Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2024
Parere definitivo 10 giugno 2024
Ordinanza collegiale 6 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/07/2025, n. 6447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6447 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06447/2025REG.PROV.COLL.
N. 09786/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9786 del 2024, proposto da
NI EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iacoviello e Gianteo Tamburiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 751/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente l’avv. Gianteo Tamburiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe n. 751 del 24 gennaio 2024 questa Sezione ha accolto l’appello proposto da EL NI avverso la sentenza del T.A.R. per la Basilicata, Sez. I, n. 360 del 2023 ed ha condannato “la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di parte appellante, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti)”.
2. Con ricorso di ottemperanza, notificato in data 15 dicembre 2024 e depositato il 30 dicembre 2024, EL NI ha chiesto l’esecuzione della predetta sentenza ordinando alla Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, di provvedere alla corresponsione delle spese legali in essa liquidate.
2.1. Espone, in particolare, il ricorrente che la Regione Basilicata non avrebbe ottemperato al dictum giudiziale, omettendo di provvedere al pagamento di quanto ivi stabilito in suo favore a titolo di spese legali.
2.2 Chiede, pertanto, il ricorrente l’integrale ottemperanza, anche, se del caso, a mezzo di nomina di Commissario ad acta, della sentenza n. 751 del 24 gennaio 2024 di questa Sezione con condanna della Regione Basilicata al pagamento della somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e vittoria di spese.
3. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2025 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 3832 del 2025, “rilevato che ai fini del decidere appare necessario, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio di parte resistente, acquisire prova dell’avvenuta notifica ex art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, alla Regione Basilicata della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza”, ha ordinato a parte ricorrente di provvedere a tale adempimento entro il termine di giorni quindici.
4. In data 21 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato copia delle ricevute di notifica alla Regione Basilicata della sentenza ottemperanda e delle successive diffide ad adempiere.
4.1 Il successivo 10 giugno 2025 parte ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
1.1 In limine, il Collegio rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a..
Sempre in rito va rilevato, che, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente in adempimento dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 3832 del 2025, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata notificata all’amministrazione regionale intimata il giorno 12 febbraio 2024 sicché la domanda di ottemperanza risulta proposta nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla conoscenza del titolo previsto dall'art. 14, d.l. n. 669 del 1996.
2. Nel merito, occorre osservare che parte ricorrente ha allegato l’inadempimento della Regione Basilicata all’obbligo di pagamento delle spese processuali liquidate in suo favore con la sentenza n. 751 del 24 gennaio 2024
L’amministrazione regionale, da par suo, pur ritualmente evocata in giudizio, ha mancato di dimostrare l’avvenuto pagamento.
Il che consente di ritenere fondata la proposta actio iudicati .
E, infatti, va rammentato che, in ordine al riparto dell'onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. In conclusione, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra precisati, ordinandosi, per l’effetto, alla Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, il pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge (se dovuti).
Si nomina, sin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’amministrazione regionale oltre il predetto termine di trenta giorni, come commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., il Prefetto di Potenza (o suo delegato) affiche si sostituisca alla Regione Basilicata nell’adempimento dell’ordine impartito da questo Consiglio.
4. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. e sono da porre integralmente a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione delle medesime in favore dei difensori avv.ti. Gianteo Tamburriello e Iacoviello Giuseppe, dichiaratisi antistatari con memoria del 10 giugno 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina alla Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, sez. VI, 21 febbraio 2024, n. 1742, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge (se dovuti);
- nomina, sin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’amministrazione regionale oltre il predetto termine di trenta giorni, come commissario ad acta , il Prefetto di Potenza (o suo delegato) affiche si sostituisca alla Regione Basilicata nell’adempimento dell’ordine impartito da questo Consiglio.
Condanna la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , al pagamento, in favore del ricorrente EL NI, a titolo di spese processuali di ottemperanza, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge (se dovuti), con distrazione delle medesime in favore dei difensori avv.ti. Gianteo Tamburriello e Iacoviello Giuseppe, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO