Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5188/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5188/2024 V.G. posta in decisione il 21.1.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. ) residente in [...]C.F._1
Marina Romea (RA), Via Degli Agrifogli n.3 (avv.ti Alberto Tognini e Mariaclaudia Guidotti)
e
, nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (Avv.ti Alberto Tognini e Mariaclaudia
Guidotti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
6.12.2024; preso atto che l'udienza del 21.1.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato in data [...] è nato il figlio Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il [...], (Cod. Parte_1
Fisc. ) e , nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. C.F._1 Controparte_1
) celebrato con rito civile in Ravenna (RA) in data 21.6.1981 iscritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1981, atto n. 50, Parte I, Ufficio 1;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati. La casa coniugale e relativi beni di pertinenza resteranno nella disponibilità della moglie e del figlio. Ciascuno dei coniugi potrà trasferire la residenza ove lo riterrà più opportuno.
2) Il figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficienti, ove lo desideri, potrà Persona_1
continuare ad abitare nella casa.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente a richieste di natura alimentare.
4) Il padre per il concorso nel mantenimento del figlio , fintantoché lo stesso Parte_1 Persona_1
non sia in grado di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento, si obbliga a versare alla moglie sul conto corrente n.101815 presso la Banca Popolare di Ravenna – Agenzia di S.Pietro in
Vincoli – cod.ABI 5640 – CAB 13105, intestato a , entro il 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di € 500,00 – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT della C.C.I.A.A. di
Ravenna, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non mutuabili, spese scolastiche e straordinarie. Ciò, fintantoché il figlio coabiterà con la madre. Qualora il figlio decidesse di trasferire altrove la propria residenza, ciascuno dei coniugi provvederà al concorso nel mantenimento direttamente al figlio.
5) I coniugi, salva l'attribuzione di cui al punto sub.6) che segue, dichiarano di avere definito ogni rapporto patrimoniale riferito ai beni comuni, in modo amichevole e stragiudiziale. 6) Ai sensi dell'art.19 Legge 6.3.1987 n.74, applicabile anche alle separazioni consensuali dei coniugi, così come disposto dalla Costituzione 10.5.1999 n.154, il marito , nato a [...]_1
il 9.10.1943 – Cod.Fisc. , con il presente atto trasferisce alla moglie CodiceFiscale_3 CP_1
nata a [...] il [...] – Cod.Fisc. che accetta, la sua quota
[...] CodiceFiscale_4 di proprietà pari al 50% dell'intero, del seguente bene immobile: appartamento in Loc. Cervia –
Milano Marittima, Viale G. Rossini n.3, al primo piano con autorimessa al PT. Facente parte del
, censito al N.C.E.U. del Comune di Cervia, alla Partita 1.006.507, Foglio 26, Parte_2
Mapp.24, sub.10, P.T., Cat.C/6, Classe 2, mq.15, RCL 154.500; foglio 26, Mapp.24 sub.21, Piano1,
Cat.A/2, Classe 2, vani 5,5, RCL 1.265.000. Confini: enti comuni, ragioni , muri esterni dai Pt_3 due lati, oltre 62/1000 di parti comuni di cui 58 per l'appartamento e 4 per l'autorimessa, comproprietà censite al C.E.U. di Cervia al Foglio 26, Mapp.24, sub.
1. Valore Catastale € 91.639,00.
Si attesta, ai sensi della Legge n.15/68, che le opere edilizie in oggetto sono state iniziate anteriormente al 1settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi, ad eccezione dei lavori interni comunicati al Sindaco del Comune di Cervia in data 18.5.1989. Si richiedono, per la presente attribuzione in proprietà, le agevolazioni fiscali di cui all'art.19 L.74/1987, con esonero del Conservatore R.R.I.I. di Ravenna da ogni responsabilità al riguarda per la trascrizione”.
Ravenna, 12/2/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi