Articolo 2235 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2234Articolo 2201
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 2235. (( (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare). )) (( 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di 4 anni. ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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