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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 757/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 vv. A oietti;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Amato
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 13.04.1997, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1997, al N. 00113, Parte 2, Serie A04 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separato con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2) Nulla disporre in merito alla casa ex coniugale sita in Anguillare Sabazia, poiché la stessa è stata da tempo ormai rilasciata da entrambi i coniugi che hanno pertanto reperito diverse abitazioni;
3) I figli, ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio sostentamento ed i genitori saranno dispensati dall'effettuare corresponsioni economiche in loro favore;
4) I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento disponendo entrambi della piena indipendenza economica e provvedendo quindi in via autonoma al proprio sostentamento, senza alcuna previsione in merito alla disposizione della contribuzione di un coniuge nei confronti Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 757/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 vv. A oietti;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Amato
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 13.04.1997, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1997, al N. 00113, Parte 2, Serie A04 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separato con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2) Nulla disporre in merito alla casa ex coniugale sita in Anguillare Sabazia, poiché la stessa è stata da tempo ormai rilasciata da entrambi i coniugi che hanno pertanto reperito diverse abitazioni;
3) I figli, ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio sostentamento ed i genitori saranno dispensati dall'effettuare corresponsioni economiche in loro favore;
4) I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento disponendo entrambi della piena indipendenza economica e provvedendo quindi in via autonoma al proprio sostentamento, senza alcuna previsione in merito alla disposizione della contribuzione di un coniuge nei confronti Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone