preteso la presentazione di una nuova domanda, avente ad CP_1 oggetto il “prodotto” indicato, liquidandola come se fosse stata la prima domanda presentata, con conseguente posticipazione della decorrenza a novembre 2023 anziché a luglio 2023, con perdita per l'assicurato di circa 4 mesi di pensione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e, come tale non merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte. La documentazione versata in atti ha evidenziato che la parte ricorrente, con la prima domanda proposta per la liquidazione della pensione di vecchiaia, ha manifestato una volontà non inequivocabile e, quindi, non esattamente coincidente con quanto dedotto nel ricorso introduttivo. Difatti, se l'intestazione della domanda on-line faceva espressamente riferimento ad una richiesta di liquidazione con il sistema di calcolo contributivo, nel corpo dell'atto la nota redatta dallo stesso ricorrente, precisava che “l'assistito ha diritto ad un calcolo misto, tuttavia il calcolo al contributivo sembrerebbe pi conveniente pertanto si richiede di attuare il calcolo più conveniente per l'assistito”. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo, non emerge una inequivocabile volontà di optare per il sistema di calcolo contributivo;
volontà che, una volta espressa, diviene irrevocabile. Piuttosto, il ricorrente da atto di avere diritto al calcolo con il sistema misto, ma si pone il dubbio (“sembrerebbe più conveniente”) che il calcolo con il sistema contributivo, possa essere più vantaggioso, ai fini di un più elevato importo della prestazione da liquidare. Pertanto, si ritiene che egli non abbia espresso inequivocabilmente la volontà di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo (anche aldilà dell'utilizzo di formule sacramentali o di moduli appositamente predisposti dall'ente), quasi delegando l'ente previdenziale a compiere tale valutazione per suo conto. E tale interpretazione trae ulteriore conferma anche dal successivo passaggio della medesima nota, in cui espressamente il ricorrente “richiede di attuare il calcolo più conveniente per l'assistito”, senza però specificare quale, secondo la sua volontà, sia tale calcolo: se quello a cui consapevolmente ha dichiarato di avere diritto (id est, quello misto), o quello che, a suo dire, sembrerebbe più conveniente, e cioè quello contributivo. pagina 2 di 4 Pertanto, in assenza di una volontà certa e inequivocabile del ricorrente, aldilà della formula utilizzata “prodotto errato”, non vi sono gli estremi per ritenere che l'opzione al calcolo contributivo sia stata espressa sin dalla prima domanda proposta;
pertanto, correttamente l' in data 13 ottobre 2023 ha rigettato la domanda, con l'invito alla riproposizione di CP_2 nuova domanda, previo esercizio del diritto di opzione al calcolo contributivo. E, al fine di consentire una piena acquisizione di consapevolezza a tale scopo, da parte del ricorrente, ha espressamente rappresentato i due differenti importi della pensione, calcolati alternativamente con il sistema misto e contributivo. Pertanto, se è vero che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, CP_1 essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente, come dedotto da parte ricorrente, tuttavia nel caso di specie, la liquidazione della pensione di vecchiaia con un determinato sistema di calcolo, presuppone un chiaro esercizio della volontà del richiedente, testualmente previsto per legge. Difatti, il comma 23 dell'art. 1 della l.335\1995, ha previsto che ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni “è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”. La predetta opzione, quindi, in ragione della espressa previsione normativa, e per gli effetti ade essa connessi, rappresenta indubbiamente un requisito costitutivo della domanda di pensione di vecchiaia, da liquidarsi esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, previsto espressamente dalla legge, e pertanto la relativa decorrenza, in presenza degli altri requisiti di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non potrà che essere fissata al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'opzione, e non nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981. Ciò in quanto, solo da tale data la contribuzione versata prima del 1996 può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Ne consegue che la nuova domanda di pensione di vecchiaia, successivamente proposta, in quanto per la prima volta inequivocabilmente riconducibile ad una volontà di esprimere l'opzione al sistema contributivo, è stata positivamente scrutinata dall'ente previdenziale nei termini di cui alla normativa applicabile, anche quanto alla decorrenza del diritto alla liquidazione. pagina 3 di 4 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché non fondato. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 28 maggio 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 4 di 4
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 29475/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. BUZZACCARINI ALESSANDRA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. CIPRIANI GIUSEPPE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia, liquidata con il calcolo contributivo, con decorrenza dal 01.07.2023, con conseguente condanna dell a corrispondere i ratei arretrati a far data CP_1 dal 01.07.2023, oltre accessori di legge;
il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che in data 27.04.2023, aveva presentato domanda telematica “di Pensione di Vecchiaia sistema calcolo contributivo”, la cui decorrenza sarebbe dovuta essere dal 01.07.2023, ossia dal primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore (oltre 40 anni di contributi, versati nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, ed avendo cessato il rapporto lavorativo in data 30.06.2023; che invece in data CP_1
13.10.2023, aveva respinto la domanda, ritenendo trattarsi di “prodotto errato in quanto deve essere presentata domanda di pensione con opzione al contributivo e relativa domanda di verifica del diritto all'opzione al sistema contributivo.”; che, pertanto, in pari data, seguendo le indicazioni dell' CP_1 aveva presentato “Domanda di “Pensione di Vecchiaia con opzione Contributivo” e successivamente, in data 24.10.2023, “Domanda di verifica del diritto a pensione con opzione Contributivo”; che tuttavia, la decorrenza della liquidazione della pensione di vecchiaia, veniva calcolata da novembre 2023 anziché da luglio 2023, benchè al momento della presentazione della domanda di pensione del 27.04.2023, egli avesse espresso chiaramente la volontà di optare per il sistema di calcolo contributivo, in quanto a lui più favorevole, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 23 della L. 335/1995 ; che erroneamente, aveva preteso la presentazione di una nuova domanda, avente ad CP_1 oggetto il “prodotto” indicato, liquidandola come se fosse stata la prima domanda presentata, con conseguente posticipazione della decorrenza a novembre 2023 anziché a luglio 2023, con perdita per l'assicurato di circa 4 mesi di pensione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e, come tale non merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte. La documentazione versata in atti ha evidenziato che la parte ricorrente, con la prima domanda proposta per la liquidazione della pensione di vecchiaia, ha manifestato una volontà non inequivocabile e, quindi, non esattamente coincidente con quanto dedotto nel ricorso introduttivo. Difatti, se l'intestazione della domanda on-line faceva espressamente riferimento ad una richiesta di liquidazione con il sistema di calcolo contributivo, nel corpo dell'atto la nota redatta dallo stesso ricorrente, precisava che “l'assistito ha diritto ad un calcolo misto, tuttavia il calcolo al contributivo sembrerebbe pi conveniente pertanto si richiede di attuare il calcolo più conveniente per l'assistito”. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo, non emerge una inequivocabile volontà di optare per il sistema di calcolo contributivo;
volontà che, una volta espressa, diviene irrevocabile. Piuttosto, il ricorrente da atto di avere diritto al calcolo con il sistema misto, ma si pone il dubbio (“sembrerebbe più conveniente”) che il calcolo con il sistema contributivo, possa essere più vantaggioso, ai fini di un più elevato importo della prestazione da liquidare. Pertanto, si ritiene che egli non abbia espresso inequivocabilmente la volontà di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo (anche aldilà dell'utilizzo di formule sacramentali o di moduli appositamente predisposti dall'ente), quasi delegando l'ente previdenziale a compiere tale valutazione per suo conto. E tale interpretazione trae ulteriore conferma anche dal successivo passaggio della medesima nota, in cui espressamente il ricorrente “richiede di attuare il calcolo più conveniente per l'assistito”, senza però specificare quale, secondo la sua volontà, sia tale calcolo: se quello a cui consapevolmente ha dichiarato di avere diritto (id est, quello misto), o quello che, a suo dire, sembrerebbe più conveniente, e cioè quello contributivo. pagina 2 di 4 Pertanto, in assenza di una volontà certa e inequivocabile del ricorrente, aldilà della formula utilizzata “prodotto errato”, non vi sono gli estremi per ritenere che l'opzione al calcolo contributivo sia stata espressa sin dalla prima domanda proposta;
pertanto, correttamente l' in data 13 ottobre 2023 ha rigettato la domanda, con l'invito alla riproposizione di CP_2 nuova domanda, previo esercizio del diritto di opzione al calcolo contributivo. E, al fine di consentire una piena acquisizione di consapevolezza a tale scopo, da parte del ricorrente, ha espressamente rappresentato i due differenti importi della pensione, calcolati alternativamente con il sistema misto e contributivo. Pertanto, se è vero che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, CP_1 essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente, come dedotto da parte ricorrente, tuttavia nel caso di specie, la liquidazione della pensione di vecchiaia con un determinato sistema di calcolo, presuppone un chiaro esercizio della volontà del richiedente, testualmente previsto per legge. Difatti, il comma 23 dell'art. 1 della l.335\1995, ha previsto che ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni “è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”. La predetta opzione, quindi, in ragione della espressa previsione normativa, e per gli effetti ade essa connessi, rappresenta indubbiamente un requisito costitutivo della domanda di pensione di vecchiaia, da liquidarsi esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, previsto espressamente dalla legge, e pertanto la relativa decorrenza, in presenza degli altri requisiti di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non potrà che essere fissata al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'opzione, e non nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981. Ciò in quanto, solo da tale data la contribuzione versata prima del 1996 può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Ne consegue che la nuova domanda di pensione di vecchiaia, successivamente proposta, in quanto per la prima volta inequivocabilmente riconducibile ad una volontà di esprimere l'opzione al sistema contributivo, è stata positivamente scrutinata dall'ente previdenziale nei termini di cui alla normativa applicabile, anche quanto alla decorrenza del diritto alla liquidazione. pagina 3 di 4 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché non fondato. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 28 maggio 2025. Il giudice Antonianna Colli
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