Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15370 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e nato a Partinico (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
11/12/1997 (C.F. entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Palermo, Piazzale Ungheria, n. 58 presso lo studio dell'Avv. Cardullo
Francesco Paolo, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Antonio Rizzo per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- P.IVA_1 mente domiciliato in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 70, presso lo studio dell'Avv. Giordano Maria Teresa, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
(C.F. in persona del legale rappre- Controparte_3 P.IVA_2 sentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Carini, Via
Torretta n. 127;
– parte convenuta –
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/01/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
, padre degli attori, alla guida dell'autovettura Citroen DS3 tg. EA359BB
[...]
(coperta per la r.c.a. con la , di proprietà della Controparte_4 [...]
mentre percorreva la A29 Palermo con direzione Trapani, Controparte_5 giunto al Km 2+000, aveva perso il controllo del mezzo e finito la marcia con- tro il guard-rail e, in conseguenza del violento impatto, era deceduto, mentre la moglie e madre degli odierni attori, SI.ra , aveva su- Parte_4 bito gravissime lesioni.
Parte attrice ha allegato che, attesa la evidente responsabilità nella causa- zione del sinistro del conducente, SI. , la SI.ra Controparte_6 [...]
aveva richiesto il ristoro dei danni subiti e la MP oggi Parte_5 convenuta le aveva corrisposto la complessiva somma di euro 200.000,00.
e hanno dedotto che, a seguito del si- Parte_1 Parte_2 nistro, la SI.ra non era più in grado di provvedere autonomamen- Parte_4 te alla propria vita e, di conseguenza, necessitava di una continua assistenza di cui si erano fatti carico i suoi figli e più vicini congiunti, così stravolgendo il proprio stile di vita, tralasciando le attività lavorative ed i loro hobby, per assistere al meglio la madre la quale, per le lesioni riportate, non aveva più potuto svolgere la mansione di casalinga cui era dedita prima del sinistro con sconvolgimento del ménage familiare.
Tanto premesso, parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «
1. Ritenere e dichiarare che, in conseguenza del sinistro verificatosi il
01.04.2017 ai danni della SI.ra , gli attori hanno subito Parte_4 uno sconvolgimento delle proprie abitudini familiari ed un notevole patema
d'animo.
2. Conseguentemente ed intuitivamente condannare la società con- venuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza del sinistro,
- 2 - nella misura che il Decidente riterrà equitativamente di dovere liquidare, il tut- to maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge.
3. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e com- pensi del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averle anticipate».
Nella contumacia dell'altro convenuto, si è costituta in giudizio
[...]
già contestando la sussistenza Controparte_7 Controparte_2 dei danni lamentati e la loro riconducibilità causale al sinistro oggetto di causa.
Segnatamente, la Società assicurativa ha dedotto che gli attori avrebbero dovuto fornire specifica e non generica allegazione di come il fatto illecito le- sivo avesse determinato uno sconvolgimento delle loro normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse, facendo notare, al contempo, che, né alla luce della relazione del consulente medico legale di parte dott.
né dalla consulenza medico legale del fiduciario della Com- Persona_1 pagnia, dott.ssa , emergeva che la madre degli attori fosse Persona_2 non più in grado di provvedere autonomamente alla propria vita e, di conse- guenza, necessitasse di una continua assistenza.
Tanto dedotto la ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda CP_1 attorea e, in via subordinata, per il suo accoglimento nei limiti dell'importo corrispondente ai danni effettivamente subiti al netto del contributo causale dello stesso danneggiato ai sensi dell'art. 1227, co. 1 e co. 2 cod. civ. chie- dendo al Tribunale di «Ritenere e dichiarare infondate e illegittime le pretese risarcitorie, formulate dagli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, rigettarle. In via subordinata e per mero tuziorismo, limita- re, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1226, 1227 e 2056
c.c., il risarcimento dei danni a favore degli attori alla reale entità monetaria che, in adempimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., essi dimostreranno ri- gorosamente a loro spettante a titolo di risarcimento dei danni patiti conse- quenziali all'accadimento dannoso subito dalla loro madre Controparte_8
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
[...]
- 3 - Con provvedimento del 28 febbraio 2022 il G.I. osservato che in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio non poteva trovare applicazione la previ- sione dell'art. 141 del c.d. Codice delle assicurazioni private «atteso che, co- me ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di sog- getti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 prel., in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di ca- rattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analo- gica (Cass. n. 3729/2019 e n. 14388/2019), sicché, nell'esercizio del pote- re/dovere di autonoma qualificazione della domanda, la vicenda va ricondotta nell'ambito delle previsioni degli articoli 2054 cod. civ. e 144 cod. ass.», ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. ha assegnato alle parti un termine per depositare memorie contenenti deduzioni sulla questione indicata.
Con memoria depositata in data 24/03/2022 parte attrice ha dedotto di non avere proposto la domanda, in via analogica, in ragione del disposto di cui alla richiamata norma e di avere richiesto l'accertamento della responsa- bilità del conducente dell'autovettura (cfr. pag. 2 dell'atto introduttivo) la cui condotta colposa era stata accertata in sede di indagini penali (la cui docu- mentazione si è riservata di depositare in atti non appena rimessa dalla Pro- cura).
Tenuto conto di quanto esposto, onde fugare il dubbio, gli attori hanno ri- formulato le conclusioni come segue: «VOGLIA IL SIG. GIUDICE UNICO Rejec- tis adversis 1. Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verifica- to per fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura Citroen DS3 tg.
EA359BB (coperta per la r.c.a. con la , di proprietà della Controparte_4 [...]
2. Ritenere e dichiarare che in conseguenza dei danni patiti Controparte_3 dalla trasportata, , gli attori, nella qualità di prossimi Parte_4 congiunti, hanno subito uno sconvolgimento delle abitudini familiari ed un no- tevole patema d'animo.
3. Conseguentemente ed intuitivamente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza
- 4 - del sinistro, nella misura che il Decidente riterrà equitativamente di dovere li- quidare, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione moneta- ria come per legge.
4. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averle anticipate».
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e respinte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/01/2025 previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, va in questa sede confermata l'ordinanza istrut- toria riservata del 12/03/2023 nella parte in cui ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti ed alle cui motivazioni si rinvia integralmen- te.
Quanto al merito, va osservato che l'accadimento del sinistro, con le mo- dalità indicate in atto introduttivo, nonché l'esclusiva responsabilità del con- ducente dell'autovettura ove viaggiava come trasportata la madre degli attori, non sono contestati.
La MP ha, invece, negato l'esistenza dei danni non patrimoniali reclamati dagli attori per le ripercussioni delle conseguenze dannose patite dalla madre sulla relazione familiare e sugli oneri di accudimento dei figli, con radicale cambiamento delle loro abitudini di vita.
Ebbene, vale osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, è configurabile un danno non patrimoniale iure proprio per perdita o lesione del rapporto parentale - la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 cost. - in favore dei prossimi congiunti del danneggiato “prin- cipale”.
Nel dettaglio, questo si configura nell'ipotesi in cui dalla condotta colposa di terzi deriva un pregiudizio idoneo ad integrare un danno non patrimonia- le, che consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità bensì nello sconvolgimento dell'esistenza - rivelato da fon- damentali e radicali cambiamenti dello stile di vita - nonché nella sofferenza
- 5 - interiore derivante dal venir meno o dalla lesione del rapporto (Cass. civ. sez.
III n. 23469/2018).
Tale danno è ristorabile non soltanto nel caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Cass. n. 8827/2003 e n. 16992/2015). È, tuttavia, necessario che - nel secondo caso - il familiare sia sopravvissuto a lesioni “seriamente invalidanti” (cfr. Cass. civ. n. 13754/2006, n.
19316/2005, n. 8827/2003, n. 15082/2002 e n. 4186/1998), ossia a lesioni
“tali, cioè, da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive tra questi ultimi e la persona offesa” (cfr. Cass. civ. n.
10816/2004).
Si tratta di un danno iure proprio - anche se spesso, impropriamente, vi si riferisce quale danno da riflesso - in quanto costituisce la diretta conseguen- za della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fat- to plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette.
Anche di recente i Giudici di legittimità hanno avuto cura di ribadire che
“ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito co- stituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazio- ne affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari” (Cass. civ. n. 14392/2019, n. 20667/2010).
Per ciò che concerne la prova del danno lamentato - che non può ritenersi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione stessa del risar- cimento, che non verrebbe ad essere concesso in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno - si tratta di valutare gli elementi che siano stati
- 6 - (allegati e) provati dagli attori, con riguardo alla singola fattispecie concreta,
a supporto di un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, con riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche “vuoti” risarcitori.
Nella specie, il quadro clinico della SI.ra deve rite- Parte_4 nersi sufficientemente grave da rendere fondata la pretesa risarcitoria avan- zata dagli attori, tanto è vero che in casi non dissimili la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea (cfr. Cass.
Civ.,Sez. 3, ord. 30.10.2018. n. 27459).
Ed invero, alla dimissione la stessa viene descritta come «vigile, collaboran- te, lievemente disorientata nel tempo e nello spazio, ben orientata nei parame- tri personali. Regredite le turbe comportamentali e recuperata la consapevolez- za di malattia. In miglioramento tutte le funzioni cognitive, persiste un residuo deficit delle funzioni mnesiche, attentive, prassiche, esecutive e delle capacità di calcolo. Nervi cranici indenni, Regrediti i deficit stenici dei 4 arti. Passaggi posturali autonomi, Stazione eretta normale. Deambulazione lievemente clau- dicante a destra (presenza di ortesi bivalve di caviglia con lieve deficit della marcia a tandem). Prove cerebellari normoeseguite. controllati. Auto- CP_9 noma nelle attività di vita quotidiana di base».
In seno alla relazione di parte a firma del dott. all'esame Persona_1 obiettivo la SI.ra viene descritta come «Soggetto de- Parte_4 strimane in buone condizioni generali. Si omette l'esame dei vari organi ed ap- parati, poiché irrilevanti ai fini del presente elaborato EO torace: nulla da se- gnalare all'ispezione. Accusata dolenzia alla digitopressione in sede di pre- gresse fratture costali, respiro aspro diffuso. Nulla alla percussione ed auscul- tazione. Esame neurologico e psiche: si apprezza sfumata dismetria bilaterale alla prova indice-indice-naso; osciliazioni pluridirezionali in posizione di Rom- berg, con andatura incerta e base di appoggio allargata;
lieve rallentamento motorio con deficit cognitivo. EO caviglia e colio piede dx: All'ispezione dimorfi- smo del profilo del piede e della caviglia con piede extra deviato e presenza di esito cicatriziale cm 10 circa in regione sopramalleolare esterna. Il collo piede
- 7 - ed il mesopiede risultano circonferenzialmente eccedenti, rispettivamente di
2,5 e di 1 cm, per la presenza dell'edema. Accusata dolenzia alla digitopres- sione sull'apice del malleolo peroneale, sul legamento peroneo astragalico an- teriore nel suo decorso fino alla faccia laterale del collo dell'astragalo ed in particolare sul seno del tarso. All'esame della funzionalità articolare si rilevano
Simitati ai massimi gradi i movimenti di flessione dorsale e plantare della ti- biotarsica, di inversione ed eversione della sottoastragalica e di abduzione ed adduzione dell'avampiede. La stazione eretta monopodalica a dx risulta diffi- coltosa e l'accosciamento risulta incompleto e dolente ai massimi gradi».
I postumi stabilizzati sono stati così descritti dal C.T.P. di parte attrice
«esiti di severo politrauma con emorragia subaracnoidea temporo-occipitale e parietale posteriore;
toracico: fratture costali multiple con versamento pleurico
e pneumotorace, PNX bilaterale, focolai contusivi parenchimali polmonari;
ca- viglia dx: lesione detrattiva digrado elevato del legamento peroneo-astragalico anteriore» e valutati nella misura del 35%.
D'altro canto, anche la relazione del fiduciario della MP di Assicu- razione convenuta, dott.ssa riporta il seguente esame obietti- Persona_2 vo della SI.ra «Capo: nulla di patologico all'esame ispet- Parte_4 tivo del volto. esame neuro-psichico: vigile, collaborante, normorientata nel tempo, spazio, persona, curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, ma con ap- prezzabile deflessione del tono dell'umore, mostra buona capacità di critica e di giudizio con consapevolezza di malattia e qualche difficoltà nella rievocazio- ne della memoria e nel mantenimento dell'attenzione con lieve rallentamento motorio, lievi oscillazioni indifferenziate in romberg, fini tremori digito- palpebrali ad occhi chiusi e braccia protese, assenza di nistagmo. Torace: normoconformato e normoespansibile con gli atti del respiro in assenza di al- gia alla presso-palpazione del costato bilateralmente e/o di rumori patologici respiratori. Arti inferiori: normotonici e normotrofici con rilievo ispettivo alla gamba dx comparto antero-laterale di preesistente ampio tatuaggio figurato su cui insiste a livello sovramalleolare esterno esito cicatriziale della lunghezza di cm 10 circa ad asse orizzontale scarsamente visibile ad osservazione generi-
- 8 - ca, alla misurazione comparativa circonferenziale per punti equidistanti plus di
2 cm al diametro bimalleolare dx e di 1 cm al mesopiede dx rispetto all'arto controlaterale, algia alla presso-palpazione sul seno del tarso piede dx, limita- zione antalgica ai gradi estremi alla flesso-estensione della caviglia dx, ap- poggio unipodalico a dx lievemente instabile, accosciamento completo, deam- bulazione autonoma a base lievemente allargata».
Alla luce di ciò il C.T.P. della ha ritenuto che siano residuati alla CP_1
SI.ra postumi stabilizzati consistenti in «dlore digitopressorio in Parte_4 sede di pregresse fratture costali, sfumata dismetria bilaterale alla prova indi- ce-naso, oscillazioni pluridirezionali in romberg con andatura incerta e base al- largata, lieve rallentamento motorio con deficit cognitivo, al collo-piede dx esito cicatriziale di 10 cm in regione sovreamalleolare esterna plus di 2,5 e 1 cm al collo-piede e mesopiede dx, dolore digitopressorio sull'apice del malleolo pero- neale e sul peroneoastragalico anteriore ... limitazione antalgica ai gradi estremi della tibio-tarsica e sottoastragalica .. stazione eretta monopodalica a dx difficoltosa», con valutazione del danno biologico nella percentuale del
30%.
Orbene, “la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio” (cfr. Cass. n.
2228/2012).
Osserva il Tribunale come lo sconvolgimento della vita familiare di
[...]
e figli della danneggiata appena ventenni Per_3 Parte_2 all'epoca del sinistro, a causa dall'evento lesivo, è presumibile alla luce della gravità e dell'irreversibilità delle lesioni subite dalla madre, nonché in ragio- ne dell'intensità del rapporto genitore-figlio e delle ricadute sulla vita quoti- diana di due giovani figli che sono stati costretti a convivere con la dramma- tica e prematura invalidità della madre (di appena 52 anni al momento del sinistro) e a dover fronteggiare una realtà (quella della disabilità del proprio genitore) di sicura difficile gestione e con la quale devono confrontarsi quoti-
- 9 - dianamente.
Considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente tra genitori e figli, il grave perturbamento d'animo patito dai figli a causa dei danni subiti dal genitore, ritiene il Tribunale di liquidare il danno in via equitativa.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno in questione, reputa opportuno il Tribunale dare seguito ai più recenti approdi della giurisprudenza secondo la quale il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo ri- guardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli su- perstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse
(S.U. 6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne
– sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssima- zione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri stan- dardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizza- zione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
- 10 - Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità, dopo aver preso atto che le “tabelle di Milano” sono an- date nel tempo assumendo una “vocazione nazionale”, poiché recanti i pa- rametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare o quanto meno ridurre ingiustificate disparità di trat- tamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost, le hanno elevate a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equita- tiva del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fatti- specie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn.
5243/14; 23778/14; 20895/14).
È vero, tuttavia, che i parametri previsti dalle tabelle milanesi, a motivo dell'ampiezza di ciascuna “forbice”, lasciavano al Giudice ampia discreziona- lità, esaltando il ruolo dell'equità pura nella valutazione della specificità del caso concreto, con l'unico limite della motivazione e dell'ossequio alle soglie inferiori e superiori previste.
Per tale ragione, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della Suprema Corte ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n. - 30 -
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005) e ha precisato che la Tabella che, allo stato, assolve alle summenzionate caratteristiche “risulta essere quella di Roma” (Cass. civ. sez. III 29.9.2021 n.26300).
- 11 - Non può tuttavia trascurarsi che, successivamente, anche il Tribunale di
Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Nella specie, incontestato il rapporto filiale e la convivenza tra gli attori e la SI.ra è possibile far ricorso a presunzioni (Cass. civ. Parte_4 sez. III 2788/2019), tra le quali assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela esistente (nella fattispecie, genitori e figli) tra il danneggiato
“principale” e i suoi familiari;
dal ché si può presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), che costoro soffrano per le gravi permanenti lesioni riportate dalla congiunta e che si sia determi- nato un rilevante sconvolgimento degli assetti di vita, lavorativi, relazionali e affettivi all'interno della famiglia, con serie ripercussioni nelle abitudini di ciascuno anche per le esigenze ineludibili di assistenza e accudimento della medesima.
Ed allora, partendo dal valore del punto base pari ad € 3.911,00 e ricono- scendo ad entrambi gli attori 26 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e la vit- tima, 14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario e 15 punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) l'importo del risarcimento ammonta ad euro € 348.079,00.
Su tale risultato occorrerà poi procedere a una riduzione che tenga conto della natura (per l'appunto “lesione” e non “perdita” del rapporto parentale) del danno in questione (v., per un'applicazione del principio di diritto nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sent. 3935/24).
Ritiene questo giudicante necessario ridurre il risultato ottenuto nella mi- sura del 70% in ragione del fatto che non si è in presenza di una totale com- promissione del rapporto, così come sarebbe accaduto nel caso di decesso, bensì solo di una sua modifica, sia pur gravemente peggiorativa, poiché i po- stumi riportati non hanno comportato un degrado o una degenerazione co-
- 12 - gnitiva della danneggiata e pertanto non sono tali da poter essere equiparati ad una completa elisione del rapporto parentale, pervenendosi così all'importo di 104.423,70 per ciascuno degli attori.
La somma suddetta va poi ulteriormente ridotta del 50% per l'incidenza dell'apporto causale della SI.ra nella causazione del Parte_4 danno.
Ed invero, a fronte della allegazione da parte di del mancato uso CP_1 delle cinture di sicurezza, alla luce della relazione del fiduciario (cfr. relazio- ne dott. secondo cui “inverosimile vista la tipologia e gravità delle le- Per_2 sioni riportate sia al capo che al torace che indossasse la cintura di sicurezza che mantenendo saldamente ancorato al sedile il passeggero ne avrebbe evita- to la realizzazione”, gli attori non hanno nemmeno chiesto di provare il con- trario.
Si perviene così all'importo di euro 52.211,85 in valori attuali che andrà prima devalutato alla data del fatto, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del de- naro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro ces- sante provocato dal ritardato pagamento della somma.
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegra- zione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
- 13 - Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessa- riamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godi- mento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enun- ciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995
(poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n.
5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” origi-
rivalutata di anno in anno. Pt_6
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge alla conclu- sione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 57.504,90. Su tali importi decorreranno interessi nella misura legale dalla decisione al pagamento.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi con au- mento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di disattesa ogni diversa domanda, Controparte_3 eccezione e difesa;
in accoglimento delle domande spiegate da Parte_1
- 14 - e Parte_2 condanna già in per- Controparte_1 Controparte_2 sona del legale rappresentante pro tempore e in per- Controparte_3 sona del legale rappresentante pro tempore, in solido, a pagare agli attori la somma di € 57.504,90, ciascuno oltre gli interessi legali dalla data della pre- sente decisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 18.333,90 per compensi, oltre
C.U. marca, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nel- la misura del 15% dei compensi con distrazione in favore del procuratore an- tistatario;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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