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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 869/2025, est. dott. Giorgio Mariani, discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Via S. ALLENDE, 36/a 80053 CASTELLAMMARE di STABIA (NA)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori della parte, come sopra costituita, così precisavano le
CONCLUSIONI
“in riforma della sentenza n. 869 del 2025, pubblicata in data 21/02/2025, R.G. n. 11468/2024, dal Tribunale di Milano – Sez. Lavoro – Dott. Giorgio Mariani, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della
“Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico 2019/20. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale a carico della resistente amministrazione scolastica - ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2019/20 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
[1] del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27.02.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 869/2025 nella parte in cui il TRIBUNALE di MILANO – a spese compensate - ha dichiarato la prescrizione del diritto all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2019/2020.
L'odierna appellante, quale docente assunta dal Controparte_1
con plurimi contratti a tempo determinato, aveva adito il
[...]
TRIBUNALE, al fine di sentir accertare il proprio diritto per gli anni di servizio svolti in forza di contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche, a fruire del beneficio economico pari a Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, finalizzato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere i relativi importi.
In particolare, aveva dedotto di aver prestato attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze del convenuto in forza di una serie di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato stipulati per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
A sostegno della domanda, la ricorrente aveva esposto di aver svolto mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo, ma di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “Carta Docenti”) di importo pari a Euro 500,00 annui destinata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in quanto in base alla previsione di cui all'art. 1 co. 121 della L. n. 107/15 la stessa era riservata ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi degli insegnanti assunti a tempo determinato.
Il TRIBUNALE, richiamata la normativa in materia, nonché la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e la motivazione resa dalla della Corte di Giustizia europea con la sentenza n. 450 del 18.05.2022, nella causa C-450/21, evidenziava che la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituiva un'evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trovava giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Alla luce di ciò riconosceva a parte attorea il beneficio richiesto, per le annualità riferite ai contratti a termine stipulati, nei limiti della prescrizione quinquennale come chiarito dalla sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte.
[2] Di conseguenza, il primo Giudice, dichiarava il diritto di a Parte_1 usufruire del beneficio economico “Carta Docenti” di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/15 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, dichiarando prescritto il diritto all'anzidetto beneficio in relazione all'anno scolastico 2019/2020 in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio e della sua successiva notifica in data 08.10.2024 allorquando il diritto era già spirato.
Quanto al beneficio richiesto per l'anno scolastico 2024/2025 rilevava che l'art. 1, comma 257 della Legge 207/2024 aveva modificato l'art. 1, comma 121 della Legge 107/2015 riconoscendo ex lege ai docenti con contratto a termine su posto vacante e disponibile sino al 31.08., quale quello stipulato dalla ricorrente, il beneficio richiesto.
Con un articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per
“Violazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 5 DPCM 28/11/2016 per aver il Tribunale dichiarato prescritto il diritto a beneficiare della “Carta elettronica del Docente” per l'anno scolastico 2019/20 senza considerare che, secondo l'art. 5 DPCM 28/11/2016, il diritto poteva essere esercitato dai docenti di ruolo dal 1° Settembre 2019 fino al 30 Ottobre 2019”.
L'appellante sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal in violazione della normativa vigente in CP_1 materia, in quanto l'attribuzione della “Carta Elettronica Del Docente” può decorrere sia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla data di conferimento dell'incarico o, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 di procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
In tale ottica evidenzia che a partire dall'anno scolastico 2017/2018 la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web a ciò dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno con la conseguenza che poiché ai docenti di ruolo veniva concessa la possibilità di esercitare il proprio diritto fino al 30 ottobre, anche per gli insegnanti a tempo determinato, quale l'appellante, tale data rappresenta il dies a quo da cui far decorrere i termini di prescrizione.
Poiché nella fattispecie in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 08.10.2024 sostiene che alcuna prescrizione sia maturata.
Sulla base di tali presupposti, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiede in accoglimento delle rassegnate conclusioni, che il MINISTERO venga condannato a erogare all'appellante anche per l'anno scolastico 2019/2020 la Carta Docente del valore nominale di Euro 500,00, oltre a interessi e
[3] rivalutazione monetaria, nonché alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
All'udienza di discussione del 17.06.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la causa decisa come CP_1 da dispositivo in calce.
______________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Dal lato fattuale è circostanza pacifica e documentale che l'appellante abbia prestato attività lavorativa a favore del convenuto nell'anno scolastico CP_1
2019/2020, nello specifico dal 30.09.2019 al 30.06.2020 in forza della lettera di conferimento incarico del 30.09.2019. e che tuttora presti attività a favore del medesimo in virtù di un ulteriore contratto di assunzione a tempo determinato a far data dal 01.09.2024 al 31.08.2025 (doc. n. 4 fasc. I grado appellante).
La CORTE di CASSAZIONE, con la sentenza n. 29961/2023 ha chiarito che:
“20. … il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
In altri termini, quindi, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione viene individuato nella data di conferimento dell'incarico se successivo alla data in cui i docenti di ruolo possono richiedere il bonus.
Ritiene la CORTE che il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità imponga di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto.
[4] Si rileva che il lasso temporale di due mesi (dal 01 settembre al 30 ottobre) previsto dall'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 per richiedere il beneficio non incide sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus.
Nel caso di specie, dal contratto individuale di lavoro risulta che Parte_1 per l'anno scolastico 2019/2020 aveva ricevuto l'incarico di docenza in data 30.09.2019 e pertanto, in applicazione dell'art. 2935 c.c., nonché del principio enunciato dalla CORTE di CASSAZIONE con la sentenza richiamata, da tale data ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2019/2020.
Ne consegue che sia alla data del 07.10.2024 di deposito, sia a quella del 08.10.2024 del ricorso introduttivo del giudizio, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 30.09.2019, era già spirato.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto.
Stante la contumacia del convenuto nulla viene disposto in ordine CP_1 alle spese di lite.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 869/2025 del TRIBUNALE di MILANO.
Nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[5]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 869/2025, est. dott. Giorgio Mariani, discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Via S. ALLENDE, 36/a 80053 CASTELLAMMARE di STABIA (NA)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori della parte, come sopra costituita, così precisavano le
CONCLUSIONI
“in riforma della sentenza n. 869 del 2025, pubblicata in data 21/02/2025, R.G. n. 11468/2024, dal Tribunale di Milano – Sez. Lavoro – Dott. Giorgio Mariani, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della
“Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico 2019/20. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale a carico della resistente amministrazione scolastica - ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2019/20 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
[1] del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27.02.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 869/2025 nella parte in cui il TRIBUNALE di MILANO – a spese compensate - ha dichiarato la prescrizione del diritto all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2019/2020.
L'odierna appellante, quale docente assunta dal Controparte_1
con plurimi contratti a tempo determinato, aveva adito il
[...]
TRIBUNALE, al fine di sentir accertare il proprio diritto per gli anni di servizio svolti in forza di contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche, a fruire del beneficio economico pari a Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, finalizzato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere i relativi importi.
In particolare, aveva dedotto di aver prestato attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze del convenuto in forza di una serie di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato stipulati per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
A sostegno della domanda, la ricorrente aveva esposto di aver svolto mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo, ma di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “Carta Docenti”) di importo pari a Euro 500,00 annui destinata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in quanto in base alla previsione di cui all'art. 1 co. 121 della L. n. 107/15 la stessa era riservata ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi degli insegnanti assunti a tempo determinato.
Il TRIBUNALE, richiamata la normativa in materia, nonché la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e la motivazione resa dalla della Corte di Giustizia europea con la sentenza n. 450 del 18.05.2022, nella causa C-450/21, evidenziava che la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituiva un'evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trovava giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Alla luce di ciò riconosceva a parte attorea il beneficio richiesto, per le annualità riferite ai contratti a termine stipulati, nei limiti della prescrizione quinquennale come chiarito dalla sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte.
[2] Di conseguenza, il primo Giudice, dichiarava il diritto di a Parte_1 usufruire del beneficio economico “Carta Docenti” di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/15 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, dichiarando prescritto il diritto all'anzidetto beneficio in relazione all'anno scolastico 2019/2020 in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio e della sua successiva notifica in data 08.10.2024 allorquando il diritto era già spirato.
Quanto al beneficio richiesto per l'anno scolastico 2024/2025 rilevava che l'art. 1, comma 257 della Legge 207/2024 aveva modificato l'art. 1, comma 121 della Legge 107/2015 riconoscendo ex lege ai docenti con contratto a termine su posto vacante e disponibile sino al 31.08., quale quello stipulato dalla ricorrente, il beneficio richiesto.
Con un articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per
“Violazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 5 DPCM 28/11/2016 per aver il Tribunale dichiarato prescritto il diritto a beneficiare della “Carta elettronica del Docente” per l'anno scolastico 2019/20 senza considerare che, secondo l'art. 5 DPCM 28/11/2016, il diritto poteva essere esercitato dai docenti di ruolo dal 1° Settembre 2019 fino al 30 Ottobre 2019”.
L'appellante sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal in violazione della normativa vigente in CP_1 materia, in quanto l'attribuzione della “Carta Elettronica Del Docente” può decorrere sia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla data di conferimento dell'incarico o, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 di procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
In tale ottica evidenzia che a partire dall'anno scolastico 2017/2018 la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web a ciò dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno con la conseguenza che poiché ai docenti di ruolo veniva concessa la possibilità di esercitare il proprio diritto fino al 30 ottobre, anche per gli insegnanti a tempo determinato, quale l'appellante, tale data rappresenta il dies a quo da cui far decorrere i termini di prescrizione.
Poiché nella fattispecie in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 08.10.2024 sostiene che alcuna prescrizione sia maturata.
Sulla base di tali presupposti, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiede in accoglimento delle rassegnate conclusioni, che il MINISTERO venga condannato a erogare all'appellante anche per l'anno scolastico 2019/2020 la Carta Docente del valore nominale di Euro 500,00, oltre a interessi e
[3] rivalutazione monetaria, nonché alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
All'udienza di discussione del 17.06.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la causa decisa come CP_1 da dispositivo in calce.
______________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Dal lato fattuale è circostanza pacifica e documentale che l'appellante abbia prestato attività lavorativa a favore del convenuto nell'anno scolastico CP_1
2019/2020, nello specifico dal 30.09.2019 al 30.06.2020 in forza della lettera di conferimento incarico del 30.09.2019. e che tuttora presti attività a favore del medesimo in virtù di un ulteriore contratto di assunzione a tempo determinato a far data dal 01.09.2024 al 31.08.2025 (doc. n. 4 fasc. I grado appellante).
La CORTE di CASSAZIONE, con la sentenza n. 29961/2023 ha chiarito che:
“20. … il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
In altri termini, quindi, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione viene individuato nella data di conferimento dell'incarico se successivo alla data in cui i docenti di ruolo possono richiedere il bonus.
Ritiene la CORTE che il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità imponga di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto.
[4] Si rileva che il lasso temporale di due mesi (dal 01 settembre al 30 ottobre) previsto dall'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 per richiedere il beneficio non incide sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus.
Nel caso di specie, dal contratto individuale di lavoro risulta che Parte_1 per l'anno scolastico 2019/2020 aveva ricevuto l'incarico di docenza in data 30.09.2019 e pertanto, in applicazione dell'art. 2935 c.c., nonché del principio enunciato dalla CORTE di CASSAZIONE con la sentenza richiamata, da tale data ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2019/2020.
Ne consegue che sia alla data del 07.10.2024 di deposito, sia a quella del 08.10.2024 del ricorso introduttivo del giudizio, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 30.09.2019, era già spirato.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto.
Stante la contumacia del convenuto nulla viene disposto in ordine CP_1 alle spese di lite.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 869/2025 del TRIBUNALE di MILANO.
Nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
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