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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21037 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 12/03/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela GR sono comparsi: per l'avv. Sergio Di Benedetto in sostituzione dell'avv. Parte_1
PORETTI STEFANO per l'avv. CHIESA CARLO ANDREA Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16,30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
Il procuratore di parte opposta rinnova l'istanza di ammissione delle prove orali CP_1
dedotte e CTU e si riporta alle difese e alle conclusioni in atti.
Il procuratore di parte opponente insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate Pt_1
negli scritti difensivi.
N. RG 21037 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela GR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21037 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. PORETTI STEFANO, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. CHIESA CARLO ANDREA ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione datato 28.5.2024, il sig. (Sig. o Opponente) Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5536 emesso in data 18.4.2024 dal
Tribunale di Milano per il pagamento della somma di € 14.040,62, oltre interessi e spese, in favore di (Unisalus o l'Opposta) per il pagamento di prestazioni di uso di spazi e Controparte_2 servizi per ambulatorio medico sito in Milano, via G.B. Pirelli n. 16b.
Esponeva l'Opponente di aver concluso, in data 25.7.2018 un contratto per l'uso di spazi e servizi per ambulatorio medico, che prevedeva un corrispettivo mensile per l'uso da parte dello stesso dei locali di pari a € 500 mensili, IVA esclusa. Secondo quanto esposto dall'Opponente, gli CP_1 importi portati nelle fatture azionati monitoriamente avrebbero fatto riferimento a servizi extracontratto asseritamente prestati da a suo favore, servizi che, tuttavia, non sarebbero CP_1 stati resi o sarebbero stati inclusi nel contratto del 25.7.2018.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle richieste di pagamento da parte di o che gli importi che eventualmente residuassero venissero compensati con il CP_1 proprio credito nei confronti dell'opposta di € 3.893,38, di cui al decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Milano su ricorso del Sig. nei confronti di per prestazioni Pt_1 CP_1 mediche.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto e la CP_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo di provare per testi la fornitura dei servizi extracontratto forniti all'Opponente per la durata del rapporto contrattuale, e cioè da gennaio 2018 fino a febbraio 2024.
In corso di causa, questo Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Successivamente, non essendo stati ammessi i capitoli di prova dedotti dalla sola parte opposta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provato e non contestato la conclusione di un contratto fra le parti avente ad oggetto la messa a disposizione del Sig. di un ambulatorio medico per l'esercizio della di lui attività di Pt_1 medico di famiglia, per un corrispettivo mensile di € 500 oltre IVA.
Del pari, non è contestato che le fatture azionate monitoriamente riguardino servizi asseriti extracontratto, prestati da a favore del sig. A tale riguardo, va osservato che alcuni CP_1 Pt_1 dei servizi indicati da come “extracontratto” abbiano in realtà ad oggetto prestazioni CP_1 comprese nel contratto, in particolare il servizio internet, che non poteva non comprendere l'uso del modem per poterne usufruire, nonché il servizio di raccolta rifiuti speciali (cfr. Allegato A del contratto del 25.7.2018, doc. 3 fascicolo opponente).
Inoltre, deve rilevarsi che parte opposta (attore in senso sostanziale), non ha provato né validamente offerto di provare le prestazioni extracontratto asseritamente eseguite, né l'accordo delle parti in merito a tali “servizi aggiuntivi” e il loro prezzo eventualmente concordato. In proposito, va sottolineata la circostanza che non sono stati contestati mancati pagamenti per tutto il periodo di durata del rapporto, per il quale è da presumersi che avesse emesso fatture per il prezzo CP_1 pattuito in contratto, e cioè € 500 mensili, senza chiedere ulteriori pagamenti. Solo con la fattura n.
323 del 15.12.2023 poneva a carico del Sig. il corrispettivo di € 12.600 oltre IVA, CP_1 Pt_1 pari a € 200 di extracosti per 63 mensilità, e nelle ulteriori tre fatture azionate monitoriamente (n.
322 del 15.12.2023, n. 2 dell'8.1.2024 e n. 26 del 2.2.2024 (doc. 2 fascicolo opponente) veniva fatturato l'importo di € 700 oltre IVA, di cui € 500 per i servizi di uso di spazio e di servizi e € 200 per “servizi complementari”. La circostanza che gli extracosti siano stati fatturati per la prima volta solo 63 mesi dopo la conclusione del contratto, e non siano, invece, stati aggiunti mensilmente alle fatture trasmesse da al Sig. per i servizi di uso di spazio e di servizi, appare dunque pretestuosa e non CP_1 Pt_1 fondata su alcuna prova di accordo fra le parti in tal senso.
Infine, deve ritenersi l'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente, non rispondendo i relativi capitoli ai criteri di cui all'art. 244 c.p.c., trattandosi di capitoli relativi a circostanze non contestate, ovvero irrilevanti ai fini della decisione ovvero formulati in modo generico, o miranti a provare per testi patti aggiunti o contrari a un documento, non ammissibili ex art. 2722 e 2723 c.c., anche in considerazione della natura del contratto e alla qualità delle parti: a tale proposito si rileva che la giurisprudenza citata da parte opposta, che ammette la prova per testi di patti aggiunti a un documento, riguarda la diversa ipotesi della pattuizione verbale della proroga di un contratto o della risoluzione anticipata di un contratto;
infine, è inammissibile la CTU richiesta da parte opposta in quanto meramente esplorativa e comunque irrilevante ai fini della decisione.
Deve ritenersi, pertanto, la fondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- revoca il decreto 5536//2024 – R.G. n. 89166/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
18.4.2024 in favore di Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate Controparte_1 in complessivi € 5.618,5, di cui € 5.500 per competenze professionali e € 118,5 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il GOT
(Micaela GR)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 12/03/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela GR sono comparsi: per l'avv. Sergio Di Benedetto in sostituzione dell'avv. Parte_1
PORETTI STEFANO per l'avv. CHIESA CARLO ANDREA Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16,30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
Il procuratore di parte opposta rinnova l'istanza di ammissione delle prove orali CP_1
dedotte e CTU e si riporta alle difese e alle conclusioni in atti.
Il procuratore di parte opponente insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate Pt_1
negli scritti difensivi.
N. RG 21037 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela GR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21037 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. PORETTI STEFANO, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. CHIESA CARLO ANDREA ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione datato 28.5.2024, il sig. (Sig. o Opponente) Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5536 emesso in data 18.4.2024 dal
Tribunale di Milano per il pagamento della somma di € 14.040,62, oltre interessi e spese, in favore di (Unisalus o l'Opposta) per il pagamento di prestazioni di uso di spazi e Controparte_2 servizi per ambulatorio medico sito in Milano, via G.B. Pirelli n. 16b.
Esponeva l'Opponente di aver concluso, in data 25.7.2018 un contratto per l'uso di spazi e servizi per ambulatorio medico, che prevedeva un corrispettivo mensile per l'uso da parte dello stesso dei locali di pari a € 500 mensili, IVA esclusa. Secondo quanto esposto dall'Opponente, gli CP_1 importi portati nelle fatture azionati monitoriamente avrebbero fatto riferimento a servizi extracontratto asseritamente prestati da a suo favore, servizi che, tuttavia, non sarebbero CP_1 stati resi o sarebbero stati inclusi nel contratto del 25.7.2018.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle richieste di pagamento da parte di o che gli importi che eventualmente residuassero venissero compensati con il CP_1 proprio credito nei confronti dell'opposta di € 3.893,38, di cui al decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Milano su ricorso del Sig. nei confronti di per prestazioni Pt_1 CP_1 mediche.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto e la CP_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo di provare per testi la fornitura dei servizi extracontratto forniti all'Opponente per la durata del rapporto contrattuale, e cioè da gennaio 2018 fino a febbraio 2024.
In corso di causa, questo Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Successivamente, non essendo stati ammessi i capitoli di prova dedotti dalla sola parte opposta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provato e non contestato la conclusione di un contratto fra le parti avente ad oggetto la messa a disposizione del Sig. di un ambulatorio medico per l'esercizio della di lui attività di Pt_1 medico di famiglia, per un corrispettivo mensile di € 500 oltre IVA.
Del pari, non è contestato che le fatture azionate monitoriamente riguardino servizi asseriti extracontratto, prestati da a favore del sig. A tale riguardo, va osservato che alcuni CP_1 Pt_1 dei servizi indicati da come “extracontratto” abbiano in realtà ad oggetto prestazioni CP_1 comprese nel contratto, in particolare il servizio internet, che non poteva non comprendere l'uso del modem per poterne usufruire, nonché il servizio di raccolta rifiuti speciali (cfr. Allegato A del contratto del 25.7.2018, doc. 3 fascicolo opponente).
Inoltre, deve rilevarsi che parte opposta (attore in senso sostanziale), non ha provato né validamente offerto di provare le prestazioni extracontratto asseritamente eseguite, né l'accordo delle parti in merito a tali “servizi aggiuntivi” e il loro prezzo eventualmente concordato. In proposito, va sottolineata la circostanza che non sono stati contestati mancati pagamenti per tutto il periodo di durata del rapporto, per il quale è da presumersi che avesse emesso fatture per il prezzo CP_1 pattuito in contratto, e cioè € 500 mensili, senza chiedere ulteriori pagamenti. Solo con la fattura n.
323 del 15.12.2023 poneva a carico del Sig. il corrispettivo di € 12.600 oltre IVA, CP_1 Pt_1 pari a € 200 di extracosti per 63 mensilità, e nelle ulteriori tre fatture azionate monitoriamente (n.
322 del 15.12.2023, n. 2 dell'8.1.2024 e n. 26 del 2.2.2024 (doc. 2 fascicolo opponente) veniva fatturato l'importo di € 700 oltre IVA, di cui € 500 per i servizi di uso di spazio e di servizi e € 200 per “servizi complementari”. La circostanza che gli extracosti siano stati fatturati per la prima volta solo 63 mesi dopo la conclusione del contratto, e non siano, invece, stati aggiunti mensilmente alle fatture trasmesse da al Sig. per i servizi di uso di spazio e di servizi, appare dunque pretestuosa e non CP_1 Pt_1 fondata su alcuna prova di accordo fra le parti in tal senso.
Infine, deve ritenersi l'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente, non rispondendo i relativi capitoli ai criteri di cui all'art. 244 c.p.c., trattandosi di capitoli relativi a circostanze non contestate, ovvero irrilevanti ai fini della decisione ovvero formulati in modo generico, o miranti a provare per testi patti aggiunti o contrari a un documento, non ammissibili ex art. 2722 e 2723 c.c., anche in considerazione della natura del contratto e alla qualità delle parti: a tale proposito si rileva che la giurisprudenza citata da parte opposta, che ammette la prova per testi di patti aggiunti a un documento, riguarda la diversa ipotesi della pattuizione verbale della proroga di un contratto o della risoluzione anticipata di un contratto;
infine, è inammissibile la CTU richiesta da parte opposta in quanto meramente esplorativa e comunque irrilevante ai fini della decisione.
Deve ritenersi, pertanto, la fondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- revoca il decreto 5536//2024 – R.G. n. 89166/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
18.4.2024 in favore di Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate Controparte_1 in complessivi € 5.618,5, di cui € 5.500 per competenze professionali e € 118,5 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il GOT
(Micaela GR)