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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 511 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Rizzo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Provenzano
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920239009841723000, notificata il 13.2.2024, col quale le è stato intimato il pagamento di € 498.359,47 di cui € 346.797,22 inerenti a debiti scaturiti da n. 6 cartelle di pagamento, emanate fra il 2005 e il 2007 (una per premi e CP_2 cinque per contributi . CP_1
In particolare, l'opponente si duole della “irrituale notifica delle sottese cartelle di pagamento” ed eccepisce la sopravvenuta prescrizione dei crediti in esse indicati.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la decadenza dal potere di CP_2 contestare la cartella di pagamento inerente a premi e ha chiesto il rigetto del CP_2 ricorso.
1 Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto del ricorso.
L' è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza (per violazione del termine di 40 gg.) sollevata dall' , posto che parte ricorrente si duole della prescrizione CP_2 sopravvenuta dei crediti “nella… ipotesi in cui fosse accertata la rituale consegna” delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Venendo al merito: 1) Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29920050012717577000, afferente a contributi da DM10 anno 2003 e 2004, a pag. 6 della memoria CP_1 dell' si afferma che questa sarebbe stata “notificata in data 26.09.2011 CP_5 mediante intimazione di pagamento n. 29920119020672201000”. L'allegazione non è chiara, dal momento che la notificazione della cartella deve precedere quella dell'intimazione. Ad ogni modo, nella citata intimazione del 2011 si menziona la cartella in esame con l'indicazione, come data di notificazione, del 30.8.2005. Agli atti non vi è però traccia della relata di notificazione del 2005. Anche a voler sorvolare su tutte le considerazioni che precedono, fra la data di (riferita) notificazione della cartella (30.8.2005) e quella del primo atto interruttivo (26.9.2011) sono comunque decorsi più di 5 anni. In sostanza, per quanto attiene alla cartella in esame l'opposizione è fondata.
2) In ordine alla cartella di pagamento n. 29920050024528375000, afferente a anni 2000, 2001 2002, 2003 e 2005, la notificazione è avvenuta in Parte_2 data 11.1.2006, mediante consegna a persona qualificatasi come parente convivente col destinatario (padre). Il primo atto interruttivo del termine di prescrizione risale al 11.02.2011, allorché è stata notificata comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (cfr. all. 12). Anche in ordine a tale titolo l'opposizione è fondata, essendo decorso più di un quinquennio fra la notificazione della cartella e il primo atto interruttivo.
3) Per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 2920050030592884000, inerente a contributi da DM10 anni 2004 e 2005, la notificazione è avvenuta CP_1 ritualmente in data 27.3.2006, mediante consegna a persona qualificatasi come madre convivente col destinatario. Il primo atto interruttivo del quinquennio risale al 21.2.2011, allorché è stata notificata, mediante consegna eseguita personalmente al destinatario, una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che espressamente menzionava il titolo in esame (all. 12 fasc. ). CP_5
L' ha poi interrotto la prescrizione mediante notificazione dell'intimazione CP_5 di pagamento n. 2992014901834593000, della quale è stata tentata la consegna,
2 in data 19.1.2015, presso il nuovo indirizzo di residenza del destinatario (cfr. certificato del 2014 allegato “in coda” al deposito del doc. n. 21 fasc. ), senza CP_5 successo per l'assenza di persone alle quali effettuare la consegna. Successivi atti interruttivi della prescrizione risultano essere l'intimazione n. 29920199000997491000 (notificata il 15.4.2019, a seguito di infruttuoso tentativo di consegna presso l'attuale indirizzo di residenza, all. 8 fasc. ) e CP_5 quella oggetto della odierna opposizione (n. 299 2023 90098417 23/000), notificata il 13.2.2024. Fra tali atti interruttivi non è mai decorso il quinquennio necessario per l'estinzione del credito, quindi, l'opposizione va rigettata.
4) Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29920060004383548000, relativa a contributi da DM10 anno 2005, la notificazione è avvenuta CP_1 correttamente il 10.5.2006 mediante consegna a persona qualificatasi come familiare convivente (madre). Il credito è stato poi diligentemente coltivato interrompendo di volta in volta la prescrizione prima del compimento del quinquennio. In particolare, risultano correttamente notificati i seguenti atti: comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 11.02.2011 (di cui si è già detto, e che menziona espressamente la cartella in questione, all. 12 fasc. ); intimazione di pagamento n. CP_5
29920149018346031000 (della quale è stata tentata la consegna presso il nuovo indirizzo di residenza in data 19.1.2015, all. 21 fasc. ); intimazione di CP_5 pagamento n. 29920199000997491000 (per la quale, come detto nel punto precedente, in data 15.4.2019 è stata infruttuosamente tentata la notificazione presso l'attuale indirizzo di residenza del destinatario) e, infine, con l'intimazione oggi contestata. L'opposizione va quindi rigettata, con riferimento alla cartella in questione.
5) La cartella di pagamento n. 29920060009886118000, per contributi da CP_1
DM10 anno 2005 risulta correttamente notificata in data 30.05.2006 mediante consegna alla madre dell'odierno opponente. I successivi atti interruttivi del termine di prescrizione sono coincidenti con quello di cui al punto precedente (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 11.02.2011, intimazione di pagamento n. 29920149018346132000 notificata il 19.1.2015, intimazione di pagamento n. 29920199000997491000 notificata il 15.4.2019 e intimazione oggi contestata, notificata il 13.2.2024). L'opposizione va quindi rigettata, non essendo maturata la prescrizione del credito.
6) La cartella di pagamento n. 29920070016144286000, concernente contributi da DM10 anni 2003, 2004 e 2005, è stata notificata mediante consegna a CP_1 persona qualificatasi come padre del destinatario in data 12.7.2007. Sono poi seguiti la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria dell'11.2.2011, l'intimazione di pagamento n. n. 2992014901834694000 del
3 19.1.2015, quella notificata il 15.4.2019 e, infine, quella oggetto del presente giudizio, notificata il 13.2.2024. L'opposizione va quindi respinta, non essendo maturati i termini quinquennali di prescrizione.
In sostanza, l'opposizione va accolta solo avuto riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920050012717577000 e alla cartella n. 29920050024528375000, per i quali va dichiarata la prescrizione e, conseguentemente, va annullata l'intimazione di pagamento nella misura corrispondente. Per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate fra tutte le parti del giudizio, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920050012717577000 e alla cartella n. 29920050024528375000, e annulla l'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui si riferisce ai predetti titoli;
- Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
- Compensa le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Trapani, 17.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Rizzo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Provenzano
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920239009841723000, notificata il 13.2.2024, col quale le è stato intimato il pagamento di € 498.359,47 di cui € 346.797,22 inerenti a debiti scaturiti da n. 6 cartelle di pagamento, emanate fra il 2005 e il 2007 (una per premi e CP_2 cinque per contributi . CP_1
In particolare, l'opponente si duole della “irrituale notifica delle sottese cartelle di pagamento” ed eccepisce la sopravvenuta prescrizione dei crediti in esse indicati.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la decadenza dal potere di CP_2 contestare la cartella di pagamento inerente a premi e ha chiesto il rigetto del CP_2 ricorso.
1 Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto del ricorso.
L' è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza (per violazione del termine di 40 gg.) sollevata dall' , posto che parte ricorrente si duole della prescrizione CP_2 sopravvenuta dei crediti “nella… ipotesi in cui fosse accertata la rituale consegna” delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Venendo al merito: 1) Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29920050012717577000, afferente a contributi da DM10 anno 2003 e 2004, a pag. 6 della memoria CP_1 dell' si afferma che questa sarebbe stata “notificata in data 26.09.2011 CP_5 mediante intimazione di pagamento n. 29920119020672201000”. L'allegazione non è chiara, dal momento che la notificazione della cartella deve precedere quella dell'intimazione. Ad ogni modo, nella citata intimazione del 2011 si menziona la cartella in esame con l'indicazione, come data di notificazione, del 30.8.2005. Agli atti non vi è però traccia della relata di notificazione del 2005. Anche a voler sorvolare su tutte le considerazioni che precedono, fra la data di (riferita) notificazione della cartella (30.8.2005) e quella del primo atto interruttivo (26.9.2011) sono comunque decorsi più di 5 anni. In sostanza, per quanto attiene alla cartella in esame l'opposizione è fondata.
2) In ordine alla cartella di pagamento n. 29920050024528375000, afferente a anni 2000, 2001 2002, 2003 e 2005, la notificazione è avvenuta in Parte_2 data 11.1.2006, mediante consegna a persona qualificatasi come parente convivente col destinatario (padre). Il primo atto interruttivo del termine di prescrizione risale al 11.02.2011, allorché è stata notificata comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (cfr. all. 12). Anche in ordine a tale titolo l'opposizione è fondata, essendo decorso più di un quinquennio fra la notificazione della cartella e il primo atto interruttivo.
3) Per quanto attiene alla cartella di pagamento n. 2920050030592884000, inerente a contributi da DM10 anni 2004 e 2005, la notificazione è avvenuta CP_1 ritualmente in data 27.3.2006, mediante consegna a persona qualificatasi come madre convivente col destinatario. Il primo atto interruttivo del quinquennio risale al 21.2.2011, allorché è stata notificata, mediante consegna eseguita personalmente al destinatario, una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che espressamente menzionava il titolo in esame (all. 12 fasc. ). CP_5
L' ha poi interrotto la prescrizione mediante notificazione dell'intimazione CP_5 di pagamento n. 2992014901834593000, della quale è stata tentata la consegna,
2 in data 19.1.2015, presso il nuovo indirizzo di residenza del destinatario (cfr. certificato del 2014 allegato “in coda” al deposito del doc. n. 21 fasc. ), senza CP_5 successo per l'assenza di persone alle quali effettuare la consegna. Successivi atti interruttivi della prescrizione risultano essere l'intimazione n. 29920199000997491000 (notificata il 15.4.2019, a seguito di infruttuoso tentativo di consegna presso l'attuale indirizzo di residenza, all. 8 fasc. ) e CP_5 quella oggetto della odierna opposizione (n. 299 2023 90098417 23/000), notificata il 13.2.2024. Fra tali atti interruttivi non è mai decorso il quinquennio necessario per l'estinzione del credito, quindi, l'opposizione va rigettata.
4) Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29920060004383548000, relativa a contributi da DM10 anno 2005, la notificazione è avvenuta CP_1 correttamente il 10.5.2006 mediante consegna a persona qualificatasi come familiare convivente (madre). Il credito è stato poi diligentemente coltivato interrompendo di volta in volta la prescrizione prima del compimento del quinquennio. In particolare, risultano correttamente notificati i seguenti atti: comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 11.02.2011 (di cui si è già detto, e che menziona espressamente la cartella in questione, all. 12 fasc. ); intimazione di pagamento n. CP_5
29920149018346031000 (della quale è stata tentata la consegna presso il nuovo indirizzo di residenza in data 19.1.2015, all. 21 fasc. ); intimazione di CP_5 pagamento n. 29920199000997491000 (per la quale, come detto nel punto precedente, in data 15.4.2019 è stata infruttuosamente tentata la notificazione presso l'attuale indirizzo di residenza del destinatario) e, infine, con l'intimazione oggi contestata. L'opposizione va quindi rigettata, con riferimento alla cartella in questione.
5) La cartella di pagamento n. 29920060009886118000, per contributi da CP_1
DM10 anno 2005 risulta correttamente notificata in data 30.05.2006 mediante consegna alla madre dell'odierno opponente. I successivi atti interruttivi del termine di prescrizione sono coincidenti con quello di cui al punto precedente (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 11.02.2011, intimazione di pagamento n. 29920149018346132000 notificata il 19.1.2015, intimazione di pagamento n. 29920199000997491000 notificata il 15.4.2019 e intimazione oggi contestata, notificata il 13.2.2024). L'opposizione va quindi rigettata, non essendo maturata la prescrizione del credito.
6) La cartella di pagamento n. 29920070016144286000, concernente contributi da DM10 anni 2003, 2004 e 2005, è stata notificata mediante consegna a CP_1 persona qualificatasi come padre del destinatario in data 12.7.2007. Sono poi seguiti la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria dell'11.2.2011, l'intimazione di pagamento n. n. 2992014901834694000 del
3 19.1.2015, quella notificata il 15.4.2019 e, infine, quella oggetto del presente giudizio, notificata il 13.2.2024. L'opposizione va quindi respinta, non essendo maturati i termini quinquennali di prescrizione.
In sostanza, l'opposizione va accolta solo avuto riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920050012717577000 e alla cartella n. 29920050024528375000, per i quali va dichiarata la prescrizione e, conseguentemente, va annullata l'intimazione di pagamento nella misura corrispondente. Per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate fra tutte le parti del giudizio, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920050012717577000 e alla cartella n. 29920050024528375000, e annulla l'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui si riferisce ai predetti titoli;
- Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
- Compensa le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Trapani, 17.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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