Sentenza 10 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11024 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO EL - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - rel. Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
LICA ITALIANA
NONfil DEL POPOLOTIALLkNO Oggetto:
Procedimento
A CORTO SUPREMA DI-CASSAZIONE disciplinare:
SEZI
composta dai Macistrat 1 11 24 agistrato
Dott. Vito GIUSTINIANI Primo Presidente f f. R.G.N.29527/2003 Dott.EL GRIECO Presidente di Sezione
Dott. Enrico PAPA Consigliere relatore Cron.
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere "P'
Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 11.3.2004 Dott. Michele VARRONE Consigliere
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29527 R.G.2003, proposto
C.P. I, rappresentato e difeso, giusta procura in alce al ricorso, dal prof. avv. Giovanni GIACOBBE, At • domiciliatario in Roma al Lungotevere Mellin 24;
- ricorrente -
contro
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per la carica presso tcs l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi 12;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 luglio 2003, depositata col n. 77 il 10 ottobre 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza LLIl marzo 2004 dal Cons. Papa;
Udito l'avv. Giacobbe, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona LLAvvocato Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del quinto motivo, per guanto di ragione, con rinvio alla Sezione disciplinare, assorbito il sesto motivo, e per il riqetto nel resto.
Svolgimento del processo
- Sullo scorcio del 1999 la San Marino S.a.s. - poi trasformata in San Marino S.r.l. - acquisto l'azienda denominata "Tenuta agricola LLCC", sviluppantesi per circa 400 ha nel territorio di Magliano in Toscana (Grosseto), per destinarla ad attività agrituristica, avendo conseguito per la relativa realizzazione apposite concessioni ed autorizzazioni ajlTiministrative.
Eseguiti i lavori, la Polizia locale dipendente dal parco (cd. Guardia del parco) con più apporti segnalò alla Procura della Repubblica di Grosseto varie irregolarità nell'esecuzione dei lavori, onde presso quell'ufficio fu aperto il procedimento n. 2145/2000, assegnato
P.C. Le indagini vennero dirette ad accertare se la proprietà LLazienda avesse inteso avviare un'attività alberghiera non autorizzata e se i lavori e lo smaltimento dei rifiuti (residuo LLesecuzione delle opere edilizie) fossero avvenuti secondo le autorizzazioni. In questa direttiva, furono indagati Veronica SiNA AS, legale rappresentante della Società, FA ON, preposto alla direzione LLazienda, Luca Merelli, direttore dei lavori, EL US, esecutore degli stessi, in ordine ai reati di esecuzione d'opere di urbanizzazione abusiva e di distruzione e deturpamento di bellezze naturali, per avere, tutti, proceduto ad ampliairento di un sentiero interno della tenuta, con danneggiamento di piante appartenenti a specie protette, e per avere, i primi tre, realizzato abusivamente due 'discenderie' a mare lunghe, rispettivamente, m. 17 e m. 70, a circa mille metri 'una dall'altra.
Su conforme richiesta del P.M., il G.i.p. presso il
Tribunale di Grosseto, dott. I A.M. I, dispose (il
13 settembre 2000) il sequestro preventivo LLazienda, decreto parzialmente revocato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 2 ottobre 2000, annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, che mantenne fermo il sequestro sulle 'discenderle' e sul sentiero oggetto di allargamento (sentenza del 21 febbraio 2001). All'esito delle indagini, era disposto (decreto del 25 marzo 2001, con fissazione LLudienza per il 28 giugno successivo) il rinvio a giudizio degli indagati per i reati indicati, nonché della AS, del Merelli, del FusIni e di NO Lupi, per realizzazione di opere non autorizzate;
della Dia e del US, per abusivo smaltimento di rifiuti;
della AS, del Lupi e del ON, per induzione in errore di pubblico ufficiale per la commissione di falsità ideologica. Seguivano, nei confronti del dotti C. l, varie iniziative;
ai tini che qui rilevano, esse possono essere riportate come segue.
3,c( 2.1.- Con esposto del 17 maggio 2001, presentato al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassa one - ed inviato anche al Ministro della Giustizia ed al
Consiglio Superiore della Magistratura -, la AS ed il US, nonché LA NO e OR SI, custodi dei beni a sottoposti a sequestro, denunziavano una serie di fatti, attraverso i quali il magistrato aveva assunto nei loro confronti atteggiamenti ritenuti persecuto a) per aver chiesto - ed, in effetti, conseguito - il sequestro della intera tenuta, anche se solo limitate e ben individuate apparissero le zone di terreno interessate dagli abusi contestati;
b) per aver tenuto comportamenti non corretti nel confronti del US, LLSI e del NO, al fine di acquisirne informazioni circa l'abusivo interramento dei residui dei lavori edilizi, ed aver disposto, nei confronti della AS, trivellazioni in una zona del comprensorio, sulla scorta di una imprecisata 'fonte confidenziale', ancorché lo smaltimento dei residui degli scavi risultasse documentalmente provato;
c) per avere, con provvedimento abnorme del 20 settembre 2000, autorizzato la divulgazione e la pubblicazione degli atti inerenti al sequestro, in violazione LLart. 114, coma 2, c.p.p.;
d) per avere svolto attività di indagine non rilevante e non pertinente, sia col disporre indagini bancarie nei confronti del RE e di sia con l'acquisire presso un notaio documenti riguardanti lo stesso ON e la AS;
e) per avere ordinato irrituali perquisizioni non solo di locali della tenuta, ma dello stesso US e di un veicolo appartenente a terzi;
f) per non avere ammesso l'interrogatorio del ON, in violazione LLart. 415 bis, coma 3, c.p.p.
2.2,- Con atto notificato - anche ai due magistrati -
il 2 maggio 2001, la AS ed il ON avevano frattanto convenuto davanti al Tribunale di Genova lo Stato italiano, per conseguirne il risarcimento dei danni che assumevano derivati dai comportamenti dei tott.ri C. M.
Con n a del 13 settembre 2000, il tribunale, dichiarata ammissibile la domanda ente ai danni cagionati dal sequestro, disponeva la trasmissione di copia degli atti ai ari LLazione disciplinare.
2.3.- Nelle more di tale giudizio, il Procuratore della Repubblica di Grosseto, con nota del 3 luglio 2001, inviata al Procuratore generale della Cassazione, a quello del Distretto, al Ministro della Giustizia ed al Vice Presidente del C.S.M., esponeva che il dott. C. , con riferimento al menzionato procedimento 2145/00, gli aveva rivolto gravi accuse, quali l'averlo fatto pedinare dallo Polizia, agendo in accordo col difensore degli indagati, al fine di sottrargli il procedimento stesso. Rappresentava di non avere, frattanto, revocato l'assegnazione del processo, per non derogare ai criteri automatici di individuazione del p.m. di udienza, essendosi limitato a fare affiancare il dott. C. da altro sostituto;
e che aveva proceduto alla revoca solo a seguito LLordinanza del Tribunale di Genova, che aveva dichiarato ammissibile il giudizio di responsabilità.
3.- Da quanto esposto scaturivano più procedimenti disciplinari a carico del dott. C. , ed uno a carico del dott. M. All'esito delle indagini istruttorie, con relative acquisizioni, anche documentali, e memorie degli incolpati, previa parziale declaratoria di non farsi luogo a dibattimento, la Sezione disciplinare ha proceduto nei confronti di entrambi i magistrati.
il
3.1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione medesima ha mandato assolto il dott. M. , per essere esclusi gli addebiti, dall'unica incolpazione di avere ci p equestro preventivo sopra indicato in violazione LLart. 321 c.p.p. - "trascurando per superficialità e negligenza di controllare le argomentazioni incoriferenti, generiche e non veritiere del P.M. richiedente, e motivando in odo apodittico e pretestuoso il provvedimento" -, ed il relativo capo rimane estraneo alla presente indagine. i. 3.2.- Con la stessa sentenza invece, nei procedimenti riuniti n. 86/2002 e n. 39/2003, ha affermato la responsabilità del dott. C. per le incolpazioni a lui ascritte sub 2), 3), 5), 7), 8) del primo procedimento e sub 1) del secondo, infliggendogli la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per mesi sei, oltre la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio.
A queste restando limitata l'indagine, se ne riportano 'ft gli estrema, da rapportare tutti alla violazione LLart. 18 R.D.L. n. 511 del 1946, per avere, il dott. C.
gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi inimeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, violazione ulterioluente precisata, nel primo procedimento, attraverso l'addebito di "avere inescusabilmente trascurato l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, nonché il dovere di esercitare le funzioni con lealtà verso tutti i cittadini e senza provocare pregiudizi non necessari"
L'affermata responsabilità disciplinare è collegata, pertanto, agli addebiti seguenti:
"l) ha avuto colloqui telefonici e diretti con US EL, imputato in concorso con il ON, nel corso dei quali, con linguaggio minaccioso ed in ogni caso allusivo a pregiudizi futuri ed illeciti, ricorrendo anche a perquisizioni vessatorie, ha chiesto al US delazioni in danno di ON FA in cambio di trattamenti di favore (proc. 86/0 2, n. 2);
2) ha tenuto identico contegno di illecita pressione in danno di SI OR LA e NO LA, per ottenere informazioni pregiudizievoli per ON FA (proc. 86102, n. 3);
3) ha pronunziato il decreto, del 20.9.2000, con il quale autorizzava, in contrasto con i più elementari princ Pi z a e con le norme di procedura penale ed in violazione del dovere di riserbo, il Nucleo di Polizia Tributaria della G. di F. di Grosseto a diffondere comunicati stampa a mezzo organi di informazione nazionali e regionali, con corredo di fotografie ed esplicazioni illustrative, relativi alle 'operazioni investigative' (perquisizione e sequestro) presso la tenuta LLCC (proc. 86/02, n. 5);
4) ha rifiutato, in violazione di quanto disposto dall'art. 415 bis III c.p.p., di procedere all'interrogatorio di ON FA, che ne aveva tatto esplicita richiesta. Provvedimento del 27.2.2001 (proc. 86/02, n. 7);
5) ha rivolto al Procuratore della Repubblica di
Grosseto dott. Tito Salerno, con modi intollerabili accuse ingiuste di collusione con gli indagati e di eccesso di potere, accuse costituenti ingiurie gravi. Rapporto del 3.7.2001 (proc. 86/02, n. 8);
6) per aver omesso di astenersi, nel proc. 2145/2000
R.G.N.R. celebrato presso il Tribunale penale monocratico di Grosseto - Sezione distaccata di Orbetello -, a norma LLart. 52 I c.p.p., sebbene sottoposto ad azione disciplinare per avere inescusabilmente trascurato l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, nonché il dovere di esercitare le funzioni giudiziarie con lealtà verso tutti cittadini e senza provocare pregiudizi non necessari (fase. n. 4/02 54A) e ad azione disciplinare per essere stata ritenuta dal Tribunale civile di Genova ammissibile verso di lui l'azione di risarcimento promossa da AS S NA Veronica, imputata nel procedimento penale, [per] danni conseguenti ad abusi da lui commessi nel corso delle indagini preliminari (fasc. n. 4/02 S4A): azione poi sfociata in un giudizio tuttora pendente nei confronti di lui;
e sebbene denunziato da ON FA, imputato nel procedimento predetto, per molteplici reati al modo trascurando il dovere di agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali che gli assegna l'ordinamento,
tendendo ad obiettivi e scopi personali, dato il rilevante interesse di lui alla conclusione infausta per gli imputati del giudizio penale, interesse vistosamente contrario allo o dovere di imparzialità (proc.
39/03, n. 1)". 3.3.- L'affermazione p n abil à riposa, di volta in volta, sui rilievi appresso riassunti.
a) In ordine agli addebiti riportati ai nn. l) e 2)
é
- congiuntamente esaminati al par. 4) della sentenza -, sulla premessa della intervenuta verifica dei fatti addebitati, la Sezione disciplinare ha ravvisato a violazione del dovere di legalità, imposto anche al P,M., nell'avere il magistrato avvicinato in via informale l'indagato, proponendogli ati favori processuali o l'interessamento presso la polizia per sue personali vicende, ovvero nell'aver prospettato agli ausiliari l'uso improprio della cosa sequestrata in premio di rivelazioni utili alle indagini. b) Quanto all'addebito sub 3), esclusa, in ordine al provvedimento di autorizzazione alla divulgazione delle risultanze LLinchiesta in corso, la violazione del generale obbligo di riserbo, ha ritenuto (par. 3) inosservata la disposizione LLart. 6, corra 1, del codice deontologico, secondo cui "nei contatti con la stampa e con gli altri -te mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio".
e) Ha altresì affermato la responsabilità disciplinare del magistrato del P.M. nella reiezione della richiesta di interrogatorio LLindagato (n. 4 che precede;
pan 7 della sentenza), col ritenere la motivazione del rigetto rivelatrice del "deliberato proposito di violare la norma processuale" LLart. 415 bis, anche in relazione al 416 c.p.p. d) Non ha dubitato della veridicità delle accuse,
ingiustamente e con modi intollerabili mosse al Procuratore della Repubblica dott. Salerno (n. 5; sent., par. 8). e) Per guanto riguarda, infine, la mancata astensione dal processo penale a carico della AS e degli altri - n. 6 che precede -, l'affermazione di responsabilità riposa sul rilievo che il magistrato avrebbe offuscato la propria "immagine di soggetto terzo ed imparziale nell'ambito della trattazione del processo" (sentenza, par. 9).
4.- Per la cassazione ricorre il C. , con sei mezzi, cui non resiste il Ministero della Giustizia. All'esito della discussione, la difesa del ricorrente ha depositato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M. Mbtivi della decisione
Con sei motivi, il ricorrente muove alla sentenza e della Sezione disciplinare del C.S.M. altrettante complesse censure.
5.1.- Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, 114 e 329 c.p.p., con coordinato vizio di motivazione, rileva in primo luogo, il ricorrente, come, una volta escluso nella stessa sentenza un qualche contrasto del decreto - di "autorizzazione" alla divulgazione delle risultanze LLinchiesta in corso - con le norme del codice di procedura penale (in particolare, con gli artt. 114 e 329), la conseguente condanna risulti per o stesso in violazione di norme di dir o p.
13). Aggiunge che la sentenza sarebbe comunque affetta dal vizio di motivazione, sia per non avere considerato la finalità del magistrato di giungere, per tale via, alla acquisizione di dati ulteriormente utili alle indagini (circa l'interramento di rifiuti speciali all'interno della vasta tenuta), sia per non avere, in relazione a tanto, approfondito l'analisi in ordine all'elemento psicologico, limitandosi ad affermare la responsabilità disciplinare "sotto il profilo, peraltro neppure chiaramente individuabile, della violazione della deontologia professionale" vi, p. 15 seg.).5.2.- Col secondo mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del'art. 18 R.D.L. 511/1946 in relazione all'art. 477 c.p.p. del 1930, con concorrente vizio di motivazione. La censura riguarda le combinate incolpazioni di avere, il magistrato, avuto colloqui telefonici e diretti col US, l'DO ed il NO, per sollecitarne, con linguaggio minaccioso ed alludendo a pregiudizi futuri ed illeciti, delazioni in danno del ON in cambio di trattamenti di favore. Essa attiene, sotto un primo profilo, alla non corrispondenza tra fatto contestato e fatto deciso, sia in relazione alla effettiva cronologia degli accadimenti esposti - con espresso e puntuale richiamo alle circostanze effettivamente emergenti dagli atti - sia in relazione alla individuazione dei protagonisti - in particolare rilevando la mancata assunzione della veste di indagato da parte del ordine al reato di abusivo interramento di rifiuti Ed involge, sotto un secondo profilo, la mancata verifica di attendibilità delle accuse, provenienti da soggetti processuali, affermandone la veridicità in assenza di ogni riscontro ed, anzi, in contrasto con le risultanze del procedimento penale e ravvisando addirittura nelle negazioni LLincolpato "implicite ~i ioni" dei fatti stessi.
5.3.- Espone, col terzo motivo, censure di violazione e falsa applicazione LLart. 415 bis c.p.p. e vizio di motivazione. In ordine alla incolpazione riguardante il provvedimento di diniego d'interrogatorio del ON, che ne aveva fatto esplicita richiesta, il ricorrente si duole che la sentenza, dopo aver distinto tra inesattezza tecnico- giuridica del provvedimento adottato (di per sé non rilevante sul piano disciplinare) e circostanze di fatto che ne abbiano determinato l'erroneità, senza considerare l'inscindibile rapporto che le unisce, abbia poi ravvisato, nel contegno LLincolpato, addirittura il proposito di violare la norma processuale, senza considerare la ratio sottesa alla innovazione processuale, introdotta nel 1999 ed ancora materia di dibattito nel corso del 2001 - riportando, al riguardo, spunti dottrinari ed applicativi -.
5.4.- Deducendo violazione e falsa applicazione LLart. 18 R.D.L. 511/1946 e concorrente vizio di motivazione, col quarto mezzo il ricorrente critica l'affermazione della responsabilità disciplinare in ordine alla incolpazione di aver rivolto con modi intollerabili al Procuratore della Repubblica accuse, costituenti ingiurie gravi, di collusione con gli indagati e di eccesso di potere. Sostiene la irrilevanza del provvedimento dì archiviazione, intervenuto al riguardo, perché sorretto dalla mancanza di querela;
e, richiamandoalcune contraddizioni da parte del denunziante, rilevaa mancanza di verifica LLattendibilità LLaccusa, non mancando di sottolineare l'irrilevanza di alcuni degli elementi di riscontro impiegati.
5.5.- Col quinto mezzo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione LLart. 18 R.
0.L.511/1916 in relazione all'art. 52 coma l c.p.p. e del combinato vizio di motivazione, per la riconosciuta responsabilità in ordine alla incolpazione residua LLoriginario procedimento n. 39/2003, consistente nella mancata astensione nel ripetuto procedimento penale che gli era stato affidato. Premette le complessive vicende dei rapporti tra alcuni degli indagati ed il Sostituto, finalmente sfociate - su sollecitazione del dott dopo la proposizione LLazione risarcitoria nei suoi confronti - in una delibera dello stesso C.S.M. che, in confonaità del parere del Consiglio giudiziario di Firenze, aveva ritenuto di non approvare i provvedimenti di revoca dall'incarico, in mancanza di un chiaro interesse del ato in ordine alle iniziative intraprese contro di lui:
e si duole che, a fronte della incolpazione di omessa astensione in violazione LLart. 52, cottura l c.p., fondata sul "rilevante interesse di lui alla conclusione infausta per gli imputati del giudizio penale, interesse vistosamente contrario allo specifico dovere di imparzialità", egli sia stato invece ritenuto responsabile sotto il profilo della deontologia professionale. Osserva che ne è cosi risultata indebitamente immutata l'incolpazione stessa, e segnala come, per tale via, sia rimasta compromessa la stessa motivazione, perché, da un lato, non è spiegata la natura personale di un " volto a fronteggiare un "piano preordinato" di "liberarsi di un sostituto"; e, dall'altro, non risulta approfondita la configurabilità LLelemento
psicologico in ordine all'affe o illecito disciplinare, in presenza dei ricordati atti del Consiglio giudiziario e dello stesso C.S.M.
5.6.- Deducendo un ultixro profilo di violazione e falsa applicazione LLart. 18 R.D.L. 511/1946, con coordinato vizio di motivazione, il ricorrente impugna la statuizione finale, relativa alle sanzioni, per guanto attiene all'entità di quella principale, alla l A di quella accessoria e, comunque, alla mancata previsione delle modalità di esecuzione di quella principale - con riguardo alla disposizione LLart. 21 del citato R.D.L. 511/1946 -. ricorso si rivela parzialmente fondato.
6.1.- Meritevole di accoglimento appare il primo motivo, nei termini che seguono.
Con riguardo alla incoipazione riportata sub 3) del punto 3,2 che precede, si puntualizza come, in relazione al decreto del 20 settembre 2000, col quale fu autorizzata a diffusione di notizie ed immagini riguardanti 'operazioni investigative', al magistrato sia stato mosso il rimprovero di avere a "in contrasto con i più elementari doveri di correttezza e con le norme del codice di procedura penale ed in violazione del dovere di riserbo". Su tale premessa,
la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto "che nel caso di specie si verta in una fattispecie non di violazione del generale obbligo di riserbo facente carico al magistrato, ma di un corretto rapporto con la stampa", riporta il contenuto LLart. 6, coma l, del codice etico, per farne scaturire "non solo l'obbligo (fin troppo ovvio) di rispettare il segreto investigativo, ex artt. 111 e 329 c.p.p., ma anche quello di mantenere un doveroso riserbo sugli atti di indagine compiuti, anche nel caso sia venuto meno l'obbligo del segreto"; ritenendo così verificata una chiara volontà del magistrato "di pubblicizzare l'attività compiuta nell'esercizio della propria attività giurisdizionale, senza curar delle conseguenze che ne sarebbero derivate etti passivi LLindagine" (sentenza, p. 14 seg.). Ciò posto, mentre è certamente escluso il contestato contrasto con le norme del codice di procedura penale, la concomitante violazione (espressa in forma d' endiadi) del dovere di correttezza e di quello (menzionato in maniera autonoma) di riserbo, pure emerge dalla contestazione, risulta, in sentenza, sganciata dal "generale obbligo di riserbo facente carico al magistrato", specificatamente rapportata come appare ad un non corretto "rapporto con i mezzi di informazione in genere", quale è al magistrato imposto dall'art. 6, coma 1, del codice etico, p .171 sopra &te. Si tratta, nondimeno, di un ulteriore "passaggio" non consentito al giudice disciplinare, assenza di una precisa contestazione: la quale deve essere comprensiva sia della individuazione del comportamento posto in essere in violazione del codice deontologico, sia della indicazione esatta della norma deontologica violata, in quantol'omessa individuazione della norma violata raduce in una insanabile contraddittorietà della motivazione, atta a giu icare l'accoglimento del ricorso (cfr. Cass., Sez. III, 1113/2003, relativa ad esercente professione sanita ma espressione, come ben s'intende, di un principio generale in materia di giudizio disciplinare).
6.2.- Dev'essere pure accolto, con le precisazioni che seguono, il secondo mezzo di cassazione.
Non è configurabile la dedotta violazione di legge,
sotto il profilo di non corrispondenza tra fatto contestato e fatto deciso, non rivestendo la (esatta) cronologia dei fatti alcuna incidenza in ordine alla incolpaz o e ed al di difesa;
ed, allo stesso modo, perché la mancata assunzione della veste di indagato da parte del ON, in relazione all'abusivo interramento di rifiuti, prima ancora di acquistare diretto rilievo, è superata dalla considerazione che - come emerge dalla contestazione medesima - tutta l'attività ritenuta indebita era proprio volta a fare assumere al suddetto tale veste. Ferma l'eventuale incidenza delle circostanze medesime sul piano della motivazione, resta ancor prima da rilevare, in relazione ad essa, la fondatezza della censura formulata espressamente in ricorso
Nella sentenza (p. 16), l'accertamento della veridicità dei fatti contestati risulta rispettivamente affidato: a) alle "implicite anrftssionl LLincolpato"; b) ancor più, alla responsabilità che i denunzianti si sono assunta, sia con l'esposto che ha originato il procedimento disciplinare, sia con quello alla Procura della Repubblica di Genova, che aveva dato luogo a procedimento penale a carico magistrato per il reato di cui all'art. 323 c.p.; c) alla richiesta di archiviazione del P.M. (del 25 febbraio 2002) nello stesso procedimento ed al decreto di archiviazione del G.i.p. (del 22 maggio quali "non hanno mai messo in discussione la veridicità delle circostanze riferite dai tre esponenti, pur o non penalmente rilevante il comportamento" denunziato;
d) ed, infine, alla citazione per il risarcimento del danno proposta dalla AS e dal ON, nella quale "si assegna largo credito al racconto in questione".
L'argomento sub a) appare privo di supporto logico,
quando si consideri che l'incolpato, con riguardo a suoi contatti occasionali con gli esponenti, ha ammesso "con nto al US, di avergli detto che una sua collaborazione alle indagini gli avrebbe processualmente giovato", e, "con riferimento all'SI ed al NO ha negato di aver esercitato pressione alcuna nei loro confronti, ammettendo solamente di avere, in tono scherzoso, risposto all'ID (che gli chiedeva se poteva far soggiornare la moglie presso la tenuta di cui era stato nominato custode) che ci avrebbe pensato, purché egli (l'SI stesso) avesse aiutato gli investigatori a rintracciare la discarica abusiva"; mentre, nella memoria allegato c) prodotta all'atto LLinterrogatorio del 14 maggio 2002, lo stesso incolpato "circa gli specifici addebiti non prende posizione". Non appare in alcun modo chiarito, infatti, come in tali riferimenti e comportamenti, unitariamente considerati, siano riscontrabili ammissioni implicite LLaccusa di aver chiesto delazioni ed informazioni pregiudizievoli per il ON, "con linguaggio minaccioso ed in ogni caso allusivo a pregiudizi futuri ed illeciti" (punto 3.2, nn. 1-2).
Ciò posto, gli argomenti sub b) e d) appaiono affetti da analogo vizio di motivazione. E' vero che gli esponenti si sone assunta la responsabilità del loro racconto sia con le denunzie in sede disciplinare e penale, sia - per cosi dire, in negativo - attraverso l'atto di citazione;
ma è altrettanto vero che l'esposizione dei fatti da loro proveniente e cui la Sezione disciplinare ha ritenuto di dare pieno credito, non risulta in alcun modo verificata, •
nemmeno in sede istruttoria, onde non può assurgere al rango di necessaria premessa nel sillogismo esaminato.
Quanto all'argomento sub c), unico denotante un qualche riscontrocirca i tatti denunziati, deve puntualizzarsi che il provvedimento di archiviazione, nel procedimento penale a carico LLincolpato, è intervenuto - sulla opposizione della Pias e del ON - per avere escluso, il G.i.p., la "intenziionalità nella causazione del danno agli esponenti" (sentenza, p. 8). Onde l'approfondimento dei singoli episodi contestati è rimasto del tutto carente, come, del resto, è reso palese da alcuni spunti testuali, tratti dalla richiesta del P.M. di Genova e riportati in ricorso (p. 22 seg.), e dalla stessa parte espositiva della sentenza impugnata, ove si legge che il G.i.p. era pervenuto alla conclusione suddetta "sulla scorta di una valutazione complessiva della gestione del procedimento penale 2145/00 da parte del dott. C.
6.3.- Il terzo motivo (punto 3.2 che precede, sub 4) è
infondato.
L'art. 415 bis c.p.p., inserito dall'art. 17, COMRTO 2, della legge 479/1999, introducendo l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, ha espressamente disposto, nel coma 3, periodo finale: "Se l'indagato chiede 2l
di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi". La norma esclude ogni possibilità di apprezzamento da parte LLorgano inquirente e non consente alcuna incertezza interpretativa. A fronte di essa, il magistrato del P.M. ha emesso invece un provvedimento di diniego, rilevando: H... l'interrogatorio ha un senso, e deve ritenersi obbligatorio, se l'indagato non è mai stato convocato, prende visione del fascicolo e allora può rispondere puntualmente sui fatti oggetto di indagine Affermare che l'indagato, già convocato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ricevuto l'avviso del 415 bis, senza vedere il fascicolo delle indagini, decide di farsi interrogare, vorrebbe voler dire che gli addetti alle Procure sono rimessi alle velleità degli indagati". Da questi rilievi la Sezione disciplinare ha tratto la conclusione essersi in presenza non tanto di un errore di interpretazione (peraltro sanzionato con la nullità comminata dall'art. 416) guanto di "una alterata valutazione del ruolo del Pubblico Ministero, di cui non veniva considerata - secondo il provvedimento adottato il 27.2.01 - la funzione di organo di tutela delle garanzie LLindagato, secondo la • impostazione accolta dalla norma LLart. 415 bis, c. 3, sopra indicata" (sentenza, p. 22). A questa conclusione, corretta in diritto e del tutto immune da vizi logici, segue l'affermazione che illecito disciplinare deriva non dall'inesattezza tecnico-giuridica del provvedimento adottato,
ma delle circostanze che ne hanno determinato l'erroneità a,
- affermazione, dunque, a torto censurata per una pretesa ambiguità -, da intendersi appunto riferita, come si legge in sentenza, alla ricostruzione del fatto.
Onde va immune da ogni censura il punto finale, nel quale si ribadisce la conclusione di colpevolezza raggiunta:
"Sotto questo punto di vista, il comportamento del dott. C. , come risultante dal provvedimento del 27.2.01,
costituisce illecito, perché è derivato dal deliberato proposito di violare la norma processuale - risultante per tabulas dalla semplice lettura del provvedimento giurisdizionale - ed ha alterato in maniera inescusabile il corretto esercizio della funzione gin diz onale".
6.4.- Pure infondato è il quarto motivo (suora, 3.2,
sub 5).
Le ingiurie gravi al Procuratore della Repubblica sono state ritenute provate "non solo per la affermazione datane sotto giuramento in più sedi, ma per l'obiettivo riscontro che detta versione ha avuto nel prosieguo degli eventi", in parti in occasione di un incontro, avente ad oggetto proprio la situazione venutasi a creare presso la Procura di Grosseto in relazione al ripetuto procedimento n. 2145/00, o avvenuto il 14 giugno 2001, presso la Procura
generale di Firenze. In tale circostanza, presenti oltre al Procuratore generale, al Procuratore della Repubblica ed al
Sostituto dott. C. , anche gli altri due Sostituti
dott.ri Albamonte e Pedone, mentre il Procuratore dott. Salerno ebbe a ribad e la propria accusa, il dott.
C. "rimase del tutto muto e nulla ebbe ad obiettare"
(sentenza, p. 24).
La sentenza dunque, senza incorrere in errori logici, evidenzia l'accusa ripetuta, asseverata da giuramento, e richiama significativo riscontro così delineato. Di fronte a ciò, non coglie nel segno la critica complessiva - in parte ribadita nelle osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c. -, secondo cui gli elementi in tal modo impiegati risulterebbero insufficienti in sede disciplinare, anche P
perché, mentre il dott. Salerno si sarebbe contraddetto su alcuni particolari, non era configurabile d'altronde la necessità che il dott. C. , nella sede indicata,
smentisse le accuse. Si tratta, invero, di rilievi di merito, affidati ad una diversa valutazione dei fatti, come tali inidonei a fondare un vizio logico della motivazione. 6.5.- Fondato risulta, infine, il quinto motivo (cfr. 3.2, sub 6)
gh, La Sezione, nell'affermare il comportamento di mancata astensione LL incolpato censurabile sul piano deontologico (sentenza, p. 27), ha superato l'impianto difensivo rilevando:
non si discute di un suo 'interesse' nel processo in esame (il n. 2145/00), 1112 della sua immagine di soggetto terzo ed imparziale nell'ambito della trattazione del processo. La delibera del C.S.M. ed il parere del Consiglio giudiziario da lui invocati hanno ad oggetto la legittimità della revoca LLassegnazione ai sensi degli artt. 53 e 36, lett, a), del c.p.p. da parte del capo LLufficio e non l'esercizio della facoltà di astensione per ragioni di convenienza, che é potere lasciato alla valutazione (ed alla responsabilità) del singolo magistrato. Ritiene, pertanto, il collegio, che nella situazione specifica il dott. C. avrebbe dovuto proporre istanza di astensione ai sensi LLart. 52 c.p.p. per un evidente dovere di tutela della sua immagine di magistrato e che l'omissione dallo stesso realizzata costituisca ecito disciplinare" (ivi, p. 28). L'affermazione, già inficiata dall'erronea impostazione evidenziata con riferimento al primo motivo, rivela un autonomo vizio di motivazione.
Risulta infatti carente ogni valutazione LLelemento psicologico, tanto più necessaria proprio se si consideri la diversità di "oggetto", sottolineata nella sentenza (tra delibera e parere, da un lato, ed incolpazione, dall'altro). Difatti, proprio l'atteggiamento del magistrato non disposto • a consentire agli indagati di"liberarsi di un sostituto scomodo", tanto da indurre il titolare della Procura a ritornare sulla disposta revoca, avrebbe richiesto uno specifico approfondimento circa la configurabilità di tale elemento, non desumibile - potrebbe dirsi, per definizione - dalla sola implicita volontà di non avvalersi della facoltà di astensione.
6.6.- L'accoglimento parziale del ricorso comporta l'assorbimento LLultimo motivo, riguardante le sanzioni, evidentemente da rivalutare, all'esito del necessario nuovo esame.
6.7.- La sentenza va infatti cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Sezione disciplinare, per il corrispondente nuovo esame.
La complessità della materia esaminata giustifica a compensazione delle spese della presente fase.