Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/06/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3473 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZOCRI PAOLO , Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA FREGUGLIA 2 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PIZZOCRI PAOLO
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRUPPI LUCIA , con elezione di domicilio in VIA DEGLI UMILIATI 26 C/O AVV. VALERIA LENA MILANO presso e nello studio dell'avv. GRUPPI LUCIA;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1 NEL MERITO In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 399/2024 emessa il 04.05.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S.
1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa F. Varesano, nel giudizio
R.G. 1850/2022, depositata in data 09.05.2024, non notificata, per non aver accertato e dichiarato, il
Giudice di prime cure, il difetto di legittimazione attiva del;
Ancora in via principale CP_1 accertare e dichiarare la nullità e/o l'erroneità della sentenza n. 399/2024 emessa il 04.05.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa F. Varesano, nel giudizio R.G. 1850/2022, depositata in data 09.05.2024, non notificata, per non aver accertato e dichiarato, il Giudice di prime cure, il difetto di titolarità della posizione giuridica attiva in capo al;
Ancora in via principale accertare e dichiarare la CP_1 nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 399/2024 emessa il 04.05.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa F. Varesano, nel giudizio R.G. 1850/2022, depositata in data 09.05.2024, non notificata, per avere, il Giudice di primo grado, accolto la domanda (del Fallimento) di revocatoria ex art. 64 Legge Fallimentare, senza rilevare il difetto del requisito della gratuità del pagamento, espressamente richiesto dalla norma;
conseguente difetto di titolarità della posizione giuridica passiva del Rag. Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
1
115, 116 e 244 c.p.c., per non aver ammesso, il Giudice di prime cure, le prove testimoniali dedotte da con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; Ancora in via principale accertare e Parte_1 dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 399/2024 emessa il 04.05.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa F. Varesano, nel giudizio R.G. 1850/2022, depositata in data 09.05.2024, non notificata, per aver, il Giudice di primo grado, condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del;
Ancora in via principale ed Parte_1 CP_1 istruttoria ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla dott.ssa , commercialista e Testimone_1 legale rappresentante p.t. di Via Villani n. 2, 26900 Lodi (LO), di produrre in giudizio CP_2 copia dell'incarico conferitole da (in bonis), nel 2016-2017, per ricercare Controparte_1 potenziali acquirenti del complesso immobiliare sito in Lodi, di proprietà di ed Controparte_1 oggetto della compravendita de qua;
In via subordinata e preliminare sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della posizione giuridico-soggettiva del , rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per CP_1 l'effetto dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata, in via principale, dal fallimento ai sensi dell'art. 64 Legge Fallimentare;
Ancora in via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inapplicabilità della revocatoria ex art. 64 Legge Fallimentare, per difetto del requisito della gratuità del pagamento, espressamente richiesto dalla norma, nonché il conseguente difetto di titolarità della posizione giuridica passiva del Rag. Pt_1
che non viene provata dall'attore, rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado;
per l'effetto
[...] dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della domanda spiegata, in via principale, dal ai sensi dell'art. 64 Legge Fallimentare;
Ancora in via CP_1 subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità della posizione giuridico-soggettiva del , rilevabile d'ufficio e in ogni CP_1 stato e grado;
per l'effetto dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda spiegata, in via subordinata, dal ai sensi dell'art. 66 Legge Fallimentare e dell'art. 2901 c.c.; CP_1
Ancora in via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, respingere le domande attoree svolte dal in primo grado, in quanto infondate, erronee, immotivate e prive di ogni supporto CP_1 probatorio;
Ancora in via subordinata ed istruttoria sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, la difesa di parte appellante, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova per testi, sui seguenti capitoli: 1) “Vero che è stato incaricato, con mandato Parte_1 verbale, quale consulente e coordinatore dell'operazione immobiliare, dalla dott.ssa nel Tes_1 suo ruolo di consulente formalmente incaricata dalla proprietà “in bonis””; 2) “Vero CP_1 che la collaborazione del nasceva da un sondaggio esplorativo della dott.ssa – che Pt_1 Tes_1 rappresentava – nei confronti del al quale chiedeva di verificare se CP_1 Pt_1 nell'ambito della grande distribuzione vi fosse qualche brand intenzionato a collocarsi a Lodi, nella posizione de qua”; 3) “Vero che il primo ed iniziale compito del era quello di individuare un Pt_1 marchio intenzionato ad insediarsi”; 4) “Vero che il compito non era affatto semplice, perché la richiesta economica del venditore, rappresentata per il tramite della dott.ssa si profilava Tes_1 molto alta”; 5) “ Vero che il individuata la COOP intenzionata ad insediarsi sull'area de qua”; Pt_1
2 6) “Vero che, a fronte dell'interesse della COOP, il provvedeva, altresì, ad individuare
Pt_1 un'impresa (EFFE ERRE S.r.l.) che avrebbe potuto costruire “chiavi in mano” una nuova struttura ad uso supermercato”; 7) “Vero che il con EFFE ERRE S.r.l. instaurava anche autonomo
Pt_1 rapporto di consulenza suscettibile di autonoma remunerazione;
8) “Vero che, in virtù del buon esito delle ricerche effettuate dal Rag. la dott.ssa incaricava il medesimo Rag.
Pt_1 Tes_1 di costruire e coordinare l'operazione triangolare tra (venditore), EFFE ERRE
Pt_1 CP_3 S.r.l. (costruttore) e COOP (interessata ad insediarsi)”; 9) “Vero che l'incarico conferito alla dott.ssa dalla Proprietà consentiva a quest'ultima di incaricare direttamente consulenti, Tes_1 come avvenuto nel caso de quo con il convenuto;
10) “Vero che la dott.ssa Parte_1 Tes_1 prospettava, altresì, al che in caso di buon esito dell'operazione OTBLUES avrebbe
Pt_1 riconosciuto un compenso per l'attività di consulenza prestata, pari al 3% di quello che avrebbero concluso nell'atto ufficiale”; 11) “Vero che il ha curato, anche, la parte istituzionale – ovvero
Pt_1
Comune e Provincia – relativamente ai permessi e autorizzazioni per parte della bonifica del terreno, l'autorizzazione per triturazione e riempimento sul posto e la tempistica, nonché l'iter relativo alla viabilità per il nuovo insediamento”; 12) “Vero che l'attività prestata dal Rag. Pt_1 ricadeva esclusivamente nell'attività di consulenza suscettibile di remunerazione”; 13) “Vero che è stata EFFE ERRE S.r.l. a corrispondere € 117.600,00 in favore di a mezzo di assegno Parte_1 n. 9990001068-98 del 14.11.2017”; 14) “Vero che il doveva essere remunerato Pt_1 autonomamente da EFFE ERRE S.r.l. per il rapporto di consulenza instaurato con quest'ultima”; 15) “Vero che il rapporto di consulenza instaurato tra ed EFFE ERRE S.r.l. aveva un Parte_1 oggetto differente rispetto a quello instaurato con la dott.ssa quale incaricata da Tes_1 CP_1
e che i due rapporti devono essere considerati autonomi e distinti”; 16) “Vero che il
[...] rapporto del era diretto con la dott.ssa e finalizzato esclusivamente allo sviluppo Pt_1 Tes_1 dell'area”; 17) “Ad interfacciarsi direttamente con la Proprietà era esclusivamente la dott.ssa escludendo il da ogni rapporto diretto ed autonomo con OT S”; 18) “In Tes_1 Pt_1 virtù del rapporto diretto con la dottoressa era esclusa dalle facoltà del quella di Tes_1 Pt_1 avere accesso ai libri sociali di o conoscenza di essi e/o informarsi sulle iscrizioni di CP_1 pregiudizi nei confronti della proprietà”. Si indicano a testi, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i sig.ri: , commercialista presso Via Testimone_1 CP_2
Villani n. 2, 26900 Lodi (LO), sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 , in qualità di colei che ha conferito incarico ad nell'interesse della - Parte_1 CP_1
in qualità di legale rappresentante p.t. di EFFE ERRE S.r.l., sui capitoli 1, 6, 7, 8, Controparte_4
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in qualità di Società che ha effettuato il pagamento de quo. -
in qualità di commercialista di EFFE ERRE S.r.l., sui capitoli 1, 6, 7, 8, 9, 11, Controparte_5
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. La difesa di parte appellante, inoltre, chiede di essere ammessa alla prova contraria sugli eventuali mezzi istruttori articolati dalla difesa avversaria. Ancora in via istruttoria con riserva di depositare ulteriore documentazione, nonché di svolgere integrazioni difensive anche all'esito delle controdeduzioni avversarie;
IN OGNI CASO: spese, competenze e oneri di entrambi i gradi del presente giudizio integralmente rifusi
PER Controparte_6 In via principale: a) Respingere l'avverso atto d'appello in ogni sua parte, siccome irrito, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, per tutti i fatti, i titoli e le ragioni dedotti in giudizio, anche se del caso con la fissazione di discussione orale ex art. 350 cpc;
b) confermare pertanto la sentenza di 1° grado del Tribunale di Lodi N. 399/2024 depositata in data 4.5.2024 e resa all'esito del giudizio RG. N. 1850/2022, così respingendo ogni e qualsiasi domanda avanzata dall'appellante; In via subordinata: c) Dichiarare l'inefficacia e per l'effetto revocare, per tutti i fatti, titoli e motivi dedotti in giudizio, il pagamento ricevuto dal rag. con Parte_1 assegno circolare n. 31 emesso dalla Banca Popolare di Milano in data 14.11.2017 dell'importo di € 117.600,00 all'ordine di rag. ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 66 LF e 2901 Parte_1
3 c.c. in quanto compiuto in pregiudizio dei creditori e, conseguentemente, d) Condannare il rag. a restituire e, così a pagare, in favore del l'importo di € Parte_1 Controparte_6
117.600,00 oltre rivalutazione monetari e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del 14.11.2017 al saldo, ovvero quell'altra somma che risultata di giustizia all'esito del giudizio di 1° grado;
In ogni caso: e) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: f) Ci si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante per i motivi ampiamente esposti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha agito in giudizio contro chiedendo la revoca ex art. Controparte_1 Parte_1 64 L.F. di un pagamento di €117.600,00 effettuato a favore del predetto, tramite assegno circolare il 14.11.2017, considerandolo atto a titolo gratuito compiuto nei due anni precedenti al fallimento
(dichiarato il 25.07.2019).
In particolare assumeva il fallimento che:
- in bonis aveva venduto un immobile a CP_1 CP_7
-su indicazione della parte venditrice, il prezzo di vendita, pari a 3.500.000,00, veniva corrisposto dall'acquirente mediante emissione di bollettini postali e assegni circolari, tra i quali l'assegno n. 9990001068-08 dell'importo di € 117.600,00, emesso dalla Banca Popolare di Milano in data 14.11.2017 all'ordine del rag. Parte_1
- l'assegno, inizialmente consegnato in deposito fiduciario a mani del Notaio rogante, veniva consegnato al rag. che provvedeva a incassarlo l'1.12.2017; Pt_1
- il pagamento era privo di sinallagmaticità.
In via subordinata, il fallimento chiedeva la revoca anche ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., trattandosi di atto in pregiudizio ai creditori.
si costituiva sostenendo: Pt_1
-la mancanza di legittimazione/titolarità attiva e passiva;
-la non gratuità del pagamento (sarebbe stato, a suo dire, un compenso pattuito con per CP_1 consulenze relative all'area oggetto di compravendita );
-con riferimento alla domanda subordinata, la mancanza di prova della scientia damni.
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 399/2024 ha:
-accolto l'azione revocatoria ex art. 64 L.F., ritenendo gratuito il pagamento;
-condannato alla restituzione di €117.600,00 oltre rivalutazione e interessi;
Pt_1
-condannato al pagamento delle spese di lite. Pt_1
ha impugnato la sentenza, sostenendo: Pt_1
-la nullità/illegittimità della sentenza per omesso accertamento della titolarità del diritto da parte del
; CP_1
-l'insussistenza del requisito di gratuità richiesto dall'art. 64 L.F.;
-l'erroneo rigetto delle prove testimoniali richieste;
-l'erronea condanna alle spese;
ha riproposto, inoltre, le eccezioni relative all'azione subordinata ex art. 66 L.F. e 2901 c.c.
La curatela si è costituita, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
4 Sulle conclusioni delle parti la causa è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Deve essere inoltre disattesa anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte medesima.
Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
Esaminando, quindi, i motivi di appello, parte appellante ripropone in appello l'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità attiva del fallimento atteso che la procedura prospetta che il pagamento sia stato eseguito da un terzo e non da in bonis: pertanto, a dire CP_1 dell'appellante, il fallimento non sarebbe legittimato chiedere la revoca del pagamento suddetto.
Ritiene la corte che la censura non sia fondata.
Nella prospettazione attorea avrebbe realizzato un atto a titolo gratuito indiretto a favore CP_1 del (beneficiario) tramite un delegato ( nella specie ), atto revocabile ai sensi dell'art. Pt_1 CP_7
64 della legge fallimentare.
Sussiste, dunque, la legittimazione attiva in ordine all'azione revocatoria intentata dal fallimento laddove il curatore alleghi, come nella fattispecie sub iudice, che il pagamento è stato eseguito con denaro del debitore o a questo dovuto.
Nel caso in esame è provata anche la titolarità attiva del fallimento atteso che il pagamento al rag. è stato effettivamente eseguito dalla società poi fallita e con risorse proprie: come si evince Pt_1 infatti dall'Atto Notarile del 15.11.2017 (doc. 1 fasc. fallimento) il pagamento , oggetto di impugnativa, del prezzo dalla società acquirente in favore della società venditrice CP_7 [...]
è avvenuto a mezzo di consegna, in deposito fiduciario al Notaio Rogante dell'assegno CP_1 circolare, “ all'ordine di rag su indicazione della parte venditrice”. Il Notaio ha poi Parte_1 provveduto a consegnare materialmente alla parte venditrice detto assegno circolare CP_6
(costituente parte del prezzo), come risulta da dichiarazione dello Studio Notarile (doc. 16 fasc. fallimento) nonchè dalla ricevuta di consegna degli assegni tutti costituenti il prezzo di vendita, nelle mani del sig. legale rappresentante della in data 1.12.2017 Testimone_2 CP_6
(doc. 16 bis fasc. fallimento). Successivamente, ha consegnato detto assegno al rag CP_6
Pt_1
L'appellante censura la sentenza anche laddove qualifica il pagamento come atto a titolo gratuito.
5 Assume anzitutto il che il giudice avrebbe errato in quanto dallo stesso rogito risulta che Pt_1 l'assegno circolare era emesso “ad estinzione di pregresse passività di e che CP_1 pertanto l'atto oggetto di revocatoria non era a titolo gratuito. Precisa l'appellante che quanto pagato costituiva il corrispettivo pattuito con tale dott. Tes_1 per consulenza volta all'individuazione di una impresa, titolare di un marchio internazionale, interessata all'area.
Tali imprese, a dire del venivano poi individuate in quale acquirente costruttrice, e Pt_1 CP_7
Coop quale società interessata ad insediarsi nell'area predetta.
Sempre secondo il con veniva poi da lui instaurato altro autonomo rapporto di Pt_1 CP_7 consulenza a seguito del quale emetteva poi fattura a per oltre 300.000,00 euro. CP_7
Insiste, pertanto, per l'ammissione dei capitoli di prova a suffragio dell'assunto.
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue.
In via generale si precisa che secondo la giurisprudenza, ai fini della prova della gratuità dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 LF, deve verificarsi se, esaminando nel complesso l'operazione economica posta in essere dal fallito, questi abbia con il pagamento eseguito depauperato il proprio patrimonio oppure no, avendo egli ricevuto a sua volta o dall'accipiens o dal debitore beneficiario una controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta. Solo in quest'ultimo caso, infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e conseguentemente dovrebbe escludersi l'applicabilità del disposto di cui all'art.64 L.F. (si veda tra le altre Cass. Civ. N. 11093/2004). Per quanto riguarda, poi, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, sempre in via generale va premesso che tale efficacia probatoria, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (si veda tra le altre Cass. Civ. n. 20214/2019).
Venendo quindi alla fattispecie sub iudice, sussistono plurimi indici che depongono nel senso della gratuità dell'atto oggetto del giudizio.
Anzitutto, come rilevato dal giudice di prime cure manca nella documentazione contabile della fallita idonea fattura a copertura di operazioni di consulenza o mediazione asseritamente prestate dal in favore di né vi è documentazione contrattuale a suo supporto laddove, Pt_1 CP_1 invece, il ha dichiarato e provato di aver svolto altra attività di consulenza a favore della Pt_1 società nei confronti della quale ha emesso fattura per euro 306.000. CP_7
Il stesso poi afferma che avrebbe reso l'asserita consulenza su incarico di tale Pt_1 Tes_1 amministratrice di e non dal legale rappresentante di con il quale, dunque CP_2 CP_1 non è intervenuto alcun accordo diretto;
il capitolo di prova n. 9 dedotto dal “Vero che Pt_1 l'incarico conferito alla dott.ssa dalla Proprietà consentiva a quest'ultima di incaricare Tes_1 direttamente consulenti, come avvenuto nel caso de quo con il convenuto è generico Parte_1 non essendo circostanziato né temporalmente né nei suoi contenuti e pertanto non ammissibile.
Anche l'attività asseritamente svolta è rimasta nelle stesse allegazioni del vaga: infatti, Pt_1 escluso che si sia trattato di attività di intermediazione immobiliare ( atteso che il non Pt_1 svolgeva più l'attività di intermediazione dal 2008 e che nell'atto di vendita le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse dell'attività di mediatori), l'incarico di consulenza non è stato supportato né da documenti che lo comprovi nè da capitoli di prova circostanziati. Sul punto del
6 tutto condivisibile è la statuizione del giudice di prime cure che ha concluso che “le circostanze allegate dal convenuto non sono state provate neppure tramite istruttoria orale, avendo la parte formulato capitoli di prova inammissibili, in quanto in parte generici, in parte valutativi e in ogni caso non rilevanti ai fini del decidere, alla luce di quanto emerso documentalmente. Nello specifico, e per quanto attiene il rapporto di “consulenza” su incarico della dott.ssa la Tes_1 formulazione dei capitoli di prova è stata ritenuta del tutto generica, avendo fatto riferimento a un incarico di consulenza non contestualizzato né temporalmente né nell'oggetto e, comunque, asseritamente assunto con un soggetto non legittimato, in difetto di prova sul punto, a rappresentare ed impegnare contrattualmente la società Controparte_1
In conclusione, il pagamento oggetto dell'azione revocatoria è stato eseguito dalla società poi fallita con denaro proprio e in assenza di controprestazione. L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Lodi n. 399/24 del 4-5-24 ; condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del grado Controparte_1 che liquida in euro 9.900,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 25/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Margherita Monte
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