Sentenza 5 giugno 1999
Massime • 2
La qualificazione edificatoria o agricola di un suolo dipende dall' inclusione di esso nella corrispondente zona del P.R.G. o del programma di fabbricazione che si riferisce all' area, non al singolo terreno, mentre l' estensione minima per la concreta edificabilità, in assenza di vincoli specifici, incide sulla maggiore o minore appetibilità di mercato del bene, ma non sulla predetta edificatorietà giuridica, che è automatica.
Nell' ipotesi in cui il decreto di esproprio preceda il deposito della relazione tecnica dell' U.T.E., determinativa dell'indennità definitiva, il termine di trenta giorni per l' opposizione ad essa, previsto dall' art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, decorre dall' inserzione dell' avviso del predetto deposito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, ma i proprietari degli immobili possono opporsi, anche prima di tali formalità, dopo aver avuto la notifica dell' avviso di tale deposito, previsto dall'art. 15 della predetta legge, senza però esser onerati a farlo, perché detta notifica è prevista per l'efficacia della successiva pubblicazione, e non invece per consentirne la conoscenza legale, a meno che l' inserzione nel F.A.L. preceda la comunicazione suddetta, nel qual caso il termine di opponibilità inizia a decorrere da quest'ultima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1999, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI PRESIDENTE
Dott. Ugo VITRONE CONSIGLIERE
Dott. Donato PLENTEDA CONSIGLIERE
Dott. Giulio GRAZIADEI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COMUNE di RAGUSA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Nicolai n.48, presso l'Avv. Giuseppe Bartoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Giambattista Schininà in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
CO SO e SE SO, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Baglivi n.8, presso l'Avv. Sergio Leonardi, rappresentati e difesi dall'Avv. CO ZI in forza di procura a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTI -
avverso la sentenza n.94 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 10.2.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11. 1. 1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.12.1989 e successivo atto di riassunzione del 26.3.1991, CO e SE ZI convenivano in giudizio davanti alla Corte di Appello di Catania il Comune di Ragusa, proponendo opposizione alla stima con la quale era stata determinata in lire 22.324.000 l'indennità relativa all'espropriazione a favore di detto Ente di un loro immobile situato nel territorio comunale.
Deducevano gli opponenti che tale indennità era stata determinata in misura sensibilmente inferiore al valore effettivo, trattandosi di suolo edificabile, onde chiedevano che si procedesse ad una determinazione più adeguata e che venisse altresì dichiarato il loro diritto all'indennità di occupazione temporanea. Il giudice adito, con sentenza pronunciata in data 20.12.1995/10.2.1996, determinava vuoi l'indennità di espropriazione vuoi l'indennità di occupazione temporanea, oltre gli accessori e con le consequenziali statuizioni, assumendo in particolare:
a) che fosse da rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda (là dove era stato dedotto che la riassunzione, in violazione del termine di cui all'ari 19 della legge n.865 del 1971, era intervenuta in relazione ad un giudizio inammissibile siccome proposto prima dell'avviso di deposito della determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione), atteso che il giudizio stesso era stato introdotto dopo l'emanazione del decreto ablatorio (23.10.1985) e dopo la comunicazione della definitiva determinazione dell'indennità (notificata agli opponenti il 26.10.1989), ancorché prima della pubblicazione del relativo avviso di deposito;
b) che il terreno avesse natura edificatoria, sia perché inserito in zona C3 del P.R.G., sia perché ubicato in zona completamente urbanizzata già molti prima dell'emanazione del provvedimento di espropriazione;
c) che dovesse quindi farsi riferimento all'art.5 bis della legge n.359 del 1992, applicabile ai giudizi in corso;
d) che il valore venale del fondo fosse da determinare sulla base della TU, articolata su corretti criteri di stima neppure contestati;
e) che non si dovesse applicare la diminuzione del 40%, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, atteso che il Comune di Ragusa non aveva mai provveduto ad offrire l'indennità secondo i nuovi criteri;
f) che l'indennità da occupazione legittima dovesse essere determinata rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene per ognuna delle decorse (sei) annualità.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, il Comune di Ragusa, deducendo sette motivi di gravame, ai quali resistono i Signori ZI con controricorso, pure illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt.16 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n.865, in relazione all'art.360, nn.3 e 4, c.p.c.,
nonché Pomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'avversa opposizione, atteso che, anche a volerne ritenere la proponibilità ancor prima della pubblicazione della stima nella G.U.R.S., il relativo termine di trenta giorni era da far decorrere dalla data della notifica della stessa stima, ovvero dal 26.10.1989, mentre la notifica dell'opposizione risaliva solamente al 29.12.1989. Il motivo non è fondato.
Da un lato, infatti, è da notare come, nella disciplina espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.865, la pubblicità mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali della stima dell'indennità in sede espropriativa, secondo la previsione dell'art.19 della citata legge, abbia l'unica funzione di rendere legalmente nota tale stima, per fissare unitariamente, nei confronti di tutti gli interessati, la decorrenza del termine per l'opposizione, ma non condizioni l'esperibilità di detta opposizione, la quale, pertanto, può essere proposta anche in difetto di quella pubblicità e prima dell'inizio di quel termine (Cass. 20 dicembre 1990, n. 12087; Cass. 8 gennaio 1991, n. 87). Dall'altro lato, poi, si osserva come la comunicazione dell'indennità di espropriazione a cura dell'espropriante, che l'art. 15 della richiamata legge 22 ottobre 1971, n. 865, dispone debba esser fatta mediante notifica ai proprietari degli immobili cui le stime si riferiscono dell'avviso di deposito nella segreteria del comune della relazione dell'ufficio tecnico erariale, sia necessaria per rendere efficace la successiva pubblicazione dell'avviso stesso nel foglio annunzi legali della provincia, dalla quale soltanto prende a decorrere il termine per l'opposizione alla stima preveduto dall'art. 19 della citata legge nell'ipotesi normale (come quella di specie) in cui il decreto di espropriazione preceda (e non segua) in conformità della previsione normativa il deposito della relazione tecnica dell'UT.E. sull'indennità definitiva, onde tale comunicazione non è di per sè sufficiente a far sorgere nell'espropriato l'onere di proporre l'opposizione medesima, ne' comporta l'inizio del decorso del relativo termine, atteso che quest'ultimo, invece, decorre dal giorno dell'eseguita notifica, determinativo della conoscenza legale della stima, nel solo caso in cui l'inserzione nel F.A.L., lungi dal rappresentare l'atto finale del procedimento notiziatore siccome preceduta dal deposito della relazione e dalla notifica dell'ammontare dell'indennità al proprietario espropriando, intervenga senza esser stata preceduta da detta notifica (Cass. 28 giugno 1988, n.4372; Cass. 2 marzo 1990, n. 1649; Cass. 15 luglio 1993, n. 7867; Cass. 20 marzo 1994, n. 3162). Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, dell'art.42, terzo comma, della Costituzione e dell'art.1 15 c.p.c., in riferimento all'art.360, nn.3 e 4, c.p.c., nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo:
a) che la Corte di Appello, limitatasi ad aderire acriticamente alle conclusioni del TU, abbia finito per ritenere edificabile il terreno in questione, seppure della estensione di mq.950, inferiore a quella minima di mq. 1000 prevista dal vigente P. R.G. ai fini dell'edificabilità delle aree, per come nella specie ricomprese in zona C3;
b) che detto suolo neppure potesse dirsi interessato da una edificabilità di fatto, essendo le affermazioni del TU circa l'urbanizzaione della zona del tutto generiche e neppure suffragate da dati oggettivi.
Il motivo non è fondato.
Per un verso, infatti, si osserva che la qualificazione edificatoria o agricola dei suoli va riferita all'area e non ai singoli terreni, onde, là dove il piano regolatore (o altro strumento urbanistico equivalente, come il programma di fabbricazione), lungi dal non consentire o addirittura dal vietare l'attività edilizia in ragione di limiti all'edificazione imposti da interessi di carattere pubblico (per essere, ad esempio, la zona destinata a verde), preveda invece espressamente l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile,, regolandone semplicemente la densità edilizia in termini generali (così, appunto, escludendo la possibilità di edificazione di tutti gli appezzamenti, compresi nella stessa zona, di estensione inferiore a quella minima di mq. 1000) senza tuttavia gravare i singoli terreni di vincoli specifici, una simile destinazione legale è sufficiente a realizzare per ciò solo (ed automaticamente) la condizione dell'edificatorietà giuridica, indipendentemente dalla concreta situazione di fatto il cui apprezzamento rileverà esclusivamente per definire la maggiore o minore appetibilità di mercato del bene nell'ambito di tale (edificatoria cioè) accertata attitudine.
Per altro verso, poi, giova notare come la sentenza impugnata abbia desunto le possibilità effettive di edificazione del terreno espropriato dalla circostanza, a propria volta ricavata dalla relazione del consulente tecnico, di essere detto terreno ubicato in zona completamente urbanizzata già molti anni prima dell'emanazione del decreto di espropriazione.
Orbene, premesso che la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice a quo non può formare motivo di ricorso in cassazione salvo che tale valutazione risulti inficiata da incongruenze logiche o da errori di diritto (Cass.23 dicembre 1993, n. 12749), si osserva che, agli effetti dell'obbligo della motivazione, il giudice di merito il quale riconosca convincenti gli accertamenti e le valutazioni propri del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre modo specifico le ragioni del suo convincimento, assolvendo il detto obbligo già con l'indicare la fonte del proprio apprezzamento e ancorché non esamini particolarmente le contrarie deduzioni di parte che, benché non espressamente confutate, restano implicitamente disattese siccome incompatibili con le argomentazioni accolte, laddove la parte che invoca il controllo di legittimità della sentenza ha essa stessa l'onere (nella specie evidentemente non assolto dal ricorrente) di indicare in modo specifico le deduzioni e le censure precedentemente formulate di cui il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente neppure il rinvio (nella specie, peraltro, comunque mancante) agli atti del giudizio di merito (Cass. 9 maggio 1986, n. 3085) ed essendo del resto il medesimo giudice tenuto a prendere in considerazione le critiche mosse dalle parti alla consulenza solo quando queste siano precise e puntuali e non quando si tratti di mere affermazioni non corroborate dal richiamo ad alcun elemento probatorio concreto e potenzialmente decisivo in senso favorevole alla tesi del deducente (Cass. 6 febbraio 1987, n. 1191). Con il terzo motivo del ricorso, lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al motivo che precede sotto altro profilo, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo:
a) che, trattandosi di terreno non edificabile, non si potesse rapportare il relativo valore a quello previsto per aree edificabili;
b) che, in sede di stima sintetica, poi, detto valore sia stato attribuito sulla base di mere affermazioni di mediatori, senza che le conclusioni del TU risultino suffragate in documentati atti di trasferimento.
Il motivo non è fondato.
Per quanto, infatti, attiene al primo dei due profili sopra riportati, basterà qui richiamare le considerazioni svolte a proposito del secondo motivo del ricorso, relative alla legittimità dell'assunto della sentenza impugnata circa la natura edificabile del terreno espropriato, onde il profilo de quo si palesa in definitiva assorbito nel motivo che precede.
Per quel che concerne, poi, il secondo dei suddetti profili, si osserva che la Corte di Appello ha desunto il valore venale del fondo dalla determinazione operata dal TU sulla base di criteri di stima che, con apprezzamento di fatto incensurato, si è assunto che non fossero stati "neppure contestati", cosicché, di nuovo, secondo quanto accennato relativamente al secondo profilo del secondo motivo di ricorso, sono da stimare inammissibili in questa sede le doglianze all'operato del TU (del genere di quelle sopra riportate), sulle quali poggi il convincimento espresso dalla sentenza impugnata, che non abbiano tuttavia formato oggetto di specifiche contestazioni in sede di merito, sì che, in questo senso, non può minimamente farsi carico alla Corte territoriale di non averle esaminate. Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n.359 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. in riferimento afilart.360, nn.3 e 5,
c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo:
a) che il giudice catanese abbia escluso l'assoggettamento dell'indennità di esproprio all'abbattimento del 40 per cento non essendo stata offerta agli espropriati alcuna indennità come determinata ai sensi del citato art. 5 bis;
b) che la mancata offerta non legittimi la conclusione che detta indennità sia stata accettata dagli interessati, si da precludersi il previsto abbattimento;
c) che, anzi, l'avere questi ultimi insistito nella richiesta di determinazione della stessa nella misura di lire 80.000 al mq. comprovi la loro volontà di non accettare l'indennità stimata dal TU, si da rendere del tutto inutile o corrispondente offerta da parte del Comune ed imporre invece, attesa la mancata accettazione dell'indennità come determinata ai sensi dell'art.5 bis sopra richiamato, il previsto abbattimento nella misura del 40 per cento di legge.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo, giova notare come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 283 del 16 giugno 1993, abbia dichiarato l'illegittimità dell'art.5 bis, comma secondo, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già
espropriati al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge n.359 del 1992 e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, "diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40 per cento".
Peraltro, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art.5 bis sopra citato intervenuta ad opera della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, è rimasto del tutto indefinito, vuoi in ragione della mancanza di indicazioni da parte del giudice delle leggi vuoi in ragione dell'inerzia del legislatore, il meccanismo procedurale attraverso il quale possa trovare attuazione, nel corso del giudizio per la determinazione dell'indennità di espropriazione iniziato prima dell'entrata in vigore della legge 359/1992 e relativamente ad un soggetto già espropriato al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge nel cui confronti l'indennità in parola non sia divenuta incontestabile, il diritto dello stesso di accettare tale indennità sottraendosi così alla riduzione del 40 per cento.
In proposito, pur dovendosi dare atto della non perfetta omogeneità delle soluzioni inizialmente accolte da questa medesima Sezione nel quadro delle ricostruzioni che teorizzavano la sussistenza di un vero e proprio obbligo dell'espropriante di sostituire la primitiva determinazione dell'indennità a suo tempo operata in base ai previgenti criteri procedendo alla formulazione di una successiva offerta commisurata ai nuovi criteri dettati dal primo comma dell'art. 5 bis già menzionato dietro ulteriore determinazione della speciale commissione di cui all'art.16 della legge n.865 del 1971 (Cass. 14 febbraio 1997, n. 1414; Cass. 20 febbraio 1997, n.
1580; Cass. 24 febbraio 1997, n. 1668), a fronte delle ricostruzioni che negavano invece che spettasse all'espropriante di determinare e offrire l'indennità (definitiva) di espropriazione dipendendo l'incondizionato diritto dell'espropriato di accettare l'indennità con effetto liberatorio dall'abbattimento del 40 per cento unicamente dalla sua iniziativa e cioè dalla manifestazione della propria volontà di esercitare tale diritto (Cass. 1 ottobre 1997, n. 9584;
Cass. 3 ottobre 1997. n.9662), nonché delle ricostruzioni che, pur ammettendo la necessità di un'offerta da parte dell'espropriante, ritenevano tuttavia inapplicabile il beneficio della mancata decurtazione quante volte l'espropriato non avesse richiesto la formulazione di un'offerta e non avesse mostrato alcuna disponibilità di accettazione (Cass. 3 ottobre 1997, n. 9665), è tuttavia da stimare orinai prevalente l'orientamento di questa Corte secondo cui:
a) l'accettazione dell'espropriato non può comunque avere per oggetto l'indennità indicata o determinata in via amministrativa, sì da trarne la conseguenza circa l'applicabilità, in difetto di tale accettazione, della decurtazione del 40 per cento b) è da ammettere la sussistenza di un vero e proprio obbligo mi capo all'espropriante di sostituire alla stima dell'indennità a suo tempo operata in base ai precedenti criteri una liquidazione formulata alla stregua dei nuovi, onde l'accettazione del medesimo espropriato, qualora la relativa offerta dell'espropriante sia effettivamente intervenuta, non potrà certamente avere ad oggetto l'indennità indicata o determinata in sede amministrativa ma solamente quella che sia frutto appunto della "nuova" offerta, mentre, per converso, la mancata formulazione da parte dell'espropriante di tale nuova offerta (o, comunque, il rifiuto della formulazione medesima, anche eventualmente a seguito di specifica richiesta dell'espropriato: Cass. 1668/97, cit.) comporterà per il giudice dell'opposizione alla stima il dovere di procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta senza però far luogo alla decurtazione del 40 per cento (Cass. 23 maggio 1997, n. 4620; Cass. 20 giugno 1997, n. 5554);
c) è quindi da escludere, siccome legata al riconoscimento che non spetti all'espropriante di determinare ed offrire l'indennità di espropriazione, la configurabilità del diritto soggettivo dell'espropriato, nell'impossibilità di addivenire alla cessione volontaria del bene, di evitare la decurtazione del 40 per cento attraverso la facoltà di accettare l'indennità accertata e liquidata, in sede di giudizio di opposizione, dall'autorità giudiziaria in base ai nuovi criteri introdotti dal legislatore (così, ancora, Cass. 20 marzo 1998, n. 2940; Cass.5 maggio 1998, n. 4498), in tal modo manifestando la rinuncia a contestare la determinazione operata dal giudice adito alla stregua del dato istruttorio (Cass. 9584/97, cit.; Cass. 9662/97, cit.). In questo senso, perciò, l'accettazione dell'espropriato, per poter essere attuata, richiede comunque quale presupposto necessario una nuova determinazione dell'indennità operata dall'espropriante con l'applicazione dei sopravvenuti criteri (Cass. 11 ottobre 1997, n. 9882; Cass. 21 gennaio 1998, n. 509), onde la decurtazione del 40 per cento è legittimamente operata solo dopo che l'espropriante abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del comma primo del citato art.5 bis e l'espropriato non l'abbia accettata, mentre non consegue in difetto di tale rideterminazione (da ultimo, Cass. 26 giugno 1998, n. 6307; Cass. 2 luglio 1998, n. 6467; Cass. 4 novembre 1998, n. 11058). L'impugnata sentenza, pertanto, avendo negato l'applicazione della decurtazione del 40 per cento "in quanto il Comune di Ragusa non ha mai provveduto ad offrire l'indennità secondo i nuovi criteri", va esente da censura, atteso che, indipendentemente dalla mancata accettazione da parte degli espropriati dell'indennità determinata dal TU (di per sè ininfluente, come detto), non ha mancato di apprezzare traendone le debite conseguenze, sulla base di un accertamento di fatto incensurato, la sola circostanza di rilievo della fattispecie, ovvero se fossero o meno intervenute, ad opera del Comune stesso, la rideterminazione dell'indennità di cui trattasi alla stregua dei richiamati criteri e la relativa offerta ai medesimi espropriati.
Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992 e degli artt. 1218, 1219, 1224 e 1283 c.c., in riferimento all'art.360, n.3, c.p.c., nonché difetto di motivazione, deducendo che, sulla somma dovuta per il superiore titolo, la Corte territoriale abbia ritenuto di liquidare gli interessi dal giorno dell'intervenuto esproprio, laddove il giudizio è stato intrapreso dagli odierni controricorrenti ancor prima dell'entrata in vigore della legge sopra richiamata, onde l'impossibilità di imputare al Comune di non aver determinato l'indennità nel termini dettati dalla normativa sopravvenuta e di ravvisare alcun inadempimento nel comportamento dell'ente espropriante, tale da legittimarne la condanna al versamento degli interessi.
Il motivo non è fondato.
Con riguardo, infatti, alla determinazione dell'indennità di espropriazione, sulla differenza tra valore stimato in sede amministrativa e valore fissato dall'autorità giudiziaria a conclusione del procedimento di opposizione a detta stima, decorrono in ogni caso dal giorno dell'espropriazione gli interessi legali (secondo quanto correttamente ritenuto nella sentenza impugnata), da ritenersi compensativi e, quindi, dovuti per il solo fatto che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere da una sua colposa responsabilità per l'inadeguatezza della precedente liquidazione dell'indennizzo (Cass. 23 agosto 1993, n. 8873; Cass. 9 marzo 1996, n. 1873; Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113;
Cass. 9 gennaio 1998, n. 128; Cass. 3 luglio 1998, n. 6528). Con il sesto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art.20 della legge n.865 del 197 1, degli artt.68 e 72 della legge n.2359 del 1865, dell'art. 5 bis della legge n.359 del 1992, dell'art.2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., tutti in relazione all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., nonché
difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo:
a) che, non avendo gli opponenti fatto questione dei criteri di determinazione dell'indennità di occupazione come fissati con ordinanza sindacale n.1613 dell'8.9.1979 in misura pari, per ciascun anno di occupazione, ad una frazione della determinanda indennità di esproprio, non fosse dato alla Corte di Appello di modificare detti criteri, ormai definitivi, altri applicandone in sostituzione;
b) che, pertanto, illegittimamente tale indennità sia stata liquidata per ciascun anno di occupazione nella misura (di lire 6.246.250) pari al 5% del (preteso) valore venale del suolo;
c) che, circa gli interessi liquidati su detta indennità, debba valere quanto già dedotto con il quarto (rectius, quinto) motivo di ricorso.
Il motivo non è fondato.
Premesso, infatti, come non risulti in sè e per sè censurato il criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima adottato dalla Corte territoriale (essendo stato il profilo sub "b" dedotto in via meramente consequenziale rispetto a quello dedotto sub "a") e premesso, altresì, come sia lo stesso quarto comma dell'art.20 della legge n.865 del 1971 (di cui il giudice di merito ha fatto incensurata applicazione) a prevedere la possibilità che contro la determinazione (in via amministrativa) dell'indennità in parola gli interessati propongano opposizione davanti alla Corte di Appello competente per territorio, basterà rilevare che dal tenore delle conclusioni rassegnate dagli odierni controricorrenti in sede di mento, riportate dalla sentenza impugnata, si evinca inequivocabilmente la volontà (ancorché implicita) di questi, là dove hanno espressamente richiesto dichiararsi che "hanno diritto altresì all'indennità per il periodo di occupazione temporanea", di conseguire la determinazione giudiziale della medesima indennità. Per quanto, poi, attiene agli interessi legali liquidati dalla Corte catanese dalla scadenza di ogni annualità di occupazione temporanea, è da notare come detti interessi, dovuti sulla relativa indennità siccome diretti a compensare il proprietario del bene occupato della mancata disponibilità dei frutti che periodicamente avrebbe percepito, decorrono esattamente, così come in effetti ritenuto dal giudice del merito, dalle rispettive scadenze di ciascuna annualità (Cass. 14 luglio 1993, n. 7767; Cass. 8 aprile 1981, n. 2014). Con il settimo motivo di impugnazione, deduce il ricorrente che non potesse essere pronunciata nei suoi riguardi condanna alle spese di lite.
Il motivo non è fondato.
Nel procedimento di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, infatti, ai fini del regolamento delle spese processuali ex art.91 c.p.c. è la soccombenza in giudizio che determina l'obbligo della relativa rifusione, in riferimento all'oggettivo esito sfavorevole della controversia ed indipendentemente vuoi dalle circostanze che abbiano determinato l'accoglimento della domanda dell'espropriato, vuoi, più in generale, dalla sussistenza o meno di un comportamento colposo della parte (Cass. 3 dicembre 199 12 n. 12993).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio dettato dall'art.385, primo comma, c.p.c. e si liquidano in lire ....., di cui lire 4.000.000 per onorari.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in lire 4.128.380=, di cui lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1999