CASS
Ordinanza 6 novembre 2024
Ordinanza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/11/2024, n. 28588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28588 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30215/2022 proposto da: RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti IO LEPRI (fabiolepri@ordineavvocatiroma.org) e AN MANGIALARDI (giovanni.mangialardi@milano.pecavvocati.it);
- ricorrente -
e VA FE, rappresentato e difeso dagli avv.ti IO LEPRI (fabiolepri@ordineavvocatiroma.org) e OR PINO (salvatore.pino@milano.pecavvocati.it);
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. 3 Num. 28588 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 06/11/2024 2 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ASTE.COM S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti IO CAPRARO (fabiocapraro@pec.ordineavvocatitreviso.it), e AS RA (massimopanzarani@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2228/2022 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 17/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenuto che, con sentenza resa in data 17/10/2022, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Reti televisive italiane s.p.a. e LE ST al risarcimento dei danni subiti dalla Aste.com s.r.l. in conseguenza della divulgazione, da parte dei convenuti, di una trasmissione televisiva avente contenuto diffamatorio, all’interno della quale veniva rappresentata la circostanza della vendita, da parte della Aste.com s.r.l., di un orologio (con il marchio PA IP) falso;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse ritenuto diffamatoria la trasmissione televisiva denunciata dalla società attrice, avendo i convenuti insinuato, attraverso le modalità di confezione del prodotto televisivo, l’idea che la Aste.com s.r.l. si rendesse responsabile di truffe ai danni della clientela, là dove, al contrario, la società attrice aveva apertamente posto in vendita l’imitazione di un orologio di marca PA IP ad un prezzo (di 3.000,00 euro) palesemente inferiore rispetto al valore del prodotto originale, ed avendo altresì avuto cura di pubblicizzare la vendita di tale orologio presentandolo con la dicitura “tipo PA IP”; 3 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ciò posto, avendo correttamente escluso ogni rischio di confusione tra la possibile clientela, la corte territoriale ha condiviso le argomentazioni elaborate dal primo giudice nella parte in cui ha ritenuto diffamatoria la propalazione di una notizia evidentemente non vera (quale quella della sostanziale avvenuta consumazione, da parte della società attrice, di una truffa), ed ha liquidato l’importo risarcitorio nella somma di euro 80.000,00 in conseguenza della particolarità delle funzioni svolte dalla società attrice (delegata allo svolgimento dell’incarico della vendita dall’autorità giudiziaria) e dell’ampia diffusione televisiva a livello nazionale della notizia diffamatoria;
avverso la sentenza d’appello, Reti televisive italiane s.p.a. e LE ST propongono due distinti ricorsi per cassazione sulla base, entrambi, di undici motivi d’impugnazione; Aste.com s.r.l. resiste con due distinti controricorsi;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, invocando il rigetto di entrambi i ricorsi;
tutte le parti hanno depositato memoria;
considerato che, la sostanziali identità dei motivi proposti dalle due parti ricorrenti consente la trattazione unitaria dei due ricorsi;
con il primo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente trascurato la rilevanza dell’avvenuta pubblicizzazione della vendita dell’orologio, da parte della società avversaria, attraverso l’esposizione di una fotografia ritraente l’orologio oggetto di aggiudicazione con il marchio PA IP, sulla base dell’erroneo presupposto (smentito dal risultanze di cause) secondo cui non vi sarebbe alcun elemento idoneo a consentire il 4 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri collegamento delle fotografie dell’orologio riprodotte dall’appellante con l’orologio battuto all’asta controversa;
entrambi i motivi sono inammissibili;
osserva il Collegio come, al di là dell’inammissibilità delle censure in esame derivante dalla violazione dell’art. 348-ter c.p.c. (trattandosi, nella specie, di un’ipotesi di conferma in appello della decisione di primo grado sulla base delle medesime considerazioni in fatto, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti), varrà sottolineare l’assorbente ragione secondo cui, per stessa ammissione delle parti ricorrenti, la corte territoriale ha preso espressamente in considerazione le circostanze che sarebbero state asseritamente non esaminate (giungendo alle conclusioni qui contestate), con la conseguente inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi, all’evidenza, di una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non possa ritenersi integrato dalla mera (pretesa) omissione della valutazione di elementi istruttori, quanto piuttosto dalla mancata considerazione di fatti storici d’indole decisiva (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024, Rv. 671706 - 01); e tanto a fortiori nel caso di specie, in cui gli elementi istruttori dedotti (in quanto tali) risultano comunque esser stati considerati dal giudice del merito e valutati come irrilevanti ai fini della decisione;
varrà in ogni caso rilevare come la circostanza secondo cui l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificasse con quello posto in vendita, non può definirsi decisiva (ai fini del vizio evocato in questa sede), avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusione di ogni 5 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituite dal prezzo di vendita palesemente incongruo dell'orologio e dall’espressa indicazione dello stesso esemplare come ‘tipo’ PA IP;
con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato delle circostanze costituite dalla piena corrispondenza delle fotografie prodotte dagli odierni istanti con l’orologio posto in vendita dalla società avversaria;
entrambi i motivi sono inammissibili;
come già rilevato a proposito della decisione relativa al primo motivo di impugnazione di entrambi i ricorsi, la circostanza che l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificasse con quello posto in vendita dalla società controricorrente, non può definirsi rilevante o decisiva, avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusione di ogni rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituite dal prezzo di vendita palesemente incongruo dell’orologio e dall’espressa indicazione dello stesso esemplare come ‘tipo’ PA IP;
da qui il rilievo della risoluzione di entrambe le censure in esame in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede;
con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 473, 474 e 474-bis c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante l’imitazione 6 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri dell’orologio messo all’asta rispetto alla conformazione del prodotto originale PA IP;
entrambi i motivi sono inammissibili;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente evidenziato il carattere dirimente, ai fini della decisione, delle circostanze costituite dal prezzo di base d’asta palesemente incongruo (rispetto al valore comunemente noto di un orologio di marca PA IP) e la presentazione dell’orologio posto in vendita come ‘tipo’ PA IP: circostanze di sé tali da escludere in radice ogni possibilità di confusione, nel pubblico dei potenziali acquirenti, circa il carattere di mera imitazione dell’oggetto offerto in vendita;
da qui l’evidente incongruità di quanto affermato nelle censura in esame circa la pretesa erroneità del giudizio espresso dalla corte territoriale in ordine all’irrilevanza dell’imitazione dell’orologio originale, poiché, al di là della carattere grossolano o meno dell’imitazione, la circostanza che si trattasse di una mera copia nell’originale doveva ritenersi, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito, del tutto palese e inequivocabile;
con il quarto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’ufficiale giudiziario avesse stimato il valore dell’orologio nell’importo di 3.000,00 euro (là dove, invece, lo aveva stimato in 12.500,00 euro) e definito l’orologio come ‘tipo’ PA IP (là dove lo aveva indicato come PA IP), supportando tali affermazioni in totale assenza di motivazione;
entrambi i motivi sono inammissibili;
7 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri osserva il Collegio come, al di là dell’interpretazione delle stime e delle indicazioni operate dall’ufficiale giudiziario, ciò che assume concreta e decisiva rilevanza, ai fini dell’odierna decisione, è l’avvenuto riconoscimento di un determinato prezzo di offerta al pubblico, da parte della società convenuta, e l’indicazione, da parte della stessa società, di un orologio ‘tipo’ PA IP: circostanze di fatto da intendersi, tutte, secondo l’apprezzamento fatto proprio dei giudici di merito nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale delle prove acquisite al giudizio;
ciò posto, le censure avanzate in questa sede, nella misura in cui contestano l’apprezzamento probatorio dei giudici d’appello, si risolvono, da un lato, in una proposta di rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delle prove (sulla base di una errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura del vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto tra il testo motivazionale ed elementi tratti aliunde;
sul punto, varrà sottolineare come le censure illustrate dai ricorrenti non contengano alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
al riguardo, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o 8 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); 9 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri nella specie, i ricorrenti, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si sono limitati a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; quanto al censurato vizio di motivazione dedotto in violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c., è appena il caso di rilevare come gli odierni ricorrenti abbiano inammissibilmente argomentato la violazione delle norme richiamate attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01); con il quinto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’orologio offerto in vendita dalla società avversaria fosse 10 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri stato acquistato al prezzo di 3.000,00 euro, là dove al contrario, detto orologio fu acquistato, secondo quanto risultante dagli atti di causa, a un prezzo largamente superiore;
con il sesto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’orologio posto in vendita dalla società avversaria fosse stato venduto all’asta come ‘imitazione’; tutti e quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
osserva il Collegio come, al di là del prezzo al quale l’orologio fu concretamente venduto, o della sua offerta in vendita come ‘imitazione’, ciò che assunse concreta e decisiva rilevanza, secondo il corretto apprezzamento contenuto nella decisione impugnata, fu il prezzo offerto al pubblico dalla società convenuta e l’indicazione, da parte della stessa società, di un orologio ‘tipo’ PA IP;
da qui l’evidente inammissibilità delle censure indicate in questa sede, risolvendosi le stesse, da un lato, in una proposta di rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delle prove (sulla base, ancora una volta, di un’errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura del vizio di motivazione attraverso il confronto tra il testo motivazionale ed elementi tratti aliunde, in contrasto con la sola rilevanza del testo motivazionale in sé considerato, così come indicato in corrispondenza della decisione del quarto motivo di entrambi i ricorsi;
con il settimo motivo del ricorso di Reti televisive italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di LE ST, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente che le circostanze dell’incongruità del prezzo di vendita dell’orologio messo all’asta e dell’indicazione dello stesso come ‘tipo’ PA IP valessero a integrare la presunzione della offerta in vendita di un’imitazione, in violazione del principio che impone il carattere necessariamente grave, preciso e concordante delle presunzioni;
entrambi i motivi sono inammissibili;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
varrà al riguardo osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento 12 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati in Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par.
4. e segg.); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa;
e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
13 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri con l’ottavo motivo del ricorso di Reti televisive italiane s.p.a. e il settimo motivo del ricorso di LE ST, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 10 Cedu, 51 e 595 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’esimente del diritto di critica, facendo erroneamente applicazione dei diversi criteri previsti per l’esercizio del diritto di cronaca, laddove per il primo il rispetto del principio di verità è chiamato a declinarsi in modo peculiare, attraverso l'assunzione di un più limitato rilievo;
entrambi i motivi sono infondati;
osserva il Collegio come, pur quando sia corretta l’affermazione secondo cui il diritto di critica presupponga una diversa declinazione del principio di verità, rispetto alla diversa entità dell’esercizio del diritto di cronaca (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024, Rv. 670125 - 01), dal rispetto di quel principio di verità (o di verosimiglianza) – sia pur opportunamente rimodulato – il diritto di critica non può in ogni caso prescindere, dovendo comunque esigersi che la valutazione critica pubblicamente diffusa si basi su circostanze che, pur quando dirette a colpire l’altrui reputazione, non siano del tutto svincolate da una base di fatto (pur non colpevolmente putativa) adeguatamente corredata da elementi di riscontro;
in tali casi, è compito del giudice del merito operare il ragionevole contemperamento tra tale diversa declinazione del principio di verità e l’esigenza del ridetto vincolo della critica pubblica a una verosimile base di fatto;
nella specie, la corte territoriale, con argomentazioni logicamente ineccepibili e giuridicamente fondate, ha evidenziato che “l’accusa di vendere all’asta per buono un orologio contraffatto, rivolta con le 14 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri modalità esposte dal tribunale e neppure contestate da parte appellante (irruzione in corso d’asta e successiva diffusione televisiva) secondo l’opinione della Corte costituisce diffamazione, mancando un ragionevole collegamento con quanto era realmente accaduto: in altre parole, se anche si voleva dar risalto al vero, le modalità utilizzate hanno finito per insinuare nel pubblico televisivo che un originale PA IP fosse stato messo in asta dal tribunale per soli 3.000,00 euro, quando è fatto notorio che un marchio del genere costa decine di migliaia di euro” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); da questo punto di vista, le censure in esame in altro non si risolvono se non in una prospettata rivisitazione dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il nono motivo del ricorso di Reti televisive italiane s.p.a. e l’ottavo motivo del ricorso di LE ST, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 21 Cost., 51 c.p., 10 Cedu e 115 c.p.c., nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’insussistenza dell’esimente del diritto di critica per difetto di continenza, e per aver fondato tale decisione sulla base di una motivazione del tutto illogica e contraddittoria;
entrambi i motivi sono nel loro complesso infondati;
osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente evidenziato i concreti profili del superamento, da parte dei convenuti, dei limiti della continenza indispensabile ai fini dell’applicazione dell’esimente del diritto di critica, rilevando come gli originari convenuti avessero oggettivamente prospettato l’azione della società attrice come truffaldina, con la conseguenza che (esclusa alcuna falsa applicazione di legge) le censure in esame si risolvono, 15 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ancora una volta, in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove;
sotto altro profilo, varrà evidenziare come le argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnato risultino dotate di adeguata coerenza logica ed elaborate in modo tale da consentire l’agevole comprensione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta;
al riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio concernente il difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. non possa in nessun caso desumersi dal confronto del testo motivazionale con le risultanze ricavate aliunde (come, ad es., l’esame del comportamento tenuto dallo ST nell’occasione dedotta in giudizio), potendo conferirsi rilievo unicamente al testo in sé considerato nella sua completezza;
dev’essere infine sottolineata ancora una volta l’irrilevanza del reiterato equivoco riproposto dai ricorrenti in ordine alla pretesa vendita di un “orologio tarocco” (pretesamente riconosciuto come tale dalla stessa società avversaria), dovendo ribadirsi come la circostanza dell’inautenticità (quale orologio di marca IP PA) dell’esemplare posto in vendita dalla società controcorrente fosse un presupposto del tutto incontestato, essendo evidente anche al pubblico dei possibili acquirenti (secondo l’apprezzamento dei giudici di merito), che l’oggetto in vendita fosse l’imitazione di un orologio IP PA;
del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha rilevato diffamatoria la diffusione televisiva, a livello nazionale, di un servizio in cui sia insinuata la commissione, da parte di una società d’aste, di truffe, avendo i giudici del merito avuto cura di precisare la sensibile differenza che intercorre tra la consapevole e pacifica ‘vendita di 16 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri imitazioni’ di orologi autentici e l’insinuata idea che si vendessero ‘per autentici’ orologi falsi;
con il decimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti in re ipsa i danni non patrimoniali asseritamente sofferti dalla società attrice, in contrasto con i principi sanciti sul piano del c.d. ‘diritto vivente’ in materia di risarcimento del danno non patrimoniale;
entrambi i motivi sono infondati;
osserva il Collegio come la corte territoriale, lungi dal confermare l’affermazione del primo giudice circa il carattere in re ipsa del danno sofferto dalla società originaria attrice, abbia posto in evidenza gli elementi di natura critico-presuntiva idonei a fondare la concreta dimostrazione, sul piano probatorio, delle conseguenze dannose effettivamente sofferte dalla società attrice per effetto dell’illecita divulgazione diffamatoria degli odierni istanti, sottolineando “la rilevante gravità dell’illecito commesso attraverso la falsa accusa rivolta nel luogo dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale;
l’accusa è stata poi amplificata mediante la diffusione televisiva a livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultante dalla raccomandata 12.9.2017 del legale di Aste.com” (pag. 6 della sentenza impugnata); si tratta della corretta valorizzazione di elementi fattuali di carattere presuntivo suscettibili di giustificare il riconoscimento delle conseguenze dannose ad esse correlati, con la conseguente radicale infondatezza delle censure sul punto avanzate dai ricorrenti;
con l’undicesimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043, 2059, 1226 e 17 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 1227 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost., 2043, 2059, 1226 c.c. e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente liquidato un importo a titolo risarcitorio pari alla somma di euro 80.000,00 senza alcuna giustificazione, nonché per aver erroneamente richiamato la pretesa esistenza di una richiesta di rettifica, in realtà inesistente (senza dedurre alcunché, da tali inesistenza, ai fini dell’eventuale riduzione del danno), e per avere infine omesso di dettare alcuna motivazione in ordine alla valutazione equitativa del danno non patrimoniale, senza collegarsi ad alcun criterio giustificativo, idoneo a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della quantificazione del danno;
entrambi i motivi sono fondati;
osserva il Collegio come, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, ai fini della liquidazione equitativa di un danno d’indole non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 – 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024, Rv. 672085 - 01); a tale principio il giudice a quo non risulta essersi correttamente attenuto, avendo liquidato un importo a titolo risarcitorio (corrispondente alla somma di 80.000,00 euro) attraverso il richiamo delle circostanze di fatto relative alla falsa accusa “rivolta nel luogo 18 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale”, successivamente “amplificata mediante la diffusione televisiva a livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultante dalla raccomandata 12.9.2017 del legale di Aste.com”, senza tuttavia procedere ad alcuna individuazione di parametri d’indole quantitativa in termini monetari (direttamente o indirettamente collegati alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso) al fine di consentire il necessario controllo del percorso logico di specificazione dell’importo risarcitorio nella specie concretamente liquidato;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell’undicesimo motivo dei due ricorsi proposti (inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di entrambi i ricorsi, nonché il settimo motivo del ricorso di Reti televisivi italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di LE ST;
infondati tutti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie l’undicesimo motivo di entrambi i ricorsi;
dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di entrambi i ricorsi, nonché il settimo motivo del ricorso di Reti televisivi italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di LE ST;
rigetta tutti i restanti motivi dei due ricorsi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 23 settembre 2024. 19 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Il Presidente IA GL
- ricorrente -
e VA FE, rappresentato e difeso dagli avv.ti IO LEPRI (fabiolepri@ordineavvocatiroma.org) e OR PINO (salvatore.pino@milano.pecavvocati.it);
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. 3 Num. 28588 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 06/11/2024 2 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ASTE.COM S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti IO CAPRARO (fabiocapraro@pec.ordineavvocatitreviso.it), e AS RA (massimopanzarani@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2228/2022 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 17/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenuto che, con sentenza resa in data 17/10/2022, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Reti televisive italiane s.p.a. e LE ST al risarcimento dei danni subiti dalla Aste.com s.r.l. in conseguenza della divulgazione, da parte dei convenuti, di una trasmissione televisiva avente contenuto diffamatorio, all’interno della quale veniva rappresentata la circostanza della vendita, da parte della Aste.com s.r.l., di un orologio (con il marchio PA IP) falso;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse ritenuto diffamatoria la trasmissione televisiva denunciata dalla società attrice, avendo i convenuti insinuato, attraverso le modalità di confezione del prodotto televisivo, l’idea che la Aste.com s.r.l. si rendesse responsabile di truffe ai danni della clientela, là dove, al contrario, la società attrice aveva apertamente posto in vendita l’imitazione di un orologio di marca PA IP ad un prezzo (di 3.000,00 euro) palesemente inferiore rispetto al valore del prodotto originale, ed avendo altresì avuto cura di pubblicizzare la vendita di tale orologio presentandolo con la dicitura “tipo PA IP”; 3 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ciò posto, avendo correttamente escluso ogni rischio di confusione tra la possibile clientela, la corte territoriale ha condiviso le argomentazioni elaborate dal primo giudice nella parte in cui ha ritenuto diffamatoria la propalazione di una notizia evidentemente non vera (quale quella della sostanziale avvenuta consumazione, da parte della società attrice, di una truffa), ed ha liquidato l’importo risarcitorio nella somma di euro 80.000,00 in conseguenza della particolarità delle funzioni svolte dalla società attrice (delegata allo svolgimento dell’incarico della vendita dall’autorità giudiziaria) e dell’ampia diffusione televisiva a livello nazionale della notizia diffamatoria;
avverso la sentenza d’appello, Reti televisive italiane s.p.a. e LE ST propongono due distinti ricorsi per cassazione sulla base, entrambi, di undici motivi d’impugnazione; Aste.com s.r.l. resiste con due distinti controricorsi;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, invocando il rigetto di entrambi i ricorsi;
tutte le parti hanno depositato memoria;
considerato che, la sostanziali identità dei motivi proposti dalle due parti ricorrenti consente la trattazione unitaria dei due ricorsi;
con il primo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente trascurato la rilevanza dell’avvenuta pubblicizzazione della vendita dell’orologio, da parte della società avversaria, attraverso l’esposizione di una fotografia ritraente l’orologio oggetto di aggiudicazione con il marchio PA IP, sulla base dell’erroneo presupposto (smentito dal risultanze di cause) secondo cui non vi sarebbe alcun elemento idoneo a consentire il 4 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri collegamento delle fotografie dell’orologio riprodotte dall’appellante con l’orologio battuto all’asta controversa;
entrambi i motivi sono inammissibili;
osserva il Collegio come, al di là dell’inammissibilità delle censure in esame derivante dalla violazione dell’art. 348-ter c.p.c. (trattandosi, nella specie, di un’ipotesi di conferma in appello della decisione di primo grado sulla base delle medesime considerazioni in fatto, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti), varrà sottolineare l’assorbente ragione secondo cui, per stessa ammissione delle parti ricorrenti, la corte territoriale ha preso espressamente in considerazione le circostanze che sarebbero state asseritamente non esaminate (giungendo alle conclusioni qui contestate), con la conseguente inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi, all’evidenza, di una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non possa ritenersi integrato dalla mera (pretesa) omissione della valutazione di elementi istruttori, quanto piuttosto dalla mancata considerazione di fatti storici d’indole decisiva (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024, Rv. 671706 - 01); e tanto a fortiori nel caso di specie, in cui gli elementi istruttori dedotti (in quanto tali) risultano comunque esser stati considerati dal giudice del merito e valutati come irrilevanti ai fini della decisione;
varrà in ogni caso rilevare come la circostanza secondo cui l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificasse con quello posto in vendita, non può definirsi decisiva (ai fini del vizio evocato in questa sede), avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusione di ogni 5 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituite dal prezzo di vendita palesemente incongruo dell'orologio e dall’espressa indicazione dello stesso esemplare come ‘tipo’ PA IP;
con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato delle circostanze costituite dalla piena corrispondenza delle fotografie prodotte dagli odierni istanti con l’orologio posto in vendita dalla società avversaria;
entrambi i motivi sono inammissibili;
come già rilevato a proposito della decisione relativa al primo motivo di impugnazione di entrambi i ricorsi, la circostanza che l’oggetto riprodotto nelle fotografie evocate dai ricorrenti si identificasse con quello posto in vendita dalla società controricorrente, non può definirsi rilevante o decisiva, avendo la corte territoriale espressamente attribuito efficacia dirimente (ai fini della radicale esclusione di ogni rischio di confusione della clientela) alle circostanze costituite dal prezzo di vendita palesemente incongruo dell’orologio e dall’espressa indicazione dello stesso esemplare come ‘tipo’ PA IP;
da qui il rilievo della risoluzione di entrambe le censure in esame in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede;
con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 473, 474 e 474-bis c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante l’imitazione 6 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri dell’orologio messo all’asta rispetto alla conformazione del prodotto originale PA IP;
entrambi i motivi sono inammissibili;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente evidenziato il carattere dirimente, ai fini della decisione, delle circostanze costituite dal prezzo di base d’asta palesemente incongruo (rispetto al valore comunemente noto di un orologio di marca PA IP) e la presentazione dell’orologio posto in vendita come ‘tipo’ PA IP: circostanze di sé tali da escludere in radice ogni possibilità di confusione, nel pubblico dei potenziali acquirenti, circa il carattere di mera imitazione dell’oggetto offerto in vendita;
da qui l’evidente incongruità di quanto affermato nelle censura in esame circa la pretesa erroneità del giudizio espresso dalla corte territoriale in ordine all’irrilevanza dell’imitazione dell’orologio originale, poiché, al di là della carattere grossolano o meno dell’imitazione, la circostanza che si trattasse di una mera copia nell’originale doveva ritenersi, secondo l’apprezzamento dei giudici di merito, del tutto palese e inequivocabile;
con il quarto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’ufficiale giudiziario avesse stimato il valore dell’orologio nell’importo di 3.000,00 euro (là dove, invece, lo aveva stimato in 12.500,00 euro) e definito l’orologio come ‘tipo’ PA IP (là dove lo aveva indicato come PA IP), supportando tali affermazioni in totale assenza di motivazione;
entrambi i motivi sono inammissibili;
7 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri osserva il Collegio come, al di là dell’interpretazione delle stime e delle indicazioni operate dall’ufficiale giudiziario, ciò che assume concreta e decisiva rilevanza, ai fini dell’odierna decisione, è l’avvenuto riconoscimento di un determinato prezzo di offerta al pubblico, da parte della società convenuta, e l’indicazione, da parte della stessa società, di un orologio ‘tipo’ PA IP: circostanze di fatto da intendersi, tutte, secondo l’apprezzamento fatto proprio dei giudici di merito nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale delle prove acquisite al giudizio;
ciò posto, le censure avanzate in questa sede, nella misura in cui contestano l’apprezzamento probatorio dei giudici d’appello, si risolvono, da un lato, in una proposta di rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delle prove (sulla base di una errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura del vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto tra il testo motivazionale ed elementi tratti aliunde;
sul punto, varrà sottolineare come le censure illustrate dai ricorrenti non contengano alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
al riguardo, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o 8 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); 9 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri nella specie, i ricorrenti, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si sono limitati a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; quanto al censurato vizio di motivazione dedotto in violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c., è appena il caso di rilevare come gli odierni ricorrenti abbiano inammissibilmente argomentato la violazione delle norme richiamate attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01); con il quinto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’orologio offerto in vendita dalla società avversaria fosse 10 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri stato acquistato al prezzo di 3.000,00 euro, là dove al contrario, detto orologio fu acquistato, secondo quanto risultante dagli atti di causa, a un prezzo largamente superiore;
con il sesto motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 111 Cost e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’orologio posto in vendita dalla società avversaria fosse stato venduto all’asta come ‘imitazione’; tutti e quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
osserva il Collegio come, al di là del prezzo al quale l’orologio fu concretamente venduto, o della sua offerta in vendita come ‘imitazione’, ciò che assunse concreta e decisiva rilevanza, secondo il corretto apprezzamento contenuto nella decisione impugnata, fu il prezzo offerto al pubblico dalla società convenuta e l’indicazione, da parte della stessa società, di un orologio ‘tipo’ PA IP;
da qui l’evidente inammissibilità delle censure indicate in questa sede, risolvendosi le stesse, da un lato, in una proposta di rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delle prove (sulla base, ancora una volta, di un’errata deduzione dei vizi relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e, dall’altro, nell’inammissibile impostazione della censura del vizio di motivazione attraverso il confronto tra il testo motivazionale ed elementi tratti aliunde, in contrasto con la sola rilevanza del testo motivazionale in sé considerato, così come indicato in corrispondenza della decisione del quarto motivo di entrambi i ricorsi;
con il settimo motivo del ricorso di Reti televisive italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di LE ST, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente che le circostanze dell’incongruità del prezzo di vendita dell’orologio messo all’asta e dell’indicazione dello stesso come ‘tipo’ PA IP valessero a integrare la presunzione della offerta in vendita di un’imitazione, in violazione del principio che impone il carattere necessariamente grave, preciso e concordante delle presunzioni;
entrambi i motivi sono inammissibili;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
varrà al riguardo osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento 12 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati in Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par.
4. e segg.); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa;
e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
13 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri con l’ottavo motivo del ricorso di Reti televisive italiane s.p.a. e il settimo motivo del ricorso di LE ST, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 10 Cedu, 51 e 595 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’esimente del diritto di critica, facendo erroneamente applicazione dei diversi criteri previsti per l’esercizio del diritto di cronaca, laddove per il primo il rispetto del principio di verità è chiamato a declinarsi in modo peculiare, attraverso l'assunzione di un più limitato rilievo;
entrambi i motivi sono infondati;
osserva il Collegio come, pur quando sia corretta l’affermazione secondo cui il diritto di critica presupponga una diversa declinazione del principio di verità, rispetto alla diversa entità dell’esercizio del diritto di cronaca (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024, Rv. 670125 - 01), dal rispetto di quel principio di verità (o di verosimiglianza) – sia pur opportunamente rimodulato – il diritto di critica non può in ogni caso prescindere, dovendo comunque esigersi che la valutazione critica pubblicamente diffusa si basi su circostanze che, pur quando dirette a colpire l’altrui reputazione, non siano del tutto svincolate da una base di fatto (pur non colpevolmente putativa) adeguatamente corredata da elementi di riscontro;
in tali casi, è compito del giudice del merito operare il ragionevole contemperamento tra tale diversa declinazione del principio di verità e l’esigenza del ridetto vincolo della critica pubblica a una verosimile base di fatto;
nella specie, la corte territoriale, con argomentazioni logicamente ineccepibili e giuridicamente fondate, ha evidenziato che “l’accusa di vendere all’asta per buono un orologio contraffatto, rivolta con le 14 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri modalità esposte dal tribunale e neppure contestate da parte appellante (irruzione in corso d’asta e successiva diffusione televisiva) secondo l’opinione della Corte costituisce diffamazione, mancando un ragionevole collegamento con quanto era realmente accaduto: in altre parole, se anche si voleva dar risalto al vero, le modalità utilizzate hanno finito per insinuare nel pubblico televisivo che un originale PA IP fosse stato messo in asta dal tribunale per soli 3.000,00 euro, quando è fatto notorio che un marchio del genere costa decine di migliaia di euro” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); da questo punto di vista, le censure in esame in altro non si risolvono se non in una prospettata rivisitazione dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il nono motivo del ricorso di Reti televisive italiane s.p.a. e l’ottavo motivo del ricorso di LE ST, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 21 Cost., 51 c.p., 10 Cedu e 115 c.p.c., nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’insussistenza dell’esimente del diritto di critica per difetto di continenza, e per aver fondato tale decisione sulla base di una motivazione del tutto illogica e contraddittoria;
entrambi i motivi sono nel loro complesso infondati;
osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente evidenziato i concreti profili del superamento, da parte dei convenuti, dei limiti della continenza indispensabile ai fini dell’applicazione dell’esimente del diritto di critica, rilevando come gli originari convenuti avessero oggettivamente prospettato l’azione della società attrice come truffaldina, con la conseguenza che (esclusa alcuna falsa applicazione di legge) le censure in esame si risolvono, 15 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ancora una volta, in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove;
sotto altro profilo, varrà evidenziare come le argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnato risultino dotate di adeguata coerenza logica ed elaborate in modo tale da consentire l’agevole comprensione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta;
al riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio concernente il difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. non possa in nessun caso desumersi dal confronto del testo motivazionale con le risultanze ricavate aliunde (come, ad es., l’esame del comportamento tenuto dallo ST nell’occasione dedotta in giudizio), potendo conferirsi rilievo unicamente al testo in sé considerato nella sua completezza;
dev’essere infine sottolineata ancora una volta l’irrilevanza del reiterato equivoco riproposto dai ricorrenti in ordine alla pretesa vendita di un “orologio tarocco” (pretesamente riconosciuto come tale dalla stessa società avversaria), dovendo ribadirsi come la circostanza dell’inautenticità (quale orologio di marca IP PA) dell’esemplare posto in vendita dalla società controcorrente fosse un presupposto del tutto incontestato, essendo evidente anche al pubblico dei possibili acquirenti (secondo l’apprezzamento dei giudici di merito), che l’oggetto in vendita fosse l’imitazione di un orologio IP PA;
del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha rilevato diffamatoria la diffusione televisiva, a livello nazionale, di un servizio in cui sia insinuata la commissione, da parte di una società d’aste, di truffe, avendo i giudici del merito avuto cura di precisare la sensibile differenza che intercorre tra la consapevole e pacifica ‘vendita di 16 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri imitazioni’ di orologi autentici e l’insinuata idea che si vendessero ‘per autentici’ orologi falsi;
con il decimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti in re ipsa i danni non patrimoniali asseritamente sofferti dalla società attrice, in contrasto con i principi sanciti sul piano del c.d. ‘diritto vivente’ in materia di risarcimento del danno non patrimoniale;
entrambi i motivi sono infondati;
osserva il Collegio come la corte territoriale, lungi dal confermare l’affermazione del primo giudice circa il carattere in re ipsa del danno sofferto dalla società originaria attrice, abbia posto in evidenza gli elementi di natura critico-presuntiva idonei a fondare la concreta dimostrazione, sul piano probatorio, delle conseguenze dannose effettivamente sofferte dalla società attrice per effetto dell’illecita divulgazione diffamatoria degli odierni istanti, sottolineando “la rilevante gravità dell’illecito commesso attraverso la falsa accusa rivolta nel luogo dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale;
l’accusa è stata poi amplificata mediante la diffusione televisiva a livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultante dalla raccomandata 12.9.2017 del legale di Aste.com” (pag. 6 della sentenza impugnata); si tratta della corretta valorizzazione di elementi fattuali di carattere presuntivo suscettibili di giustificare il riconoscimento delle conseguenze dannose ad esse correlati, con la conseguente radicale infondatezza delle censure sul punto avanzate dai ricorrenti;
con l’undicesimo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043, 2059, 1226 e 17 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 1227 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost., 2043, 2059, 1226 c.c. e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente liquidato un importo a titolo risarcitorio pari alla somma di euro 80.000,00 senza alcuna giustificazione, nonché per aver erroneamente richiamato la pretesa esistenza di una richiesta di rettifica, in realtà inesistente (senza dedurre alcunché, da tali inesistenza, ai fini dell’eventuale riduzione del danno), e per avere infine omesso di dettare alcuna motivazione in ordine alla valutazione equitativa del danno non patrimoniale, senza collegarsi ad alcun criterio giustificativo, idoneo a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della quantificazione del danno;
entrambi i motivi sono fondati;
osserva il Collegio come, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, ai fini della liquidazione equitativa di un danno d’indole non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 – 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024, Rv. 672085 - 01); a tale principio il giudice a quo non risulta essersi correttamente attenuto, avendo liquidato un importo a titolo risarcitorio (corrispondente alla somma di 80.000,00 euro) attraverso il richiamo delle circostanze di fatto relative alla falsa accusa “rivolta nel luogo 18 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri dove l’ausiliario stata svolgendo l’incarico delegato dal tribunale”, successivamente “amplificata mediante la diffusione televisiva a livello nazionale, e questo nonostante la diffida di non farlo risultante dalla raccomandata 12.9.2017 del legale di Aste.com”, senza tuttavia procedere ad alcuna individuazione di parametri d’indole quantitativa in termini monetari (direttamente o indirettamente collegati alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso) al fine di consentire il necessario controllo del percorso logico di specificazione dell’importo risarcitorio nella specie concretamente liquidato;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell’undicesimo motivo dei due ricorsi proposti (inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di entrambi i ricorsi, nonché il settimo motivo del ricorso di Reti televisivi italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di LE ST;
infondati tutti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie l’undicesimo motivo di entrambi i ricorsi;
dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di entrambi i ricorsi, nonché il settimo motivo del ricorso di Reti televisivi italiane s.p.a. e il nono motivo del ricorso di LE ST;
rigetta tutti i restanti motivi dei due ricorsi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 23 settembre 2024. 19 Camera di consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 30215/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Il Presidente IA GL