Sentenza 28 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
08 1 20/ 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto DI SECUNDA MANUTENZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 10521/01 Cron..15644 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 1914. Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.10/02/04 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OI OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RANDAZZO, difeso BRUNO LEONE, giusta dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
MA NA MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO SANTO SPIRITO 41 presso lo studio dell'avvocato MARIO D OTTAVI, difesa dall'avvocato SEBASTIANO LEONE, giusta delega in atti;
controricorrente 2004 avverso la sentenza n. 501/00 del Tribunale di 225 -1- SIRACUSA, depositata il 11/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato D'OTTAVI con delega dell'Avvocato LEONE Sebastiano, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo MA CICCOLO che ha concluso per il rigetto per quanto di ragione o inammissibilità del ricorso. зна -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TR, con citazione notificata OR 1'8.11.96,proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Siracusa, avverso la sentenza in data 24 maggio 1996 con la quale il Pretore di quella città aveva ordinato la demolizione della veranda costruita sul fondo dell'appellante, in quanto edificata nel mancato rispetto delle distanze legali e pertanto recante turbativa al possesso dell'attrice AN MA MA. Lamentava il TR la violazione dell'art. 1170 cc deducendo l'intervenuta decadenza dall'esperita azione di manutenzione per il decorso dell'anno utile ai fini della relativa proponibilità. Si doleva, altresì, della violazione degli artt. 115 e 116 срс per il travisamento e l'arbitraria applicazione delle risultanze processuali operati aveva, nel dal primo giudice, il quale non decidere, tenuto conto della compiuta attività istruttoria. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato. Con sentenza dell'11 luglio 2000 l'adito Tribunale rigettava l'impugnazione, condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. 3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione OR TR sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso AN MA MA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 cc, nonché erroneità e manifesta illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto s ritenuto dal giudice d'appello, le modificazioni u strutturali eseguite nel 1988 sulla preesistente A costruzione abbattuta, non potevano essere comunque acquisito il diritto a assunte, essendosi tenere una data costruzione a distanza minore da quella legale, come momento iniziale del decorso del termine annuale di decadenza, proprio perché esse non costituivano un atto autonomo e distinto dagli altri atti di turbativa che le avevano precedute, ma si ponevano in una posizione del tutto omogenea rispetto ai precedenti, intimamente connesse ai primi dalle identiche caratteristiche aggressive, estrinsecazione della medesima orginaria situazione lesiva dell'altrui possesso. 4 Rileva poi che il Tribunale non si sarebbe neppur problema della configurabilità posto il meno, nella fattispecie, del requisito dell' "animus turbandi", risultando in ogni caso sufficientemente provata l'assoluta mancanza di colpevolezza e coscienza da parte di esso TR di avere, con l'atto materiale della ricostruzione della veranda, aggredito l'altrui sfera del possesso. Il ricorso è infondato. На osservato il giudice del gravame di merito che nessuna decadenza poteva ritenersi intervenuta nella proponibilità dell'azione esperita in primo grado posto che-come noto-in tema di atti plurimi di turbativa, quando essi siano, come nel caso sottoposto al suo esame, tra loro autonomi, ponendo in essere ciascuno di essi distinte fattispecie di turbativa, ancorché dirette contro lo stesso bene e contro la medesima situazione possessoria, il termine decorre 'ex novo" per ognuno di tali atti. E non vi era dubbio, ad avviso del giudicante, che la costruzione, a far data dal 12 settembre 1988, di un nuovo manufatto avente caratteristiche in tutto differenti, come chiarito dalla disposta consulenza tecnica, da quelle della preesistente veranda realizzata nel 1974 (medio-tempore probabilmente 5 modificata come sostenuto dall'attuale ricorrente, ' senza che tuttavia tale circostanza potesse avere la ben che minima influenza nei fatti di causa, rimanendo rispetto ad essi assolutamente irrilevante) costituiva atto autonomo di turbativa, a partire dal quale andava computato il termine per la proponibilità dell'azione. Ebbene, così opinando, ritiene il Collegio che il Tribunale , con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori di diritto, e pertanto incensurabile nell'attuale sede, si sia ы л о correttamente uniformata al consolidato principio д (v. da ultima Cass. n. 16239/2003) secondo cui , nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, mentre quando come nel caso di specie ogni atto, presentando caratteristiche sue proprie, si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto (nella fattispecie esaminata, dalla costruzione, a far data dal 12.9.88,di un nuovo manufatto avente caratteristiche del tutto differenti da quelle della preesistente veranda realizzata nel 1974, ancorché, medio- tempore, probabilmente modificata). E quanto poi alla lamentata omessa considerazione della configurabilità o meno, nel caso in esame, del ' è sufficienterequisito dell'"animus turbandi" rilevare che il ricorrente ha introdotto per la prima volta, e quindi inammissibilmente in questa sede, una questione (quella concernente l'elemento soggettivo della turbativa del possesso) mai х dedotta о trattata nelle pregresse fasi del и giudizio. х Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il. ricorso е condanna il ricorrente al pagamento, in favore di AN MA MA, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 50,00 oltre ad euro 1.000,00 per onorari, con gli accessori di legge. Roma 10fethiais 2004.- do Meritien est.еверов AN e . V. fp. Pres. يا IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 APR. 2004 Paolo Tatarico Lolazica 7 Roma JL CANCELLIERE C1 Ce