Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 15895
CASS
Sentenza 9 gennaio 2015

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In tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili conversazioni il cui contenuto era stato riportato nel provvedimento di fermo del P.M.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 15895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15895
    Data del deposito : 9 gennaio 2015

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