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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 665/2023
REPUBBLICA IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 665/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO CASSI e dell'avv. SILVIA CLARICE FABBRONI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
IA (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza reietta, in accoglimento della domanda spiegata dal Dott. giusta ordinanza Parte_1 della Suprema Corte n. 59 del 03/01/2023, condannare la REPUBBLICA IA in persona del p.t., al pagamento in favore del Dott. Controparte_2 della somma di € 23.796,66 ovvero di quella maggiore o minore Parte_1 risulterà di giustizia in esito all'istruttoria espletanda a titolo di risarcimento del danno provocato dalla ritardata attuazione delle direttive n. 75/362 CEE e n. 75/363/CEE, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 19/07/1986, data di conclusione del corso di specializzazione, sino al dì del saldo, in ipotesi interessi dal 04/08/2007 (dì della costituzione in mora) al saldo.
In ogni caso vittoria di spese e competenze dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio.”
Per parte resistente:
“Voglia l'On. Corte attribuire a controparte una indennità non superiore a euro 23.796,66 con i soli interessi legali a partire dal 29.7.09.
In subordine e salvo gravame con i soli interessi legali a partire dall'Ottobre 1999.
In ogni caso, con compensazione delle spese, anche della fase di legittimità.”
OGGETTO: rinvio da cassazione - ordinanza n. 59/23 - in materia di specializzandi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
(congiuntamente a e che Parte_1 Parte_2 Parte_3 avevano proposto analoghe richieste per la loro posizione) aveva convenuto davanti al
Tribunale di Firenze la Repubblica Italiana, in persona del Consiglio Controparte_2 Con
Ministri, il e il , assumendo di Controparte_3 Controparte_4 aver conseguito la specializzazione in ortopedia, della durata di cinque anni, a decorrere dall'anno 1981, e quella in medicina dello sport, triennale, a decorrere dall'anno 1987, e domandando che fosse riconosciuto l'inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento in suo favore dell'adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni.
Si erano costituiti in giudizio i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto azionato e comunque chiedendo il rigetto della domanda (mentre non veniva eccepita l'incompetenza del tribunale fiorentino per la domanda di risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive CEE).
Il Tribunale, con sentenza 3580/2013, aveva respinto la domanda, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e compensato le spese processuali.
La sentenza era stata impugnata dall'attore (e anche da e;
con Pt_2 Pt_3 sentenza 383/2016, la Corte di appello di Firenze (aveva accolto l'impugnazione di e condannando la sola Repubblica Italiana, non anche i a Pt_2 Pt_3 CP_5 rimborsare al primo € 33.569,65 e al secondo € 20.141,79, oltre interessi legali dalla domanda, ma) aveva respinto l'impugnazione di compensando le spese di Parte_1 lite.
Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze, riteneva che la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel caso di specie fosse da individuare nel 27/10/99, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/99, e che quindi, considerati gli atti interruttivi posti in essere dal ricorrente, il relativo termine non fosse per lui spirato, ma che, ciò nonostante, la domanda fosse infondata nel merito, posto che nessun diritto poteva essere riconosciuto a perché, da un canto, la specializzazione in ortopedia Parte_1 era stata intrapresa nel 1981, momento in cui nessun inadempimento era ravvisabile a carico dello Stato italiano in relazione all'attuazione delle direttive n. 75/362, n. 75/363,
n. 82/76 e n. 93/16 CEE e, dall'altro, la specializzazione in medicina dello sport non rientrava fra quelle che davano diritto alla remunerazione prevista dalle direttive medesime.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidando la Parte_1 sua impugnazione ad un solo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 10 e 249 del Trattato CEE, dell'art. 117 Cast, dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 2043 cod. clv., nonché dell'art. d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
In particolare, il ricorrente, dopo aver ricordato che non era controversa la sua frequentazione e specializzazione in ortopedia, nel periodo dal 1° dicembre 1981 al 18 luglio 1986, ha dedotto che la Corte d'Appello aveva errato nel negare in suo favore il diritto alla percezione della adeguata remunerazione per l'attività svolta o, almeno, il risarcimento dei danni.
Dunque, non ha svolto alcuna contestazione in ordine all'irrilevanza del Parte_1 conseguimento, da parte sua, della specializzazione in medicina dello sport nel triennio a decorrere dall'anno 1987 - sulla quale si è quindi formato il giudicato - ed ha insistito solo nella censura relativa alla specializzazione in ortopedia, da lui frequentata a partire dal 1° Con dicembre 1981; inoltre, ha vocato in giudizio la sola , non anche i divenuti CP_5 definitivamente estranei al giudizio. Con La non ha proposto controricorso.
Discusso il ricorso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2019, la S.C., con ordinanza interlocutoria del 20 aprile 2020, n. 7926, ha rinviato a nuovo ruolo la decisione, in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione rimessa dalla Sezione
Lavoro con l'ordinanza 16 gennaio 2020, n. 821.
Le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno rimesso alla Corte di giustizia le seguenti questioni interpretative: “1) se l'art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13
(di tale direttiva) a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al
1° gennaio 1983;
2) se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva
82/76 da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983”.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-
590/20), a seguito della quale la trattazione del presente ricorso è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio del 7 luglio 2022.
Prima dell'adunanza, inoltre, si sono pronunciate, sulla questione, le Sezioni Unite, con sentenza 23 giugno 2022, n. 20278.
Con ordinanza n. 59/23, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di affermando Parte_1 il diritto dell'attore al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva
82/76 da parte dello Stato - da liquidarsi negli importi previsti dall'art. 11 della legge n.
370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983. ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questa Corte distrettuale, ex art. 392 Parte_1
c.p.c.,
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 6.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 7.5.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. La natura del giudizio di rinvio.
Giova premettere che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza della Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata". La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, "restitutorio", considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio, in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità.
Al giudice del rinvio, pertanto, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione al quale è vincolato, né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, in tal modo disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994,
7743/1993).
Certamente, poi, non potranno in questa sede essere esaminate pretese per le quali si è medio tempore formato il giudicato (cfr. Cass. 28413/2018; 341/2009; 14134/2004): invero, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno
(cfr. ex plurimis Cass. n. 5137 del 21/02/2019).
3. Il principio di diritto.
La questione posta al vaglio della Suprema Corte riguardava, in sintesi, il diritto al risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie
362/75; 363-75 e 76/82 CEE in favore di quei medici iscritti alle scuole di specializzazione “a cavallo” della scadenza del termine (31/12/1982) assegnato agli Stati membri per il loro recepimento.
In applicazione dei principi enunciati nel precedente paragrafo, appare opportuno premettere il percorso motivazionale dell'ordinanza che ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte;
in essa, la Cassazione ha rilevato (la sottolineatura
è di chi scrive): “Si tratta, com'è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge - in particolare dall'art. 11 della legge n.
370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983- 1984 all'anno accademico 1990-1991) - per i c.d. medici specializzandi "a cavallo", cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso;
ciò, in quanto, pacifica essendo l'impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall'art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo dì quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l'avevano, invece, riconosciuto.
Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle
Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite
C-616/16 e C·617/16) aveva stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), l'articolo
3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
Alla luce dell'interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982 e
l'avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
[...] La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. “a cavallo", che avevano iniziato la specializzazione nel
1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l'avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre
2020, n·. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l'art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello
Stato ttaliano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-
590/20).
Il giudice europeo ha statuito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.
82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche In favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al
1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva
75/362/Cee.”
Dunque, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte nel giudizio proposto da ha affermato che il diritto al risarcimento - da liquidarsi negli importi Parte_1 previsti dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - va riconosciuto anche al ricorrente, avuto riguardo alla circostanza che egli ha iniziato la specializzazione in ortopedia, della durata di cinque anni, nell'anno 1981, proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982.
4. La quantificazione del credito.
Va pertanto liquidata al riassumente un'indennità per il tardivo recepimento delle direttive CE in materia di specializzazione medica, da calcolare tenendo conto soltanto del periodo di frequenza del corso di specializzazione in Ortopedia successivo al 1°.1.1983.
In particolare, avendo il Dott. frequentato, pacificamente, il corso di Parte_1 specializzazione in ortopedia dal 1°/12/1981 al 18/07/1986 (vedi doc. 16 fascicolo di primo grado e doc. 1 fascicolo di Cassazione), si tratta di determinare l'equo risarcimento allo stesso spettante dal 1°/01/1983 al 18/07/1986, considerando che l'art. 11 L.
370/1999 a cui fa riferimento la Suprema Corte prevedeva quale adeguata remunerazione per i medici specializzanti la somma di € 6.713,94 all'anno.
Il ricorrente, considerato che ad un indennizzo annuo di € 6.713,93 corrisponde un indennizzo pari ad € 18,39 al giorno, e che dal 1°/01/1983 al 18/07/1986 i giorni da considerare sono complessivamente 1.294, corrispondenti a 3 anni e 199 giorni, ha quantificato il proprio credito nel complessivo importo di € 23.796,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 19/07/1986 al saldo, arrivando a pretendere, in considerazione degli accessori, la somma di € 119.111,66.
La resistente, alla luce del principio di diritto suddetto, non ha contestato la spettanza dell'indennità, né la quantificazione in linea capitale di essa operata dal ricorrente in euro
23.796,66.
Ha contestato, invece, la spettanza degli accessori sulla suddetta somma, sostenendo che, con la indicazione nel richiamato art.11 L.370/99 di un importo onnicomprensivo
(utilizzato dalla consolidatissima giurisprudenza della S.C. come idoneo riferimento per la determinazione delle spettanze degli ex specializzandi), si era attuata la trasformazione del relativo credito in credito di valuta, con la conseguente esclusione del diritto alla rivalutazione monetaria (Cass.1062/19) e con l'ulteriore conseguenza che gli stessi interessi sulla obbligazione pecuniaria vantata da nei confronti Parte_1 dell'amministrazione (avente natura querable e non portable, come ogni obbligazione dello Stato) erano dovuti soltanto dal giorno della costituzione in mora, ex art.1219 c.c.,
e quindi dalla domanda giudiziale del 29.07.09 (in subordine, ha dedotto che l'importo indicato dall'art.11 era onnicomprensivo ed attualizzato all'ottobre 1999, per cui, in denegata ipotesi, gli interessi erano dovuti solo dall'ottobre 1999).
Tanto premesso, si deve escludere che l'obbligazione in oggetto abbia natura di debito di valore e che, pertanto, essa possa essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi. Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass.
07/04/2021 n. 9324; 24/01/2020 n. 1641; 06/11/2014 n. 23635; 09/02/2012 n. 1917), dal quale non c'è ragione di discostarsi - posto che neppure il ricorrente offre argomenti idonei a sovvertire tali granitici principi - in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno
1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Si tratta, insomma, di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre
1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta.
Del resto, a determinare la natura del debito come di valore, anziché di valuta, non basta che esso abbia natura risarcitoria, come ben dimostra l'altrettanto consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la clausola penale, che certamente oltre a rafforzare il vincolo contrattuale ha lo scopo proprio di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, costituisce debito valuta e non di valore.
Che, poi, gli interessi legali decorrano soltanto dalla messa in mora mediante intimazione scritta, ex art. 1219 comma primo c.c., è principio parimenti consolidato, atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3
(cfr. ex plurimis Cass. 12.11.2020 n. 29776; 25/09/2015 n. 19084). Dunque, in conclusione, in attuazione di tali principi la somma di euro 23.796,66 dev'essere maggiorata unicamente degli interessi legali maturati dalla proposizione della domanda giudiziale, ovvero dal 29.07.2009.
Neppure può essere accolta la richiesta del di computare tali interessi al Parte_1 saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c.; invero, come ben evidenziato dall'art. 17 del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014, tale disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati a decorrere del trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L. 162/14, laddove il presente procedimento ha avuto inizio nell'anno 2009.
Pertanto, applicati gli interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. a far data dalla costituzione in mora, il debito della resistente ammonta alla somma di euro 28.819,32.
5. Le spese di lite.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, si evidenzia che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
15506/2018 e n. 28698/2019).
Invero, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice dell'impugnazione di liquidare nuovamente le spese di tutti i gradi, sulla base dell'esito finale della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario o globale.
Quindi, nel caso di specie, attesa la vittoria dell'attore in riassunzione, già soccombente nei due precedenti gradi di merito, si debbono disciplinare le spese di tutti i gradi di giudizio.
La resistente ha chiesto che tali spese vengano integralmente compensate in considerazione dell'obiettiva incertezza delle questioni giuridiche affrontate, tale da indurre la S.C. a ricorrere alla CGUE al fine di ottenere una sorta di interpretazione autentica del precedente decisione del 24.01.18 (che limitava il diritto alla indennità agli specializzandi che avevano seguito corsi iniziati dopo il 1982), nonché perché la parte più consistente del preteso credito, a titolo di accessori, doveva essere negata.
Al riguardo, si deve rilevare che la mera negazione della rivalutazione monetaria e dei maggiori interessi pretesi non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca in senso tecnico, posto che - come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022) - ciò è ravvisabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, laddove nel caso di specie ad essere negata è invece una pretesa meramente accessoria.
Per converso, è vero che i principi di diritto sottesi alle questioni affrontate erano obiettivamente incerti e sono stati oggetto di oscillazioni e mutamenti giurisprudenziali.
Ciò giustifica una compensazione, ma solo parziale, al 50%, posto che altra parte delle eccezioni sollevate dall'amministrazione (vedi quella di prescrizione, pure accolta in primo grado) era invece di più evidente infondatezza e che comunque all'esito dei Parte_1 molti gradi (per i quali ha dovuto affrontare un cospicuo dispendio di energie, economiche e non), è risultato integralmente vittorioso (salvo, appunto, che per gli accessori del credito).
Dunque, l'amministrazione resistente deve rifondere al ricorrente la metà delle spese sostenute per ogni grado di giudizio, ovvero, in forza del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, i seguenti importi:
a) per il primo grado, applicati i valori medi - salvo che per la fase istruttoria/di trattazione, da liquidare ai minimi in difetto di attività istruttoria in senso stretto -
e lo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro (in base al valore della controversia all'epoca, quando ancora non erano maturati interessi tali da far superare la soglia dei 26.001 euro), euro 2.118,50 (4.237,00/2);
b) per il secondo grado, applicati i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria-di trattazione, non espletata, in base al valore della controversia compreso, a partire da tale grado (in forza degli interessi maturati), nello scaglione da 26.001,00 a
52.000,00 euro, euro 3.473,00 (6.946,00/2);
c) per il giudizio di legittimità, sempre applicati i valori medi e lo scaglione
26.001/52.000 euro, euro 2.756,50 (5.513,00/2);
d) per il presente giudizio di rinvio, applicati i valori medi, esclusa la fase istruttoria- di trattazione, non espletata, e in base al suddetto scaglione, euro 3.473,00
(6.946,00/2).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da , a seguito di cassazione con Parte_1 rinvio della sentenza 383/2016 della Corte d'appello di Firenze, di cui all'ordinanza 59/23 in data 3.1.2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro
28.819,32, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la residua metà di tali spese, che liquida per il primo grado in euro 2.118,50, per il secondo grado in euro 3.473,00, per il giudizio di legittimità in euro 2.756,50 e per il giudizio di rinvio in euro
3.473,00, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 665/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO CASSI e dell'avv. SILVIA CLARICE FABBRONI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
IA (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza reietta, in accoglimento della domanda spiegata dal Dott. giusta ordinanza Parte_1 della Suprema Corte n. 59 del 03/01/2023, condannare la REPUBBLICA IA in persona del p.t., al pagamento in favore del Dott. Controparte_2 della somma di € 23.796,66 ovvero di quella maggiore o minore Parte_1 risulterà di giustizia in esito all'istruttoria espletanda a titolo di risarcimento del danno provocato dalla ritardata attuazione delle direttive n. 75/362 CEE e n. 75/363/CEE, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 19/07/1986, data di conclusione del corso di specializzazione, sino al dì del saldo, in ipotesi interessi dal 04/08/2007 (dì della costituzione in mora) al saldo.
In ogni caso vittoria di spese e competenze dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio.”
Per parte resistente:
“Voglia l'On. Corte attribuire a controparte una indennità non superiore a euro 23.796,66 con i soli interessi legali a partire dal 29.7.09.
In subordine e salvo gravame con i soli interessi legali a partire dall'Ottobre 1999.
In ogni caso, con compensazione delle spese, anche della fase di legittimità.”
OGGETTO: rinvio da cassazione - ordinanza n. 59/23 - in materia di specializzandi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
(congiuntamente a e che Parte_1 Parte_2 Parte_3 avevano proposto analoghe richieste per la loro posizione) aveva convenuto davanti al
Tribunale di Firenze la Repubblica Italiana, in persona del Consiglio Controparte_2 Con
Ministri, il e il , assumendo di Controparte_3 Controparte_4 aver conseguito la specializzazione in ortopedia, della durata di cinque anni, a decorrere dall'anno 1981, e quella in medicina dello sport, triennale, a decorrere dall'anno 1987, e domandando che fosse riconosciuto l'inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento in suo favore dell'adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni.
Si erano costituiti in giudizio i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto azionato e comunque chiedendo il rigetto della domanda (mentre non veniva eccepita l'incompetenza del tribunale fiorentino per la domanda di risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive CEE).
Il Tribunale, con sentenza 3580/2013, aveva respinto la domanda, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e compensato le spese processuali.
La sentenza era stata impugnata dall'attore (e anche da e;
con Pt_2 Pt_3 sentenza 383/2016, la Corte di appello di Firenze (aveva accolto l'impugnazione di e condannando la sola Repubblica Italiana, non anche i a Pt_2 Pt_3 CP_5 rimborsare al primo € 33.569,65 e al secondo € 20.141,79, oltre interessi legali dalla domanda, ma) aveva respinto l'impugnazione di compensando le spese di Parte_1 lite.
Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze, riteneva che la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel caso di specie fosse da individuare nel 27/10/99, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/99, e che quindi, considerati gli atti interruttivi posti in essere dal ricorrente, il relativo termine non fosse per lui spirato, ma che, ciò nonostante, la domanda fosse infondata nel merito, posto che nessun diritto poteva essere riconosciuto a perché, da un canto, la specializzazione in ortopedia Parte_1 era stata intrapresa nel 1981, momento in cui nessun inadempimento era ravvisabile a carico dello Stato italiano in relazione all'attuazione delle direttive n. 75/362, n. 75/363,
n. 82/76 e n. 93/16 CEE e, dall'altro, la specializzazione in medicina dello sport non rientrava fra quelle che davano diritto alla remunerazione prevista dalle direttive medesime.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidando la Parte_1 sua impugnazione ad un solo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 10 e 249 del Trattato CEE, dell'art. 117 Cast, dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 2043 cod. clv., nonché dell'art. d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
In particolare, il ricorrente, dopo aver ricordato che non era controversa la sua frequentazione e specializzazione in ortopedia, nel periodo dal 1° dicembre 1981 al 18 luglio 1986, ha dedotto che la Corte d'Appello aveva errato nel negare in suo favore il diritto alla percezione della adeguata remunerazione per l'attività svolta o, almeno, il risarcimento dei danni.
Dunque, non ha svolto alcuna contestazione in ordine all'irrilevanza del Parte_1 conseguimento, da parte sua, della specializzazione in medicina dello sport nel triennio a decorrere dall'anno 1987 - sulla quale si è quindi formato il giudicato - ed ha insistito solo nella censura relativa alla specializzazione in ortopedia, da lui frequentata a partire dal 1° Con dicembre 1981; inoltre, ha vocato in giudizio la sola , non anche i divenuti CP_5 definitivamente estranei al giudizio. Con La non ha proposto controricorso.
Discusso il ricorso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2019, la S.C., con ordinanza interlocutoria del 20 aprile 2020, n. 7926, ha rinviato a nuovo ruolo la decisione, in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione rimessa dalla Sezione
Lavoro con l'ordinanza 16 gennaio 2020, n. 821.
Le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno rimesso alla Corte di giustizia le seguenti questioni interpretative: “1) se l'art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13
(di tale direttiva) a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al
1° gennaio 1983;
2) se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva
82/76 da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983”.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-
590/20), a seguito della quale la trattazione del presente ricorso è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio del 7 luglio 2022.
Prima dell'adunanza, inoltre, si sono pronunciate, sulla questione, le Sezioni Unite, con sentenza 23 giugno 2022, n. 20278.
Con ordinanza n. 59/23, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di affermando Parte_1 il diritto dell'attore al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva
82/76 da parte dello Stato - da liquidarsi negli importi previsti dall'art. 11 della legge n.
370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983. ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questa Corte distrettuale, ex art. 392 Parte_1
c.p.c.,
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 6.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 7.5.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. La natura del giudizio di rinvio.
Giova premettere che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza della Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata". La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, "restitutorio", considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio, in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità.
Al giudice del rinvio, pertanto, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione al quale è vincolato, né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, in tal modo disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994,
7743/1993).
Certamente, poi, non potranno in questa sede essere esaminate pretese per le quali si è medio tempore formato il giudicato (cfr. Cass. 28413/2018; 341/2009; 14134/2004): invero, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno
(cfr. ex plurimis Cass. n. 5137 del 21/02/2019).
3. Il principio di diritto.
La questione posta al vaglio della Suprema Corte riguardava, in sintesi, il diritto al risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie
362/75; 363-75 e 76/82 CEE in favore di quei medici iscritti alle scuole di specializzazione “a cavallo” della scadenza del termine (31/12/1982) assegnato agli Stati membri per il loro recepimento.
In applicazione dei principi enunciati nel precedente paragrafo, appare opportuno premettere il percorso motivazionale dell'ordinanza che ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte;
in essa, la Cassazione ha rilevato (la sottolineatura
è di chi scrive): “Si tratta, com'è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge - in particolare dall'art. 11 della legge n.
370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983- 1984 all'anno accademico 1990-1991) - per i c.d. medici specializzandi "a cavallo", cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso;
ciò, in quanto, pacifica essendo l'impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall'art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo dì quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l'avevano, invece, riconosciuto.
Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle
Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite
C-616/16 e C·617/16) aveva stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), l'articolo
3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
Alla luce dell'interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982 e
l'avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
[...] La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. “a cavallo", che avevano iniziato la specializzazione nel
1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l'avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre
2020, n·. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l'art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello
Stato ttaliano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-
590/20).
Il giudice europeo ha statuito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.
82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche In favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al
1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva
75/362/Cee.”
Dunque, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte nel giudizio proposto da ha affermato che il diritto al risarcimento - da liquidarsi negli importi Parte_1 previsti dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - va riconosciuto anche al ricorrente, avuto riguardo alla circostanza che egli ha iniziato la specializzazione in ortopedia, della durata di cinque anni, nell'anno 1981, proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982.
4. La quantificazione del credito.
Va pertanto liquidata al riassumente un'indennità per il tardivo recepimento delle direttive CE in materia di specializzazione medica, da calcolare tenendo conto soltanto del periodo di frequenza del corso di specializzazione in Ortopedia successivo al 1°.1.1983.
In particolare, avendo il Dott. frequentato, pacificamente, il corso di Parte_1 specializzazione in ortopedia dal 1°/12/1981 al 18/07/1986 (vedi doc. 16 fascicolo di primo grado e doc. 1 fascicolo di Cassazione), si tratta di determinare l'equo risarcimento allo stesso spettante dal 1°/01/1983 al 18/07/1986, considerando che l'art. 11 L.
370/1999 a cui fa riferimento la Suprema Corte prevedeva quale adeguata remunerazione per i medici specializzanti la somma di € 6.713,94 all'anno.
Il ricorrente, considerato che ad un indennizzo annuo di € 6.713,93 corrisponde un indennizzo pari ad € 18,39 al giorno, e che dal 1°/01/1983 al 18/07/1986 i giorni da considerare sono complessivamente 1.294, corrispondenti a 3 anni e 199 giorni, ha quantificato il proprio credito nel complessivo importo di € 23.796,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 19/07/1986 al saldo, arrivando a pretendere, in considerazione degli accessori, la somma di € 119.111,66.
La resistente, alla luce del principio di diritto suddetto, non ha contestato la spettanza dell'indennità, né la quantificazione in linea capitale di essa operata dal ricorrente in euro
23.796,66.
Ha contestato, invece, la spettanza degli accessori sulla suddetta somma, sostenendo che, con la indicazione nel richiamato art.11 L.370/99 di un importo onnicomprensivo
(utilizzato dalla consolidatissima giurisprudenza della S.C. come idoneo riferimento per la determinazione delle spettanze degli ex specializzandi), si era attuata la trasformazione del relativo credito in credito di valuta, con la conseguente esclusione del diritto alla rivalutazione monetaria (Cass.1062/19) e con l'ulteriore conseguenza che gli stessi interessi sulla obbligazione pecuniaria vantata da nei confronti Parte_1 dell'amministrazione (avente natura querable e non portable, come ogni obbligazione dello Stato) erano dovuti soltanto dal giorno della costituzione in mora, ex art.1219 c.c.,
e quindi dalla domanda giudiziale del 29.07.09 (in subordine, ha dedotto che l'importo indicato dall'art.11 era onnicomprensivo ed attualizzato all'ottobre 1999, per cui, in denegata ipotesi, gli interessi erano dovuti solo dall'ottobre 1999).
Tanto premesso, si deve escludere che l'obbligazione in oggetto abbia natura di debito di valore e che, pertanto, essa possa essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi. Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass.
07/04/2021 n. 9324; 24/01/2020 n. 1641; 06/11/2014 n. 23635; 09/02/2012 n. 1917), dal quale non c'è ragione di discostarsi - posto che neppure il ricorrente offre argomenti idonei a sovvertire tali granitici principi - in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno
1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Si tratta, insomma, di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre
1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta.
Del resto, a determinare la natura del debito come di valore, anziché di valuta, non basta che esso abbia natura risarcitoria, come ben dimostra l'altrettanto consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la clausola penale, che certamente oltre a rafforzare il vincolo contrattuale ha lo scopo proprio di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, costituisce debito valuta e non di valore.
Che, poi, gli interessi legali decorrano soltanto dalla messa in mora mediante intimazione scritta, ex art. 1219 comma primo c.c., è principio parimenti consolidato, atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3
(cfr. ex plurimis Cass. 12.11.2020 n. 29776; 25/09/2015 n. 19084). Dunque, in conclusione, in attuazione di tali principi la somma di euro 23.796,66 dev'essere maggiorata unicamente degli interessi legali maturati dalla proposizione della domanda giudiziale, ovvero dal 29.07.2009.
Neppure può essere accolta la richiesta del di computare tali interessi al Parte_1 saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c.; invero, come ben evidenziato dall'art. 17 del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014, tale disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati a decorrere del trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L. 162/14, laddove il presente procedimento ha avuto inizio nell'anno 2009.
Pertanto, applicati gli interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. a far data dalla costituzione in mora, il debito della resistente ammonta alla somma di euro 28.819,32.
5. Le spese di lite.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, si evidenzia che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
15506/2018 e n. 28698/2019).
Invero, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice dell'impugnazione di liquidare nuovamente le spese di tutti i gradi, sulla base dell'esito finale della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario o globale.
Quindi, nel caso di specie, attesa la vittoria dell'attore in riassunzione, già soccombente nei due precedenti gradi di merito, si debbono disciplinare le spese di tutti i gradi di giudizio.
La resistente ha chiesto che tali spese vengano integralmente compensate in considerazione dell'obiettiva incertezza delle questioni giuridiche affrontate, tale da indurre la S.C. a ricorrere alla CGUE al fine di ottenere una sorta di interpretazione autentica del precedente decisione del 24.01.18 (che limitava il diritto alla indennità agli specializzandi che avevano seguito corsi iniziati dopo il 1982), nonché perché la parte più consistente del preteso credito, a titolo di accessori, doveva essere negata.
Al riguardo, si deve rilevare che la mera negazione della rivalutazione monetaria e dei maggiori interessi pretesi non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca in senso tecnico, posto che - come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022) - ciò è ravvisabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, laddove nel caso di specie ad essere negata è invece una pretesa meramente accessoria.
Per converso, è vero che i principi di diritto sottesi alle questioni affrontate erano obiettivamente incerti e sono stati oggetto di oscillazioni e mutamenti giurisprudenziali.
Ciò giustifica una compensazione, ma solo parziale, al 50%, posto che altra parte delle eccezioni sollevate dall'amministrazione (vedi quella di prescrizione, pure accolta in primo grado) era invece di più evidente infondatezza e che comunque all'esito dei Parte_1 molti gradi (per i quali ha dovuto affrontare un cospicuo dispendio di energie, economiche e non), è risultato integralmente vittorioso (salvo, appunto, che per gli accessori del credito).
Dunque, l'amministrazione resistente deve rifondere al ricorrente la metà delle spese sostenute per ogni grado di giudizio, ovvero, in forza del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, i seguenti importi:
a) per il primo grado, applicati i valori medi - salvo che per la fase istruttoria/di trattazione, da liquidare ai minimi in difetto di attività istruttoria in senso stretto -
e lo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro (in base al valore della controversia all'epoca, quando ancora non erano maturati interessi tali da far superare la soglia dei 26.001 euro), euro 2.118,50 (4.237,00/2);
b) per il secondo grado, applicati i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria-di trattazione, non espletata, in base al valore della controversia compreso, a partire da tale grado (in forza degli interessi maturati), nello scaglione da 26.001,00 a
52.000,00 euro, euro 3.473,00 (6.946,00/2);
c) per il giudizio di legittimità, sempre applicati i valori medi e lo scaglione
26.001/52.000 euro, euro 2.756,50 (5.513,00/2);
d) per il presente giudizio di rinvio, applicati i valori medi, esclusa la fase istruttoria- di trattazione, non espletata, e in base al suddetto scaglione, euro 3.473,00
(6.946,00/2).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da , a seguito di cassazione con Parte_1 rinvio della sentenza 383/2016 della Corte d'appello di Firenze, di cui all'ordinanza 59/23 in data 3.1.2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro
28.819,32, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la residua metà di tali spese, che liquida per il primo grado in euro 2.118,50, per il secondo grado in euro 3.473,00, per il giudizio di legittimità in euro 2.756,50 e per il giudizio di rinvio in euro
3.473,00, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.