Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1420/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1420/2018
TRA
(C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
) – Avv. Giuseppe Carianni C.F._4
attore
E
(C.F. ) – Avv. Stefano D'Ercole Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di c/c bancario e delle successive pattuizioni e/o modifiche unilaterale per le doglianze argomentate in parte motiva, con tutte le conseguenze di legge;
2. Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole CP_2
di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con parte attrice, con ogni conseguenza di legge anche ai fini risarcitori;
3. Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di conto corrente impugnato relativamente alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto,
1
4. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, (soprattutto i commi 2 e 3), delle condizioni generali del contratto impugnato relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporto in esame per i motivi lamentati in parte motiva;
5. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e
1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, Civ e commissioni varie, comunque prive di causa negoziale.
6. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697, 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
7. Accertare la violazione delle regole di trasparenza contrattuale e verificare
l'indeterminatezza delle condizioni negoziali, con tutte le conseguenze di legge.
8. Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile e delle risultanze peritali, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
9. Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
10. Accertare e dichiarare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione
2 trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
11. Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della
L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
12. Accertare l'effettivo dare/avere tra le parti alla data di definizione dell'instaurando Giudizio e conseguentemente condannare la convenuta alla ripetizione di tutte le somme dovute al correntista a titolo di indebito oggettivo;
13. In particolare, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni dedotte in giudizio, che gli attori per il conto corrente n.
300099301 sono creditori, della somma di € 62.383,82, oltre interessi, o diversa somma – maggiore o minore che sia – pari ad € 23.373,59 emersa dalla CTU - nei confronti di , e per l'effetto, considerato che il rapporto CP_1 bancario per cui è causa è chiuso, si chiede la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione della somma di € 62.383,82, oltre interessi (o diversa somma – maggiore o minore che sia – pari ad € 23.373,59 emersa dalla CTU).
14. Riconoscere il risarcimento dei danni cagionati ai correntisti per violazione delle norme codicistiche concernenti la buona fede e correttezza contrattuale.
15. Condannare la convenuta, ex art. 2043, a titolo di responsabilità extracontrattuale, a risarcire gli attori per i danni sofferti, nella misura che
l'adito Giudicante riterrà più congrua;
16. Condannare la convenuta ad un congruo risarcimento dei danni CP_2 cagionati agli eredi per illegittima segnalazione alla centrale Parte_2 rischi.
17. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi al sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c..
Conclusioni di parte convenuta:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per le ragioni indicate in atti;
2) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori esponevano che il loro dante causa aveva intrattenuto con la banca convenuta, filiale di Brolo Persona_1
3 (ME), il contratto di conto corrente ordinario (ma con fido di fatto) n. 300099301, acceso il 22/06/1983 ed estinto per recesso della banca il 13/05/2015, con un passivo di €
28.543,94. Proponevano dunque, previa declaratoria delle relative nullità contrattuali, le domande di accertamento del saldo finale e di ripetizione (oltre a quelle risarcitorie, anche per illegittima segnalazione dalla Centrale dei Rischi) meglio specificate in epigrafe, eccependo l'avvenuta applicazione di tassi di interesse passivi ultralegali contrattualmente non pattuiti, il superamento del tasso soglia antiusura per alcuni periodi,
l'addebito di cms e di altri costi non previsti per un totale di € 62.383,82.
La convenuta si costituiva eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza, la prescrizione dei versamenti effettuati oltre il decennio dalla notifica della citazione del
02/08/2018 o dell'istanza di mediazione del 18/11/2016, tutti di natura solutoria, e l'omessa impugnazione degli estratti conto periodici contenenti i tassi convenzionali e gli oneri applicati;
deduceva inoltre la corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il mancato superamento del tasso soglia antiusura, l'obbligo della segnalazione alla Centrale Rischi e la sussistenza di alcun danno risarcibile;
chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande attoree.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande attoree sono fondate nei limiti di cui infra.
L'eccezione di nullità della citazione è infondata, evincendosi chiaramente da essa l'oggetto, i fatti costitutivi, il petitum e la causa petendi.
Infondata è altresì l'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni ex artt. 1832 c.c. e 119 comma 3 TUB, per essere espressamente previsto nei contratti in parola che l'estratto conto non contestato dal cliente entro 40 giorni dal ricevimento renda inoppugnabili le partite in esso indicate.
Pur trattandosi di decadenza convenzionale pienamente legittima ex art. 2965 c.c., in quanto non rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso ed è comunque riproduttiva di una norma di legge (Cass. 18650/2003), è stato tuttavia esattamente osservato che, sebbene “In tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore” (Cass. 817/2016), la rilevanza della mancata contestazione è però limitata al
4 mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale (Cass. 12505/1999).
La ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di verificare che “tra il Sig.
ed il Banco di Sicilia risulta intrattenuto il rapporto di c/c n. Persona_1
1818.41.00940.14 aperto il 22.06.1983 presso Agenzia di Brolo del Banco di Sicilia, che dall'1.11.2005 e fino al 31.10.2008 ha assunto il numero 13358, ed infine dall'1.11.2008 ha assunto il numero 300099301”, evidenziando che “sulla base della documentazione in atti, il c/c in questione si presenta senza soluzione di continuità a partire dal
22.06.1983 al 31.12.2014”.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'azione di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Con la sentenza n. 24418/2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che il dies a quo del suddetto termine di prescrizione cambia a seconda della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Più in particolare, detto termine decorre dalla data del pagamento per i versamenti di natura solutoria, mentre, per i versamenti di natura ripristinatoria, esso decorre dalla data di estinzione del conto. Difatti, non ogni rimessa accreditata in conto corrente costituisce pagamento, ma soltanto quella che determina uno spostamento patrimoniale definitivo dal correntista alla Banca: se il conto corrente è affidato ed il saldo debitore è contenuto nei limiti dell'affidamento, la riduzione del saldo debitore non implica uno spostamento patrimoniale definitivo e la rimessa si limita a ricostituire la disponibilità del fido. In altri termini, la rimessa è solutoria e sussiste pagamento quando il conto non
è affidato, oppure è affidato, ma il saldo debitore è oltre il limite del fido alla data in cui viene eseguita la rimessa;
all'inverso, la rimessa è ripristinatoria e non sussiste pagamento se il conto è affidato e presenta un saldo debitore contenuto nei limiti del fido alla data in cui viene eseguita la rimessa.
In specie, il conto corrente era assistito da c.d. fido di fatto, che va senz'altro considerato a tal fine (cfr. Trib. Firenze 2185/2023), dall'inizio del rapporto fino al contratto di affidamento del 17/07/2012, per cui esattamente il ctu ha tenuto conto della prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie sul conto rettificato dall'eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito (Cass. 3858/2021, Cass.
13586/2024), come da ordinanza del 20/01/2022.
Quanto al dies a quo, correttamente il ctu lo ha ancorato al primo atto interruttivo, rappresentato, ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010, dalla comunicazione alle altre
5 parti della domanda di mediazione del 18/11/2016, individuando dunque la data del
17/11/2006.
Con riferimento all'anatocismo, per quanto riguarda i rapporti stipulati antecedentemente al 22/04/2000, la clausola secondo cui i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente,
e gli interessi dovuti dal correntista alla banca producono a loro volta interessi nella stessa misura, è stata in passato riconosciuta legittima dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ritenendo che i rapporti bancari fossero regolati da usi normativi.
Tale interpretazione è stata riconsiderata a partire dal 1999, e la tesi della nullità di detta clausola ha trovato, da ultimo (dopo non pochi precedenti di segno diverso dei giudici di merito), l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni, espresse nella sentenza n° 21095/2004, vengono qui condivise e poste a fondamento del ricalcolo delle competenze nel rapporto oggetto di causa.
In particolare, si è osservato che gli “usi contrari”, ai quali il legislatore fa riferimento nell'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 disp. prel. c.c., da individuarsi nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma già esistente o che si ritiene dovrebbe far parte dell'ordinamento (opinio iuris ac necessitatis), in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse.
Tali usi costituiscono fonte di diritto obiettivo, e vanno pertanto distinti dagli usi negoziali, di cui all'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non soltanto dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità, con efficacia limitata all'integrazione del regolamento contrattuale, salvo diversa volontà delle parti.
Ora, le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.) non hanno natura normativa, bensì pattizia, essendo mere proposte di condizioni generali di contratto, indirizzate dall'associazione alle banche associate, che possono assumere rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente se richiamate nel contratto.
La Suprema Corte ha poi dimostrato non esservi elementi per ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo idoneo ad autorizzare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, risultando che detta
6 capitalizzazione veniva riportata per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall' con CP_3 effetto dall'1 gennaio 1952; neppure era stata mai accertata dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del D.C.P.S. 152/1947 (modificato con L. 115/1950), l'esistenza di uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui discute, ed il relativo uso generale era stato oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.
In ordine all'elemento psicologico, è palese che l'inserimento della detta clausola
è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o la cui esistenza sarebbe auspicabile, ma solo in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
A sostegno della legittimità della clausola de qua neppure giova richiamare l'applicabilità al conto corrente bancario degli artt. 1823 c.c. (secondo cui, se alla chiusura del conto il saldo non viene richiesto in pagamento, esso “si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato”), 1825 c.c. (“sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale”), e 1831 c.c. (“la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto”), in quanto trattasi di norme in materia di conto corrente ordinario, non rientranti tra le disposizioni richiamate dall'art. 1857 c.c.
Il mancato richiamo non appare frutto di una svista, dovendosi rilevare che le norme sopra citate si giustificano per il solo conto corrente ordinario, che ha l'esigenza di rendere esigibile il saldo, in quanto fino alla chiusura del conto i crediti derivanti dalle rimesse sono inesigibili ed indisponibili (cfr. art. 1823 c.c.); al contrario, nel conto corrente di corrispondenza si ha sempre l'immediata disponibilità del saldo (ai sensi dell'art. 1852 c.c.), così da non giustificarsi la previsione convenzionale di chiusure contabili trimestrali, se non al fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In conclusione, la diversità tra le due fattispecie non consente di applicare analogicamente al conto corrente bancario le norme relative al conto corrente ordinario, non espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c.
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in conformità all'indirizzo espresso sul punto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 24418/2010 che, “dichiarata
7 la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, dovendosi perciò escludere la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, e risultando dunque necessario procedere ad “un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali” (Cass. 20688/2013). Tale conteggio mirerà ad ottenere “la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass. 21466/2013)
Va altresì precisato che “In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del
2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di
"overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale” (Cass. 20172/2013).
Per il periodo successivo, l'art. 120 comma 2 T.U.B., inserito dal D.Lgs. 342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c.
La delibera del CICR, emanata il 09/02/2000, prevede poi, all'art. 2, che l'anatocismo su conto corrente debba comunque avvenire secondo le previsioni contrattuali, condizione che presuppone l'avvenuta comunicazione da parte della banca.
8 Infine, l'art. 3 comma 3 del Decreto del CICR del 03/08/2016 stabilisce che “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”. L'art. 4 disciplina invece gli “interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, prevedendo, fra le altre cose, che “Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale” (comma 3), e che, alla chiusura del conto, “Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”
(comma 7).
In specie, il ctu, facendo corretta applicazione di tali principi, ha verificato che
“Dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico, risulta il contratto di conto corrente di corrispondenza aperto il 22.06.1983, nel quale all'art. 7 è prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori (a favore della banca) e la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori (a favore del Sig. ). Non Parte_2 risultando alcun accordo depositato nel fascicolo telematico, si è proceduto ad escludere la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per tutto il periodo di vigenza del rapporto negoziale, anche successivamente alla delibera del 2000, non risultando un accordo, per l'inserimento della relativa clausola, sottoscritto dal cliente”. Pertanto,
“dal 22.06.1983 al 30.6.2000, è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi, accertando una differenza di Lire 40.700.935; - dall'1.7.2000 al 31.12.2008 è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi (reciprocità tra le parti)” … dall'1.1.2009 al 31.12.2013, in mancanza dei riassunti scalari, non è stato possibile fare accertamenti, se non rilevare l'addebito di interessi e competenze per complessivi euro
14.812,73 che, per la componente interessi e cms, non sarebbero maturati senza
l'anatocismo accertato fino al 30.06.2000; - dall'1.1.2014 al 31.12.2014 è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi”.
Il ctu ha poi eliminato la cms, non applicabile in ipotesi di fido di fatto, mentre, quanto agli altri costi, “Sono state eliminate sia le Commissioni di disponibilità immediata dei fondi che le Commissione di Istruttoria Veloce, per i periodi successivi all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, ovvero dal 28.12.2011, per i periodi per i quali non vi siano pattuizioni sottoscritte dal cliente. In particolare, le Commissioni di disponibilità immediata dei fondi (DIF) sono state mantenute perché pattuite dal
9 17.07.2012; mentre le CIV, nonostante risultano pattuite dal 4.10.2012 al 28.02.2013, sono state eliminate perché i saldi rideterminati non generano sconfinamenti, presupposto delle stesse CIV”.
All'esito di tali conteggi, ai quali si rinvia, unitamente alle argomentazioni esplicitate dal ctu e che si condividono, il saldo attivo finale del conto è stato determinato in € 23.373,59, a fronte di un saldo passivo della banca di € 26.183,02, e con una differenza di € 49.556,61, somma che la banca dev'essere condannata a corrispondere agli attori, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla chiusura del conto fino all'effettivo soddisfo.
Non trovano invece fondamento le domande risarcitorie proposte dagli attori, non essendo stati sufficientemente delineati gli elementi costitutivi della condotta illecita e del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore degli attori in solido ed a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 2.000,00,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, €
2.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 8.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 545,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1420/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 49.556,61 in favore degli attori in solido, oltre interessi al tasso legale dalla chiusura del conto fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico della convenuta.
Patti, 22/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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