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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12213 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45350/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 45350/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 ali e CI RO parte attrice nei confronti di
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_2 CP_3 lege dall'Avvocatura dello Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale nei confronti del chiedendo che venissero Controparte_2
accolte le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: accertare le responsabilità del – Direzione del Genio Militare per la Marina di La Spezia – Controparte_2
nella causazione del danno subito dalla società per le causali Controparte_4
esposte, e per l'effetto condannare il convenuto Controparte_5
per la Marina di La Spezia, a corrispondere all'attrice a titolo di danno curriculare
[...]
Pag. 1 di 8 e/o danno da perdita di chance e/o danno emergente e/o lucro cessante, la somma di €
22.000,00 ovvero la maggiore o minore somma risultante di Giustizia oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e con ogni altra consequenziale pronuncia”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva che, nell'ambito della propria attività di commercializzazione ed installazione di sistemi a raggi UV per la riduzione delle cloroammine nelle acque utilizzate per le piscine, aveva fornito un preventivo di spesa alla Direzione del per la Marina di La Spezia CP_5
che lo aveva richiesto dovendo procedere all'installazione presso la “Piscina
MORI di La Spezia”, piscina aperta al pubblico, ove si svolgevano corsi di nuoto.
1.3.La società inviato, dunque, in data CP_1 Controparte_6
21.03.2017, una proposta commerciale per la fornitura delle lampade UV per un prezzo di € 22.000,00 per la fornitura ed € 5.000,00 per l'installazione. Pers
1.4.In data 28.09.2017, il responsabile, (sottotenente di vascello),
[...]
per conto della Direzione del Genio Militare, richiedeva Persona_2
“un'analisi più dettagliata dei prezzi”, richiesta questa cui ottemperava la Società a mezzo mail con cui oltre alla scheda di installazione venivano trasmesse informazioni tecniche ed una corposa documentazione fotografica.
1.5. Esponeva l'attrice che la Direzione del Genio Militare di La Spezia con successiva comunicazione del 6.10.2017 avente come riferimento “Vs preventivo in data 21-03-2017”, aveva invitato la a “iscriversi all'Albo dei CP_1
Fornitori della Direzione”, indicandolo come adempimento necessario per procedere alla fornitura.
1.6.La dava seguito all'invito, iscrivendosi Controparte_4
all'Albo dei Fornitori inviando a mezzo posta tutta la documentazione richiesta, ricevendo comunicazione di conferma dell'inserimento della società attrice
“nell'Elenco degli Operatori Economici idonei all'affidamento di lavori di importo inferiore a
€ 1.000.000,00 per gli anni 2016-2017”.
Pag. 2 di 8 1.7.In data 21.11.2017, con Protocollo M_D MGMILSP0011975 dopo aver comunicato alla l'intenzione di acquisire la fornitura e CP_1
l'installazione di sistema di trattamento UV per la disinfestazione dell'acqua della piscina MORI in La Spezia, invitava l'attrice a formulare offerta economica entro il 29.11.2017, poi effettivamente presentata in data 27.11.2017.
1.8.Inoltre, esponeva parte attrice che nel Capitolato d'Appalto allegato al protocollo M_D MGMILSP0011975 erano state pedissequamente ricopiate, integralmente, tutte le caratteristiche tecniche in precedenza fornite dalla
, includendo tutte le riproduzioni fotografiche che erano state in CP_1
precedenza correlate alle comunicazioni inviate dalla stessa alla Direzione, così come le caratteristiche del sistema dalla scheda tecnica fornita sempre dalla società (“quadro elettrico di comando, alimentato a 400 V con frequenza CP_1
50/60 Hz, dotato di allarme generale, allarme di corretto funzionamento, allarme temperatura, allarme basso irraggiamento, controlli remoti e uscita a 24 V regolabile”).
1.9.Ed ancora, l'appalto riproduceva finanche lo schema e le foto precedentemente inviate dall'odierna attrice.
1.10.Esperita la procedura negoziata di cui al precedente protocollo, la apprendeva che la fornitura era stata affidata ad una diversa Ditta. CP_1
1.11.Eccepiva, dunque, parte attrice la violazione dell'art. 1337 c.c., deducendo che la condotta precontrattuale tenuta dalla Direzione aveva comportato sia in termini di lucro cessante - atteso il mancato guadagno della somma destinata alla fornitura di € 22.00,00 Iva esclusa -, sia in termini di danno emergente - considerato che la società aveva provveduto ad una serie di adempimenti sostanzialmente inutili ai fini della aggiudicazione-, i cui frutti erano stati, invece, utilizzati dalla Direzione in totale spregio dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1137 e 1375 c.c.
1.12.Ancora l'attrice esponeva che l'affidamento della società attrice poteva qualificarsi come legittimo e ragionevole, non solo alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti, ma altresì in considerazione del fatto che
Pag. 3 di 8 la Direzione del Genio Militare aveva ricopiato nella comunicazione di
Procedura Negoziata, il progetto precedentemente fornito dalla CP_1
allegando, al fine esplicativo, le stesse identiche riproduzioni fotografiche ricevute dalla società e lo schema unifilare di impianto UV.
1.13.Evidenziava parte attrice che la stessa iscrizione all'albo dei fornitori, pur alla fine del 2017, veniva richiesta per gli anni 2016/2017, proprio perché era riferita alla fornitura in questione.
1.14.Inoltre, nella comunicazione di procedura negoziata, la Direzione del
Genio Militare evocava l'art. 63 del D.lgs 50/2016 che, intitolato “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” consente l'affidamento diretto “qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata”.
1.15.Sotto l'opposto profilo dell'eventuale sussistenza di “fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento”, evidenziava parte attrice che “fino all'ultimo” nessuna comunicazione veniva inoltrata, da parte della Direzione, inerente eventuali difformità od inadeguatezza del progetto fornito ovvero della presenza di offerte migliorative rispetto a quella formulata dalla , essendo, CP_1
peraltro, il prezzo della offerta di perfettamente conforme al CP_1
prezzo base di gara (€ 26.202,62).
1.16.Detto prezzo veniva ribassato rispetto al preventivo spese inviato in precedenza dalla (cfr. all.1) come da “Allegato A” inviato insieme CP_1
a tutta la documentazione richiesta (all. 4 del presente atto) e ciò costituiva ulteriore elemento da cui ricavare, più che verosimilmente, la convinzione e l'affidamento, da parte della società, di risultare assegnataria della fornitura.
1.17.Lamentava, dunque, parte attrice la lesione dell'interesse positivo, incluso il c.d. danno curriculare, consistente, secondo quanto prospettato dall'attrice, nel pregiudizio subito per non poter inserire nel proprio curriculum il contratto de quo, il danno da perdita di chance contrattuale alternativa, causato dal
Pag. 4 di 8 distoglimento d'attenzione da altre potenziali occasioni negoziali, per via della convinzione di dover e poter dare esecuzione al contratto in corso di stipulazione, nonché il danno corrispondente agli inutili esborsi sostenuti.
1.18.Deduceva, altresì, con riferimento “al danno emergente e/o lucro cessante” il sistema di disinfestazione acque oggetto del presente giudizio avesse un costo alla fonte dal produttore “SITA”, di € 11.000, con conseguente quantificazione del danno emergente in € 11.000 (pari all'importo indicato in preventivo detratto il costo).
2.Si costituiva il , evidenziando preliminarmente che le Controparte_2
modalità di scelta del contraente erano state indicate chiaramente a tutti gli operatori invitati a partecipare e che, pertanto, non poteva nessun legittimo affidamento poteva essersi ingenerato in capo all'attrice.
2.1.Deduceva, altresì, che l'autorizzazione a procedere ad indagine di mercato per la fornitura ed installazione del sistema di trattamento UV era stato adottato dal Direttore del Militare per la Marina di La Spezia solo in data CP_5
6.11.2017.
2.2.Quanto al recepimento nel capitolato d'appalto delle medesime specifiche tecniche indicate dall'attrice, osservava il convenuto che si trattava di CP_2
informazioni non coperte da alcun copyright facilmente reperibili su internet e che, anzi, ove avessero in particolar modo caratterizzato l'offerta di parte attrice, la loro integrale ricezione si sarebbe anzi tradotta in un indebito vantaggio per la stessa attrice.
2.3.Eccepiva, inoltre, parte attrice che non aveva dato prova, ma nemmeno aveva indicato, alcuna spesa riferibile alla vicenda oggetto di causa.
2.4.Contestava che alcun danno si fosse prodotto nei confronti dell'attrice, chiedendo il rigetto della domanda.
3.Deve preliminarmente osservarsi che sussiste sulle domande proposte la giurisdizione di questo Giudice ordinario.
3.1.Invero, come anche recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, “Come
Pag. 5 di 8 di recente ribadito da Cass. S.U. n. 5093/2025, le Sezioni unite (Cass. n. 24411/2018) hanno operato una generale ricognizione dei criteri di riparto di giurisdizione nella materia degli appalti pubblici: […] "Più nel dettaglio "in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice del processo amministrativo, ed in relazione a vicende riconducibili alla disciplina dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente: a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè dall'inizio della procedura sino all'aggiudicazione definitiva estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell'amministrazione di annullamento d'ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell' art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 o comunque previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell'aggiudicazione all'atto della sua effettuazione e, dunque, riconducibili alla relativa procedura;
b) quanto, invece, alla situazione successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all'esercizio da parte dell'amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso
(e, dunque, in assenza di riconducibilità dell'agire dell'Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario".
Nella fattispecie è evidente che manca la stessa instaurazione di una procedura di evidenza pubblica, e che ogni condotta asseritamente scorretta attribuita all'amministrazione si pone in una fase che precede la stessa” (Cass. Sez. Un. n. 10934/2025).
La domanda di parte attrice si è dimostrata infondata e deve essere rigettata.
4. Ciò posto la domanda è infondata e deve essere rigettata.
4.1. Affinchè la parte possa utilmente invocare l'affidamento ingenerato
Pag. 6 di 8 dall'altrui condotta è necessario che tale affidamento possa qualificarsi come legittimo. Occorre, infatti, che sia sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione tanto che è stato escluso che possa configurarsi sol perché è stato emanato un atto amministrativo efficace (da ultimo, Cass. sez. III, n. 11615/2025), circostanza nel caso di specie nemmeno verificatasi.
4.2.Nel caso di specie, tale legittimo affidamento, idoneo, ove leso, a generare il diritto al risarcimento del danno non sussiste.
5. Non può affermarsi, infatti, che parte attrice ragionevolmente riponesse diligentemente la propria fiducia sul fatto che il non si sarebbe avvalso CP_2
di alcuna procedura e avrebbe proceduto all'affidamento diretto della commessa alla stessa.
5.1.Invero, non depongono in tal senso gli elementi evidenziati dall'attrice che restano perfettamente compatibili con la procedura negoziata (senza bando) ove gli operatori vengono invitati a partecipare.
5.2. D'altra parte non si vede come un ragionevole affidamento potesse essere ingenerato nell'attrice dal fatto che nella comunicazione di procedura negoziata la Direzione del Genio Militare richiamasse l'art. 63 del D.lgs n. 50/2016 che, consente l'affidamento diretto “qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata”, anche perché poi in effetti vi è stata una partecipazione relativamente ampia alla procedura.
6. Quanto all'utilizzazione da parte del di informazioni Controparte_7
fornite dall'attrice, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, parte attrice non ha dimostrato che si trattasse di informazioni coperte da una qualche forma di tutela (brevetto, copyright o altro) con la conseguenza che l'utilizzazione da parte del convenuto deve ritenersi lecita. CP_2
7. Difetta, pertanto, nel caso di specie, la prova della condotta illecita generatrice di responsabilità risarcitoria.
Pag. 7 di 8 8. Solo ad abundantiam vale la pena osservare che anche relativamente ai danni lamentati quantificati in € 22.000 parte attrice - che, comunque, non ha contestato l'esito della procedura -, non ha fornito alcuna prova.
9.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione al convenuto, delle spese di lite CP_2 che si liquidano in € 5.077 per compe sborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 3.09.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 45350/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 ali e CI RO parte attrice nei confronti di
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_2 CP_3 lege dall'Avvocatura dello Stato parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale nei confronti del chiedendo che venissero Controparte_2
accolte le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: accertare le responsabilità del – Direzione del Genio Militare per la Marina di La Spezia – Controparte_2
nella causazione del danno subito dalla società per le causali Controparte_4
esposte, e per l'effetto condannare il convenuto Controparte_5
per la Marina di La Spezia, a corrispondere all'attrice a titolo di danno curriculare
[...]
Pag. 1 di 8 e/o danno da perdita di chance e/o danno emergente e/o lucro cessante, la somma di €
22.000,00 ovvero la maggiore o minore somma risultante di Giustizia oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e con ogni altra consequenziale pronuncia”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva che, nell'ambito della propria attività di commercializzazione ed installazione di sistemi a raggi UV per la riduzione delle cloroammine nelle acque utilizzate per le piscine, aveva fornito un preventivo di spesa alla Direzione del per la Marina di La Spezia CP_5
che lo aveva richiesto dovendo procedere all'installazione presso la “Piscina
MORI di La Spezia”, piscina aperta al pubblico, ove si svolgevano corsi di nuoto.
1.3.La società inviato, dunque, in data CP_1 Controparte_6
21.03.2017, una proposta commerciale per la fornitura delle lampade UV per un prezzo di € 22.000,00 per la fornitura ed € 5.000,00 per l'installazione. Pers
1.4.In data 28.09.2017, il responsabile, (sottotenente di vascello),
[...]
per conto della Direzione del Genio Militare, richiedeva Persona_2
“un'analisi più dettagliata dei prezzi”, richiesta questa cui ottemperava la Società a mezzo mail con cui oltre alla scheda di installazione venivano trasmesse informazioni tecniche ed una corposa documentazione fotografica.
1.5. Esponeva l'attrice che la Direzione del Genio Militare di La Spezia con successiva comunicazione del 6.10.2017 avente come riferimento “Vs preventivo in data 21-03-2017”, aveva invitato la a “iscriversi all'Albo dei CP_1
Fornitori della Direzione”, indicandolo come adempimento necessario per procedere alla fornitura.
1.6.La dava seguito all'invito, iscrivendosi Controparte_4
all'Albo dei Fornitori inviando a mezzo posta tutta la documentazione richiesta, ricevendo comunicazione di conferma dell'inserimento della società attrice
“nell'Elenco degli Operatori Economici idonei all'affidamento di lavori di importo inferiore a
€ 1.000.000,00 per gli anni 2016-2017”.
Pag. 2 di 8 1.7.In data 21.11.2017, con Protocollo M_D MGMILSP0011975 dopo aver comunicato alla l'intenzione di acquisire la fornitura e CP_1
l'installazione di sistema di trattamento UV per la disinfestazione dell'acqua della piscina MORI in La Spezia, invitava l'attrice a formulare offerta economica entro il 29.11.2017, poi effettivamente presentata in data 27.11.2017.
1.8.Inoltre, esponeva parte attrice che nel Capitolato d'Appalto allegato al protocollo M_D MGMILSP0011975 erano state pedissequamente ricopiate, integralmente, tutte le caratteristiche tecniche in precedenza fornite dalla
, includendo tutte le riproduzioni fotografiche che erano state in CP_1
precedenza correlate alle comunicazioni inviate dalla stessa alla Direzione, così come le caratteristiche del sistema dalla scheda tecnica fornita sempre dalla società (“quadro elettrico di comando, alimentato a 400 V con frequenza CP_1
50/60 Hz, dotato di allarme generale, allarme di corretto funzionamento, allarme temperatura, allarme basso irraggiamento, controlli remoti e uscita a 24 V regolabile”).
1.9.Ed ancora, l'appalto riproduceva finanche lo schema e le foto precedentemente inviate dall'odierna attrice.
1.10.Esperita la procedura negoziata di cui al precedente protocollo, la apprendeva che la fornitura era stata affidata ad una diversa Ditta. CP_1
1.11.Eccepiva, dunque, parte attrice la violazione dell'art. 1337 c.c., deducendo che la condotta precontrattuale tenuta dalla Direzione aveva comportato sia in termini di lucro cessante - atteso il mancato guadagno della somma destinata alla fornitura di € 22.00,00 Iva esclusa -, sia in termini di danno emergente - considerato che la società aveva provveduto ad una serie di adempimenti sostanzialmente inutili ai fini della aggiudicazione-, i cui frutti erano stati, invece, utilizzati dalla Direzione in totale spregio dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1137 e 1375 c.c.
1.12.Ancora l'attrice esponeva che l'affidamento della società attrice poteva qualificarsi come legittimo e ragionevole, non solo alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti, ma altresì in considerazione del fatto che
Pag. 3 di 8 la Direzione del Genio Militare aveva ricopiato nella comunicazione di
Procedura Negoziata, il progetto precedentemente fornito dalla CP_1
allegando, al fine esplicativo, le stesse identiche riproduzioni fotografiche ricevute dalla società e lo schema unifilare di impianto UV.
1.13.Evidenziava parte attrice che la stessa iscrizione all'albo dei fornitori, pur alla fine del 2017, veniva richiesta per gli anni 2016/2017, proprio perché era riferita alla fornitura in questione.
1.14.Inoltre, nella comunicazione di procedura negoziata, la Direzione del
Genio Militare evocava l'art. 63 del D.lgs 50/2016 che, intitolato “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” consente l'affidamento diretto “qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata”.
1.15.Sotto l'opposto profilo dell'eventuale sussistenza di “fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento”, evidenziava parte attrice che “fino all'ultimo” nessuna comunicazione veniva inoltrata, da parte della Direzione, inerente eventuali difformità od inadeguatezza del progetto fornito ovvero della presenza di offerte migliorative rispetto a quella formulata dalla , essendo, CP_1
peraltro, il prezzo della offerta di perfettamente conforme al CP_1
prezzo base di gara (€ 26.202,62).
1.16.Detto prezzo veniva ribassato rispetto al preventivo spese inviato in precedenza dalla (cfr. all.1) come da “Allegato A” inviato insieme CP_1
a tutta la documentazione richiesta (all. 4 del presente atto) e ciò costituiva ulteriore elemento da cui ricavare, più che verosimilmente, la convinzione e l'affidamento, da parte della società, di risultare assegnataria della fornitura.
1.17.Lamentava, dunque, parte attrice la lesione dell'interesse positivo, incluso il c.d. danno curriculare, consistente, secondo quanto prospettato dall'attrice, nel pregiudizio subito per non poter inserire nel proprio curriculum il contratto de quo, il danno da perdita di chance contrattuale alternativa, causato dal
Pag. 4 di 8 distoglimento d'attenzione da altre potenziali occasioni negoziali, per via della convinzione di dover e poter dare esecuzione al contratto in corso di stipulazione, nonché il danno corrispondente agli inutili esborsi sostenuti.
1.18.Deduceva, altresì, con riferimento “al danno emergente e/o lucro cessante” il sistema di disinfestazione acque oggetto del presente giudizio avesse un costo alla fonte dal produttore “SITA”, di € 11.000, con conseguente quantificazione del danno emergente in € 11.000 (pari all'importo indicato in preventivo detratto il costo).
2.Si costituiva il , evidenziando preliminarmente che le Controparte_2
modalità di scelta del contraente erano state indicate chiaramente a tutti gli operatori invitati a partecipare e che, pertanto, non poteva nessun legittimo affidamento poteva essersi ingenerato in capo all'attrice.
2.1.Deduceva, altresì, che l'autorizzazione a procedere ad indagine di mercato per la fornitura ed installazione del sistema di trattamento UV era stato adottato dal Direttore del Militare per la Marina di La Spezia solo in data CP_5
6.11.2017.
2.2.Quanto al recepimento nel capitolato d'appalto delle medesime specifiche tecniche indicate dall'attrice, osservava il convenuto che si trattava di CP_2
informazioni non coperte da alcun copyright facilmente reperibili su internet e che, anzi, ove avessero in particolar modo caratterizzato l'offerta di parte attrice, la loro integrale ricezione si sarebbe anzi tradotta in un indebito vantaggio per la stessa attrice.
2.3.Eccepiva, inoltre, parte attrice che non aveva dato prova, ma nemmeno aveva indicato, alcuna spesa riferibile alla vicenda oggetto di causa.
2.4.Contestava che alcun danno si fosse prodotto nei confronti dell'attrice, chiedendo il rigetto della domanda.
3.Deve preliminarmente osservarsi che sussiste sulle domande proposte la giurisdizione di questo Giudice ordinario.
3.1.Invero, come anche recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, “Come
Pag. 5 di 8 di recente ribadito da Cass. S.U. n. 5093/2025, le Sezioni unite (Cass. n. 24411/2018) hanno operato una generale ricognizione dei criteri di riparto di giurisdizione nella materia degli appalti pubblici: […] "Più nel dettaglio "in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice del processo amministrativo, ed in relazione a vicende riconducibili alla disciplina dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente: a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè dall'inizio della procedura sino all'aggiudicazione definitiva estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell'amministrazione di annullamento d'ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell' art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 o comunque previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell'aggiudicazione all'atto della sua effettuazione e, dunque, riconducibili alla relativa procedura;
b) quanto, invece, alla situazione successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all'esercizio da parte dell'amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso
(e, dunque, in assenza di riconducibilità dell'agire dell'Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario".
Nella fattispecie è evidente che manca la stessa instaurazione di una procedura di evidenza pubblica, e che ogni condotta asseritamente scorretta attribuita all'amministrazione si pone in una fase che precede la stessa” (Cass. Sez. Un. n. 10934/2025).
La domanda di parte attrice si è dimostrata infondata e deve essere rigettata.
4. Ciò posto la domanda è infondata e deve essere rigettata.
4.1. Affinchè la parte possa utilmente invocare l'affidamento ingenerato
Pag. 6 di 8 dall'altrui condotta è necessario che tale affidamento possa qualificarsi come legittimo. Occorre, infatti, che sia sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione tanto che è stato escluso che possa configurarsi sol perché è stato emanato un atto amministrativo efficace (da ultimo, Cass. sez. III, n. 11615/2025), circostanza nel caso di specie nemmeno verificatasi.
4.2.Nel caso di specie, tale legittimo affidamento, idoneo, ove leso, a generare il diritto al risarcimento del danno non sussiste.
5. Non può affermarsi, infatti, che parte attrice ragionevolmente riponesse diligentemente la propria fiducia sul fatto che il non si sarebbe avvalso CP_2
di alcuna procedura e avrebbe proceduto all'affidamento diretto della commessa alla stessa.
5.1.Invero, non depongono in tal senso gli elementi evidenziati dall'attrice che restano perfettamente compatibili con la procedura negoziata (senza bando) ove gli operatori vengono invitati a partecipare.
5.2. D'altra parte non si vede come un ragionevole affidamento potesse essere ingenerato nell'attrice dal fatto che nella comunicazione di procedura negoziata la Direzione del Genio Militare richiamasse l'art. 63 del D.lgs n. 50/2016 che, consente l'affidamento diretto “qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata”, anche perché poi in effetti vi è stata una partecipazione relativamente ampia alla procedura.
6. Quanto all'utilizzazione da parte del di informazioni Controparte_7
fornite dall'attrice, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, parte attrice non ha dimostrato che si trattasse di informazioni coperte da una qualche forma di tutela (brevetto, copyright o altro) con la conseguenza che l'utilizzazione da parte del convenuto deve ritenersi lecita. CP_2
7. Difetta, pertanto, nel caso di specie, la prova della condotta illecita generatrice di responsabilità risarcitoria.
Pag. 7 di 8 8. Solo ad abundantiam vale la pena osservare che anche relativamente ai danni lamentati quantificati in € 22.000 parte attrice - che, comunque, non ha contestato l'esito della procedura -, non ha fornito alcuna prova.
9.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione al convenuto, delle spese di lite CP_2 che si liquidano in € 5.077 per compe sborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 3.09.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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