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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3711/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3711/2024, promossa con ricorso depositato il 06//09/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Patrizia Zappa e Andrea Martegani
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Monica Pelissero
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OR ON (VA), in data 26 maggio
2012 (anno 2012, atto n. 2, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28.10.2021 omologato con decreto del Tribunale di
Asti depositato il 04/11/2021
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/09/2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Sigg.ri e avranno l'affido condiviso della figlia la quale avrà Pt_1 Parte_2 Per_1
residenza privilegiata presso la madre;
2. il Sig. terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì sino Parte_2 Per_1
alle ore 18.00 della domenica;
3. trascorrerà con il padre i due terzi delle vacanze natalizie, pasquali, di carnevale e dei Per_1
ponti del 26 aprile, 1 maggio e 2 giugno con cura di assistere la figlia nella redazione dei compiti scolastici e di rispettarne gli impegni sportivi e ricreativi. I ricorrenti concorderanno di comune accordo i predetti periodi di permanenza della figlia presso il padre entro il mese di gennaio di ogni anno;
4. trascorrerà inoltre con il padre 1 settimana a giugno, 1 settimana a luglio e 2 settimane Per_1
ad agosto da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
5. infine trascorrerà il giorno del proprio compleanno ovvero il 20 agosto ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore;
6. il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti;
7. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese l'importo Parte_2 Pt_1 mensile pari ad € 280,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da destinarsi al concorso al mantenimento della figlia I Sigg.ri e convengono di Per_1 Pt_1 Parte_2
far decorrere la rivalutazione ISTAT dal 2029;
8. I Sigg.ri e percepiranno l'assegno unico ciascuno per la quota pari al 50%; Parte_2 Pt_1
9. I Sigg.ri e si impegnano ad accantonare a partire dal gennaio 2026 Parte_2 Pt_1
l'importo mensile pari ad € 50 ciascuno su due appositi libretti postali che verranno dagli stessi aperti per eventuali e future esigenze della figlia somma che potrà essere nel Per_1
tempo di comune accordo incrementata in base alle disponibilità economiche dei medesimi. I
Sigg.ri e si impegnano ad esibire reciprocamente ogni anno gli estratti Parte_2 Pt_1
conto dei rispettivi libretti;
10. il Sig. parteciperà altresì per il 50% alle seguenti spese che si renderanno Parte_2
necessarie per come da linee guida adottate dal Tribunale di Varese e di seguito Per_1
riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitari
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
11 i Sigg.ri e esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei reciproci Pt_1 Parte_2
documenti di identità e/o espatrio e di quelli della minore e si impegnano ad autorizzare la presentazione di un'apposita istanza per fa conseguire alla figlia un proprio passaporto personale in conformità con le vigenti disposizioni legislative;
12 i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, nulla dovendosi, quindi, reciprocamente per il rispettivo mantenimento. Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver provveduto a regolare tra loro ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/05/2012, in OR ON (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OR ON
(anno 2012, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3711/2024, promossa con ricorso depositato il 06//09/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Patrizia Zappa e Andrea Martegani
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Monica Pelissero
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OR ON (VA), in data 26 maggio
2012 (anno 2012, atto n. 2, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28.10.2021 omologato con decreto del Tribunale di
Asti depositato il 04/11/2021
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/09/2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Sigg.ri e avranno l'affido condiviso della figlia la quale avrà Pt_1 Parte_2 Per_1
residenza privilegiata presso la madre;
2. il Sig. terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì sino Parte_2 Per_1
alle ore 18.00 della domenica;
3. trascorrerà con il padre i due terzi delle vacanze natalizie, pasquali, di carnevale e dei Per_1
ponti del 26 aprile, 1 maggio e 2 giugno con cura di assistere la figlia nella redazione dei compiti scolastici e di rispettarne gli impegni sportivi e ricreativi. I ricorrenti concorderanno di comune accordo i predetti periodi di permanenza della figlia presso il padre entro il mese di gennaio di ogni anno;
4. trascorrerà inoltre con il padre 1 settimana a giugno, 1 settimana a luglio e 2 settimane Per_1
ad agosto da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
5. infine trascorrerà il giorno del proprio compleanno ovvero il 20 agosto ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore;
6. il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti;
7. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese l'importo Parte_2 Pt_1 mensile pari ad € 280,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da destinarsi al concorso al mantenimento della figlia I Sigg.ri e convengono di Per_1 Pt_1 Parte_2
far decorrere la rivalutazione ISTAT dal 2029;
8. I Sigg.ri e percepiranno l'assegno unico ciascuno per la quota pari al 50%; Parte_2 Pt_1
9. I Sigg.ri e si impegnano ad accantonare a partire dal gennaio 2026 Parte_2 Pt_1
l'importo mensile pari ad € 50 ciascuno su due appositi libretti postali che verranno dagli stessi aperti per eventuali e future esigenze della figlia somma che potrà essere nel Per_1
tempo di comune accordo incrementata in base alle disponibilità economiche dei medesimi. I
Sigg.ri e si impegnano ad esibire reciprocamente ogni anno gli estratti Parte_2 Pt_1
conto dei rispettivi libretti;
10. il Sig. parteciperà altresì per il 50% alle seguenti spese che si renderanno Parte_2
necessarie per come da linee guida adottate dal Tribunale di Varese e di seguito Per_1
riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitari
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
11 i Sigg.ri e esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei reciproci Pt_1 Parte_2
documenti di identità e/o espatrio e di quelli della minore e si impegnano ad autorizzare la presentazione di un'apposita istanza per fa conseguire alla figlia un proprio passaporto personale in conformità con le vigenti disposizioni legislative;
12 i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, nulla dovendosi, quindi, reciprocamente per il rispettivo mantenimento. Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver provveduto a regolare tra loro ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/05/2012, in OR ON (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OR ON
(anno 2012, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.