TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1282/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento, promossa
DA
, in persona del suo Parte_1 amministratore pro tempore sig.ra , nata a [...] il Parte_2
21.10.1967, con sede in Ragusa C.so V. Veneto n. 520 (C.F. n. ), P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Nigro, per mandato su foglio separato, materialmente congiunto all'opposizione, ed elettivamente domiciliato nel di lui studio sito in Modica, Via San Giuliano I traversa nr. 45
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Ragusa, al Corso Controparte_1 P.IVA_2
Italia 72, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Cassì, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Landro, giusta delibera di giunta comunale n. 260 del 18.5.2023, e procura in calce alla comparsa costitutiva, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Ragusa, alla Piazza San Giovanni – Palazzo INA e/o al domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
O
P
P 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso il Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 3067 del 18.11.2022 – “Canone Idrico”, notificatagli in data 08.03.2023, con la quale il intimava allo stesso il pagamento dell'importo di € Controparte_1
33.096,25 (di cui € 32.705,37 per pretesi consumi idrici, € 371,78 a titolo di interessi ed € 19,10 per asserite spese di notifica). Chiedeva l'opponente” nel merito, accogliere la presente opposizione annullando e dichiarando illegittimo l'atto odiernamente impugnato;
- nel merito ed in ogni caso, accogliere la domanda di accertamento negativo del credito dichiarando non dovute, dall'odierno ricorrente al , le somme portate CP_1 CP_1 dalla predetta ingiunzione di pagamento n. 3067 del 18.11.2022 – “Canone Idrico”. Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate e di non aver percepito acconto alcuno”.
Si costituiva il , il quale chiedeva “rigettata ogni contraria Controparte_1 domanda, istanza ed eccezione, accogliere integralmente le domande e le eccezioni qui formulate, e per l'effetto rigettare la domanda di inefficacia del contratto e, nel merito, accertare e dichiarare che il termine di prescrizione non è spirato per effetto delle interruzioni medio tempore intercorse e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle
O
S
T
O 4
somme ivi indicate, ivi inclusi gli interessi di mora maturati e maturandi. Con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali”.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal Parte_1
deve intendersi meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito
[...] illustrate. Ed invero, fondata appare l'eccezione di prescrizione sollevata dal opponente relativamente ai crediti sottesi alle fatture per Parte_1 canoni idrici in contestazione. In particolare, l'art. 1, comma 10, della legge n. 205/2017 ha affermato che nei contratti di fornitura di servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 per il settore idrico. Nella specie tutte le fatture su cui si fonda la pretesa creditizia dell
[...]
seppure riferite ad anni antecedenti (anni dal 2014 al 2019), CP_2 presentano una scadenza successiva a tale data (09.07.2020), per cui nessun dubbio sembra sussistere sull'applicazione del termine biennale di prescrizione. In difetto di atti interruttivi il termine citato deve intendersi ormai maturato, con conseguente prescrizione del credito dell'Ente opposto. Non vale in senso contrario l'argomentazione addotta dal Comune opposto secondo cui la sig.ra avrebbe raggiunto un accordo Parte_3 transattivo con il medesimo, in cui si prevedeva una rateizzazione del debito accumulato, cui era seguìto il pagamento delle prime tre rate, da intendersi, a detta dell'opposto, quale atto interruttivo della prescrizione, nonché come rinuncia alla prescrizione già maturata. Nessun significato di riconoscimento di debito, infatti, potrebbe essere attribuito a tale accordo e al parziale successivo pagamento nei confronti del opponente, da intendersi senza dubbio un soggetto terzo, del Parte_1 tutto estraneo ad una convenzione intervenuta tra soggetti diversi, in difetto di allegazione, e a fortiori di prova, di alcun potere rappresentativo e di delega eventualmente conferito dal Condominio medesimo alla , Parte_3 la quale è risultata semplicemente risiedere nel condominio di Corso Vittorio Veneto n. 522, come prontamente rappresentato dall'opponente in una nota prodotta in atti, in cui il suddetto disconosceva il suddetto accordo. Ne consegue che, a prescindere dalla raggiunta prova o meno dell'invocato pagamento di alcune rate (dalla documentazione, peraltro unilateralmente predisposta dal Comune di Ragusa, risulterebbe tutt'al più il pagamento di 5
una sola rata), nessuna valenza interruttiva del termine prescrizionale è riconoscibile al suddetto accordo, al quale, come già detto, il è CP_1 rimasto totalmente estraneo.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va accolta, e il provvedimento impugnato andrà annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe accoglie l'opposizione proposta dal Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 3067 del 18.11.2022 – “Canone
[...]
Idrico” del , e per l'effetto annulla il provvedimento Controparte_1 impugnato.
Condanna il a rifondere alla controparte le spese di Controparte_1 lite, da determinarsi in euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Così deciso, in Ragusa l'11 luglio 2025.
Il Giudice
D
o t 6
t
.
s a
R
.
S
c o
l l
o