Sentenza 8 novembre 2002
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 316 bis c.p. - che consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica - si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2002, n. 40375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40375 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 08/11/2002
1. Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1313
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 31343/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AG, nato a [...] il [...];
2) LA LL, nato a [...] il [...]:
3) Di OM NI, nato a [...] il [...];
4) OL IO, nato a [...] il [...].
avverso la sentenza in data 16 aprile 2002 della Corte d'Appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'avvocato dello Stato, Massimo Giannuzzi, per la parte civile Regione Umbria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore dei ricorrenti, avv. Ariodante Pieliti, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO
Con sentenza in data 16 aprile 1998 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato AL AG, LA LL, Di OM NI e OL IO colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 316 bis c.p.. per avere, quali componenti del consiglio di amministrazione della soc. coop. a r.l. Stalla Sociale di Frascaro di Norcia. una volta ottenuti dalla Regione Umbria finanziamenti pubblici per l'importo complessivo di L.
1.500.000.000. concretamente erogati per L. 1.200.000.000, per la realizzazione del Centro Agrituristico di Poggio Vallacone, attività/iniziativa di pubblico interesse nell'ambito del Progetto Integrato Valnerina, omesso di destinarli alle predette finalità, non ultimando i lavori entro il termine finale del 31 maggio 1995 e, anzi, sospendendo totalmente i lavori di ristrutturazione degli immobili dopo l'esecuzione del primo stato di avanzamento;
reato accertato in Norcia con sopralluogo della Regione Umbria del 6 luglio 1995. Con la medesima pronuncia il Tribunale di Spoleto ha condannato ciascuno degli imputati alla pena di mesi sei di reclusione, nonché in solido al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Umbria, concedendo a tutti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
Con sentenza del 16 aprile 2002, la Corte d'Appello di Perugia ha ridotto la pena in ditta agli appellanti AL AG, LA LL, Di OM NI e OL IO a mesi quattro di reclusione ciascuno, previa concessione a tutti delle attenuanti generiche, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto ricorso, tramite il loro difensore, AL AG, LA LL, Di OM NI e OL IO, chiedendone l'annullamento con rinvio ad altra Corte ed i consequenziali provvedimenti.
In particolare:
- con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 157 c.p., per manifesta illogicità della motivazione, in quanto il reato ascritto agli imputali avrebbe dovuto essere ritenuto estinto per prescrizione, essendo stato il finanziamento accreditato il 20 aprile 1994 ed essendo le somme di danaro non più nella disponibilità della cooperativa già in data 30 giugno 1994, quando la Banca Popolare di Spoleto le avrebbe incamerate in compensazione di un debito contratto dalla società per l'acquisto di nuovi capi di bestiame, dopo che l'allevamento zootecnico era stato decimato dall'afta;
- con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art.192 c.p.p. e dell'art. 316 bis c.p.. per manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla dichiarata responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato loro ascritto, in quanto la Corte d'Appello di Perugia, nel raffermare che nella fattispecie sarebbe stato fatto un uso irregolare dei finanziamenti erogati, con frustrazione dell'interesse al quale i finanziamenti stessi erano diretti, avrebbe omesso di valutare che gli interessi programmati dalla Regione erano sì diretti al Centro Agrituristico, ma erano finalizzati soprattutto al supporto operativo e alle necessarie produzioni agricole, giacche le due attività si integrerebbero nelle incentivazioni e nel rifinanziamento delle attività agricole della cooperativa;
poiché i lavori inerenti alla prima erogazione sarebbero stati ultimati e poiché il secondo finanziamento sarebbe stato, in parte, incameralo dalla Banca Popolare di Spoleto in compensazione di un debito della cooperativa per l'acquisto di nuovi capi di bestiame a seguito della decimazione dell'allevamento zootecnico a causa dell'afta, non vi sarebbe stata alcuna malversazione ai danni della Regione, ed anzi gli imputati avrebbero avuto la volontà di portar a compimento il Centro Agrituristico, come dimostrato dalla richiesta di un ulteriore finanziamento ad altro Istituto di eredito e dalla loro attivazione a livello amministrativo al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni, come ad esempio il nulla osta dei vigili urbani, richiesto in data 9 febbraio 1993 e concesso il 24 agosto 1995;
- con il terzo motivo si eccepisce violazione dell'art. 316 bis c.p.. in quanto la stessa Corte d'Appello, nel riconoscere agli imputati le attenuanti generiche in considerazione del fatto che il danaro non venne distratto per fini personali ma per necessità indilazionabili della cooperativa, avrebbe confortato la tesi che i finanziamenti stessi vennero semplicemente utilizzati per finalità diverse ma di pari interesse collettivo, poiché non sarebbe stato possibile continuare la realizzazione dell'Agriturismo in mancanza dell'attività agricola e zootecnica principale alla quale questo faceva riferimento: il comportamento tenuto dai ricorrenti non realizzerebbe l'ipotesi di reato contestata, poiché i finanziamenti non sarebbero stati distratti per fini di profitto privato e non sarebbero stati stornati dagli scopi tipici per i quali furono concessi, ma impiegati per conservare il patrimonio zootecnico che doveva costituire il presupposto per l'inserimento della cooperativa nel progetto agrituristico;
- con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 603 c.p.p. e dell'art. 316 bis c.p., stante la mancata assunzione di una prova decisiva, e cioè di una perizia contabile, già richiesta in rinnovazione del dibattimento, ai fini di ricostruire la vicenda, specificamente in riferimento all'utilizzo del finanziamento nell'ambito del fine sociale in concorso con altre risorse. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che, come correttamente motivato nella sentenza impugnata, il termine ultimo fissato per l'ultimazione dei lavori, oggetto di pubblico finanziamento, per favorire opere ed attività di pubblico interesse, era, nel caso di specie, quello del 31 maggio 1995. Poiché il reato previsto dall'art. 316 bis c.p. ha come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), è evidente che il reato si perfeziona non nel momento in cui il finanziamento viene erogato o in quello in cui i fondi vengono in ipotesi impiegati per altro scopo, ma nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti. Il momento consumativo del reato si identifica, in una parola, nel momento in cui possa ritenersi accertato che l'agente, non avendo compiutamente realizzato l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra attività. Fino al termine ultimo fissato per i lavori, gli imputati, anche se i fondi erano già stati accreditati e parzialmente compensati dalla Banca Popolare di Spoleto a conguaglio di un loro precedente debito, ben avrebbero potuto comunque realizzare le opere utilizzando altro danaro del loro patrimonio o comunque allo scopo reperito. Se entro quel termine le opere fossero state realizzate, il reato non si sarebbe consumalo: è pertanto in data 31 maggio 1995 che il reato ascritto agli imputati deve intendersi perfezionato, in quanto solo in quella data sì ha la certezza della mancata realizzazione dell'opera e della mancata destinazione della erogazione ai fini predeterminati dall'ente erogatore. Il termine ultimo prescrizionale, pari ad anni sette e mesi sei, cui va aggiunto il periodo di sospensione stabilito dalla legge per il sisma che ha interessato il Comune di Norcia, alla data della presente sentenza non è, quindi, scaduto.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso fanno leva, da un lato, sulla considerazione che l'avvenuta destinazione dei fondi a fronteggiare una grave epidemia del patrimonio zootecnico della cooperativa non avrebbe comportato una malversazione dei fondi stessi, in quanto questi sarebbero comunque stati destinati ad attività agricole inerenti al Centro di Agriturismo finanziato dalla Regione, e, dall'altro, sul rilievo che i finanziamenti erogati dalla Regione non sarebbero stati utilizzati per fini di profitto privato, ma per finalità di pari interesse collettivo, poiché non sarebbe stato possibile perseguire la realizzazione del Centro Agrituristico in mancanza dell'attività agricola e zootecnica principale alla quale il Centro stesso taceva riferimento.
Nella sentenza impugnata si ricostruisce dettagliatamente la vicenda che ha dato origine al processo, ricordando che la Regione Umbria, per il raggiungimento dell'interesse pubblico della rinascita del comprensorio della Valnerina colpita dal terremoto del 1979, aveva approvato un apposito piano (il Piano Integralo Valnerina), che prevedeva interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale, tra i quali vi era appunto quello facente capo alla cooperativa Stalla Sociale di Frascaro, che doveva operare nei modi specificamente indicati nello stesso piano, e cioè mediante l'istituzione e la gestione del centro agrituristico di Poggio Vallacone, per la cui realizzazione erano specificamente individuate le opere da eseguire.
A seguito della delibera regionale in data 21 novembre 1990, era stato definito l'intervento di sostegno a favore della cooperativa e successivamente la cooperativa aveva percepito un finanziamento a fondo perduto pari a L.
1.200.000.000 per le opere previste nel progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento di edifici da adibire ad attività ricettiva e alla costruzione di una stalla e annessi da destinare a turismo equestre. Ma, dopo che era stato approvato il primo stralcio dei lavori ed erogata una seconda tranche del contributo, i lavori si erano fermati e non erano mai più ripresi.
A fronte di queste emergenze, la avvenuta destinazione di parte dei finanziamenti erogati per fini diversi dallo scopo sociale della cooperativa (e cioè per l'acquisto di bestiame in sostituzione di quello falcidiato da un'epidemia e per la compensazione effettuata dalla Banca Popolare di Spoleto su debiti contratti dalla società sempre a causa di tale epidemia) già realizza il reato di cui all'art. 316 bis c.p., posto che esso consiste appunto nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui fondi proprio perché ottenuti per la realizzazione di un determinato scopo pubblico. In questo quadro è indifferente per la configurabilità del reato, se lo scopo diverso al quale le erogazioni siano state destinate sia connaturato o estraneo all'oggetto sociale del beneficiario. Nè, ai fini della sussistenza del reato, rileva la avvenuta destinazione di parte del finanziamento ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante all'erogazione (far fronte, come si è detto, alle conseguenze di una perniciosa epidemia di bestiame). La condotta prevista dall'art. 316 bis c.p. consiste nella mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale sono stati ottenuti (cfr., da ultimo. Cass. Sez. 6^, sent. 10149 del 26-9-2000, Abruzzo). La fattispecie in esame è, quindi, imperniata sulla frustrazione di un interesse pubblico non generico, ma specificamente sotteso alla legge istitutiva del finanziamento, sicché tale interesse non può essere manipolato dal destinatario della sovvenzione e la condotta incriminata si realizza tutte le volte in cui, come nel caso in esame, le somme erogate vengono utilizzate per un'opera o attività diversa - poco importa se ugualmente utile e/o urgente - da quella oggetto del finanziamento, incarnando sempre questa diversità il mancato soddisfacimento dello specifico interesse pubblico cui il finanziamento era preordinato.
Quanto al quarto motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento, chiarendo che le circostanze in riferimento alle quali la richiesta stessa era stata avanzata già emergevano dalla documentazione acquisita agli atti e non necessitavano di prova, così sostanzialmente riconoscendo la tesi degli imputati in riferimento all'utilizzo del finanziamento, come risulta del resto chiaramente dalla motivazione in ordine alle attenuanti generiche, concesse agli imputati proprio in considerazione del fatto che "essi non hanno distratto il danaro per lini personali, ma, pur operando contra legem, hanno avuto a cuore le sorti della cooperativa e hanno destinato tali somme per le necessità della cooperativa da loro gestita che ai loro occhi apparivano più importanti ed urgenti".
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Regione Umbria, che si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Regione Umbria, che liquida in complessivi euro 2.500, oltre IVA e C.P.A.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2002