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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Dario Nardi all'esito dell'udienza del 7.10.2024 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 369 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 7.10.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nata in [...] in data [...], nato in Parte_1 Parte_2
Brasile il 29/12/1962, nato in [...] il [...], Parte_3
, nato in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
, nato in [...] il [...], , nata in [...]
[...] Parte_6 il 23/07/1982, nata in [...] il [...], in Parte_7 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 nata in [...] il [...], , nata
[...] Parte_8 in Brasile il 28/02/1979, , nata in [...] il [...], Parte_9 [...] nata in Brasile in data [...], in [...] e quale esercente la Parte_10 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in Persona_2
Brasile il 29/07/2015, , nata in [...] il [...], in Parte_11
1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_3 nato in [...] il [...], nata in Parte_12
Brasile il 22/08/1974, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il [...], Persona_4 Parte_13 nato in [...] in data [...], nata in
[...] Parte_14
Brasile il 27/11/2000, nato in [...] il [...], in Parte_15 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_5 nato in [...] il [...], nata in [...]
[...] Parte_16 il 24/08/1998, nato in [...] il [...], Parte_17
, nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati Parte_18 in Roma via De Dominicis n. 24, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avv.ti
IU FE e RC US
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine Controparte_1 di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente (allega e prova) (i) la discendenza in linea retta da
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_6
2 depositato in atti), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...], in data [...], emigrato in Brasile e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1 contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle
Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a
10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e
05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (cfr. documentazione allegata in atti).
3
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato il certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero
(ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla
4 cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti
- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 369/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Per_1
5 , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Persona_2 Parte_11 [...]
, Persona_3 Parte_12 Persona_4
Parte_13 Parte_14 Parte_15
[...] Persona_5 Parte_16 Parte_19
al riconoscimento in loro favore dello status di
[...] Parte_18 cittadini italiani;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Dario Nardi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Dario Nardi all'esito dell'udienza del 7.10.2024 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 369 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 7.10.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nata in [...] in data [...], nato in Parte_1 Parte_2
Brasile il 29/12/1962, nato in [...] il [...], Parte_3
, nato in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
, nato in [...] il [...], , nata in [...]
[...] Parte_6 il 23/07/1982, nata in [...] il [...], in Parte_7 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 nata in [...] il [...], , nata
[...] Parte_8 in Brasile il 28/02/1979, , nata in [...] il [...], Parte_9 [...] nata in Brasile in data [...], in [...] e quale esercente la Parte_10 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in Persona_2
Brasile il 29/07/2015, , nata in [...] il [...], in Parte_11
1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_3 nato in [...] il [...], nata in Parte_12
Brasile il 22/08/1974, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il [...], Persona_4 Parte_13 nato in [...] in data [...], nata in
[...] Parte_14
Brasile il 27/11/2000, nato in [...] il [...], in Parte_15 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_5 nato in [...] il [...], nata in [...]
[...] Parte_16 il 24/08/1998, nato in [...] il [...], Parte_17
, nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati Parte_18 in Roma via De Dominicis n. 24, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avv.ti
IU FE e RC US
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine Controparte_1 di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente (allega e prova) (i) la discendenza in linea retta da
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_6
2 depositato in atti), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...], in data [...], emigrato in Brasile e (ii) la mancata perdita di siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1 contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle
Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a
10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e
05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (cfr. documentazione allegata in atti).
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2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato il certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero
(ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla
4 cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 24/08/2022, n. 25317.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.
3. Conclusioni.
Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana.
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti
- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 369/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Per_1
5 , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10 Persona_2 Parte_11 [...]
, Persona_3 Parte_12 Persona_4
Parte_13 Parte_14 Parte_15
[...] Persona_5 Parte_16 Parte_19
al riconoscimento in loro favore dello status di
[...] Parte_18 cittadini italiani;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Dario Nardi
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