Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di malversazione previsto dall'art. 316 -"bis" cod. pen., la nozione di "opere" o "attività di pubblico interesse" a cui la norma fa riferimento deve essere intesa in senso ampio, con riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante, piuttosto che all'opera o all'attività di per sè considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra, ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico. (Fattispecie relativa alla vendita illecita di beni strumentali all'attività imprenditoriale, ottenuti a seguito dell'erogazione di contributi regionali).
Commentari • 3
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- 3. Malversazione ai danni dello Stato come delitto presupposto del distinto reato di autoriciclaggioIlaria Marchì · https://www.iusinitinere.it/
Con sentenza n. 331 del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte si è pronunciata circa la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato quale “presupposto” integrativo del distinto reato previsto e punito dall'art. 648 ter 1 c.p., rectius, autoriciclaggio. Più specificamente, prima di passare in rassegna i punti salienti della pronuncia in commento, occorre operare un breve focus sui reati in parola, alla luce della puntuale analisi compiuta dalla Corte. La lettera dell'art. 648-ter c.p. incrimina la condotta del soggetto, autore di un delitto non colposo, che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità “provenienti dalla commissione di tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2011, n. 23778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23778 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/12/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1861
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22100/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA SI, nato il [...];
avverso la sentenza 23/3/2011 Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Procuratore Generale in persona del dr. E. Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore avv. Scalfari Carmelo (in sost. Avv. G. Borney), che si è riportato ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Aosta, con sentenza 12/11/2008, condannava SA SI alla pena di mesi otto di reclusione, con l'incapacità di contrarre con la P.A. per la durata di un anno, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 316-bis cod. pen., perché, quale legale rappresentante della ditta individuale "Tecno Edile", con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, avendo ottenuto dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ai sensi delle L.R. n. 41 del 1977, L.R. n. 22 del 1998 e L.R. n. 6 del 2003, contributi per l'acquisto di beni strumentali alla propria attività imprenditoriale, non li destinava alle finalità espressamente previste e li vendeva prima del limite temporale fissato per legge:
a) autocarro acquistato il 9/4/2002 e venduto l'1/6/2004, prima del termine legale di anni tre (L. n. 22 del 1998); b) miniescavatore acquistato il 25/9/2003 e venduto il 26/5/2005, prima del termine legale di anni cinque (L. n. n. 6 del 2003); c) autocarro acquistato il 5/9/2000 e venduto il 31/7/2003, prima del termine legale di anni cinque. Dichiarava non doversi procedere nei confronti del SA, in ordine ad altro analogo episodio contestato al punto c) e relativo al contributo ricevuto per l'acquisto di altro autocarro, perché estinto per prescrizione.
2. A seguito di gravame proposto dall'imputato, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 23/3/2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine all'episodio di cui residuo punto c) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, e rideterminava la misura della pena principale in mesi sette di reclusione.
Il Giudice distrettuale, dopo avere premesso, alla luce della disamina della normativa di settore, che il vincolo di destinazione dei contributi regionali erogati alle imprese artigiane era a tutela dell'interesse pubblico, riteneva che l'elusione di tale vincolo, verificatosi dopo avere incamerato i contributi, integrava il reato contestato di malversazione continuata a danno della Regione. Sottolineava che l'abrogazione delle L.R. n. 41 del 1977 e L.R. n. 22 del 1998 non incideva sulla normativa introdotta dalla L.R. n. 6 del 2003, che si poneva in continuità con le prime, e comunque non comportava il venir meno della illiceità delle condotte poste in essere nel vigore della pregressa regolamentazione e in violazione della stessa. Aggiungeva, infine, che, in base alla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 2 la sanzione penale prevista dall'art. 316-bis cod. pen..
prevaleva sulle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale e che manifestamente infondata si rivelava la prospettata questione di costituzionalità su tale punto.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 316-bis cod. pen., sotto il profilo che la condotta contestatagli non rientrava nel paradigma di tale norma, il cui ambito operativo è circoscritto ai "contributi ... destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse", mentre, nella specie, le erogazioni ricevute erano destinate ad agevolare l'imprenditoria e, in ogni caso, egli aveva destinato tali erogazioni agli scopi previsti, essendosi limitato a violare, successivamente, le procedure per l'anticipata alienazione dei beni acquistati con il contributo regionale;
2) violazione di legge, sotto il profilo che l'intervenuta abrogazione delle disposizioni regionali integrative della legge penale faceva venire meno l'illiceità delle condotte di cui ai punti a) e c) dell'imputazione, commesse dopo la detta abrogazione;
3) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 316-bis cod. pen., sotto il profilo che l'inosservanza della procedura per l'alienazione anticipata dei beni acquistati con il contributo regionale comportava la sola applicazione delle sanzioni amministrative;
4) questione di costituzionalità della L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 2, per contrasto con gli artt. 3 e 117 (nuova formulazione). Così, posto che la normativa regionale in materia non poteva essere ritenuta di rango inferiore rispetto alla legislazione statale e doveva essere a questa equiparata, con conseguente applicabilità del principio di specialità di cui al citato art. 9, art. 9, comma 2.
4. Il ricorso, pur articolato su motivi che si rivelano privi di fondamento, impone comunque, ex art. 129 c.p.p., comma 1, l'annullamento parziale, nei termini di seguito precisati, della sentenza impugnata;
nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
4.1. Osserva la Corte che l'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 316 bis cod. pen. è individuabile nella corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica e attiene, più che alla pubblica amministrazione, all'economia pubblica.
Presupposto del reato è l'avere l'agente, soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico (nella specie la Regione) un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica. La condotta consiste nel distrarre, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando in una qualsiasi maniera il vincolo di destinazione della sovvenzione. La norma incriminatrice è volta a tutelare non il momento percettivo della prestazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., ma quello della fase esecutiva della detta erogazione. La nozione di "opere" o "attività di pubblico interesse" a cui la norma fa riferimento, in quanto scarsamente selettiva, non può che essere intesa in senso molto ampio, si da escludere dal suo ambito applicativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali o sociali senza alcun vincolo preciso di destinazione. La formula normativa, in sostanza, ha riguardo, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante piuttosto che all'opera o all'attività di per sè considerata. L'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra, ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico (in senso sostanzialmente conforme cfr. Sez. 6, sent. a 47311 del 3/11/2003). Si verifica certamente distrazione del contributo pubblico dalla finalità prevista nell'ipotesi di scostamento in itinere dal progetto finanziato, si da frustrare lo scopo di pubblico interesse per il quale il sovvenzionamento fu concesso. Il caso in esame rientra in tale ipotesi, considerato che l'imputato, dopo avere acquistato, utilizzando il contributo regionale, i mezzi di cui al capo d'imputazione, pose in essere, in violazione dell'obbligo di mantenere la destinazione dichiarata e di non alienare per il periodo previsto i detti beni, operazioni speculative, rivendendo gli stessi beni a prezzo di mercato, con intuibili utili personali, e guardandosi bene dal restituire alla Regione, così come previsto dalla normativa di riferimento, il contributo ricevuto.
4.2. L'abrogazione delle L.R. n. 41 del 1977 e L.R. n. 22 del 1998 ad opera della L.R. n. 2 del 2004 non incide sulla configurabilità del reato di cui si discute e non consente di evocare, come sostiene il ricorrente, l'istituto della successione nel tempo delle leggi penali (art. 2 cod. pen.). Dette leggi regionali, infatti, non integrano la fattispecie incriminatrice, che è ben definita in tutta la sua struttura, ma hanno natura di mero requisito di fatto, sulla cui base l'imputato sottoscrisse l'impegno a mantenere, per un ben individuato arco temporale, la destinazione dichiarata dei beni oggetto di intervento pubblico, con l'effetto che il rapporto con l'Ente concedente non poteva che rimanere regolato, nella fase esecutiva, da quanto convenzionalmente stabilito al momento della sua instaurazione.
4.3. Correttamente la sentenza impugnata, in applicazione della L. n.689 del 1981, art. 9, comma 2, ritiene che sulle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale debba prevalere la sanzione penale di cui all'art. 316 bis cod. pen.. La ratio della richiamata L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 2 è evidente: si è voluto evitare di conferire alle regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano un sostanziale potere di depenalizzazione;
di fronte, infetti, ad una disposizione amministrativa della legge regionale o provinciale qualificabile come speciale rispetto alla disposizione penale, quest'ultima non sarebbe stata più applicabile per il principio di specialità di cui al citato art. 9, comma 1 con l'ulteriore irragionevole conseguenza che l'ambito spaziale dell'efficacia di una determinata norma penale avrebbe potuto essere diverso da regione a regione (o a provincia autonoma), con patente violazione del principio di uguaglianza (art.3 Cost.) e di quello che riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia penale (art. 117 Cost., comma 2, lett. l). Tali considerazioni evidenziano la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità.
4.4. Rileva, tuttavia, la Corte che il reato, con riferimento all'episodio descritto al punto a) dell'imputazione (vendita autocarro "Bremach"), tenuto conto dell'epoca a cui risale la sua consumazione (1/6/2004) e della pena edittale per esso prevista (reclusione fino a quattro anni), si è estinto per prescrizione, in quanto il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157 c.p.p., comma 1, e art. 161 c.p., comma 2), è - ad oggi - interamente decorso.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione a tale capo d'accusa, con la formula corrispondente.
La pena va rideterminata con riferimento al residuo capo di cui al punto b) dell'imputazione, nella misura di mesi sei di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamene al reato di cui al punto a) della rubrica, perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena nella misura di mesi sei di reclusione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012