Sentenza 12 novembre 2020
Massime • 1
In tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. (Fattispecie relativa ad operazioni di reimpiego di finanziamenti pubblici in attività economiche per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi, in cui la Corte ha ritenuto perfezionato il reato presupposto di malversazione ai danni dello Stato all'atto della concreta destinazione delle somme di denaro).
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- 1. Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Cass. 331/2021: il momento consumativo della malversazione a danno dello Statohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Cass. 331/2021: il momento consumativo della malversazione a danno dello Statohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Cass. 331/2021: il momento consumativo della malversazione a danno dello Statohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2020, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2020 |
Testo completo
00551-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 935/2020 - Presidente. MARIA VESSICHELLI CC 12/11/2020- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 25145/2020 LUCA PISTORELLI ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore - GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TA TO nato a [...] il [...] 2. DE VA nata a [...] il [...] 3. TA EO LA nato a [...] | 04/01/1994 avverso l'ordinanza del 03/07/2020 del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Stefania Nubile per GI ER e DE GI, avv. Luigi Chiappero per GI TE OR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di GI ER in ordine al reato di autoriciclaggio (capo 3 dell'incolpazione provvisoria), nonché a vari reati fallimentari collegati alla dichiarazione di insolvenza della BL s.p.a. (capi 5, 6, 7 e 8); ha confermato inoltre la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di DE GI e GI TE OR per il reato di riciclaggio (capo 4); mentre ha annullato l'ordinanza cautelare per altre ipotesi di bancarotta relative alla società Metec s.p.a. (capi 10, 11 e 12 per GI ER capo 12 per GI TE OR), non ritenendo configurabili i reati fallimentari in assenza di dichiarazione di fallimento.
1.1. La vicenda trae origine dagli accertamenti svolti nei confronti della BL S.p.a., in merito alla gestione e all'utilizzo del finanziamento pubblico dalla stessa ottenuto per la realizzazione del progetto di investimento industriale finalizzato alla riconversione del Polo di MI ES, stabilimento già sede di FCA Italy S.p.a. La BL s.p.a., saldamente nelle mani di ER GI fin dalla sua costituzione avvenuta nel 2014, si era appropriata degli importi versati dallo Stato a titolo di anticipo (circa 21 milioni di euro) senza mai neppure iniziare il progetto (che doveva essere realizzato entro la data del 31 dicembre 2016, poi prorogata al 30 giugno 2018), tanto che il finanziamento agevolato veniva revocato. Le indagini condotte inizialmente dalla Procura della Repubblica di MI ES avevano fatto emergere il reato di malversazione ai danni dello Stato (di cui al capo 1 della incolpazione provvisoria non interessato dalla misura cautelare qui in discussione). Per tale titolo il giudice per le indagini preliminari di MI ES aveva disposto l'applicazione di misure cautelari personali (arresti domiciliari e interdizione dalle cariche) e reali (sequestri preventivi impeditivi e di valore) nei confronti di GI ER e Di SI OS (amministratore delegato di BL, estraneo al presente procedimento incidentale).
1.2. Il Tribunale del Riesame di Palermo, rilevando l'incompetenza del Tribunale di MI ES in favore di quello di Torino, aveva annullato le ordinanze cautelari personali, ritenendo assente il requisito dell'urgenza ex art. 27 cod. proc. pen.; mentre confermava in parte quelle reali, spogliandosi, comunque, del fascicolo.
1.3. I 19 aprile 2019 la Procura di Torino riceveva gli atti trasmessi per competenza dalla Procura di MI ES e adottava iniziative immediate volte a preservare la cautela reale rimasta in piedi. Nel corso del procedimento, l'amministratore giudiziario di BL, nominato dalla autorità giudiziaria in sede di sequestro, riscontrava una situazione di gravissima tensione finanziaria caratterizzata da una elevata esposizione debitoria scaduta e da carenti giacenze finanziarie;
depositava richiesta di accedere alla procedura di amministrazione straordinaria con rinuncia alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in precedenza formulata (il 16 maggio 2019). 2 Il 18 ottobre 2019 con decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, la BL s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003 per le imprese di rilevanti dimensioni. In data 8 novembre 2019 il Tribunale di Torino ha deposita la dichiarazione dello stato di insolvenza di BL.
1.4. Le indagini condotte dalla Procura di Torino hanno consentito di accertare le attività di autoriciclaggio e riciclaggio dei profitti del reato di malversazione, compiute rispettivamente da ER GI (capo 3), da DE GI, collaboratrice "storica" di GI e TE OR IN, figlio di ER (capo 4); nonché di individuare, tra gli altri, i reati fallimentari relativi a BL, addebitati a ER GI e consistenti in: bancarotta fraudolenta patrimoniale perpetrata attraverso la distrazione del ramo di azienda e di somme di denaro di importo complessivo prossimo a 60 milioni di euro (capo 5); bancarotta impropria da reato societario (capo 6); causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nel sistematico inadempimento degli obblighi fiscali relativi agli anni 2016, 2017, 2018, per un importo pari a oltre 55 milioni di euro (capo 7); bancarotta fraudolenta documentale (capo 8).
2. Avverso l'ordinanza ricorrono gli indagati, tramite i rispettivi difensori.
3. GI ER articola sei motivi.
3.1. Con il primo eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche perché disposte in altro procedimento. Le operazioni di captazione utilizzate a fini cautelari sono state disposte nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., iscritto presso la Procura di MI ES il 7 marzo 2019 a seguito di una notizia criminis inoltrata dalla Guardia di Finanza di Palermo il 5 marzo 2019. Secondo il ricorrente vengono in rilievo, dunque, intercettazioni afferenti ad ipotesi di corruzione mai iscritte né contestate dalla Procura di Torino, collegate solo incidentalmente, e tuttalpiù in via probatoria, con il reato di malversazione di cui al capo A) della incolpazione provvisoria già iscritto dalla Procura di MI ES (non ricompreso però nel novero dell'art. 266 cod. proc. pen.) e prive di connessione, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen. (Sez. U n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), con i reati oggetto della ordinanza cautelare.
3.2. Con il secondo motivo deduce la inutilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni telefoniche di cui il Pubblico ministero non ha depositato le tracce foniche. 3 7 Il difensore aveva richiesto che l'organo di accusa depositasse, presso il Tribunale del riesame, tutte le tracce foniche delle intercettazioni utilizzate ai fini cautelari nei confronti di GI ER. Il pubblico ministero, tuttavia, ha prodotto un supporto informatico contenente solo quattro tracce foniche, omettendo di depositare quelle relative ai progressivi nn. 117, 701, 456, 230, 1384 e 209. L'omesso deposito delle tracce foniche dà luogo a una nullità a regime intermedio che comporta l'inutilizzabilità, in sede di riesame, dei brogliacci delle intercettazioni come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20300 del 22/04/2010. Il Tribunale del riesame ha superato l'eccezione facendo leva sul ritardo con il quale il difensore avrebbe inoltrato la richiesta di deposito e sulla mancata formulazione di una richiesta di rinvio dell'udienza di riesame ex art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen. Si tratta, secondo il ricorrente, di argomenti privi di presa, poiché il Pubblico ministero deve mettere a disposizione le tracce foniche sin alla celebrazione dell'interrogatorio di garanzia e, in ogni caso, in vista del riesame;
inoltre grava sul Pubblico ministero l'onere di fornire congrua motivazione sulla impossibilità di adempiere tempestivamente alla istanza difensiva;
nella specie è stato lo stesso Pubblico ministero ad aver riconosciuto, nel corso dell'udienza, che l'omesso deposito era frutto di errore del proprio ufficio. Il Tribunale spende anche il tema della "prova di resistenza" laddove sostiene che i presupposti della misura cautelare risultano «aliunde, ritenendosi possibile motivare in merito senza neanche citare tali conversazioni»>, tuttavia si arresta ad una mera enunciazione senza svilupparla, anzi, nel corso del provvedimento, addirittura si contraddice, facendo abbondante ricorso ai colloqui captati soprattutto nel motivare la sussistenza di esigenze cautelari di carattere eccezionale.
3.3. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo deduce violazione di legge in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 3) della incolpazione provvisoria. Il delitto in rassegna si fonda su quello "presupposto" di malversazione ai danni dello Stato di cui al capo 1. Tuttavia, come si evince anche dal tempus commissi delicti indicato dal Pubblico ministero, il delitto di malversazione si è consumato dopo quello di autoriciclaggio, che, dunque, non è configurabile. In ogni caso ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., che, in ragione della pena edittale massima inferiore a cinque anni, non 4 consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 280 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame ipotizza la commissione di ulteriori reati presupposti quali quello di appropriazione indebita (che comunque non rimuoverebbe l'ostacolo della pena prevista dall'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen.) e di truffa aggravata nel conseguimento di erogazioni pubbliche, ma in tal modo viola i limiti della propria cognizione, poiché non si limita ad operare una diversa qualificazione del fatto, ma individua fatti nuovi e diversi sui quali non si è potuto instaurare un contraddittorio con conseguente lesione dei diritti di difesa garantiti dagli artt. 111 Cost e 6 CEDU come chiarito, in tema di ricettazione, dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019). In via alternativa il Tribunale ipotizza di anticipare la consumazione del reato di malversazione alla data del 27 dicembre 2016, quando è stata eseguita la prima operazione bancaria di trasferimento di parte dei fondi pubblici ricevuti da BL. L'ipotesi, però, contrasta con la struttura del delitto di cui all'art. 316-bis cod. che deve essere ricondotto alla categoria dei reati omissivi propri a pen., consumazione istantanea e che, pertanto, si consuma nel momento in cui scade il termine per la realizzazione dell'opera finanziata. Il ricorrente richiama gli illeciti tributari puniti dagli artt. 10-bis e 10-ter d. lgs. n. 74 del 2000, anch'essi reati istantanei a struttura omissiva il cui nucleo - essenziale è costituito dalla mancata destinazione di somme in base all'impegno in precedenza assunto i quali, come insegnano anche le Sezioni Unite Favellato - (sentenza n. 37425 del 28/03/2013) si consumano alla data di scadenza del termine fissato per l'impiego dei fondi.
3.4. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di condizioni di eccezionale rilevanza legittimanti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, persona ultrasettantenne. L'elemento differenziale di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. consiste nella intensità del pericolo che deve manifestarsi ai massimi livelli tanto da indurre a ritenere che, in assenza del rimedio carcerario, esso si concretizzerà con certezza. Per tale ragione grava sul giudice un onere di motivazione specifica e rafforzata rispetto ai tradizionali canoni di adeguatezza, gradualità e stretta necessità della misura cautelare, dovendo egli dare conto anche delle specifiche ragioni che inducano a ritenere inadeguato il ricorso ad una misura meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari, non essendo sufficiente il richiamo alla gravità del fatto o alla personalità dell'autore. A tal fine il ricorrente aveva indicato al Tribunale del riesame due luoghi distinti e diversi da quello della abitazione sì da consentire l'esecuzione degli arresti 5 domiciliari evitando contatti con i familiari e in particolare con il figlio coindagato e aveva rappresentato le seguenti circostanze: il proprio stato di incensuratezza;
la cessazione dalla carica della BL da oltre quindici mesi;
le sue dimissioni da tutte le cariche societarie residue;
la sottoposizione a sequestro preventivo dei suoi beni e di quelli dei propri familiari. Il Tribunale però ha negato la richiesta, confermando la sussistenza di condizioni di eccezionale rilevanza con una motivazione che non soddisfa i requisiti sopra indicati. Rammenta il ricorrente che, nell'ipotesi di accoglimento del terzo, del quarto o del quinto motivo, residuerebbero soltanto i reati fallimentari di cui ai capi 5, 6, 7 e 8, che, però, concernono episodi risalenti nel tempo come tali difficilmente rapportabili al requisito di attualità delle esigenze cautelari. In ogni caso censura la motivazione del provvedimento impugnato che si fonda su elementi privi di effettiva pregnanza: - la "intensità del danno sociale" provocato dalle condotte del ricorrente, elemento di per sé neutro rispetto alla valutazione del requisito in rassegna;
la circostanza che l'indagato non ha "avvertito il monito derivante dagli arresti domiciliari e dalle misure cautelari reali già applicate", argomento che fa leva però su una sorta di "deterrenza postuma" di una misura già cessata;
-la certezza che l'indagato violerebbe le prescrizioni imposte con una misura diversa da quella carceraria, desunta dalle pregresse condotte illecite, quando, però, la mera perseveranza in attività criminali non è sufficiente a giustificare l'applicazione della misura più afflittiva. Di contro non è stato apprezzato il fatto che ER GI non ha mai disobbedito alle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari che gli era stata applicata, nel marzo 2019, dal Tribunale di MI ES. Il Tribunale del Riesame non ha tenuto conto dei due luoghi alternativi a quello di residenza individuati ai fini della applicazione degli arresti domiciliari.
4. DE GI si affida a cinque motivi.
4.1. Con il primo eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., svolgendo argomenti analoghi a quelli coltivati da GI ER.
4.2. Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione di legge in punto di ritenuta configurabilità del reato di riciclaggio di cui al capo 4 della incolpazione provvisoria. L'impugnazione fa leva sulle medesime ragioni espresse nel ricorso di GI ER a proposito del reato di autoriciclaggio: momento consumativo del delitto di malversazione ai danni dello Stato da individuarsi nel 30 giugno 2018, data di 6 scadenza del termine per la realizzazione del progetto finanziato;
anteriorità della condotta di riciclaggio (avvenuta, secondo la stessa prospettazione accusatoria tra il 23 dicembre 2016 e il 6 marzo 2018) rispetto alla consumazione del delitto presupposto di malversazione;
illegittimo mutamento del fatto laddove si ipotizza, come reato presupposto, quello di appropriazione indebita o di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
4.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame, nel confermare la misura custodiale ha valorizzato il fatto che GI DE non sia solo la segretaria amministrativa di ER GI, ma sia, da lunga data, persona di fiducia di questi, tanto da mantenere cariche societarie, nonostante il raggiungimento dell'età pensionabile e la sottoposizione del GI a misura custodiale nel marzo 2019; mentre ha trascurato che la condotta della ricorrente consta di un unico episodio di riciclaggio risalente al 27 giugno 2017, e dunque verificatosi tre anni prima della applicazione della misura cautelare. Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016). •L'ordinanza impugnata non fa corretta applicazione del criterio sopra delineato, fondando, piuttosto, il proprio giudizio di pericolosità sociale su dati privi di reale pregnanza: la gravità dei fatti che però viene riferita alla gravità del reato contestato e dunque è irrilevante;
il rapporto fiduciario con la famiglia GI, dal quale però non vengono tratti elementi di rilievo. Mentre non tiene conto che l'indagata ha presentato le proprie dimissioni dalle cariche sociali e dal rapporto di lavoro con BL, con distacco presso Metec SP;
ha rinunciato a tutti i poteri di rappresentanza della Metec SP, a lei conferiti con procura del 23 giugno 2011. 4.4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia analoghi vizi in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, nel tentativo di rimediare alla evidente lacuna della ordinanza genetica, avrebbe valorizzato la disponibilità dell'indagata ad eseguire operazioni illegali quale amministratrice della società 2G Holding s.r.l., che, però, 7 è una situazione non suscettibile di connotarsi in termini di "concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova". Inoltre non sarebbe stata fissata la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, come richiesto, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.. 5. GI TE OR formula quattro motivi.
5.1. I primi due propongono questioni analoghe a quelle coltivate da DE GI sui temi della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e della configurabilità del delitto di riciclaggio di cui al capo 4).
5.2. Il terzo e il quarto motivo si appuntano sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. sviluppando i medesimi argomenti della coindagata. Quanto alla propria specifica situazione, il ricorrente pone in evidenza: l'unicità dell'episodio di riciclaggio, peraltro risalente al 2 marzo 2017; la dismissione di tutte le cariche societarie un tempo rivestite compresa quella di amministratore della CE Invest s.r.l. (ex Due G Fleet); il sequestro dell'intero patrimonio familiare;
la contraddittorietà della motivazione del riesame laddove da un lato menziona la superficialità dell'imputato per la giovane età e mancanza di esperienza, dall'altro lato gli imputa la partecipazione a operazioni complesse.
6. Con successive memorie, i difensori di ER GI e GI DE, a sostegno dei motivi già svolti sui delitti di autoriciclaggio e riciclaggio, evidenziano che il Pubblico ministero ha notificato l'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. nel quale (come può evincersi dalla copia dell'atto allegata ai ricorsi) cristallizza i capi di incolpazione senza modifiche rispetto alla richiesta cautelare: mantiene nell'art. 316-bis cod. pen. il reato presupposto di quelli di riciclaggio e conferma al 30 giugno 2018 la data di consumazione del delitto di malversazione "data di scadenza del termine per la realizzazione del programma di cui al contratto del 8 marzo 2016". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati. La identità delle questioni ne consente una trattazione unitaria.
2. Le intercettazioni telefoniche.
2.1. L'eccezione sulla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. (primo motivo dei tre ricorsi) è fondata per le ragioni che si vanno a specificare. 8 2.1.1. Il Tribunale del riesame ha escluso l'operatività della sanzione processuale in esame, sul rilievo che le intercettazioni utilizzate ai fini cautelari non sono state eseguite "in altro procedimento", ma sono relative al "medesimo procedimento". Al riguardo il Tribunale osserva: -che le indagini sono iniziate a MI ES e hanno riguardato il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. a carico di ER GI (e OS Di SI); · che il 5 marzo 2019 sono state emesse le prime misure cautelari per detto - reato;
che successivamente sono state condotte indagini anche rispetto ad una ipotesi di corruzione dei soggetti che avevano operato nel procedimento di erogazione del finanziamento;
per tali titoli di reato sono state disposte le intercettazioni telefoniche;
- che, con ordinanze del 28 marzo e del 5 aprile 2020, il Tribunale del riesame ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di MI ES in favore di quello di Torino. Il nucleo della decisione assunta dal Tribunale del riesame si incentra sulla considerazione che gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Torino che ha proseguito le indagini “sulla malversazione emersa" ipotizzando i reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui ai capi 3 e 4 «chiaramente connessi alla malversazione che ne è il reato presupposto, e emergendo anche condotte di bancarotta, per lo più, per quanto riguarda BL, strettamente correlate agli altri fatti» (pag. 57 del provvedimento impugnato). Premesso che, ratione temporis, si ricade nella disciplina anteriore alla nuova formulazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e che per i delitti qui in rilievo non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, la conclusione del Tribunale del riesame non merita adesione, poiché si discosta dagli insegnamenti delle Sezioni Unite LL (n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020).
2.1.2. Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza non opera con riferimento agli esiti - relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, LL, Rv. 277395). Detto in altri termini: per "diversi procedimenti" ex art. 270 cod. proc. pen. devono intendersi "diversi reati" che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata. Vale a dire: solo la 9 connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen. fonda la categoria di "stesso procedimento" idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen... La sentenza delle Sezioni Unite LL muove da un inquadramento costituzionale dell'istituto: l'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest'ultimo, che rende ragione della delimitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale, delimitazione che, a sua volta, è condizione essenziale affinché l'intervento giudiziale abilitativo non si trasformi in una "autorizzazione in bianco". Fuori dai casi "eccezionali" di arresto obbligatorio in flagranza, l'autorizzazione del giudice si connota per una piena portata abilitativa e, dunque, costituisce non solo il fondamento di legittimazione del ricorso all'intercettazione, ma anche il limite all'utilizzabilità probatoria dei relativi risultati ai soli reati riconducibili alla stessa autorizzazione» (così in motivazione Sez. U n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, LL). Tracciato il quadro costituzionale, le Sezioni Unite LL osservano che la disciplina codicistica è conforme alla portata attribuita dalla Costituzione all'autorizzazione giudiziale. L'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. conferma che, di regola, l'utilizzo probatorio dei risultati delle intercettazioni è vietato per i reati non riconducibili all'autorizzazione del giudice. La sentenza delle Sezioni Unite LL si pone allora il compito di individuare il criterio in forza del quale stabilire quali reati siano "coperti" dalla autorizzazione. La decisione esclude che possa assumere significato «la formale unità dei procedimenti», giacché la iscrizione in un unico numero di registro generale non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra loro procedimenti privi di collegamento reale»; rifugge, quindi, da una definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. correlata al "contenitore dell'attività di indagine>> e, quindi, affidata a fattori casuali, relativi alla "sede" procedimentale (unitaria o separata), dissonanti rispetto ai principi costituzionali in premessa delineati. -Per altro verso la pronuncia nega in ragione del contrasto con la disciplina generale delle intercettazioni e della irrazionalità delle conseguenze -la percorribilità di una soluzione eccessivamente "rigida" che, sovrapponendo la nozione di "stesso procedimento" a quella di "stesso reato", reputi che il divieto probatorio di cui all'art. 270 cod. proc. pen. possa operare anche al cospetto di un 10 legame sostanziale tra il reato in relazione al quale l'intercettazione è stata autorizzata e il reato accertato grazie ai risultati della stessa. Le Sezioni unite optano, invece, per una impostazione che valorizzi il dato "sostanziale": il concetto di "stesso procedimento" può attenere anche a reati diversi, purché legati tra loro da un vincolo sostanziale;
vincolo che risulta espresso dal rapporto di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. che altro non è se non il riflesso della connessione sostanziale dei reati. Mentre non è così per i casi di collegamento investigativo di cui all'art. 371 cod. proc. pen. (ovviamente fuori dei casi di connessione) che rispondono solo a esigenze di carattere processuale. Ergo, in assenza di connessione, ricorre il caso di "diverso procedimento" e dunque opera il divieto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., indipendentemente dalla sussistenza di altri indici (quali l'attinenza dei reati al medesimo fascicolo processuale). Di contro in caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., il procedimento relativo al reato per il quale l'intercettazione è stata autorizzata non può considerarsi "diverso" rispetto a quello concernente il reato accertato tramite l'intercettazione. Fermo, in ogni caso, il principio per cui l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dall'art. 266 cod. proc. pen.
2.1.3. La decisione impugnata si àncora, invece, ad una concezione di "stesso procedimento" che valorizza il criterio formale: si tratta dello medesimo procedimento perché è quello trasmesso per competenza da MI ES a Torino;
mentre omette di considerare i reati per i quali l'intercettazione è stata concessa (artt. 319 e 321 cod. pen.), anzi richiama il reato di malversazione per il quale le intercettazioni non sono state autorizzate (né, d'altronde, avrebbero potuto esserlo, stante il difetto dei presupposti di cui all'art. 266 cod. pen.). In sostanza il Tribunale non ha verificato se, in base agli elementi in suo possesso, sussistesse una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati di corruzione per i quali le intercettazioni sono state autorizzate e quelli oggetto delle misure cautelari di cui si discute. Né, va aggiunto, sembra aver tenuto conto che, come stabilito dalle Sezioni Unite LL, tutti i reati devono rientrare nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., presupposto che difetta per il reato di autoriciclaggio collegato alla malversazione (capo 3). Il nodo rimane irrisolto, e, nel caso di specie, può essere sciolto soltanto dal giudice di merito, poiché occorrono accertamenti di fatto che esulano dalle 11 competenze del giudice di legittimità, essendo necessario un complessivo esame di tutti i dati emergenti dagli atti di indagine che si rivelassero necessari per completare la piattaforma cognitiva funzionale ad assumere una conclusione sul punto.
2.2. L'eccezione sull'omesso deposito dei file audio sollevata solo da GI ER, con il secondo motivo di ricorso - è, per un verso, generica e, per altro verso, manifestamente infondata. Il ricorrente lamenta che il Pubblico ministero non avrebbe depositato presso il Tribunale del riesame tutti i file audio delle intercettazioni oggetto della richiesta cautelare. Il fatto processuale è pacifico ed è stato ammesso dallo stesso Pubblico ministero in sede di udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen. Ciò tuttavia non dà luogo ad alcuna invalidità, poiché, stando alla esposizione della doglianza, non viene in rilievo un impedimento all'accesso della difesa alle registrazioni, ma solo l'omesso deposito dei file audio presso il Tribunale del Riesame. Dunque non si versa nella ipotesi decisa dalle Sezioni Unite Lasala (n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246907) sul tema del rifiuto o dell'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare. Torna applicabile, invece, il principio per cui l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "file" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità di qui la manifesta infondatezza della doglianza dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del pubblico ministero, di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "file" audio (Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese, Rv. 270036; conf. Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107; Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Rv. 248747). Nella specie il ricorrente non muove alcuna contestazione di difformità, dunque il problema non sorge e, sotto questo aspetto, l'eccezione si rivela generica.
2.3. La necessità di rivedere, da parte del giudice di merito, lo scrutinio sulla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in base a parametri diversi da quelli - 12 pone l'ulteriore utilizzati nella decisione impugnata (cfr. sopra paragrafo 2.1.) tema della cd. "prova di resistenza". Il Tribunale del riesame se ne occupa a proposito della eccezione sul deposito dei file audio sollevata da ER GI per affermare che: per costui, gli elementi acquisiti aliunde sono sufficienti «ritenendosi possibile motivare in merito senza neanche citare tali conversazioni»; mentre i risultati delle intercettazioni «risultano maggiormente utili (e certamente pure non indispensabili) per gli altri due ricorrenti» (cfr. pag. 60 ordinanza impugnata). Ciononostante il Tribunale si arresta ad una affermazione di principio, senza effettuare in concreto la prova di resistenza, quando, invece, la lettura dell'ordinanza rende palese il ricorso ai risultati delle intercettazioni telefoniche in relazione ad alcuni punti della decisione.
2.3.1. I gravi indizi di colpevolezza di GI ER sono ricostruiti in termini che prescindono dalle intercettazioni telefoniche;
d'altra parte lo stesso indagato non aveva contestato, in sede di riesame, questo presupposto per i reati fallimentari (capi 5, 6, 7 e 8) e aveva attaccato il provvedimento sul delitto di autoriciclaggio (capo 3) solo per ragioni giuridiche afferenti alla configurabilità del reato (cfr. infra paragrafo 3). La piattaforma indiziaria a carico di GI ER, pur privata degli esiti delle intercettazioni, rimane solida e, come si ricava dai provvedimenti di merito, viene sorretta dalle seguenti fonti probatorie: verifiche condotte dai funzionari di AL;
accertamenti eseguiti della Guardia di Finanza e dal consulente del pubblico ministero;
sommarie informazioni rese dal direttore dello stabilimento di MI ES e dai dipendenti della BLUTEC SP presenti nell'unità produttiva di MI ES;
gli accertamenti bancari sui conti correnti di BL s.p.a. e di altre società riconducibili all'indagato o ai suoi stretti familiari e collaboratori (in primis METEC e DUE G HOLDING); relazioni dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito dei sequestri;
contenuto dell'agenda in uso a ER GI oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza. Il giudice di merito ricorre con abbondanza alle intercettazioni quando delinea il quadro delle esigenze cautelari, ritenute eccezionali. Dunque, rispetto a questo presupposto, divengono decisivi gli esiti dell'esame sulla utilizzabilità delle intercettazioni e sulla prova di resistenza.
2.3.2. Per DE GI e GI TE OR, i risultati delle intercettazioni sono utilizzati ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sul capo 4: 13 -tali esiti sono definiti “significativi" dalla stessa ordinanza impugnata per quanto concerne la posizione di GI TE OR (cfr. conversazioni trascritte a pagg. 78-80 ordinanza impugnata); -quanto alla DE, le conversazioni intercettate sono considerate "indicative" della centralità della posizione della stessa nella gestione delle finanze dei GI (pag. 81). Lo stesso va detto circa l'apprezzamento delle esigenze cautelari (pagg. 92- 98). Quindi, detti ricorrenti, va demandato al Tribunale del Riesame il compito di sostenere la "prova di resistenza" su entrambi i requisiti previsti dall'art. 273 e 274, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice di rinvio non rivenisse una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. capace di sorreggere l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche secondo quanto chiarito sopra al paragrafo 2.1. 3. Il reato di riciclaggio (capo 4). Per DE GI e GI TE OR è decisivo l'esito illustrato al paragrafo 2.3.2. perché, come detto, le intercettazioni sono state utilizzate nei loro confronti ai fini della indagine sul reato di riciclaggio (capo 4) sicché la soluzione della questione sulla utilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. – demandata al giudice di merito cui spetta il compito di enucleare una eventuale connessione ex art. 12 cod. proc. pen. con i reati interessati dal decreto di intercettazione - si riverbera sui "gravi indizi di colpevolezza" del reato in rassegna e sulla cd. prova resistenza. Ciò premesso, il quesito giuridico posto sul reato di riciclaggio è identico a quello coltivato da ER GI sul reato di autoriciclaggio e dunque troverà risposta nel paragrafo che segue.
4. Il reato di autoriciclaggio (capo 3). In relazione alla posizione di GI ER, le circostanze fattuali e la loro consistenza indiziaria non vengono poste in discussione (in questa sede), né poggiano sui risultati delle intercettazioni telefoniche, dunque sono sganciate dalla risoluzione delle problematiche evidenziate sopra al paragrafo 2.1. È infondata la questione sulla configurabilità, nella specie, del delitto di autoriciclaggio in rapporto al reato di malversazione. Sono fondate, invece, le censure afferenti al divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1, comma 2, cod. pen. e al divieto di modifica del fatto-storico contestato.
4.1. Il capo di incolpazione provvisorio è così strutturato: 14 GI ER, dominus di BL SP, è concorrente nel reato di malversazione ai danni dello Stato di cui al capo 1) che ha fruttato un profitto illecito di oltre 16 milioni di euro;
- GI ER ha impiegato la maggior parte di questo profitto illecito (almeno 14 milioni di euro) in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie e speculative del circuito economico legale attraverso trasferimenti tra conti correnti e istituti finanziari (capo 3). La scansione cronologica della vicenda è ricostruita come segue: -in data 8 marzo 2016 la BL SP stipula con AL s.p.a. un "Contratto di finanziamento agevolato ai sensi del decreto 9.12.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero per la Semplificazione Normativa ed il Ministero del Turismo e successive modificazioni e/o integrazioni"; in virtù di esso, a fronte dell'erogazione del finanziamento di 67.075.269,00 euro, la BL SP avrebbe dovuto realizzare entro il 31 dicembre 2016 (termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2018) il "Programma" finalizzato alla riconversione e alla riqualificazione del Polo Industriale di MI ES attraverso la realizzazione di una nuova unità produttiva, destinata alla produzione di manufatti di componentistica diversificata per il settore automotive, da ubicarsi negli opifici ex FCA Italy S.p.a. e Plastic Components and Modules Holding di MI ES;
-tra il 2 dicembre 2016 e il 13 dicembre 2016 BL SP riceve sul proprio conto corrente acceso presso l'istituto di credito "Credito Agricole Cariparma s.p.a.", filiale di Torino la somma di 21.322.580,70 euro, di cui 1.200.000,00 euro come contributo in c/impianti e 20.122.580,70 euro quale finanziamento agevolato, costituenti rispettivamente anticipazione del 30% del contributo in c/impianti e del finanziamento agevolato concesso;
una larga parte delle somme ricevute (oltre 16 milioni di euro) viene distratta dagli scopi cui doveva essere destinata, convogliata su altri conti e poi "occultata" attraverso: le operazioni indicate al capo 3 della incolpazione provvisoria (riguardanti oltre 14 milioni di euro), poste in essere tra il 23 dicembre 2016 e il 6 marzo 2018; le operazioni di cui al capo 4 compiute tra il 2 marzo 2017 e il 27 giugno 2017; -la BL è del tutto inadempiente agli obblighi contrattuali;
alla scadenza del 13 giugno 2017 non presenta il primo SAL;
il 6 luglio 2017 rendiconta una spesa complessiva di soli 3.108.689,13 euro;
il 26 gennaio 2018 riceve da AL S.p.a. comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento agevolato, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990. 15 4.2. Il ricorrente sostiene che il reato di malversazione ai danni dello Stato è reato omissivo istantaneo che si consuma al momento in cui scade il termine contrattuale per la realizzazione delle opere finanziate;
che nella specie, come indicato anche nel capo 1 di incolpazione, il tempus commissi delicti va individuato nel 30 giugno 2018, data prevista in contratto per l'esecuzione del progetto di riconversione;
che tale delitto non può costituire il reato presupposto della fattispecie di autoriciclaggio di cui al capo 3, perché quest'ultima si è consumata in data anteriore, tra il 23 dicembre 2016 e il 6 marzo 2018. L'ultima affermazione è condivisibile in astratto, mentre la seconda non merita adesione e la prima si articola con diversità di accenti.
4.2.1. Il testo dell'art. 648-ter.1 cod. pen. è chiaro nell'incriminare la condotta dell'autore di un delitto non colposo che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità "provenienti dalla commissione di tale delitto". L'autoriciclaggio (ma il discorso vale anche per i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.) presuppone, dunque, la commissione di un altro reato, che per questo viene definito "delitto presupposto". Il delitto presupposto deve essere effettivamente avvenuto e qualificabile oggettivamente in termini di illecito, non essendo punibile una "ricettazione putativa". Ne discende che il delitto presupposto, come osserva il ricorrente, deve cronologicamente precedere il momento consumativo del reato di autoriciclaggio (così in motivazione Sez. 2, n. 23052 del 23/04/2015, Bagnoli).
4.2.2. Nel caso in esame, il capo di incolpazione indica il reato presupposto in quello di malversazione ai danni dello Stato. Sorge quindi la necessità di fissare le coordinate del delitto punito dall'art. 316-bis cod. pen. L'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 316 bis cod. pen. è individuabile nella corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica e attiene, più che alla pubblica amministrazione, all'economia pubblica. Presupposto del reato è l'avere l'agente, soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica. La condotta consiste nel distrarre, anche in parte, la somma percepita dalla predetta finalità, violando in una qualsiasi maniera il vincolo di destinazione del contributo, sovvenzione o finanziamento (così in motivazione Sez. 6, n. 23778 del 13/12/2011, dep. 2012, Saia Agnesi e, in termini identici, Sez. 2, n. 14125 del 18/03/2015, Cerasa). 16 La norma incriminatrice è volta a tutelare non il momento percettivo della prestazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., ma quello della fase esecutiva della erogazione (cfr. infra paragrafo 4.2.3., Sez. U n. 20664 del 23/02/2017, AL). Si verifica certamente una distrazione del contributo pubblico dalla finalità prevista anche in ipotesi di scostamento in itinere dal progetto finanziato, sì da frustrare lo scopo di pubblico interesse per il quale il sovvenzionamento fu concesso (così in motivazione Sez. 6, n. 23778 del 13/12/2011, dep. 2012, Saia Agnesi). Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che il reato si perfezioni nel momento in cui l'agente impieghi ad altra finalità le somme ricevute dalle Stato con vincolo di destinazione (Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Sidoti, Rv. 267205; Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Marani, Rv. 248787; Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, Cataldi, Rv. 222987). La condotta può consistere in una mera omissione (in questo caso si parla di "malversazione pura" cfr. Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, AL), nel senso che il finanziamento viene ricevuto e "tenuto fermo" senza realizzare l'opera pubblica, oppure in una omissione "accompagnata" da un comportamento distrattivo. Rammentando le possibili ipotesi configurabili nella prassi, il reato potrà perfezionarsi nel momento in cui le somme erogate vengano impiegate in tutto o in parte a profitto proprio o altrui, ovvero non vengano utilizzate per la realizzazione dell'opera o, ancora, vengano destinate ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante al finanziamento o alla sovvenzione. Nel caso in cui l'erogazione del contributo avvenga in più fasi, il reato si realizza già con la prima omissione ma si consuma soltanto con l'ultima mancata destinazione del rateo alla finalità di interesse pubblico. In tale ultima ipotesi soccorre la distinzione concettuale tra perfezionamento e consumazione del reato. La perfezione indica il momento in cui il reato è venuto ad esistenza, mentre la consumazione si realizza quando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta e, dunque, viene a cessare, chiudendo l'iter criminis.
4.2.3. La conclusione non riceve smentita dalla decisione delle Sezioni Unite AL (n. 20664 del 23/02/2017) che si sono occupate del rapporto tra i reati di previsti dall'art. 640-bis e dall'art. 316-bis cod. pen.. Le Sezioni Unite, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., hanno affermato che il reato di malversazione ai danni dello Stato concorre con quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ragione dell'autonomia delle due fattispecie (Rv 269667). 17 In un passaggio della motivazione (paragrafo 7.6) le Sezioni Unite AL evidenziano che «i due reati si consumano fisiologicamente in tempi diversi momento percettivo ed attività esecutiva, di natura omissiva istantanea della - condotta finanziata» rilevando che nel caso sottoposto al loro esame «la condotta qualificata ai sensi dell'art. 316-bis cod. pen. si è distanziata di parecchi anni rispetto alla percezione delle provvidenze». Questa affermazione, però, non smentisce affatto quanto sopra sostenuto al paragrafo 4.2.2., poiché, si ribadisce, è chiaro che l'art. 640-bis cod. pen. ha riguardo al momento percettivo della prestazione pubblica, mentre l'art. 316-bis cod. pen. concerne la fase esecutiva della erogazione, tuttavia l'omessa destinazione può essere "pura" oppure può correlarsi alla "distrazione" delle somme a fini diversi da quelli impressi dallo Stato con vincolo di destinazione, dato che chi impiega ad altri scopi il finanziamento ricevuto allo stesso tempo "omette" di destinarlo al progetto finanziato. Non a caso le Sezioni Unite AL, in un paragrafo precedente (7.4), pongono in rilievo la molteplicità delle situazioni concrete in cui i due reati (640-bis e 316- bis cod. pen.) possono realizzarsi e in conclusione del paragrafo 7.6. ribadiscono che la fattispecie di cui all'art. 316-bis cod. pen. «si realizza ove gli importi riscossi vengano sottratti alle finalità a cui erano destinati».
4.2.4. Suggestivo, ma non utilmente perseguibile, è il paragone, proposto dal ricorrente, tra la struttura della fattispecie di cui all'art. 316-bis cod. pen. e quella dei reati omissivi tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d. lgs. n. 74 del 2000. L'art. 10-bis citato punisce chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta; l'art. 10-ter punisce chi non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. È noto che i reati tributari in rassegna, di natura istantanea e unisussistente, vengono ad esistenza quando il versamento è omesso allo scadere del termine "lungo" fissato dalla legge (Sez. U, n. 37425 del 28/03/2013, Favellato, in tema di art. 10-bis d. lgs. n. 74 del 2000 e Corte Costituzionale ordinanza n. 25 del 2012 sull'art. 10-ter); «fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, il comportamento omissivo del contribuente non è penalmente rilevante, e la condotta criminosa si realizza e consuma solo nell'istante in cui, alla detta scadenza, si registri un'omissione del versamento che (indipendentemente dalle modalità del suo formarsi) superi la 18 soglia minima prevista» (così in motivazione Sez. U. n. 37425 del 28/03/2013, Favellato). In questi casi, però, il termine è un elemento strutturale della fattispecie tipica, mentre l'art. 316-bis cod. pen. non contempla, neppure implicitamente alcun termine, ma punisce la mancata destinazione alla finalità pubblica per le quali il finanziamento è stato concesso.
4.2.5. Nella specie, date le specifiche caratteristiche del caso concreto, il reato di malversazione deve ritenersi perfezionato nel momento in cui l'imputato, ottenuto il finanziamento agevolato, ha distolto il denaro pubblico dal suo scopo, trasferendolo su altri conti correnti riferibili a soggetti o a diversi compartimenti operativi della società; tutte le successive operazioni compiute sulle somme distratte, volte all'occultamento delle stesse, si pongono in successione temporale rispetto alla distrazione e configurano gli estremi del reato di autoriciclaggio. La diversa destinazione ha segnato inequivocabilmente il perfezionamento del reato contestato, rendendo definitiva la distrazione dei fondi pubblici a finalità differenti da quelle per le quali il finanziamento era stato concesso (cfr. Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Marani, che, anticipando alla data così individuata quella di consumazione del reato, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di malversazione oggetto del suo scrutinio). Mentre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non ha rilievo il termine contrattuale del 30 giugno 2018, stabilito per la realizzazione del programma. E ciò non solo ai fini della data di perfezionamento del reato di malversazione, ma anche in termini contrattualistici, dato che l'inadempimento di BL era già manifesto al 13 giugno 2017, quando la società non ha presentato il primo SAL alla scadenza prevista;
e si è consacrato il 26 gennaio 2018 quando AL SP ha notificato a BL l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento agevolato;
a quest'ultima data era già incontrovertibile che il progetto finanziato non sarebbe più stato realizzato e dunque si è cristallizzata, in via definitiva, l'inadempienza. Né il tempus commissi delicti indicato dal pubblico ministero nell'editto accusatorio può vincolare il giudice nelle sue valutazioni.
4.3. Va rimarcato, concordando con il ricorrente, che si verte nella fattispecie di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen. che prevede una pena detentiva massima di quattro anni di reclusione e dunque, in ogni caso, la misura della custodia cautelare in carcere non sarebbe applicabile, perché il titolo di reato non rientra nei parametri edittali di cui all'art. 280, comma 2, cod. proc. pen.. 4.4. È fondata, inoltre, la censura che il ricorrente muove all'ulteriore argomento speso dal Tribunale del Riesame laddove ipotizza, come "delitto 19 presupposto" dell'autoriciclaggio quello di appropriazione indebita oppure di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093, che ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro probatorio per il reato di riciclaggio, riteneva, quale reato presupposto, l'esistenza di una associazione a delinquere, anziché il reato di contrabbando contestato dal pubblico ministero). Nella specie non si verte in una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma si interviene sul fatto storico da cui muove la contestazione di autoriciclaggio, o valutando una non meglio specificata condotta di appropriazione indebita oppure ipotizzando una condotta dell'imputato antecedente a quella di malversazione spostando la visuale dal momento esecutivo a quello percettivo (cfr. sopra paragrafo 4.2.3.) con l'effetto di sostituire non un reato con un altro, ma un fatto storico, che integra la fattispecie, con un diverso fatto storico. Del resto il suggerimento del Tribunale non è stato recepito dal Pubblico ministero, il quale, come fa notare il ricorrente, non ha ritenuto di modificare il capo di incolpazione nell'avviso di conclusioni indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., lasciando inalterato il reato presupposto di quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, e senza aggiungere la contestazione del reato di cui all'art. 640- bis cod. pen. (pur in presenza di un capo 2 che attiene al reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen. e dunque sembra alludere a modalità fraudolente impiegate nella fase del conseguimento del finanziamento).
5. I residui motivi sulle esigenze cautelari restano assorbiti, ferma la necessità preliminare di individuare gli elementi suscettibili di valutazione a questi fini in relazione alla risoluzione del quesito sull'art. 270 cod. proc. pen. e sulla prova di resistenza (cfr. sopra paragrafo 2) e ribadito che l'ipotesi del secondo comma dell'art. 648-ter.
1. cod. pen. (capo 3) non tollera, quoad poenam, la misura della custodia cautelare in carcere (cfr. sopra paragrafo 4.3.).
6. Discende l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento a GI ER. 20
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp con riferimento a GI ER. Così deciso il 12/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Maria Vess Chelli DEPOSITATA IN CANCELLERA adki -- 7 GEN 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanz e 21