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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. ssa Caterina di Martino - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 8474/2018 e pubblicata il 3 ottobre 2018, iscritto al n. 870/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Il (codice fiscale Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – P.IVA_1 giusta procura alle liti posta a margine del ricorso per ingiunzione ante causam – dall'avv.
Giuseppe Cristallino (codice fiscale ) - appellante - CodiceFiscale_1
E
(codice fiscale in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore Generale rappresentata e difesa con procura in calce alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Guglielmo Ara (c.f. ) e Amalia CodiceFiscale_2
Carrara (c.f. ) - appellata CodiceFiscale_3
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pag. 1 di 16 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 2 dicembre 2013, il
[...]
in qualità di centro provvisoriamente accreditato Parte_1 presso il a svolgere prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale afferenti CP_2 alla branca Patologia Clinica/Laboratori, chiedeva al Tribunale di Napoli ingiungersi Part all' il pagamento in suo favore della somma di € 161.931,54 “oltre interessi legali, ex art. 5, D.lgs. 231/2002 ovvero come ritenuto per legge e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza contrattuale, fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria come per legge” a titolo di saldo delle prestazioni erogate negli anni 2010 (da gennaio a novembre per cui aveva emesso le fatture nn. 248, 399, 605, 741, 899, 1080, 1223, 1257, 1478, 1658 e 1866 del 2010) 2011 (da gennaio a novembre per cui aveva emesso le fatture nn. 298, 518, 771,
969, 1265, 1485, 1649, 1792, 2015, 2281 e 2491 del 2011) e 2012 (da gennaio a novembre per cui aveva emesso le fatture nn. 349, 544, 832, 1046, 1343, 1464, 1718, 2016, 2149 e
2282 del 2012).
Con decreto ingiuntivo n. 1173/2014, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla
[...]
il pagamento della somma richiesta, oltre “interessi al tasso codicistico a Parte_3 decorrere dalla notificazione del presente provvedimento al saldo” e alle spese della procedura monitoria.
Al detto decreto proponeva opposizione l' eccependo Parte_3
l'infondatezza della domanda in quanto sugli importi fatturati il Parte_1 avrebbe dovuto praticare una decurtazione complessiva di € 135.987,98, di cui:
- € 118.159,80 a titolo di sconto tariffario in applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/06, nonché dell'art. 5 comma 2 dei contratti sottoscritti dalle parti in causa per gli anni 2010 e 2011;
- € 8.340,35 per prestazioni erogate oltre le scadenze contrattuali per gli anni 2011 e
2012;
- € 9.487,83 per “controlli sanitari ed amministrativi sulle prestazioni dichiarate” per l'anno
2012. Part Secondo la ra liquidabile solo l'importo residuo di € 25.943,56 che però non poteva essere pagato, costituendo causa ostativa la mancata emissione, da parte del centro, delle note di credito per gli importi contestati (che determinava un'ipotesi di mora del creditore), come previsto dall'art. 7, comma 2 del contratto.
Infine, chiedeva al giudice di valutare il comportamento del ai fini della condanna Pt_1 al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto il Centro
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, “carpendo la buona fede e la correttezza della Pubblica Amministrazione [...] ha Parte_1 dapprima sottoscritto un contratto, obbligandosi al rispetto di quanto in esso pattuito, secondo le direttive impartite dalla Regione Campania, di concerto con le Associazioni di Categoria, successivamente, senza alcuna valida motivazione e senza contestarne il contenuto e le pattuizioni convenute, ha adìto l'odierno magistrato, al fine di tentare di ottenere giudizialmente ciò che, per contratto volontariamente sottoscritto, si era impegnato a non richiedere”.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “per ivi sentir l'adito giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opposta società al pagamento di spese e compensi del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva il che, per quel Parte_1 che qui rileva, di contro deduceva:
- che l'art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/06 era temporalmente applicabile al solo triennio 2007-2009 sicché lo sconto tariffario non era applicabile alle prestazioni rese negli anni di cui è causa, ossia il 2010, il 2011 e il 2012;
- che era inapplicabile la detta norma anche in virtù dell'annullamento del
Tariffario Nazionale di cui al D.M. 22.7.1996, integralmente recepito ed inglobato dal
D.M. 12.9.2006, ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1205/2010, successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 94/09;
- che era infondata la tesi circa la contrattualizzazione dello sconto tariffario suddetto in quanto l'art. 5, comma 2 dei contratti sottoscritti dalle parti non era riferibile allo sconto sulle tariffe;
- la mancanza di indicazioni (nonché di prova) in ordine alle modalità di calcolo Parte attraverso le quali l' era giunta alla determinazione degli importi contestati;
Part
- riguardo all'importo non contestato pari ad € 25.943,56 per cui l' aveva subordinato il pagamento all'emissione della nota di credito, l'infondatezza dell'avverso richiamo all'art. 1206 c.c., in quanto la richiesta di nota di credito non costituiva offerta reale, né alcun obbligo esisteva a carico del privato.
In via subordinata, invece, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto applicabile lo sconto tariffario in virtù delle pattuizioni contenute nel contratto, deduceva:
- l'applicazione dell'art. 1339 c.c. con conseguente inserimento di diritto delle clausole, prezzi di beni o di servizi previsti dalla legge in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti;
- la disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 2248/1865 all. E dell'art.
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5, co. 2, del contratto, non potendo in questo caso essere prorogata la validità di una norma statale in forza di una norma di rango inferiore, come nel caso di specie i decreti del Commissario ad acta della Regione Campania;
- la nullità dell'art. 5, comma 2, del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- l'applicazione dell'art. 1370 c.c.
Pertanto, così concludeva: “
1. In via del tutto pregiudiziale munirsi l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. ovvero la parziale provvisoria esecuzione per € 25.943,56, in quanto non contestato;
2. Sempre in via principale, reietta ogni avversa richiesta eccezione, rigettare l'avversa opposizione virgola in quanto in rito nulla e/o inammissibile e/o irrituale e/o tardiva, ovvero, e nel merito, non provata, infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto opposto, se del caso previa adozione di ogni più opportuno provvedimento ai sensi dell'articolo 1339 c.c.; 3. In via subordinata e previa disapplicazione ex artt. 4-5, L. 2248/1865, All. E, dei DCA 35/10, 24/11, e 85/12 e/o art.
5, comma 2, del contratto tra le parti, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto opposto.
4. In via gradata dichiarare nulla la clausola contrattuale di cui all'art. 5, comma 2 dei contratti inter partes, imposta unilateralmente dall'
[...]
non essendo stata approvata per iscritto dall'odierna opposta ex artt. 1341 e 1342 Pt_4
c.c. e per l'effetto rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto opposto;
5. In via ulteriormente gradata accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Parte_4 giustizia, e per l'effetto, condannare, previa adozione, se ritenuta necessaria, dei provvedimenti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. a carico degli artt. 7, comma 2 e art. 5, comma 3, del contratto inter partes, detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs.
231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
6. con condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio della presente fase a cognizione piena, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Con la sentenza n. 8474/2018, pubblicata il 3 ottobre 2018, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- riteneva applicabile lo sconto di cui alla L. n. 296/06 alle prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto sulla scorta del motivo che la norma non avrebbe efficacia limitata al solo triennio 2007-2009 in quanto “la citata disposizione, nel quadro delle misure volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, detta una disciplina di carattere sì transitorio, ma che tuttavia non è contenuta entro
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precisi limiti temporali ma è piuttosto correlata al quadro tariffario di riferimento ed è pertanto destinata ad esaurirsi solo con l'entrata in vigore degli aggiornamenti tariffari previsti dalla stessa disposizione in questione”; affermava che la scadenza della norma sullo sconto non poteva essere fatta coincidere con il mero decorso del tempo, bensì con la nuova definizione del sistema tariffario.
Quindi, “anche se annullato in sede giurisdizionale, il predetto decreto del Ministero della Salute ha continuato a produrre i suoi effetti per volontà del legislatore, con la conseguenza che deve essere comunque applicato lo sconto sulle tariffe stabilito dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a nulla rilevando che il decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996 (cd. decreto Bindi) era stato annullato in sede giurisdizionale, e così pure il successivo decreto del Ministro della Sanità del 12 settembre 2006 (cd. decreto Turco), avendo la norma statale disposto la reviviscenza delle tariffe stabilite con il primo di detti decreti, e previsto quindi normativamente una riduzione delle stesse”;
- lo sconto avrebbe trovato applicazione comunque in forza delle pattuizioni contenute nel contratto agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2; proprio in relazione a tale ultima clausola, affermava: “il tenore letterale della disposizione fa pensare che il richiamo agli sconti di legge non debba essere inteso in senso restrittivo, escludendo lo specifico sconto della legge
296/06, ma, al contrario, debba comprendere tutti gli sconti di legge, esistenti o futuri, previsti nelle varie disposizioni normative vigenti”;
- le eccezioni di superamento del tetto di spesa e della conseguente applicazione Part della R.T.U. erano infondate, in quanto l' non aveva fornito elementi adeguati di prova.
Quindi, accoglieva l'opposizione limitatamente all'importo di € 135.987,98, a suo avviso non dovuto in applicazione della disciplina sullo sconto e così provvedeva: “1) accoglie
l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1173/14; 2) condanna l'
[...] al pagamento della somma di euro 25.943,56, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. CP_3
231/02 e succ. mod. dal giorno successivo alle singole scadenze al saldo;
3) condanna la CP_3
al pagamento, in favore della
[...] Pt_3 Parte_1
, delle spese del giudizio che, già compensate per la metà, liquida per la
[...] fase monitoria euro 180,00 per spese ed euro 325,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, e, per il presente giudizio in euro 2.075,50, oltre rimborso forfettario (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario”.
Ha proposto tempestivo appello il Centro, con atto di citazione notificato il 15 febbraio
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2019, formulando all'uopo tre motivi di appello.
1) il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto applicabile lo sconto tariffario anche oltre il triennio richiamato dalla norma, senza tener conto né della giurisprudenza di legittimità di segno contrario (Cass. civ., ordinanza n. 10582/2018), né del principio espresso dalla Consulta secondo cui la norma aveva rispettato il dettato costituzionale proprio per la sua efficacia circoscritta al triennio 2007-2009. Per
l'appellante, ove si aderisse alla tesi del Tribunale, sussisterebbero i presupposti per sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale con riguardo alla norma de qua. Inoltre il Giudice di prime cure non si è avveduto che il tariffario nazionale, in cui era prevista l'applicabilità dell'art. 1, comma 796, lett. o) della L.
n. 296/2006, era stato annullato dalla sentenza n. 1205/2010 del Consiglio di
Stato e nessuna legge emanata successivamente poteva comportarne la reviviscenza;
2) la sentenza è altresì viziata per aver ritenuto desumibile l'applicazione dello sconto tariffario per via pattizia, non potendosi la stessa desumere dal contratto, soprattutto se interpretato alla luce dell'art. 1370 c.c. «a tenore del quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposte da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”»;
3) il Tribunale ha errato “nel ritenere che l'intero importo contestato dall' per €
135.987,98, dovesse essere imputato allo sconto tariffario (in realtà quantificato dall'avversa difesa nel diverso importo di € 118.159,80), senza avvedersi delle ulteriori contestazioni operate da controparte per prestazioni erogate oltre le scadenze contrattuali
(€ 8.340,35) e “per controlli sanitari ed amministrativi sulle prestazioni dichiarate” (€
9.487,83)”. A tal proposito, ha ribadito che gli importi da scorporare a titolo di sconto tariffario sono pari ad € 118.159,80 e che delle ulteriori contestazioni relative a prestazioni erogate oltre le scadenze contrattuali e per controlli sanitari ed amministrativi sulle prestazioni dichiarate non ha né allegato né provato l'iter aritmetico – amministrativo seguito per giungere alla loro quantificazione.
Inoltre il Tribunale ha errato a pronunciarsi sul superamento del tetto di spesa e sull'applicazione della R.T.U. in quanto eccezioni mai sollevate in primo grado da controparte e quindi mai state oggetto di contraddittorio tra le parti.
Infine, richiamando una pronuncia della Cassazione (sentenza n. 25845/2017) circa i criteri per individuare la base di calcolo dello sconto tariffario suddetto, ha sostenuto che
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Part l' “avrebbe dovuto evidenziare in che misura la tariffa regionale ricomprendeva in se stessa la tariffa massima nazionale, in modo da isolare quest'ultima come base di calcolo per lo sconto
e al contempo isolare la residua parte della tariffa regionale che rimaneva a carico della Regione
(senza possibilità di applicare su tale residuo lo sconto di legge)”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni “1) Rigettare, se del caso previa remissione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità in questo atto esplicata e segnalata, l'opposizione formulata dall' in persona del l.r.p.t., in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_3
e per l'effetto 2) Confermare il D.I. n. 1173/2014 del Tribunale di Napoli;
3) In subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' in quella somma CP_3 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
4) Con condanna a spese, diritti ed onorari della fase monitoria
e del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Si è costituita l' per resistere all'appello eccependo che: Parte_3
- se da una parte la S.C. con l'ordinanza n. 10582/18 ha affermato la validità triennale dell'applicazione della norma sullo sconto tariffario, dall'altra con l'ordinanza n. 8348/2018, ha ritenuto valida l'interpretazione del contratto che comporta l'applicazione dello sconto quanto meno in via pattizia;
- la Regione Campania con propria circolare n. prot. 633536 del 29.09.2016 ha fornito un'interpretazione autentica circa la vigenza della normativa non solo per il triennio 2007-2009, ma anche per il periodo successivo (2010 - 2013), richiamando la normativa e le decisioni della Consulta in merito al cd. sconto tariffario;
- comunque, è da considerarsi necessaria l'applicabilità dello sconto tariffario sulle prestazioni rese negli anni 2010-2012, anche perché in esecuzione dell'art. 5 del contratto sottoscritto per i detti anni, soltanto gli importi fatturati al netto dello sconto tariffario avrebbero permesso il contenimento della spesa nell'ambito del finanziamento regionale, mentre quelli al lordo dello sconto avrebbero comportato lo sforamento del tetto di spesa. All'uopo ha richiamato l'applicazione di tale ragionamento al fatturato dell'anno 2010 per cui l'esclusione per il detto anno dello sconto determinerebbe l'innalzamento del fatturato ad € 32.493.624,57 e quindi il superamento del tetto di spesa della branca di “patologia clinica” (€ 27.700.000,00) con la conseguenza che le somme richieste non potrebbero comunque essere corrisposte.
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Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
All'udienza collegiale fissata le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e questa Corte ha trattenuto l'appello in decisione previa concessione di termini abbreviati ex art. 190, comma 2, c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
Negli scritti conclusionali non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già rassegnato precedentemente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi d'ufficio che l'esame degli atti hinc et inde prodotti rivela che per l'esercizio 2010 le parti hanno depositato un contratto regolante soltanto l'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica e per il solo primo trimestre del detto anno (1 gennaio 2010 – 31 marzo 2010); ne consegue che incontestatamente per il 2010 il resto delle prestazioni di patologia clinica è stato reso in assenza di contratto;
in particolare per il secondo, terzo e quarto trimestre il Centro Part non ha provato di aver stipulato un regolare contratto scritto con la competente.
Quindi per le prestazioni non assistite da contratto non può in alcun modo ottenere il pagamento, come più volte osservato da questa Corte con il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e
23657/2015). Part Né rileva il fatto che la non abbia formulato la relativa eccezione, stante il potere della Corte di formulare il rilievo d'ufficio senza che sia necessario sottoporre previamente alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., la questione de qua.
La S.C. ha, infatti, condivisibilmente chiarito che le questioni rilevate d'ufficio cui fa riferimento l'art. 101, co. 2, c.p.c. sono solo quelle, di fatto o miste di fatto e di diritto, che implichino la valorizzazione da parte del giudice di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (o, in via riconvenzionale, dal convenuto) non posti a base delle eccezioni della controparte (cfr. Cass. 35974/2021); il che significa che va escluso che la previsione dell'art. 101, co. 2, c.p.c. possa trovar applicazione nel caso in cui il giudice rilevi d'ufficio, come nel caso in esame, che il fatto costitutivo o uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, come nella specie il contratto scritto che avrebbe dovuto
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disciplinare i rapporti tra il e l' per il resto Parte_1 Parte_3 dell'esercizio 2010 (mesi da aprile a dicembre), è inesistente o non è provato.
Né potrebbe sostenersi che tale rilievo officioso sia precluso al giudice d'appello dall'art. 345 c.p.c. Invero, come può desumersi a contrariis dall'art. 345 c.p.c., l'insussistenza o, il che è lo stesso, la mancanza della prova della sussistenza del fatto costitutivo o di uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o, in via riconvenzionale, dal convenuto può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, così come la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale diritto il cui rilievo non sia riservato alla parte interessata (cioè delle ccdd. eccezioni in senso lato).
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
I primi due motivi possono essere scrutinati insieme perché strettamente connessi, in quanto inerenti alla natura dello sconto tariffario ex l. n. 296/06 ed alla sua applicabilità al caso de quo.
In continuità con numerose pronunce di questa Corte, si richiama l'insegnamento della S.C. (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021; Cass. 3175/2022), in ordine all'applicabilità dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 297/2006, secondo cui l'operatività è limitata al solo triennio 2007-2009, come espressamente previsto dalla legge, sicché per le annualità successive, come nel caso de quo, la decurtazione non è applicabile perché illegittima.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la
Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che
“nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella
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quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate». Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all'art.
8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del
1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”. Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del
“finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera
B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno
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2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009.
Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Nessun argomento in senso contrario può trarsi dalla nota n. 633536 del Parte 29/9/2016 inviata dalla Regione Campania alle con la quale l'appellata sostiene l'applicabilità dello sconto previsto dalla legge 296/2006 anche al periodo 2010 – 2013; Parte non si tratta infatti di un atto di “interpretazione autentica”, come sostenuto dall' , bensì di una nota contenente un'interpretazione evidentemente di parte (essendo la
Regione interessata alla soluzione delle controversie esistenti al riguardo), non vincolante e fondata su argomentazioni giuridiche che, per quanto sopra esposto, non sono condivisibili.
Non può poi ritenersi che lo sconto operi in forza delle previsioni contenute nel contratto. Ed infatti, nei contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, l'art. 4 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, nel contratto stipulato per l'anno 2010 che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per il periodo 1 Gennaio – 31 marzo 2010, per il volume di prestazioni della branca /tipologia di prestazioni di ASSISTENZA SPECIALISTICA, determinato all'art. 3, comma 4, è fissato in € 21.007.996 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del
27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 22.290.581,00) composto come specificato nei successivi commi 2,3 e 4”; per il contratto stipulato per l'anno 2011 che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2011 relativa al volume di prestazioni della determinato per l'anno 2011 Parte_5 all'art. 3, comma 4, è fissato in € 27.312.000,00 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 30.862.560,00) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto n. 50/2010”; e per il contratto stipulato per l'esercizio 2012: “Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 relativa al volume di prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di , determinato per l'anno 2012 all'art. 3, Parte_5 comma 4, è fissato in € 27.585.000,00 al netto di ticket e sconto (pari al lordo di detto sconto a
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circa € 31.256.563,00) e che esso è composto come specificato nei successivi commi 2, 3, e 4,; si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo, laddove precisato) dello sconto di cui all'art.
1, comma 796, lettera o) della legge 296/2006 […]”.
L'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) dei contratti per gli esercizi 2011 e 2012, dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate (...) dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Per l'anno 2010, invece, il detto articolo, rubricato allo stesso modo, dispone al primo comma “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con delibera della Giunta Regionale”; ai commi successivi, invece, nessun esplicito riferimento allo sconto ex L. n. 296/06.
Tali articoli non contengono alcuna pattuizione in ordine all'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4. Part In altri termini, l'interpretazione del contratto proposta dalla ( erroneamente condivisa dal Tribunale) parte dal presupposto che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni successivi qui considerati (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), interpretazione non condivisibile. Part Né tale conclusione è contraddetta dalle deduzioni contenute nella comparsa dell' n relazione all'ordinanza della Cassazione n. 8348/2018, giacché nella stessa si afferma Part solo che l'interpretazione del contratto nel senso propugnato dall' cioè favorevole all'applicabilità dello sconto in via pattizia per gli anni successivi al 2009, “costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici
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invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta.
Infine, neppure potrebbe ritenersi applicabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass. 3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal centro deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante Parte in ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
Superflua, infine, sarebbe ogni considerazione in ordine alla disciplina dell'errore, non Parte avendo l' formulato alcuna domanda in tal senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Ciò esposto, tuttavia, con riferimento ai singoli esercizi qui considerati si è già detto che una parte dei compensi non sono dovuti, per mancata prova della stipula del contratto.
A fronte di una documentazione lacunosa ( al fine dell'individuazione delle frazioni temporali) del Centro ( mancano, peraltro, le produzioni della fase monitoria), viene in Part gioco la produzione documentale della da scrutinare in quanto ritualmente acquisita al processo, da cui risulta che l'importo non riconosciuto a titolo di sconto tariffario ex
L. n. 296/06 per l'anno 2010 è pari ad € 65.539,91 ( cfr. la nota dell' Parte_3
n. 520 del 7.4.2014, che a sua volta richiama la deliberazione n. 577 del 9.6.2011 adottata a chiusura del monitoraggio dell'anno 2010); in difetto di idonei contributi probatori del
, atti ad enucleare dal tutto il solo primo trimestre assistito da un valido contratto, Pt_1 deve espungersi dal credito del l'intero 2010 per i motivi spiegati. Diversamente, Pt_1 devono essere riconosciuti gli importi trattenuti illegittimamente a titolo di sconto tariffario per l'anno 2011, pari ad € 52.619,89 come si desume dalla detta nota che a sua Part volta richiama la deliberazione dell' n. 294 del 18.4.2012 adottata a chiusura del monitoraggio dell'anno 2011.
È altresì fondato il terzo motivo con cui si censura l'errore in cui è incorso il
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Part Giudice di prime cure nel non essersi avveduto che le contestazioni dell' da un lato non erano tutte inerenti ad importi non dovuti per l'applicazione dello sconto tariffario, bensì per “prestazioni erogate oltre le scadenze contrattuali” per un importo pari ad €
8.340,35 (anni 2011 e 2012) e per “controlli sanitari ed amministrativi sulle prestazioni dichiarate” per € 9.487,83 (triennio 2010-2012) e, dall'altro, che erano generiche e fumose oltreché non adeguatamente provate. I fatti impeditivi eccepiti non sono stati allegati in modo preciso e completo, sicché nessuna contestazione nel caso de quo sarebbe stata possibile. Infatti, laddove l'allegazione di fatti impeditivi difetti della sua completezza e specificità, neppure può pretendersi che la parte tenuta alla contestazione del fatto storico possa rispondere in modo preciso, non avendone peraltro la possibilità (cfr. in materia, la recente Cass. 8900/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”). Part
Infine, privo di pregio è l'argomento utilizzato – solo in finis - dall' er ribadire la contrattualizzazione dello sconto inerente all'asserito sforamento del tetto di spesa – peraltro dedotto solo per il 2010 – nel caso in cui le prestazioni fossero state remunerate al lordo dello sconto. Orbene, la circostanza è stata dedotta in maniera generica e parziale, non avendola riferita a tutti gli esercizi qui considerati e comunque avrebbe Part dovuto costituire motivo di appello incidentale da parte dell' appellata dal momento che il Tribunale si è pronunciato sulla circostanza dello sforamento del tetto di spesa Parte ritenendo che “l' opponente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine al superamento dei tetti di spesa ed alla conseguente regressione tariffaria”.
Ogni altra censura resta assorbita.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata - di cui resta ferma la revoca del Part decreto ingiuntivo n. 1173/2014 emesso dal Tribunale di Napoli e la condanna dell' al pagamento degli importi già riconosciuti in primo grado - l' va Parte_3 condannata al pagamento della complessiva somma di € 70.448,07 (€ 52.619,89 per lo sconto 2011 + 8.340,35 per prestazioni oltre le scadenze contrattuali per il biennio 2011-
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2012 + 9.487,83 per prestazioni non remunerate per controlli sanitari ed amministrativi per il triennio 2010-2013) oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 dal momento della proposizione della domanda fino al soddisfo. Part
All'accoglimento parziale dell'appello del , l' (soccombente, Parte_1 pur per un importo minore rispetto a quello richiesto) va condannata al pagamento delle spese del processo di entrambi i gradi di giudizio in favore del che, in Parte_1 mancanza di note spese, vanno liquidate d'ufficio sulla scorta delle risultanze processuali e del decisum della controversia (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), tenendo conto dell'attività in concreto svolta. Sono dovute le seguenti somme: per il primo grado, € 1.300,00 relativamente alla c.d. fase di studio, in € 900,00 per la fase introduttiva, in € 2.900,00 per la fase istruttoria e in € 2.200,00 per la fase decisoria, per un totale di € 7.300,00 per il compenso, oltre € 1.095,00 per spese generali nella misura di legge ed eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe
Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; per il secondo grado, € 1.600,00 relativamente alla c.d. fase di studio, in € 1.100,00 per la fase introduttiva, in € 2.200,00 per la fase istruttoria e/o trattazione e in € 2.700,00 per la fase decisoria, per un totale di € 7.600,00 per il compenso, oltre € 1.165,50 per spese vive ed € 1.140,00 per spese generali nella misura di legge ed eventuali ulteriori accessori, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e notificato alla il 15 febbraio 2019, Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pubblicata il 3 ottobre 2018 e recante il n.
8474/2018, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1173/2014 emesso dal Tribunale di Napoli e la Part condanna dell' l pagamento degli importi già riconosciuti in primo grado, condanna l' al pagamento in favore del Parte_3 Parte_1 della somma di € 70.448,07 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02
[...] dal momento della proposizione della domanda fino al soddisfo;
2. condanna l' a rifondere alla controparte le spese del primo Parte_3 grado che liquida nel complessivo importo di € 8.395,00, di cui € 7.300,00 per i compensi
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ed € 1.095,00 per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino e quelle del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di € 9.905,50, di cui € 7.600,00 per i compensi, € 1.140,00 per le spese generali, € 1.165,50 per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino.
Così deciso in Napoli, il 25 settembre 2025
Il Presidente Est.
Caterina Molfino
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