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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3821 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. BAMBINI FABIANO Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto non costituito e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14/1/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/02/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
In via principale: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1°
dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la
Signora ed il Signor Parte_1 Parte_2 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa.
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del convenuto, mai costituitosi, benché regolarmente notificato.
La domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato all'udienza presidenziale, la medesima si è
protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (in data 20.9.2022).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di prole e di domande di assegno divorzile, non va emessa alcuna statuizione ulteriore.
In considerazione della natura della contesa e della contumacia diparte convenuta, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara la contumacia del convenuto;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
Parte_1 Controparte_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n°38, Parte II, serie C, anno 2016
del registro degli atti di matrimonio);
4) nulla sulle spese.
Verona, 11/02/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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