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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 12.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 14099 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
APREA CONCETTA , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240003014208000, notificato il 10/05/2024 inerente contributi a titolo di Gestione Artigiani anno 2020 (rate n. 1, 2, 3, 4) anno 2022 (rate n. 1, 2,
3, 4), anno 2023 (rate n. 1, 2, 3, 4) per l'importo complessivo di €. 10.715,96.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la insussistenza della pretesa contributiva non avendo mai svolto alcuna” attività lavorativa nel 2020, 2022 e 2023 produttiva di reddito, non ha esercitato una attività lavorativa in proprio né ha prodotto redditi per i quali debba versare i contributi, (..) non ha partecipato personalmente nel 2020, 2022 e 2023 ad alcun lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità”. Ha dedotto inoltre di aver “cessato la propria attività di impresa artigiana di cui alla " Controparte_2
, nell'anno 2013, in quanto a seguito del decesso di uno dei
[...]
soci (la propria madre) avvenuto nel 2013, la pluralità dei soci non è mai stata ricostituita e
1 quindi la società si è sciolta ed è rimasta totalmente inattiva”.
Concludeva pertanto, avanzata preliminarmente istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato, chiedendo al Giudice adito di “accogliere il ricorso e quindi annullare e revocare l'Avviso di addebito n. 37120240003014208000 notificato in data 10/05/2024 per tutti i motivi su esposti;
2) il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione a questa procuratrice antistataria ex art. 96 cpc.”.
CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo nel merito l'infondatezza della opposizione e la legittimità della pretesa azionata rappresentando che il ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione mediante procedura ComUnica solo in data 28/12/2023, indicando la fine della propria attività alla data del 19/12/2023, dato confermato altresì dalle banche dati della
Camera di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate. Rappresentava inoltre l' che “ la CP_1
mancata produzione, o meglio dichiarazione, di redditi di impresa non dimostra l'interruzione dell'attività. Anzi, dagli elementi presenti negli predetti archivi e dalle stesse informazioni presentate dal ricorrente nella domanda di cancellazione, appare una prosecuzione dell'attività fino a tutto il 2023. Del resto il ricorrente non dichiara di aver avuto per questi anni diversa occupazione o diversa fonte di reddito”. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento della somma opposta.
All'esito della udienza del 12.6.2025, svoltasi con le modalità indicate in epigrafe, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta dei motivi di seguito illustrati-
Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito (10.5.2024) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (17.6.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Nel merito va rammentato che l'opposizione ha ad oggetto un avviso di addebito emesso CP_ dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme aggiuntive sanzioni, afferenti la gestione artigiani dal 16/10/2008 al 19/12/2023 in quanto il ricorrente è stato ritenuto titolare dell'attività di cui alla visura camerale che è stata allegata agli atti di causa.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato
2 dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha riaffermato questo consolidato orientamento stauendo che : “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”. ( da ultimo Cass. Sez Lav n.3279/2020)
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1
sussistenza dei presupposti per il permanere dell'obbligo di iscrizione nella gestione artigiana del ricorrente.
Il ricorrente ha contestato la debenza dei contributi IVS nel periodo successivo al 2013 sostenendo che la società Controparte_2
, nell'anno 2013 avrebbe cessato del tutto la sua attività per decesso di
[...]
uno dei soci e mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Ha quindi sostenuto che per le annualità richieste con avviso di addebito impugnato ovvero 2020 2022 e 2023 non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa in proprio né ha prodotto redditi per i quali debba versare i contributi, non avendo “partecipato personalmente nel 2020, 2022 e 2023 ad alcun lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità”.
Parte ricorrente ha documentato la sopravvenienza di una circostanza che ha determinato- secondo il chiaro disposto dell'art. 2272, n. 4, c.c.- la cessazione del vincolo societario.
La norma richiamata è chiara nel prevedere che la società ha sei mesi di tempo per poter ricostituire la pluralità dei soci;
invero il venir meno della pluralità dei soci non è di per sé causa di scioglimento della società, bensì è tale la mancata ricostituzione della pluralità entro il predetto termine di sei mesi, la quale determina appunto la cessazione del vincolo societario.
L' avrebbe dovuto quindi provare che per le annualità 2020, 2022 e 2023 il ricorrente CP_1
abbia svolto attività lavorativa idonea a determinarne l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani.
Richiamata brevemente la normativa relativa alla classificazione operata dalla legge delle attività rientranti nel settore terziario a fini previdenziali ed assicurativi, si evince che l'art. 1 comma 203 L. 662/96 ( nel sostituire il 1° comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,
3 n. 160 ) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio CP_1 generale secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Ebbene l'iscrizione obbligatoria alla gestione artigiani si realizza quando sussistono congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 443/1985, ovvero la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la piena responsabilità ed i rischi di gestione, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ed il possesso delle eventuali licenze e qualifiche professionali richieste. La qualità di titolare di impresa artigiana comporta una presunzione di esercizio personale dell'attività che può essere superata solo mediante allegazione specifica e prova di circostanze idonee a dimostrare che il titolare non abbia svolto attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sia essa di natura esecutiva, direttiva o gestionale.
Nel caso in esame l' a fronte della dedotta insussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione alla gestione artigiani per il periodo sopra indicato, si è limitata a produrre la visura storica della società e documentazione agenzia entrate ma da entrambe non possono evincersi sufficienti elementi a sostegno della prospettazione sostenuta, ovvero dello svolgimento di una vera e propria attività lavorativa da parte del ricorrente negli anni indicati.
4 D'altrocanto lo stesso con circolare n. 80 dell'8 giugno 2012 aveva chiarito che CP_1
“l'obbligo contributivo dell'artigiano passa dall'effettivo esercizio dell'attività svolta. Infatti
a nulla rileva la mancata iscrizione all'Albo delle imprese artigiane a far scattare l'obbligo contributivo”. Da ciò se ne faceva discendere che l'elemento fondante l'obbligo contributivo
è l'effettivo svolgimento dell'attività artigianale e non l'iscrizione all'Albo.
A contrario quindi può sostenersi che –pur in presenza di una iscrizione come nel caso che occupa anche se in capo alla società e non al ricorrente- in assenza di un effettivo svolgimento di attività artigianale non può ritenersi sorto alcun obbligo contributivo a carico del ricorrente nemmeno nella qualità di socio.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori, quali accertamenti diretti ispettivi o altro ,
CP_ offerti dall' che avrebbero dovuto provare l'effettivo svolgimento di una attività materiale ed esecutiva da parte dell'odierno ricorrente, deve ritenersi che la pretesa contributiva non sia legittima e, pertanto, l'impugnato avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito impugnato e per l'effetto annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione artigiani disposta dall' nei confronti di CP_1 Controparte_2
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.110,00 a titolo di CP_1
onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 10/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 12.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 14099 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
APREA CONCETTA , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240003014208000, notificato il 10/05/2024 inerente contributi a titolo di Gestione Artigiani anno 2020 (rate n. 1, 2, 3, 4) anno 2022 (rate n. 1, 2,
3, 4), anno 2023 (rate n. 1, 2, 3, 4) per l'importo complessivo di €. 10.715,96.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la insussistenza della pretesa contributiva non avendo mai svolto alcuna” attività lavorativa nel 2020, 2022 e 2023 produttiva di reddito, non ha esercitato una attività lavorativa in proprio né ha prodotto redditi per i quali debba versare i contributi, (..) non ha partecipato personalmente nel 2020, 2022 e 2023 ad alcun lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità”. Ha dedotto inoltre di aver “cessato la propria attività di impresa artigiana di cui alla " Controparte_2
, nell'anno 2013, in quanto a seguito del decesso di uno dei
[...]
soci (la propria madre) avvenuto nel 2013, la pluralità dei soci non è mai stata ricostituita e
1 quindi la società si è sciolta ed è rimasta totalmente inattiva”.
Concludeva pertanto, avanzata preliminarmente istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato, chiedendo al Giudice adito di “accogliere il ricorso e quindi annullare e revocare l'Avviso di addebito n. 37120240003014208000 notificato in data 10/05/2024 per tutti i motivi su esposti;
2) il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione a questa procuratrice antistataria ex art. 96 cpc.”.
CP_ L' si costituiva in giudizio deducendo nel merito l'infondatezza della opposizione e la legittimità della pretesa azionata rappresentando che il ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione mediante procedura ComUnica solo in data 28/12/2023, indicando la fine della propria attività alla data del 19/12/2023, dato confermato altresì dalle banche dati della
Camera di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate. Rappresentava inoltre l' che “ la CP_1
mancata produzione, o meglio dichiarazione, di redditi di impresa non dimostra l'interruzione dell'attività. Anzi, dagli elementi presenti negli predetti archivi e dalle stesse informazioni presentate dal ricorrente nella domanda di cancellazione, appare una prosecuzione dell'attività fino a tutto il 2023. Del resto il ricorrente non dichiara di aver avuto per questi anni diversa occupazione o diversa fonte di reddito”. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento della somma opposta.
All'esito della udienza del 12.6.2025, svoltasi con le modalità indicate in epigrafe, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta dei motivi di seguito illustrati-
Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito (10.5.2024) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (17.6.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Nel merito va rammentato che l'opposizione ha ad oggetto un avviso di addebito emesso CP_ dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme aggiuntive sanzioni, afferenti la gestione artigiani dal 16/10/2008 al 19/12/2023 in quanto il ricorrente è stato ritenuto titolare dell'attività di cui alla visura camerale che è stata allegata agli atti di causa.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato
2 dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha riaffermato questo consolidato orientamento stauendo che : “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”. ( da ultimo Cass. Sez Lav n.3279/2020)
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1
sussistenza dei presupposti per il permanere dell'obbligo di iscrizione nella gestione artigiana del ricorrente.
Il ricorrente ha contestato la debenza dei contributi IVS nel periodo successivo al 2013 sostenendo che la società Controparte_2
, nell'anno 2013 avrebbe cessato del tutto la sua attività per decesso di
[...]
uno dei soci e mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Ha quindi sostenuto che per le annualità richieste con avviso di addebito impugnato ovvero 2020 2022 e 2023 non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa in proprio né ha prodotto redditi per i quali debba versare i contributi, non avendo “partecipato personalmente nel 2020, 2022 e 2023 ad alcun lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità”.
Parte ricorrente ha documentato la sopravvenienza di una circostanza che ha determinato- secondo il chiaro disposto dell'art. 2272, n. 4, c.c.- la cessazione del vincolo societario.
La norma richiamata è chiara nel prevedere che la società ha sei mesi di tempo per poter ricostituire la pluralità dei soci;
invero il venir meno della pluralità dei soci non è di per sé causa di scioglimento della società, bensì è tale la mancata ricostituzione della pluralità entro il predetto termine di sei mesi, la quale determina appunto la cessazione del vincolo societario.
L' avrebbe dovuto quindi provare che per le annualità 2020, 2022 e 2023 il ricorrente CP_1
abbia svolto attività lavorativa idonea a determinarne l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani.
Richiamata brevemente la normativa relativa alla classificazione operata dalla legge delle attività rientranti nel settore terziario a fini previdenziali ed assicurativi, si evince che l'art. 1 comma 203 L. 662/96 ( nel sostituire il 1° comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,
3 n. 160 ) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio CP_1 generale secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Ebbene l'iscrizione obbligatoria alla gestione artigiani si realizza quando sussistono congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 443/1985, ovvero la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la piena responsabilità ed i rischi di gestione, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ed il possesso delle eventuali licenze e qualifiche professionali richieste. La qualità di titolare di impresa artigiana comporta una presunzione di esercizio personale dell'attività che può essere superata solo mediante allegazione specifica e prova di circostanze idonee a dimostrare che il titolare non abbia svolto attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sia essa di natura esecutiva, direttiva o gestionale.
Nel caso in esame l' a fronte della dedotta insussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione alla gestione artigiani per il periodo sopra indicato, si è limitata a produrre la visura storica della società e documentazione agenzia entrate ma da entrambe non possono evincersi sufficienti elementi a sostegno della prospettazione sostenuta, ovvero dello svolgimento di una vera e propria attività lavorativa da parte del ricorrente negli anni indicati.
4 D'altrocanto lo stesso con circolare n. 80 dell'8 giugno 2012 aveva chiarito che CP_1
“l'obbligo contributivo dell'artigiano passa dall'effettivo esercizio dell'attività svolta. Infatti
a nulla rileva la mancata iscrizione all'Albo delle imprese artigiane a far scattare l'obbligo contributivo”. Da ciò se ne faceva discendere che l'elemento fondante l'obbligo contributivo
è l'effettivo svolgimento dell'attività artigianale e non l'iscrizione all'Albo.
A contrario quindi può sostenersi che –pur in presenza di una iscrizione come nel caso che occupa anche se in capo alla società e non al ricorrente- in assenza di un effettivo svolgimento di attività artigianale non può ritenersi sorto alcun obbligo contributivo a carico del ricorrente nemmeno nella qualità di socio.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori, quali accertamenti diretti ispettivi o altro ,
CP_ offerti dall' che avrebbero dovuto provare l'effettivo svolgimento di una attività materiale ed esecutiva da parte dell'odierno ricorrente, deve ritenersi che la pretesa contributiva non sia legittima e, pertanto, l'impugnato avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito impugnato e per l'effetto annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione artigiani disposta dall' nei confronti di CP_1 Controparte_2
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.110,00 a titolo di CP_1
onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 10/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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