Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3231/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3231/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 14 APRILE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la celebrazione ELodierna udienza a trattazione scritta;
lette le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi ELart. 281-sexies
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine ELudienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 14 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi ELart. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3231 del R.G.A.C. ELanno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
– P.IVA - in persona del AR P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione nonché deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15.09.2023, dall'Avv. Antonio Saggese (C.F. ), con il quale è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in in Piazza degli Irpini, presso la AR
Casa Comunale;
OPPONENTE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante _1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Napoli, alla via F. Lomonaco n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mario Lucchese (C.F. ), dall'Avv. Giovanni CodiceFiscale_2
Giglio (C.F. ) e dall'Avv. Antonio Loreto (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
), con i quali è elettivamente domiciliata in Avellino, al C.F._4
Corso Europa n. 109, presso lo studio ELAvv. Giuseppe Cannizzaro;
OPPOSTA
R.G. n. 3231/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi ELart. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma ELart. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale ELudienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2023, il
[...]
ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. AR
757/2023, emesso dal Tribunale di Avellino in data 21 agosto 2023, con cui è stato ingiunto al Comune di pagare, in favore di la somma di € _1
149.973,60, oltre interessi come richiesti e spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di adeguamento funzionale del nuovo impianto di depurazione in località Stratola, giusta verbale Prot. n. 12299 EL1.10.2020, deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 01.10.2020, con cui è stata disposta l'approvazione dei lavori affidati alla ricorrente ed individuata la copertura finanziaria.
Il opponente ha eccepito la nullità del rapporto negoziale per Pt_1 assenza di un valido ed efficace contratto e di un impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, essendo le deliberazioni giuntali invocate meri atti interni all'Ente e, dunque, documentazione priva del valore che controparte vuole attribuire loro.
L'opponente ha, altresì, eccepito l'assenza del requisito della esigibilità del credito, atteso che la determinazione n. 352 Reg. Gen. n. 790 del 2021 prevede che l'imputazione della somma totale pari ad € 164.971,20 sarebbe avvenuta ad “accredito delle somme di parte della ed in Controparte_2 danno della , che non vi è mai stato. Parte_2 R.G. n. 3231/2023
Il ha, poi, contestato l'applicabilità degli interessi AR moratori al tasso di cui al d.Lgs. n. 231/2002 ed ha concluso chiedendo di
“Accogliere l'opposizione spiegata dal con conseguente AR dichiarazione di nullità, annullamento e revoca del Decreto Ingiuntivo opposto
n. 757/2023 emesso il 21-22.08.2023 dal Tribunale di Avellino in persona della Dott.ssa Alessia Marotta e notificato il 05.09.2020 e revocare lo stesso
Decreto Ingiuntivo n. 757/2023 dichiarando l'insussistenza di qualsiasi obbligazione di pagamento a carico del;
Accogliere la AR eccezione di difetto di legittimazione passiva ritualmente e tempestivamente formulata dal , comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato AR
e grado del giudizio, con conseguente dichiarazione di nullità e revoca del
Decreto Ingiuntivo opposto n. 757/2023 emesso il 21-22.08.2023 dal
Tribunale di Avellino in persona della Dott.ssa Alessia Marotta e notificato il
05.09.2023 e revocare lo stesso Decreto Ingiuntivo n. 757/2023; Previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 757/2023 opposto, dichiarare le domande della in persona del legale rappresentante pro tempore nei _1 confronti del in persona del legale rappresentante pro AR tempore radicalmente inammissibili, improcedibili e/o improponibili ed infondate in ogni loro formulazione per tutti i motivi innanzi illustrati da intendersi qui per integralmente trascritti;
Accogliere l'opposizione per tutti i motivi detti da aversi qui per integralmente trascritti e per l'effetto dichiarare nullo, revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 757/2023 emesso il 21.08.2023 dal Tribunale di Avellino in persona della Dott.ssa
Alessia Marotta e notificato il 05.09.2023. Condannare in persona _1 del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore del AR
di spese e compenso professionale”.
[...]
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 dicembre 2023, premettendo di esser affidataria dei lavori di _1 adeguamento del vecchio impianto di depurazione, sito in alla Pt_1 località Stratola, in virtù di aggiudicazione definitiva del 6/8/2020 e relativo contratto di appalto rep. 16/20, sottoscritto con il comune opponente in data
3/12/2020, che si versa in atti;
che, in data 29/9/2020, il AR
, nella persona del Responsabile del Settore III Tecnico, AR.
[...] [...]
, a mezzo pec, ha richiesto alla già affidataria di lavori di Per_1 _1 R.G. n. 3231/2023
adeguamento del vecchio impianto di depurazione, la disponibilità ad eseguire i lavori, consistenti nell'adeguamento funzionale ELimpianto, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della tutela ambientale, oggetto del presente giudizio ed, pari data, a mezzo pec, la ha _1 confermato la propria disponibilità ad eseguire i suddetti lavori;
che, a conferma della validità del rapporto contrattuale instaurato tra le parti, la società ha inviato al Comune di tutta la documentazione _1 Pt_1 richiesta dalla legge al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori commissionati ed in particolare: a) dichiarazione ex art. 80 D. lgs. 50/2016;
b) dichiarazione di conformità agli originali del Certificato SOA;
Certificato di qualità ISO 9001; Certificato di qualità ISO 14001; Certificato di qualità
OHSAS 18001; Certificato DURC;
c) dichiarazione di iscrizione nella white list;
d) dichiarazione di iscrizione alla CC.II.AA.; e) istanza e dichiarazioni sostitutive;
che da ciò deriva che si è perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti, così come previsto dall'art. 17 R.D. 2440/1923; che, essendo intervenuta la proposta del del 29/9/2020 e la relativa AR accettazione da parte della si è formato per iscritto l'accordo _1 contrattuale tra le parti;
che successivamente alla accettazione dei lavori a farsi, il Comune di , con verbale di somma urgenza prot. N. 12299 Pt_1 EL1/10/2020, ha confermato alla l'esecuzione dei lavori di _1 adeguamento funzionale del nuovo impianto di depurazione, località Stratola;
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 2/10/2020, il AR
ha deliberato l'approvazione dei lavori affidati alla
[...] _1 individuandone, altresì, la relativa copertura finanziaria;
che, con verbale di consegna del 7/10/2020, il ha consegnato alla AR _1
i lavori di cui sopra da eseguirsi sull'impianto di depurazione in località
[...]
Stratola; che, in data 7/5/2021, il Direttore dei Lavori, Ing. , Persona_2 nominato dall'ente comunale, ha certificato l'ultimazione dei lavori eseguiti dalla ed in data 21/5/2021, lo stesso, ha certificato lo stato finale _1 dei lavori eseguiti ed infine in data 18/6/2021, il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed ha liquidato per gli stessi alla società la somma di € 149.973,60 oltre IVA., di cui al _1 decreto ingiuntivo opposto;
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del
26/08/2021, il Comune ha deliberato di approvare la relazione AR R.G. n. 3231/2023
tecnica e perizia tecnica degli interventi sul nuovo impianto di depurazione e sul vecchio impianto di Stratola finalizzati ad eliminare il danno ambientale;
che, con determina n. 352 Reg. Gen. N. 790 del 27/8/2021, il RUP, AR.
, ha approvato e liquidato lo stato finale e certificato di PE regolare esecuzione dei lavori del nuovo impianto di depurazione alla località
Stratola ed ha determinato di liquidare alla società la somma di € _1
149.973,60 oltre IVA;
che per i lavori eseguiti dalla vi era non solo la _1 copertura finanziaria ma anche l'imputazione sul relativo capitolo di bilancio di previsione finanziario (capitolo 3411); che, invero, nella delibera di G.M. n.
205 del 2/10/2020, il ha deliberato di “Riconoscere che la AR copertura finanziaria ELintervento grava sui fondi POR Campania FERS
2007/2013 accelerazione della spesa e successivo Decreto Dirigenziale
177/2017 (…) con imputazione al cap. 3411 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.”; che, nella delibera di G.M. n. 138 del 26/8/2021, il ha deliberato di “Riconoscere che la copertura finanziaria AR ELintervento grava sui fondi POR Campania FERS 2007/2013 accelerazione della spesa e successivo Decreto Dirigenziale 177/2017 (…), con imputazione al cap. 3411 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.”; che, nella determinazione n. 352 Reg. Gen. n. 790 del 27.08.2021, il responsabile del settore ha dichiarato di “IMPUTARE la somma totale pari ad € 164.971,20 sui fondi POR Campania FERS 2007/2013 accelerazione della spesa e successivo
Decreto Dirigenziale n°177/2017 a valere sulle risorse del POR Campania
FERS 2014/2020 – ASSE 6 – Obiettivo Specifico 6.3 con imputazione al capitolo 3411 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (…).”; che le due delibere sopra richiamate contengono il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario del comune di;
che Pt_1
è pacifico che i contratti di appalto di opere pubbliche rientrino nella nozione di “transazione commerciale” prevista dal D.Lgs. 231/2002 ed è provata per iscritto l'esistenza di valido rapporto contrattuale fra le parti;
che, laddove il
Tribunale ritenesse l'insussistenza di un valido rapporto contrattuale e l'esistenza della copertura finanziaria, l'opposta propone in via gradata domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ed, in virtù del richiamato art. 191 D.Lgs. 267/2000, nella ipotesi di R.G. n. 3231/2023
inesistenza sia del contratto in forma scritta che della relativa copertura finanziaria, il rapporto contrattuale intercorre tra la e l'AR. _1 Per_1
, il quale avrebbe autorizzato i lavori senza copertura finanziaria.
[...]
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo “1) in via preliminare e nell'ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse fondate le eccezioni di controparte, come sopra esposte, si chiede che il G.I. voglia autorizzare la chiamata in giudizio ELAR. , nella qualità di funzionario del PE
, e disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi AR ELart. 269 c.p.c., onde consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., all'esito ELeventuale accertamento della mancanza del contratto e della copertura finanziaria, al fine di accertare che il rapporto contrattuale è intervenuto tra il funzionario che ha ordinato la spesa senza copertura finanziaria e la società e, per l'effetto, _1 condannare lo stesso al pagamento della somma di € 149.973,60 oltre IVA, nonché interessi di mora così come richiesti nel decreto ingiuntivo, ovvero della eventuale diversa somma che verrà determinata in corso di giudizio;
2) sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
3) rigettare l'opposizione ex adverso proposta perché inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto ancorché non provata, per tutti i motivi sopra esposti;
4) nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro- AR tempore, legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
della somma di € 149.973,60, nonché interessi di mora, così _1 come riconosciuti in decreto e di cui alla presente comparsa;
5) in via gradata, accogliere la domanda di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. proposta dalla e per l'effetto condannare il _1 AR
, in persona del pro-tempore, legale rappresentante pro
[...] CP_3 tempore, al pagamento in favore della della somma di € _1
149.973,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, fino all'effettivo soddisfo ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
R.G. n. 3231/2023
6) condannare il , in persona del pro-tempore, Pt_1 AR CP_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di procedura ai sensi del D.M. 55/14, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
4. Ciò posto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 24 gennaio 2024,
è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo AR. PE richiesta dall'opposta con fissazione di nuova udienza al giorno _1
08 luglio 2024, poi, differita per bonario compimento al 10 marzo 2025.
5. Con note scritte depositate congiuntamente in data 27 febbraio 2025, le parti hanno dato atto ELintervenuto raggiungimento di un accordo transattivo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite.
Pertanto, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. Tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la decadenza ELopposta dalla chiamata in causa del terzo AR. , richiesta _1 PE con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 dicembre 2023 ed autorizzata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 24 gennaio
2024.
Invero, alla chiamata in causa del terzo richiesta dall'opposta trova applicazione l'art. 269, co. III, c.p.c., il quale prevede che, se il Giudice autorizza la chiamata in causa, assegna termine perentorio per la citazione del terzo.
Nel caso di specie, ancorchè richiesto con decreto emesso in data 14 gennaio
2025, l'opposta non ha fornito la prova di aver provveduto entro _1 il termine perentorio assegnato dal Giudice alla notifica della chiamata in causa del terzo e tale circostanza comporta inevitabilmente la decadenza dall'attività processuale autorizzata.
7. Ciò premesso, deve esser dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più motivo di contrasto tra le parti, avendo le parti dichiarato di aver transatto la controversia. R.G. n. 3231/2023
Invero, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto – anche d'ufficio- della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita o ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass., 2.8.2004 n. 14774; Cass.,
3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.2.1992, n. 18826).
Nel caso in esame, la transazione (versata in atti dall'opposta in _1 data 31 gennaio 2024) sottoscritta dal e dalla AR _1 in data 29 gennaio 2024 prevede la definizione del presente giudizio su richiesta congiunta delle parti con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della creditrice
[...]
_1
Tale transazione non può che comportare la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo n. 757/2023, emesso dal
Tribunale di Avellino in data 21-22 agosto 2023.
8. Le spese di lite vanno integralmente compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, nella controversia civile recante n. 3231/2023, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così pronuncia:
- dichiara la decadenza ELopposta dalla chiamata in causa del _1 terzo AR. ; PE
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e AR la e revoca il decreto ingiuntivo n. 757/2023, emesso dal _1
Tribunale di Avellino in data 21-22 agosto 2023;
- spese compensate tra le parti.
Sentenza resa all'udienza del 14 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 3231/2023