Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22570
CASS
Sentenza 11 aprile 2017

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Massime1

In tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio.

Commentario1

  • 1Copia files su DVD illeggibili, difensore deve chiedere visione diretta (Cass. 30517/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020

    La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione tempestiva degli atti al Tribunale del riesame non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola mancata trasmissione e non alla trasmissione difettosa. Quando il supporto sul quale sono copiati files è malfunzionante il difensore deve attivarsi tempestivamente per la visione del supporto originale nel luogo in cui era depositato. Viene in rilievo il diritto di difesa, in relazione alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22570
Data del deposito : 11 aprile 2017

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