Art. 1. (Componenti e sede del Consiglio)
Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da ((venti)) componenti eletti dai magistrati ordinari e da ((dieci)) componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
((All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.))
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.
Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da ((venti)) componenti eletti dai magistrati ordinari e da ((dieci)) componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
((All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.))
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.