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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 856/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione depositato in data 02 novembre 2021,
da
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Pt_1 C.F._1 atti, dall'avv. Alessio Veggiari, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ricorrente in riassunzione
contro
, Controparte_1
resistente in riassunzione contumace
Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza n. 338/2015; riassunzione del giudizio a seguito della sentenza Cass. n.
22371/2021 di riforma della pronuncia n. 551/2017 della Corte di Appello di
Venezia – Sezione Lavoro
1 In punto: licenziamento per giusta causa;
requisito dimensionale e relativa tutela.-
CONCLUSIONI
: Pt_1
voglia l'On.ve Corte di Appello di Venezia (in diversa composizione rispetto al collegio estensore della cassata sentenza n. 551 del 2017) respinta ogni istanza, eccezione e difesa, previo espletamento degli incombenti di rito, applicare quanto statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22371/21 del 05/08/2021, ed in particolare i principi di diritto ivi contenuti alle seguenti conclusioni già formulate con il ricorso nel giudizio R.G. 860/2015: in riforma della sentenza di I grado, In via principale
- Dichiararsi, per i motivi e le causali sopra esposte, la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità,
l'inefficacia o come meglio ritenuto del licenziamento intimato con raccomandata del
07/11/08 dalla società G2 al sig. ; - Ordinarsi alla resistente, ex art. 18 della legge Pt_1
n. 300 del 1970, la reintegra immediata del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
- Condannarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, la società G2, a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento danno, ex art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, una somma corrispondente alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, calcolate con riferimento alla retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, co. III, c.p.c. In via subordinata -
Dichiararsi, per i motivi e le causali sopra esposte, la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità,
l'inefficacia o come meglio ritenuto del licenziamento intimato con raccomandata del
07/11/08 dalla società G2 al sig. ; - Condannarsi, di conseguenza, la resistente, a Pt_1 riassumere il sig. , o in alternativa, a corrispondere al medesimo, a titolo di Pt_1 risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento, la somma di € 10.592,78 netti (pari
a sei retribuzioni globali di fatto), o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, co. III, c.p.c.; In ogni caso
- confermarsi, in ogni ulteriore aspetto, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
551/17 del 26.09.2017; - con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA e CPA del presente grado e di quello di legittimità. Si richiamano per il resto tutte le istanze istruttorie, eccezioni ed argomentazioni contenute nel ricorso ad iscrizione
a ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza con la sentenza appellata n. 338/2015 rigettava (con compensazione delle spese di lite) le domande proposte da Pt_2 nei confronti del datore di lavoro relative all'illiceità del Controparte_2 licenziamento disciplinare intimato in data 7 novembre 2008 al pagamento del lavoro straordinario, alla restituzione di € 1.000,00 trattenute a titolo di risarcimento dei danni nonché al risarcimento del danno per lavoro c.d. usurante.
2. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 551/2017, nella dichiarata contumacia di parte appellata, in parziale accoglimento del gravame proposto da ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'illegittimità Pt_1 del licenziamento e, per l'effetto, condannava alla Controparte_2 riassunzione del lavoratore, ovvero al pagamento di una somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.
In parte dispositiva, in particolare, così provvedeva:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto , in riforma della sentenza impugnata dichiara la illegittimità del licenziamento irrogato a e Pt_1 conseguentemente condanna la alla riassunzione Controparte_2 ovvero al pagamento di una somma pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge;
2) condanna la appellata alla restituzione dell'importo di euro 1.000 trattenuta a titolo di risarcimento danni, oltre accessori ex lege;
3) rigetta nel resto l'appello ;
4) condanna la appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in €
2.342,30 quanto al primo grado ed in euro 1.888,50 quanto al grado d'appello per compensi , oltre 15 % spese generali, Iva e Cpa”.
In particolare, la Corte territoriale, andando di contrario avviso rispetto al
Tribunale, riteneva che nulla avesse provato il datore di lavoro circa la sussistenza dell'inadempimento contrattuale idoneo a far venir meno il vincolo fiduciario tra le parti, per effetto della tardiva costituzione in giudizio e, reputando insussistente la prova del requisito dimensionale per la reintegra (per effetto della piana lettura della visura camerale in atti) disponeva la tutela obbligatoria.
Disponeva, altresì, la restituzione di € 1.000,00 trattenute a titolo di risarcimento dei danni (statuizione ormai irrevocabile).
3 Rigettava per il resto il gravame.
3. La Suprema Corte con ordinanza n. 22371/2021 cassava la sentenza della Corte territoriale per violazione di legge accogliendo il quinto motivo [mentre rigettava o dichiarava inammissibili gli altri cinque (5) motivi] e rinviava anche per le spese a questa Corte territoriale in diversa composizione.
In particolare, nel dare atto che la Corte territoriale insindacabilmente aveva fatto corretto uso dei propri poteri officiosi in merito al requisito dimensionale, enunciava il seguente principio di diritto: “In materia di licenziamenti, l'assenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale avverso il licenziamento illegittimo deve essere provata dal datore di lavoro con scritture aziendali, dovendosi escludere che la dimostrazione del numero dei dipendenti, inferiore al limite di legge per la tutela reale, possa essere fornita con una mera visura camerale storica, in sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dal datore al di fuori della possibilità di controllo. ll rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione. Ben avrebbe potuto la Corte, una volta deciso di azionare i propri poteri officiosi, chiedere
l'esibizione del libro paga e matricola ovvero valutare ulteriori eventuali elementi probatori, non potendo reputarsi strumento sufficiente, in punto di prova, il mero esame della visura camerale relativo ad un anno particolarmente distante rispetto a quello dell'intervenuto recesso, al fine del raggiungimento della prova per l'esclusione della tutela reale ed il riconoscimento di quella obbligatoria”.
4. riassumeva tempestivamente il giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
(già nonché Controparte_3 Controparte_2 della mera socia ed insisteva nell'accoglimento delle conclusioni Controparte_4 rassegnate nell'atto di riassunzione in appello.
5. La causa veniva interrotta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di (già e Controparte_3 Controparte_2
4 tempestivamente riassunta nei confronti dell'allora socio illimitatamente responsabile , che rimaneva contumace. Controparte_1
6. Il Collegio prendeva atto che la sentenza non era stata eseguita nei confronti della società in bonis e tenuto conto del contenuto dell'ordinanza rescindente che aveva rigettato il motivo di ricorso relativo all'esercizio dei poteri officiosi per accertare il requisito dimensionale e le forme di tutela da riconoscere al lavoratore, ha assunto informazioni presso l'INPS e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro dalle quali è emerso che non veniva superato il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 della l. n. 300/1970.
7. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025 come da separato dispositivo,
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso in riassunzione è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione.
9. La tutela prevista per l'illegittimo licenziamento è quella di cui all'art. 8 della l. n.
604/1966.
10. Tenuto conto delle minime dimensioni aziendali, della breve durata del rapporto
(8 mesi) l'entità dell'indennizzo viene equitativamente determinato in tre (3) mensilità della retribuzione globale di fatto.
11. Dell'obbligazione risponde il socio illimitatamente responsabile CP_1
.
[...]
12. Tenuto conto dei profili di soccombenza reciproca (risultano rigettate le domande attore relative al pagamento del lavoro straordinario al risarcimento del danno per lavoro c.d. usurante nonché al riconoscimento della c.d. tutela reale) le spese di lite di tutte le fasi e i gradi del processo vengono compensate per la metà e deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente Controparte_1 della residua metà liquidata in tale quota in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nell'importo prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa (indeterminato) in ragione della ripetitività degli atti defensionali.
p.q.m.
5 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione proposto ed in parziale riforma della sentenza n. Pt_1
338/2015 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato in data 07.11.2008 a Pt_1
e, per l'effetto, condanna il socio illimitatamente responsabile di
[...] [...]
al pagamento di una somma pari a tre Controparte_5
(3) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2) compensa per un mezzo le spese di giudizio di primo grado, del precedente grado di appello, del giudizio di Cassazione nonché di questa fase e condanna a rifondere a nella residua metà le spese di Controparte_1 Pt_1 giudizio così quantificate:
a) per il primo grado € 1.900,00;
b) per il precedente grado di appello € 1.800,00;
c) per il giudizio di legittimità in € 1.900,00;
d) per la presente fase in € 1.800,00; per compensi oltre 15 % spese generali, Iva e cpa.
Venezia, 13.03.2025 Il Presidente estensore
PUCCETTI Lorenzo
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