Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili conversazioni il cui contenuto era stato riportato nel provvedimento di fermo del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 15895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15895 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/01/2015
Dott. SANDRINI Enrico SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 39
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 39319/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NS N. IL 18/07/1988;
avverso l'ordinanza n. 4177/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 25/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CENTONZE ALESSANDRO;
sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO UI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. SENESE Annalisa.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 25/06/2014 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso proposto da RI FO, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., avverso l'ordinanza emessa il 06/06/2014 - dopo un provvedimento di fermo del P.M. - dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con cui gli veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso pluriaggravata e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che gli venivano contestati ai capi A) e B) della rubrica.
Si contestava al RI, al capo A), di avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso denominata clan PA, già federata al cosiddetto cartello scissionista, operante a Napoli nei quartieri di Secondigliano e MP. Tale sodalizio criminale, capeggiato da TO AF e GA SA, si affermava attraverso la repressione dei contrasti interni e la ricerca di accordi strategici con le consorterie camorristiche presenti sul territorio, tra cui la famiglia Abete-Abbinante-Notturno-Aprea, il gruppo della Vinella SS e le famiglie IN e LE. Nello stesso ambito, assumeva rilievo la partecipazione del RI all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo B), costituente una diramazione del clan TO- GA, attiva nelle zone urbane di Napoli su cui tale consorteria aveva esteso il suo predominio. In questo contesto associativo, il ricorrente, unitamente al fratello RI IO, detto NO, gestiva lo spaccio di hashish e di cocaina nella zona di vico primo Vallesana, approvvigionando al contempo i quartieri napoletani di MP e Secondigliano e i centri di Melito, Mugnano e Arzano, dove il clan PA risultava presente, attraverso una cellula collegata allo stesso raggruppamento camorristico denominata gruppo dei "maranesi".
Tale consorteria risultava capeggiata, allo stesso modo di quanto si è evidenziato per il sodalizio di cui al capo A), da TO AF e GA SA, con cui i fratelli RI operavano in stretto raccordo, gestendo le attività delittuose del gruppo dei "maranesi".
Nell'ordinanza, innanzitutto, si ricostruivano le varie fasi organizzative attraversate dalle predette consorterie camorristiche, sin dal decennio passato, in funzione del controllo delle piazze dello spaccio di stupefacenti cittadino, mediante le dichiarazioni dei collaboranti LL AN, TO GI, TO IN, ME UC, EC UI, IA AB, LI IO, IN AN, AT IN (classe 1971), AT IN (classe 1976) e IN SA. Si esaminavano, quindi, le propalazioni specificamente riferibili ad RI FO, in relazione al quale occorreva fare riferimento alle dichiarazioni dei collaboranti AT IN (classe 1971), AT IN (classe 1976), TO GI, ME UC, IN SA e EC UI, i quali inserivano l'indagato nelle attività funzionali alla gestione del traffico di stupefacenti, coordinate dal fratello, RI IO, con cui operava in stretto raccordo. Tra queste propalazioni, particolare pregnanza indiziaria, per loro attualità, assumevano quelle dei collaboranti IN SA e AT IN (classe 1971), i quali riferivano dell'inserimento di RI FO nel gruppo dei "maranesi".
La ricostruzione degli scenari camorristici vagliati dall'ordinanza impugnata si sviluppava anche attraverso l'esame delle intercettazioni ambientali captate nel corso delle indagini preliminari, che avvaloravano le dichiarazioni dei suddetti collaboranti, permettendo di cogliere l'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere nei territori controllati dagli uomini del gruppo dei "maranesi" e di individuarne i singoli partecipi, tra cui il ricorrente.
Tali attività di captazione, tra cui occorre richiamare quelle eseguite all'interno dell'abitazione del padre dell'indagato, RI SE, consentivano di comprendere che, dopo l'arresto del fratello, avvenuto il 04/02/2014, l'indagato assumeva la guida del gruppo dei "maranesi". In questo ambito, nelle pagine 13-23 dell'ordinanza, venivano richiamate le captazioni ambientali registrate il 04/02/2014, il 17/03/2014, il 19/03/2014, il 29/03/2014, il 04/04/2014, di cui venivano riportati i passaggi salienti.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la difesa di RI FO, con ricorso depositato il 12/09/2014 a mezzo dell'avv. Senese Annalisa, eccependo, quale primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e), in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p.. Si deduceva, in tale ambito, che il tribunale del riesame aveva espresso un giudizio di gravita indiziaria nei confronti di RI FO eminentemente sulla base delle propalazioni dei collaboranti IN SA e AT IN (classe 1971), omettendo qualsiasi valutazione sull'attendibilità del loro narrato collaborativo. Tali carenze motivazionali apparivano ancora più evidenti alla luce del fatto che in un'apposita memoria, del tutto disattesa, la difesa del RI aveva evidenziato l'esistenza di elementi sintomatici del rancore nutrito da entrambi i propalanti nei suoi confronti.
Quale secondo motivo di ricorso, si eccepiva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), in relazione agli artt. 121, 546 e
273 c.p.p., 416 bis c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, per avere fatto discendere il tribunale del riesame la prova della partecipazione del ricorrente ai differenti sodalizi contestati ai capi A) e B) della rubrica dallo stesso compendio indiziario. Si evidenziava, in particolare, che nell'ordinanza non si forniva alcuna indicazione sul ruolo ricoperto dal RI nelle due consorterie e non si individuava con precisione il tempo del commesso reato, determinando in tal modo una motivazione lacunosa, accentuata dal fatto che nello stesso provvedimento si leggeva che, fino a un certo momento, l'indagato aveva svolto un ruolo di mera connivenza con il fratello.
A sostegno di tali deduzioni si richiamavano i passaggi motivazionali, contenuti a pagina 13 dell'ordinanza, nei quali i collaboranti IN e AT (classe 1971) si riferivano al ruolo del ricorrente nelle due consorterie.
Quale terzo motivo di ricorso, si eccepiva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, per omessa e illogica motivazione in ordine agli elementi materiali indispensabili per configurare la circostanza aggravante contestata, in relazione all'art. 273 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
Quale quarto motivo, si eccepiva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 273, 268 e 309 c.p.p., per avere il tribunale del riesame - incorrendo nello stesso errore valutativo commesso dal giudice per le indagini preliminari - posto a sostegno della misura, sia pure in veste di riscontro, il contenuto di alcune conversazioni ambientali, in relazione a cui non disponeva della documentazione relativa ai brogliacci di ascolto e ai files audio, posto che il pubblico ministero che aveva chiesto la misura cautelare nei confronti del RI non l'aveva trasmessa. Si eccepiva, infine, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 273 e 546 c.p.p., per vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il tribunale del riesame aveva utilizzato per finalità di riscontro probatorio gli esiti di attività di captazione ambientale prive di univoco significato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo si eccepiva che, nell'ordinanza impugnata, era stato formulato un giudizio di gravita indiziaria nei confronti del ricorrente sulla base delle propalazioni dei collaboranti IN SA e AT IN (classe 1971), senza compiere alcuna valutazione in ordine all'attendibilità di tali dichiarazioni. In tale ambito, per inquadrare la questione ermeneutica sottoposta all'attenzione di questa Corte è necessario richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, applicabile nei confronti di tutti i collaboranti esaminati nel corso delle indagini preliminari, secondo cui: "Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-
temporale" (cfr. Sez. un., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255145).
Nella stessa direzione, occorre ulteriormente precisare che, nella verifica della congruità dei rilievi critici mossi dal ricorrente all'ordinanza impugnata, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con l'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa il 06/06/2014, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, con la conseguenza che - sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda, formando un corpo argomentativo unitario (cfr. Sez. 2^, n. 21599 del 16/02/2009, dep. 25/05/2009, Emmanuello e altri, Rv. 244541). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici non possono condividersi le censure relative alle carenze motivazionali in ordine al coinvolgimento dell'indagato nel gruppo dei "maranesi", costituente, come detto, una diramazione operativa del clan PA. Le dichiarazioni dei collaboranti IN SA e AT IN (cl. '71) sono state, invero, correttamente inserite e valutate nel contesto della generale ricostruzione delle dinamiche interne al clan PA e al gruppo collegato dei "maranesi", quale emergente in particolare dalle dichiarazioni di AT IN (classe 1976), TO GI, ME UC e EC UI.
Sullo sfondo di quel contesto, secondo la non illogica motivazione della ordinanza impugnata, le dichiarazioni di IN e di AT (cl. '71) diventano centrali per la dimostrazione (a livello di gravita indiziaria) del pieno inserimento del ricorrente nel sodalizio camorristico del "maranesi". Dei due dichiaranti il Tribunale vaglia e riconosce l'attendibilita' alla stregua del ruolo rivestito nei clan e nelle vicende di causa e del rapporto preferenziale e fiduciario avuto con RI IO, e rimarcando la pregnanza dei riscontri costituiti dai dati intercettivi. Le deduzioni della memoria difensiva (ivi comprese evidentemente quelle inerenti alle allegate ragioni di rancore, legate del resto - stando a quanto riportato in ricorso - a contesti storicizzati ed esulanti dalla logica della scelta collaborativa) sono state specificamente prese in considerazione (v. p. 25) e ritenute non illogicamente superabili alla stregua dei suesposti rilievi.
2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepiva che il tribunale del riesame aveva fatto discendere la prova della partecipazione del ricorrente ai sodalizi contestati ai capi A) e B) dallo stesso compendio indiziario, senza differenziare la sua partecipazione alle due consorterie.
Deve, in proposito, rilevarsi che tale censura trascura che il collegamento tra i due sodalizi discende dalla frammentazione degli scenari camorristici sui quali ci si e' già soffermati, rispetto ai quali la gestione del traffico illecito di sostanze stupefacenti costituiva l'attività consortile principale del gruppo dei "maranesi", costituente una diramazione operativa del clan TO- GA. Se è così, non è possibile, in conformità della giurisprudenza di legittimità, escludere il concorso delle due associazioni e delle relative attività, costituenti entrambe - nello scenario camorristico prefigurato al capo A) - l'estrinsecazione dei molteplici interessi del clan PA, che aveva come interlocutore privilegiato del gruppo dei "maranesi" RI IO e, per il suo tramite, il ricorrente.
In questa cornice associativa, deve essere inserito il ruolo operativo di RI FO che - come evidenziato nell'ordinanza impugnata - si evolveva nel tempo, fino ad assumere ruoli egemonici, dopo l'arresto del fratello, avvenuto il 04/02/2014. Ne consegue che nell'ordinanza, con un percorso argomentativo immune da censure, si rappresentava una partecipazione dinamica del ricorrente al gruppo dei "maranesi", che si sviluppava in collegamento con l'evoluzione del rapporto associativo con il fratello, sul quale riferivano i collaboranti IN SA e AT IN (classe 1971). Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio dell'ordinanza impugnata, contenuto a pagina 25, in cui, a proposito dell'evoluzione del ruolo associativo del ricorrente, in rapporto al collegamento esistente con il fratello, si affermava: "Come sopra già evidenziato, il ruolo del RI si è trasformato con l'ascesa al potere del fratello: è per tale motivo che le dichiarazioni dei collaboratori, che riferiscono di periodi storici antecedenti, siano più generiche, atteso che, in una prima fase il RI FO aveva un ruolo marginale, di collaboratore esclusivo del fratello". Tenuto conto di questi elementi indiziari, nessuna censura può essere mossa alle propalazioni dei collaboranti AT (classe 1971) e IN, le quali, oltre a dover essere esaminate unitamente alle dichiarazioni degli altri collaboranti esaminati, descrivevano una partecipazione dinamica del ricorrente rispetto al gruppo dei "maranesi".
Nei termini processuali che si sono richiamati, le propalazioni dei suddetti collaboranti sono sovrapponibili, convergendo nell'indicazione di RI FO quale soggetto, al contempo, coinvolto nel traffico di stupefacenti sul territorio controllato dai "maranesi" e nelle operazioni di maggiore rilevanza associativa per il medesimo sodalizio. D'altra parte, tali collaboranti non si limitavano a indicare genericamente il ricorrente quale componente del gruppo dei "maranesi", ma indicavano quali erano le sue mansioni all'interno della stessa consorteria - prevalentemente incentrate sulla gestione dello spaccio di stupefacenti coordinato dal fratello - con una puntualità che ci consente di escludere contrasti nel loro narrato collaborativo.
Tali convergenti elementi indiziari smentiscono le deduzioni difensive in ordine alle discrasie dell'ordinanza impugnata. Ne discende che anche tale motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
3. Gli scenari associativi che si sono descritti nei due paragrafi precedenti ci consentono di ritenere smentito dalle evidenze processuali l'assunto difensivo su cui si fonda il terzo motivo di ricorso, essendo evidente che l'aggravante della L. n. 152 del 1991, art. 7, discende dalla riconducibilità delle attività associative contestate al capo B) al clan PA, al quale il ricorrente era collegato attraverso il gruppo dei "maranesi".
Invero, non potendosi dubitare che l'attività di gestione del traffico illecito di sostanze stupefacenti contestata al capo B) fosse gestita dal ricorrente nell'ambito associativo prefigurato al capo A), non è possibile escludere la ricorrenza dell'aggravante contestata che, al contrario, si imponeva per effetto delle evidenze probatorie richiamate con riferimento al ruolo associativo del RI e del fratello.
D'altra parte, nemmeno è possibile ritenere carente la motivazione su tale specifico profilo, su cui i giudici del gravame si soffermavano nelle pagine 14 e 15, descrivendo i rapporti esistenti tra i fratelli RI e GA SA - il responsabile dell'omonima consorteria - che aveva messo in collegamento RI IO con un gruppo di trafficanti di cocaina operante in America latina. La solidità di tali collegamenti operativi è ulteriormente attestata dal fatto che il coinvolgimento dei fratelli RI nel settore degli stupefacenti proseguiva anche dopo la cattura di GA SA, grazie ai consolidati rapporti esistenti tra RI IO e GA AF (classe 1990), che continuavano a gestire "gli affari della cocaina" all'interno della consorteria camorristica di cui facevano parte, distribuendo sul territorio ingenti quantitativi di tale sostanza stupefacente. Per queste ragioni il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
4. Parimenti infondato deve ritenersi il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di RI FO, incentrato sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali richiamate nell'ordinanza impugnata. Tali censure, in particolare, riguardano le captazioni ambientali registrate il 04/02/2014, il 17/03/2014, il 19/03/2014, il 29/03/2014, il 04/04/2014, di cui, nell'ordinanza, venivano riportati i passaggi salienti.
In tale ambito, secondo la difesa del ricorrente, il tribunale del riesame aveva illegittimamente utilizzato, per finalità di riscontro, il contenuto di conversazioni ambientali di cui il pubblico ministero non aveva trasmesso la documentazione relativa ai brogliacci di ascolto e ai files audio.
Deve, in proposito, rilevarsi che, in generale, la mancata trasmissione della documentazione relativa alle operazioni di ascolto di intercettazioni telefoniche o ambientali non determina la perdita di efficacia della misura cautelare applicata ma, eventualmente, l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, laddove siano state eseguite in violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (cfr. Sez. 3^, n. 19101 del 07/03/2013, dep. 03/05/2013, D., Rv. 255117): circostanza quest'ultima in alcun modo dedotta nella specie.
Con specifico riferimento alla mancata trasmissione dei brogliacci di ascolto e dei files audio delle attività di intercettazione, poi, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: "In tema di tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti di polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio" (cfr. Sez. 6^, n. 37014 del 23/09/2010, dep. 15/10/2010, Della Giampaola e altri, Rv. 248747).
In questo ambito, deve rilevarsi che il contenuto rilevante delle conversazioni riferite negli atti di P.G. è stato riportato nel richiamato provvedimento di fermo del P.M., che tiene in sostanza validamente luogo degli atti predetti, posto in particolare che non è stata indicata alcuna difformità tra i passaggi testuali richiamati nell'ordinanza impugnata e il contenuto delle singole captazioni.
Per tali ragioni anche il quarto motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
5. Quanto, infine, al quinto motivo di ricorso, secondo cui il tribunale del riesame aveva utilizzato, sia pure per finalità di mero riscontro probatorio, gli esiti di attività di captazione ambientale prive di univoco significato, deve rilevarsi che la disamina puntuale - effettuata mediante espliciti richiami testuali - delle intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini preliminari consente di escludere la sussistenza di discrasie motivazionali censurabili in questa sede, essendo ovviamente inibita a questa Corte una diretta reinterpretazione del contenuto delle conversazioni stesse (cfr. Sez. 2^, n. 35181 del 22/05/2013, dep. 21/08/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784).
Ne discende che anche tale ultimo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
6. Per le ragioni che si sono esposte il ricorso proposto nell'interesse di RI FO deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali, cui consegue la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015