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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/09/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3789/2022 R.G. promossa da:
con sede legale in Priolo Gargallo cod. fisc./ P. Parte_1 Parte_2
I.V.A. , in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore dott. (cod. fisc. ), rappresentata e Parte_3 C.F._1
difesa dall'AVV. CARPINTIERI PAOLO
contro
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Avola, c.da Zuccara (P.Iva ), rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'AVV. TROJA GIUSEPPE ALVISE
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18/05/2023 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha proposto opposizione avverso Parte_4
il precetto notificatole dalla in forza della sentenza n. Controparte_1
pagina 1 di 4 1099/2022 del Tribunale di Siracusa, con la quale era stata condannata al pagamento di
Euro 4.000,00 oltre accessori e spese.
L'opponente ha dedotto che, a fronte del titolo azionato, vantava a sua volta un credito complessivo di Euro 32.393,38, composto da Euro 19.523,42 a titolo di sorte capitale, derivante da una fornitura regolarmente fatturata in data 5/5/2014 e mai contestata dalla controparte, nonché da Euro 12.869,96 per interessi moratori commerciali;
tale credito veniva opposto in compensazione con quello precettato, con la conseguenza che residuava in proprio favore un maggior credito pari a Euro 24.356,77, assumendo, per l'effetto, l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere in executivis; l'opponente eccepiva altresì la nullità del precetto per difetto di valida procura ad litem, rilevando che nell'atto notificato non risultava apposto alcun mandato in calce al difensore sottoscrittore.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente la Controparte_1
Contro fondatezza dell'opposizione, osservando che il credito azionato dalla . era CP_3
anteriore alla formazione del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto e, pertanto, non opponibile in compensazione. Contestava altresì la dedotta nullità del precetto e rivendicava la debenza delle spese correlate alla sua notificazione.
Radicatosi il contraddittorio ed espletato lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa giungeva al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giugno 2025, e del successivo deposito delle memorie ex art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene l'opposizione infondata per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che nel giudizio di opposizione a precetto possono essere dedotti unicamente fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, restando irrilevanti quelli anteriori, che devono ritenersi preclusi dal giudicato (Cass. civ., ord. 28 luglio 2021, n. 22090).
Orbene, l'opponente ha dedotto di vantare un credito complessivo di Euro 32.393,38, di cui Euro 19.523,42 a titolo di sorte capitale per una fornitura regolarmente fatturata in pagina 2 di 4 data 5/5/2014 e mai contestata dalla controparte, ed Euro 12.869,96 per interessi moratori commerciali;
credito che sarebbe stato opposto in compensazione con quello precettato, residuando in suo favore la somma di Euro 24.356,77. Tale credito risale ad epoca ben anteriore alla sentenza n. 1099/2022, titolo giudiziale azionato dall'opposta.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione soltanto se il controcredito sia sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale, mentre, in caso contrario, essa resta preclusa dal giudicato (Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2007, n. 9912, conf. Cass. civ., sez. III, n. 9347 del 20 aprile 2009).
L'opposizione attorea, dunque, si fonda su fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo, i quali non possono essere valutati in questa sede. Non rileva, a tal fine, che il credito opposto in compensazione sia documentalmente provato o non contestato, ciò che preclude la sua operatività è la sua anteriorità rispetto al titolo giudiziale azionato.
Diversamente opinando, si giungerebbe a vanificare l'efficacia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale definitivo attraverso la mera allegazione di rapporti pregressi, che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio definito dalla sentenza esecutiva.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla pretesa nullità del precetto per difetto di procura sono state abbandonate in corso di causa.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a precetto azionata da Parte_4
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_4
spese che liquida in 4.000,00 per compenso di Controparte_1
pagina 3 di 4 avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 18 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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