Ordinanza cautelare 2 marzo 2021
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Valguarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- prat. -OMISSIS- emesso il 30 novembre 2020 dal Comune di Palermo, Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., Settore Edilizia Privata, Sportello Unico Edilizia Privata, U.O. Procedimenti On Line, notificato a mezzo PEC in data 30 novembre 2020, con il quale è stato denegato il permesso di costruire di una abitazione unifamiliare in Palermo, località Mondello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno edificabile in Palermo, località Mondello, ricadente nella via Agamennone snc, identificato al catasto terreni al fg.-OMISSIS-– p.lle nn. -OMISSIS- in zona “B0b”, della superficie catastale di mq. 506,00.
In seguito a un primo diniego, con istanza prot. -OMISSIS-del 14 marzo 2020, come integrata in data 20 marzo 2020, i coniugi ricorrenti richiedevano al Comune di Palermo il rilascio del permesso per la costruzione di una villa unifamiliare sul fondo di loro proprietà.
All’esito del contraddittorio procedimentale, con provvedimento -OMISSIS- del 30 novembre 2020, il Comune negava il titolo edilizio rappresentando che: a) “ l’intervento consistente nella realizzazione di una villa è in contrasto con i requisiti normati dall'art. 7 delle vigenti NTA richiamate per le ZTO “B0b” con D. di C.C. n. 125/2006, nella considerazione che la superficie del lotto di intervento ricade all’interno di un comparto non edificato e pertanto soggetto ad approvazione di un planivolumetrico ”; b) “ riguardo all’acquisizione di cubatura ai sensi dell’art. 22 della L. Reg. l6/2016 si rileva la non ammissibilità in quanto non rispetta: la reciproca prossimità in quanto i fondi interessati dalla cessione devono essere dotati del requisito necessario della contiguità (vicinanza); l’omogeneità urbanistica deve essere caratterizzata dalla stessa destinazione d’uso territoriale, in questo caso parte dei lotti ricadono in sede stradale ”; c) “ l’intervento non rispetta i distacchi normati dall’art. 8 comma 3 sub e) delle N.T. di A., così come richiamati dall’art. 7 comma l delle stesse norme, nella considerazione che porzioni di fronti sono previsti con un distacco dal confine inferiore mt 10 da edifici. Si precisa che la proposta progettuale al piano terra prevede a confine con il fabbricato limitrofo un muretto alto cm. 80 ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il citato provvedimento negativo e ne veniva lamentata l’illegittimità sotto tre distinti profili (corrispondenti alle ragioni alla base del diniego): a) con eccesso di potere per travisamento dei fatti perché l’area, al contrario di quanto rappresentato dal Comune, ricadrebbe all’interno di un comparto edificato; b) in violazione dell’art. 22 della l.r. n. 16/2016 perché l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto non possibile l’utilizzo di cubatura proveniente da un’area non contigua (invero distante 525 metri dal fondo in esame); c) in violazione dell’art. 8, comma 3 delle N.T.A. al P.R.G. perché il distacco da rispettare rispetto all’edificio adiacente sarebbe di 5 e non di 10 metri, come invece ritenuto dal Comune.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2021, veniva respinta la domanda cautelare evidenziando la mancanza del pericolo di danno grave e irreparabile e, contestualmente, venivano richiesti dei chiarimenti all’amministrazione “ che descriva i lotti confinanti con il terreno di proprietà dei ricorrenti (dando atto dell’esistenza di edificazioni o di infrastrutture) e lo stato di urbanizzazione dell’area;
dia atto delle sostanziali differenze tra lo stato del lotto in questione e quello dei limitrofi terreni interessati dal recente rilascio dei titoli edilizi indicati in ricorso (i quali saranno allegati alla relazione unitamente ai relativi atti istruttori) che hanno giustificato il rilascio dei detti permessi di costruire ”;
All’udienza pubblica del 17 settembre 2024, veniva adottata l’ordinanza -OMISSIS-, con cui veniva reiterata la richiesta di chiarimenti già formulata con la citata ordinanza del 2021.
Il Comune di Palermo non adempieva agli incombenti istruttori.
Alla successiva udienza pubblica del 6 maggio 2025, la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Con il primo motivo di ricorso, come sopra accennato, viene impugnato il provvedimento di diniego nella parte in cui erroneamente ritiene che il fondo su cui costruire ricadrebbe all’interno di un comparto non edificato e, pertanto, il progetto sarebbe soggetto ad approvazione di piano volumetrico.
Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che, come desumibile dall’estratto dal catasto (v. all. 13 al ricorso), l’area da trasformare è inserita in un’area fortemente urbanizzata e notoriamente dotata di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Quanto si dice è confortato anche dalla CTP depositata il 12 marzo 2025, non contestata nemmeno genericamente dall’ente locale, da cui emerge addirittura il carattere intercluso del fondo, perché confinante con altri già edificati.
Dal corretto inquadramento urbanistico dell’area su cui svolgere l’intervento edilizio discende anche la superfluità del piano volumetrico, peraltro pure prodotto dai ricorrenti in data 23 marzo 2018, e ciononostante nemmeno preso in considerazione dal Comune: l’illegittimità del provvedimento, viziato stavolta di eccesso di potere per difetto di istruttoria, si coglie anche sotto questo differente profilo.
Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 22 della l.r. n. 16/2016 perché l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto inefficace la cubatura acquisita con contratto di cessione, perché proveniente da un fondo non contiguo a quello dei ricorrenti.
Anche tale motivo è fondato.
L’amministrazione, nella parte di provvedimento in esame, ha falsamente applicato l’art. 22, comma 1- ter della l.r. cit. ove prevede che “[…] il trasferimento di diritti edificatori di cui al presente articolo può avvenire soltanto all’interno dello stesso comune tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia ”: confondendo il concetto di contiguità, con quello (di fatto) di adiacenza.
Al riguardo, il Collegio ritiene di richiamare la giurisprudenza consolidata in argomento per cui sussistono “ alcune condizioni in presenza della quali si ritiene legittima la cessione di cubatura. Le suddette condizioni in sintesi attengono a:
- ubicazione degli immobili nella stessa zona omogenea;
- contiguità degli immobili per gli effetti urbanistici cioè ubicati della medesima zona e aventi la medesima destinazione residenziale;
- identità delle opere di urbanizzazione, realizzate per l’intera zona, poste al servizio del fondo cedente e del fondo beneficiario della cubatura;
- non alterazione del carico urbanistico della zona, e immutata densità territoriale complessiva, a seguito della ridistribuzione della volumetria tra i due fondi (Cons. St., VI, 8.4.2016 n. 1398; v. inoltre Cons. St., VI, 21.11.2016 n. 4861).
La contiguità viene intesa come una effettiva e significativa vicinanza (Cons. St., V, 23.3.2004 n. 1525), che tuttavia non implica necessariamente che gli immobili siano confinanti. La contiguità va intesa in senso giuridico piuttosto che fisico ” (C.G.A.R.S., 8 aprile 2019, n. 314).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha inteso non contigui due fondi posti a poco più di 500 metri e insistenti nella medesima ZTO: circostanze di fatto, quelle appena menzionate, che avrebbero dovuto deporre, tutto al contrario di quanto impresso nell’atto, per l’efficacia del contratto di cessione di cubatura concluso dagli interessati e l’opponibilità ai fini del rilascio del titolo edilizio.
Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta l’illegittimità del plurimotivato provvedimento di diniego anche nella parte in cui rappresenta erroneamente la necessità che la sagoma dell’edificio da costruire sia posta a dieci metri dalle pareti, anche finestrate, degli edifici antistanti.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, risulta dirimente evidenziare che – da quanto rappresentato e documentato dai ricorrenti, non specificamente contestato dall’ente locale, che è rimasto anche inerte rispetto a due ordinanze istruttorie rese da questo Tribunale riguardanti proprio la questione in esame – deve considerarsi provato che il muretto posto al confine tra la proprietà in esame e quella adiacente sia cieco e in aderenza al manufatto da costruire, e che gli altri fronti dell’abitazione siano costruiti con vetrocemento, con consequenziale applicazione dell’art. 8, comma 3, lett. d) delle N.T.A. per cui “ i nuovi manufatti e quelli risultanti da interventi di ampliamento devono rispettare gli allineamenti esistenti su strada ed inoltre i seguenti requisiti:
a) superficie coperta non superiore a mq. 150;
b) altezza massima totale di ml. 7,20 fuori terra;
c) volume complessivo massimo pari o inferiore a mc. 600;
d) distacchi minimi dai confini di ml. 5;
e) distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non minore di ml. 10 ”.
Peraltro, rispetto alla coerenza interna al provvedimento, la parte di motivazione in esame è anche illogica perché risulta una meccanica riproposizione di quanto già evidenziato nel diniego al primo permesso di costruire (del 2018, non impugnato), nonostante nella seconda istanza il professionista abbia specificamente adattato il progetto al fine di superare le ragioni ostative al primo diniego, proprio in tema di distacchi (v. pp. 1 e 2 della relazione al progetto – all. 9 al ricorso).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego -OMISSIS- del 30 novembre 2020 adottato dal Comune di Palermo.
Condanna il Comune di Palermo a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre iva, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO